Sentenza 27 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01320/2026REG.PROV.COLL.
N. 01718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2025, proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8503918721, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
le società Scf a r.l., Fer Impianti a r.l., Omnia Servitia a r.l., Hitachi Rail Gts Italia a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
le società Esperia a r.l., Coimel Impianti a r.l., Multitel a r.l., Ansal Impianti a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta ter ), n. 21283, pubblicata il 27 novembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Scf a r.l., Fer Impianti a r.l., Omnia Servitia a r.l. e Hitachi Rail Gts Italia a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere MA EL, udito l’avvocato Fausto Troilo e dato atto che l'avvocato Luigi Piscitelli ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto, “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”, il ricorso proposto dalla società appellata SCF a r.l., quale impresa capogruppo del RT con le mandanti società Costeldati Segnalamento a r.l., FER Impianti a r.l., Thales Italia S.p.A. e Omnia Servitia a r.l..
1.2. La società appellante ha premesso che:
- ha avviato, con lettera di invito del 16 novembre 2020, la procedura ristretta n. DAC.0177.2020 per la sottoscrizione di un accordo quadro relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi propedeutici al Piano Accelerato ERTMS e all’implementazione del Piano Tecnologico di Rete, nonché alle prestazioni di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature degli impianti relativi al sottosistema strutturale Comando Controllo Segnalamento, di giurisdizione delle Direzioni Territoriali Produzione di RF;
- le prestazioni oggetto di gara erano suddivise in 37 lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, con vincolo di aggiudicazione non superiore a tre lotti a livello nazionale e al massimo a un lotto all’interno della stessa D.T.P.;
- la commissione ha assegnato al RT appellato il punteggio finale di 98 ed è stata disposta l’aggiudicazione in suo favore dei lotti di maggior valore 5, 27 e 33;
- in pendenza della verifica del possesso dei requisiti prescritti le seconde classificate nei lotti 5, 27 e 33 hanno impugnato l’aggiudicazione del RT appellato chiedendone l’esclusione dalla gara per plurime illegittimità;
- a seguito di ulteriore verifica di congruità dell’offerta, sono stati rideterminati i punteggi assegnati nei predetti lotti con una decurtazione di 18 punti e con la conseguente modifica della graduatoria nei lotti 5 e 33, al cui primo posto sono risultate rispettivamente le società EGM S.p.A. e Bitfox S.r.l., mentre nel lotto 27 il RT appellato ha mantenuto la prima posizione;
- il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione del lotto 27 è stato respinto con sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 1750 del 2023;
- in pendenza della procedura di verifica dei requisiti dichiarati dal RT appellato, con due distinti ricorsi, uno per il lotto 9 e uno per il lotto 10 il RT Elettri-FER ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio la nota del 28 settembre 2022, nonché l’eventuale provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta in suo favore, ricorsi entrambi dichiarati inammissibili con le sentenze n. 5866 del 2023, relativa al lotto 10, e n. 5882 del 2023, relativa al lotto 9;
- con nota dell’11 maggio 2023 la S.A. ha comunicato al RT Elettri-FER la revoca dell’aggiudicazione dei lotti 9 e 10 e l’aggiudicazione degli stessi al RT appellato;
- con la sentenza n. 20857 del 2024 il T.a.r. per il Lazio ha annullato le aggiudicazioni dei lotti 9 e 10 al RT appellato che ha, pertanto, impugnato l’aggiudicazione lotto 25, oggetto del presente giudizio.
1.3. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza:
1) nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso del RT appellato ed ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 25 per violazione dell’art. 34 c.p.a., dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, per difetto di motivazione;
2) nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di genericità del ricorso per violazione degli artt. 40 e 2 c.p.a., per difetto della motivazione;
3) nella parte in cui ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso perché proposto avverso l’aggiudicazione del lotto 25 disposta nel novembre 2022.
2. Le società Scf a r.l., Fer Impianti a r.l., Omnia Servitia a r.l., Hitachi Rail Gts Italia a r.l. ( già Ground Trasportation Systems Italia a r.l. e prima Thales Italia S.p.A.) si sono costituite in giudizio, hanno ribadito la loro legittimazione e il loro interesse ad agire, a seguito della sentenza emessa dal T.a.r. per il Lazio che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 9, con conseguente diritto del RT appellato a vedersi assegnato un nuovo lotto di importo immediatamente inferiore all’ultimo dei tre di cui era divenuto aggiudicatario e di maggior valore rispetto agli altri sopra indicati che, nel caso di specie, risulta essere il lotto 25.
2.1. Nel merito il RT appellato ha concluso per il rigetto dell’appello, palesando la sussistenza del proprio interesse alla decisione a fini risarcitori.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
4. L’udienza di discussione, originariamente fissata al 3 luglio 2025 è stata rinviata al 20 novembre 2025 e, infine, al 6 febbraio 2026 in considerazione del carattere pregiudiziale dell’appello pendente avverso la citata sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 20857 del 2024.
DIRITTO
5. L’appello deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
6. Con la sentenza n. 8133, pubblicata il 21 ottobre 2025, questa Sezione ha definito gli appelli proposti da RF e dal RT appellato avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 20857 del 2024 accogliendoli e in riforma della stessa ha respinto «il ricorso di primo grado», riconoscendo la legittimità delle aggiudicazioni dei lotti 9 e 10, disposte da RF in favore del RT SCF.
6.1. Sono, pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato il ricorso in primo grado del RT appellato per ottenere lo scorrimento sul lotto 25, dal momento che lo stesso ha mantenuto l’aggiudicazione del lotto 9 di maggior valore, conseguendo il numero massimo di aggiudicazioni consentite dal vincolo di gara.
Ne discende, pertanto, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse non avendo l’originaria ricorrente più alcun titolo a pretendere l’aggiudicazione del lotto 25 e la revoca dell’aggiudicazione alla società controinteressata.
7. Per le esposte ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Ta.r. per il Lazio n. 2183 del 27 novembre 2024, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal RT appellato per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della vicenda processuale dimostrata anche dalla pluralità di contenziosi, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 2183 del 27 novembre 2024, dichiara il ricorso proposto dal RT appellato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO IN, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
MA EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA EL | CO IN |
IL SEGRETARIO