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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI Parte_1 C.F._1
SAMANTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO)VIA ALFONSO LAMARMORA, 39, presso il difensore di fiducia
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato in CAMBIANO (TO), VIA MADONNA DELLA SCALA
13, presso il difensore di fiducia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18.11.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da accordo di cui al verbale d'udienza del 05/11/2024, previa rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito;
“”
Per il Pubblico Ministero: chiede accogliersi le domande congiunte con rinuncia alla conclusionale pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio presso il Parte_1 Controparte_1
Consolato del regno del Marocco in Torino il 31/05/2019 (atto di matrimonio non trascritto nei registri dello Stato Civile italiano).
Dal matrimonio è nato il figlio: il 23/02/2021. Persona_1
Con ricorso depositato in data 18/01/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento maltrattante del coniuge, nei confronti del quale aveva sporto denuncia querela dalla quale era scaturito un procedimento penale. Chiedeva pertanto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio a sé, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento per il figlio minore da parte del padre di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'integrale percezione dell'assegno unico nonché un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale ma chiedendo respingersi la domanda di addebito nei suo confronti, l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre, disporsi un regime frequentazioni padre-figlio come indicato e in caso di opposizione da parte della madre di darsi incarico ai Servizi sociali affinché garantissero l'effettivo svolgimento degli incontri agevolando il recupero della relazione padre-figlio, disporsi un contributo a suo carico e in favore del figlio di euro
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza 18/04/2023, entrambe le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 07/06/2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo di affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e dimora prevalente presso la madre, disponendo che il padre potesse riprendere gradualmente gli incontri col figlio in idoneo ambiente neutro da individuarsi a cura dei Servizi sociali competenti con cadenza inizialmente quindicinale e disponendo che parte ricorrente collaborasse con i Servizi ai fini della ripresa degli incontri padre-figlio e dell'accertamento delle proprie condizioni personali e capacità genitoriali, richiedeva la presa in carico del minore e dei genitori da parte dei Servizi Sociali e di per gli Controparte_2 opportuni interventi di monitoraggio e sostegno aggiornando quindi il Tribunale sulla situazione, raccomandava ai genitori di collaborare nella realizzazione degli interventi, assegnava la casa coniugale a parte ricorrente e disponeva a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio di euro
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento della moglie di euro 150,00 mensili.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Acquisite relazioni di aggiornamento, con ordinanza 16/11/2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza 26/09/2023, il Giudice Istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. richiesti e fissava udienza per la decisione sulle istanze istruttorie, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disponendo altresì la prosecuzione di monitoraggio e presa in carico da parte dei Servizi con invito a depositare relazioni di aggiornamento.
pagina 2 di 5 Con ordinanza 29/04/2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti e autorizzato il deposito di tutti i documenti depositati dalle medesime, il G.I. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando termine alle parti per l'integrazione della documentazione reddituale e patrimoniale.
A seguito di opposizione di parte resistente alla sostituzione dell'udienza con note scritte e della richiesta di completamento delle prese in carico disposte dal Tribunale da parte dei Servizi e invio di relazione di aggiornamento, il Giudice Istruttore, con ordinanza 30/05/2024, richiedeva ai servizi Sociali e di una relazione di aggiornamento avente ad oggetto gli interventi di Controparte_3 monitoraggio e sostegno posti in essere ed il loro esito, revocava l'udienza ex art. 127 ter c,p.c. già fissata e fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti, disamina relazioni e precisazione delle conclusioni definitive
All'udienza del 05/11/2024, acquisita relazione di aggiornamento, le parti venivano sentite alla presenza dei difensori e raggiungevano un accordo transattivo, previa rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito, pertanto, il Giudice Istruttore ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio per la decisione assegnando termine di 10 giorni al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda, formulata da entrambe le parti, viene pertanto accolta.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo raggiunto dalle parti, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte (cfr. da ultimo relazione dei
Servizi Sociali del 28/10/2024), pertanto provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse del minore, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra il figlio ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze del medesimo, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Nella vicenda in esame non si procedere all'audizione del minore data la tenera età dello stesso.
Le spese di lite sono compensate come da accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con pagina 3 di 5 l'accordo delle parti e dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito della separazione, così dispone:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Affida il figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre continui a riprendere gradualmente gli incontri con il figlio anche in luogo diverso dal Luogo Neutro, purché in idoneo ambiente, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, inizialmente e finché opportuno alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi, con graduale inserimento anche del pernottamento, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare.
Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e figlio minore, organizzando i luoghi neutri e vigilando sugli stessi.
Raccomanda ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a parte ricorrente, dando atto che l'altro coniuge si è già allontanato;
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, Controparte_1
l'assegno periodico di € 240,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra Controparte_1 [...]
, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base Parte_1 agli indici ISTAT, di € 90,00.
Dà atto che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla madre.
Dichiara le spese processuali compensate.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI Parte_1 C.F._1
SAMANTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO)VIA ALFONSO LAMARMORA, 39, presso il difensore di fiducia
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato in CAMBIANO (TO), VIA MADONNA DELLA SCALA
13, presso il difensore di fiducia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18.11.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da accordo di cui al verbale d'udienza del 05/11/2024, previa rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito;
“”
Per il Pubblico Ministero: chiede accogliersi le domande congiunte con rinuncia alla conclusionale pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio presso il Parte_1 Controparte_1
Consolato del regno del Marocco in Torino il 31/05/2019 (atto di matrimonio non trascritto nei registri dello Stato Civile italiano).
Dal matrimonio è nato il figlio: il 23/02/2021. Persona_1
Con ricorso depositato in data 18/01/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento maltrattante del coniuge, nei confronti del quale aveva sporto denuncia querela dalla quale era scaturito un procedimento penale. Chiedeva pertanto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio a sé, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento per il figlio minore da parte del padre di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'integrale percezione dell'assegno unico nonché un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale ma chiedendo respingersi la domanda di addebito nei suo confronti, l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre, disporsi un regime frequentazioni padre-figlio come indicato e in caso di opposizione da parte della madre di darsi incarico ai Servizi sociali affinché garantissero l'effettivo svolgimento degli incontri agevolando il recupero della relazione padre-figlio, disporsi un contributo a suo carico e in favore del figlio di euro
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza 18/04/2023, entrambe le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 07/06/2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo di affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e dimora prevalente presso la madre, disponendo che il padre potesse riprendere gradualmente gli incontri col figlio in idoneo ambiente neutro da individuarsi a cura dei Servizi sociali competenti con cadenza inizialmente quindicinale e disponendo che parte ricorrente collaborasse con i Servizi ai fini della ripresa degli incontri padre-figlio e dell'accertamento delle proprie condizioni personali e capacità genitoriali, richiedeva la presa in carico del minore e dei genitori da parte dei Servizi Sociali e di per gli Controparte_2 opportuni interventi di monitoraggio e sostegno aggiornando quindi il Tribunale sulla situazione, raccomandava ai genitori di collaborare nella realizzazione degli interventi, assegnava la casa coniugale a parte ricorrente e disponeva a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio di euro
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento della moglie di euro 150,00 mensili.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Acquisite relazioni di aggiornamento, con ordinanza 16/11/2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza 26/09/2023, il Giudice Istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. richiesti e fissava udienza per la decisione sulle istanze istruttorie, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disponendo altresì la prosecuzione di monitoraggio e presa in carico da parte dei Servizi con invito a depositare relazioni di aggiornamento.
pagina 2 di 5 Con ordinanza 29/04/2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti e autorizzato il deposito di tutti i documenti depositati dalle medesime, il G.I. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando termine alle parti per l'integrazione della documentazione reddituale e patrimoniale.
A seguito di opposizione di parte resistente alla sostituzione dell'udienza con note scritte e della richiesta di completamento delle prese in carico disposte dal Tribunale da parte dei Servizi e invio di relazione di aggiornamento, il Giudice Istruttore, con ordinanza 30/05/2024, richiedeva ai servizi Sociali e di una relazione di aggiornamento avente ad oggetto gli interventi di Controparte_3 monitoraggio e sostegno posti in essere ed il loro esito, revocava l'udienza ex art. 127 ter c,p.c. già fissata e fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti, disamina relazioni e precisazione delle conclusioni definitive
All'udienza del 05/11/2024, acquisita relazione di aggiornamento, le parti venivano sentite alla presenza dei difensori e raggiungevano un accordo transattivo, previa rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito, pertanto, il Giudice Istruttore ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio per la decisione assegnando termine di 10 giorni al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda, formulata da entrambe le parti, viene pertanto accolta.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo raggiunto dalle parti, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte (cfr. da ultimo relazione dei
Servizi Sociali del 28/10/2024), pertanto provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse del minore, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra il figlio ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze del medesimo, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Nella vicenda in esame non si procedere all'audizione del minore data la tenera età dello stesso.
Le spese di lite sono compensate come da accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con pagina 3 di 5 l'accordo delle parti e dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito della separazione, così dispone:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Affida il figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre continui a riprendere gradualmente gli incontri con il figlio anche in luogo diverso dal Luogo Neutro, purché in idoneo ambiente, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, inizialmente e finché opportuno alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi, con graduale inserimento anche del pernottamento, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare.
Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e figlio minore, organizzando i luoghi neutri e vigilando sugli stessi.
Raccomanda ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a parte ricorrente, dando atto che l'altro coniuge si è già allontanato;
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, Controparte_1
l'assegno periodico di € 240,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra Controparte_1 [...]
, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base Parte_1 agli indici ISTAT, di € 90,00.
Dà atto che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla madre.
Dichiara le spese processuali compensate.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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