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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1405/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025
da
1) Parte_1
Nato a RR RE (MI) in data 30.07.1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Cervini presso la quali ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano in data 13.04.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Duilio Preti presso il quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San RE ON (MI) in data 22.05.2010
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 44/2022 emessa l'11.01.2022 con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] CP_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, parte ricorrente SI. ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 44/2022 emessa l'11.01.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Parte resistente, SI.ra si è costituita in giudizio con atto depositato in Parte_2
data 16.04.2025.
All'udienza del 13.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“il sig. vedrà una volta durante la settimana nel pomeriggio dopo la scuola Pt_1 CP_1
sino alle 21 della sera, accordandosi di settimana in settimana sulla base degli impegni di . CP_1
Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per la figlia minore l'importo mensile di
€325,00 a partire dal giugno 2025, importo da versarsi entro il 5 di ogni mese ed importo soggetto
a rivalutazione istat come per legge.
Le spese sanitarie verranno suddivise al 50% tra i genitori.
Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 15.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 27.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 44/2022 emessa l'11.01.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio, così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025
da
1) Parte_1
Nato a RR RE (MI) in data 30.07.1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Cervini presso la quali ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano in data 13.04.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Duilio Preti presso il quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San RE ON (MI) in data 22.05.2010
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 44/2022 emessa l'11.01.2022 con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] CP_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, parte ricorrente SI. ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 44/2022 emessa l'11.01.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Parte resistente, SI.ra si è costituita in giudizio con atto depositato in Parte_2
data 16.04.2025.
All'udienza del 13.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“il sig. vedrà una volta durante la settimana nel pomeriggio dopo la scuola Pt_1 CP_1
sino alle 21 della sera, accordandosi di settimana in settimana sulla base degli impegni di . CP_1
Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per la figlia minore l'importo mensile di
€325,00 a partire dal giugno 2025, importo da versarsi entro il 5 di ogni mese ed importo soggetto
a rivalutazione istat come per legge.
Le spese sanitarie verranno suddivise al 50% tra i genitori.
Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 15.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 27.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 44/2022 emessa l'11.01.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio, così statuisce: 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato