Sentenza 20 luglio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2005, n. 15259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15259 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g. 26902/03 proposto da:
MA LB, LI LL e LI LL, rappresentati e difesi dagli avv.ti CATERINO Caterina e CARNEVALE Leonida, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via della Giuliana 82, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
A.T.C. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MISCIONE Michele, BORGHESI Domenico e TOMMESANI Tommaso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via C. Mirabello 17 (presso lo studio dell'avv. ZARDO Fulvio), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
sul ricorso incidentale r.g. 792/04 proposto dalla: A.T.C. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato:
- ricorrente incidentale -
contro
MA LB, LI LL e LI LL, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- intimati in via incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna - Sezione Lavoro n. 454/02 del 6 novembre 2002 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 748/01).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2005 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Giudice del Lavoro di Bologna i summenzionati ricorrenti - già dipendenti dell'A.T.C., di Bologna e collocati in quiescenza anteriormente al 2 agosto 1997 - convenivano in giudizio la cennata Azienda esponendo che: -) avevano usufruito, nel corso del rapporto di lavoro, dei titoli di viaggio gratuiti o agevolati previsti dall'art. 34 del r.d., 8 gennaio 1931, n. 148, e, a seguito del pensionamento, delle concessioni di viaggio loro attribuite dall'art. 49 dell'accordo aziendale 1 gennaio 1958; - ) con accordo aziendale del 3 agosto 1997, stipulato tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale, era stato previsto che, con decorrenza dall'1 gennaio 1998, non sarebbe stata più riconosciuta la validità dei titoli di viaggio rilasciati ai pensionati ed ai loro familiari;
-) in data 4 marzo 1998, l'Azienda aveva inviato a tutti i propri ex dipendenti in quiescenza una raccomandata, con ricevuta di ritorno, avente ad oggetto la modifica dell'ordinamento tariffario e la revoca delle concessioni di viaggio gratuite ed aveva, contestualmente, cominciato ad applicare le prescritte sanzioni amministrative ai titolari delle tessere, che viaggiavano sprovvisti di regolare biglietto. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano - in via principale previo accertamento dell'inefficacia, nei loro confronti, dell'accordo aziendale del 3 agosto 1997 - la condanna dell'Azienda convenuta al ripristino in forma specifica dell'efficacia dei titoli di viaggio posseduti alla data del 3 agosto 1997; - in via subordinata e per il caso in cui non fosse stato possibile condannare l'azienda al ripristino delle tessere gratuite - chiedevano, comunque, la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno subito per equivalente monetario, capitalizzato nella misura da determinare in corso di causa, anche in via equitativa, sulla base dell'aspettativa di vita media di ogni singolo ricorrente e dei propri familiari aventi titolo.
La convenuta A.T.C., si costituiva in giudizio impugnando le domande attorce e chiedendone l'integrale rigetto con ogni relativa conseguenza.
L'adito Giudice del lavoro respingeva le domande e - su impugnativa dei soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello compensando le spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a/1) "il diritto alle concessioni di viaggio, fatto valere in giudizio dai pensionati, attuali appellanti, ricorrenti in primo grado, trovando la sua fonte generatrice nella contrattazione collettiva aziendale, discende dai rapporti di lavoro, a suo tempo intercorsi tra gli ex dipendenti e l'A.T.C. e che il suo contenuto consiste, innanzitutto, nella facoltà, riconosciuta al pensionato, di ottenere la tessera personale gratuita di libera circolazione, alla quale accede la possibilità, per i familiari dell'interessato, di usufruire di alcune ulteriori agevolazione tariffarie"; a/2) "poiché gli ex dipendenti sono titolari del rapporto sostanziale, cioè del rapporto di lavoro dal quale deriva il diritto alle concessioni di viaggio, per sè e per i propri familiari, ad essi compete anche la legittimazione ad agire, cioè la facoltà di promuovere il giudizio volto ad ottenere il ripristino delle tessere personali gratuite, con la conseguenza che, in caso di accoglimento della domanda, l'accertamento del loro diritto comporta anche l'accertamento del diritto, riflesso, dei loro familiari ad usufruire delle ulteriori agevolazioni previste in loro favore"; a/3) "i pensionati, quali titolari del rapporto sostanziale, sono legittimati a promuovere il relativo giudizio e l'accertamento del loro diritto comprende, altresì, quello riflesso e conseguente delle agevolazioni previste per i familiari"; a/4) "per quanto concerne la legittimazione ad agire delle vedove dei dipendenti o dei pensionati le stesse sono titolari, per effetto della richiamata disposizione dell'accordo collettivo del 1958, del diritto ad ottenere la tessera gratuita personale valevole per due linee autofilotranviarie e, quindi, anche se il loro diritto deriva dal rapporto di lavoro a suo tempo instaurato fra il dipendente o il pensionato deceduto e l'azienda di trasporto pubblico, esse sono, pienamente, legittimate ad agire perché fanno valere un diritto proprio"; b) "rilevato che la fonte del diritto alle agevolazioni di viaggio previste per i pensionati ed i loro familiari è costituita dall'accordo aziendale dell'1 gennaio 1958, va evidenziato che, nella specie, trattandosi della successione di due contratti collettivi dello stesso livello e, cioè, degli accordi aziendali dall'1 gennaio 1958 e del 3 agosto 1997, non si pone la delicata questione se il contratto aziendale successivo possa contenere delle deroghe peggiorative alla disciplina contenuta nella contrattazione collettiva nazionale"; c) "in merito alla questione se i contraenti collettivi hanno la possibilità di disporre, con efficacia retroattiva, la soppressione di benefici previsti da accordi precedenti o di stabilire la decorrenza ex tutte di discipline meno favorevoli, la tutela, certamente intangibile, dei diritti già entrati a fare parte del patrimonio dei lavoratori (diritti quesiti), non ha nulla a che vedere con la tutela, priva di qualsiasi riferimento normativo, di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli o di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni previgenti"; d/1) "la disposizione contenuta nell'accordo aziendale del 3 agosto 1997, con la quale, con decorrenza dall'1 gennaio 1998, sono state soppresse le agevolazioni previste per i pensionati ed i loro familiari, non può avere alcuna efficacia in ordine alla situazione di coloro che, a quella data, avevano già cessato il rapporto di lavoro e, quindi, acquisito nel loro patrimonio il diritto ad usufruire delle concessioni di viaggio a suo tempo introdotto dal precedente accordo 1 gennaio 1958, restando la detta norma pienamente operativa, soltanto, nei confronti dei dipendenti in servizio alla data della sua entrata in vigore"; d/2) "sennonché, successivamente alla stipula dell'accordo aziendale del 3 agosto 1997, è stata emanata la legge regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, il cui art. 39, quinto comma, vieta "la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla normativa vigente""; d/3) "di conseguenza, per effetto dell'entrata in vigore della cennata legge regionale sono venute meno tutte le concessioni di viaggio gratuite fondate, come nel caso in esame, su un titolo contrattuale o, comunque, di fonte diversa rispetto a quella normativa, con l'ulteriore implicazione che la legge regionale vietando ogni forma di trasporto gratuito che non trovasse fondamento in altra norma di legge, ha, indirettamente, affermato l'onerosità del trasporto pubblico regionale, con la conseguenza che ha fatto venire meno tutti gli impegni contrattuali, con i quali le aziende di trasporto si erano vincolate ad erogare forme gratuite di trasporto"; e) "in merito alla domanda subordinata - con la quale gli appellanti hanno chiesto, nel caso in cui non fosse possibile disporre il ripristino in forma specifica delle tessere gratuite, la condanna dell'A.T.C. al risarcimento del danno per equivalente monetano, determinato, anche in via equitativa, sulla base dell'aspettativa di vita media di ogni singolo ricorrente e dei propri familiari aventi titolo -, gli attuali appellanti, ricorrenti in primo grado, pur chiedendo, nelle conclusioni rassegnate in via subordinata, il risarcimento del danno nel caso di impossibilità di ripristinare le tessere gratuite, non hanno adempiuto al fondamentale onere, su di essi gravante, di allegazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, indicando l'esistenza di un danno risarcibile ed, altresì, individuando i criteri di fatto da utilizzare per la liquidazione del predetto danno". Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.
L'intimata A.T.C. s.p.a., resiste con controricorso, propone "ricorso incidentale condizionato" affidato a due motivi e deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo, denunciando erronea e falsa applicazione dell'art. 39, comma 5, della legge Regione Emilia Romagna n. 30/1998 in relazione al d.l. 4 marzo 1989 n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989 n. 160 recante "disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime" (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.), i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, pur avendo correttamente affermato trattarsi di diritti quesiti, intangibili dai successivi accordi peggiorativi, ha tuttavia errato nella interpretazione della legge regionale, la quale deve essere letta in riferimento alla legge "nazionale" da cui trae origine il d.l. n. 77/1989, convertito in l. n. 160/1989, non vieta in assoluto le agevolazioni tariffarie, ma prescrive soltanto che ad esse debbano corrispondere finanziamenti a carico dell'ente - Stato, regioni, comuni - che le abbia imposte. Ed infatti la Regione Emilia Romagna ha previsto condizioni di privilegio per talune categorie di cittadini (pensionati INPS, invalidi, mutilati), trasferendo alla aziende onerate le correlative integrazioni tariffarie. Peraltro, nella specie, non ricorreva neppure il presupposto per l'applicabilità della legge regionale, e cioè la gratuità del servizio, perché, come si legge nella stessa sentenza impugnata, "il diritto alle concessioni di viaggio gratuite, riconosciuto ai pensionati ed ai loro familiari dalla contrattazione collettiva aziendale del 1958, trova la sua causa in prestazioni già eseguite dai dipendenti".
Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 345 e 437 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Si premette che i pensionati avevano dedotto che non poteva parlarsi di un'agevolazione, perché le concessioni di viaggio costituivano "prestazioni retributive in natura differite nel tempo". La Corte d'appello ha giudicato nuova questa eccezione, senza avvedersi che siffatta difesa era già stata formulata in primo grado nella "memoria riepilogativa autorizzata e precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2000, depositata in cancelleria il 5 luglio 2000". In ogni caso, non trattavasi di eccezione nuova, vietata in appello, perché con essa non era stata prospettata una ragione di indagine nuova, diversa da quella sviluppata in primo grado.
Con il terzo motivo, denunciando erronea e falsa applicazione degli artt. 1126, 2056, 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza per avere il Collegio di appello affermato che non erano stati provati gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, e cioè l'esistenza del danno e i criteri per la liquidazione, sebbene non potesse dubitarsi che i pensionati avevano subito un danno dalla violazione contrattuale che aveva determinato la perdita del beneficio. Quanto alla liquidazione, il Collegio di merito avrebbe potuto procedervi facendo applicazione del criterio equitativo. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 414, nn. 3 e 4, 156 e 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la società lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai pensionati che agirono per l'attribuzione delle tessere gratuite in favore dei familiari. Inoltre, la mancata indicazione dei nominativi di costoro impedirebbe di emettere una decisione, "se non a favore di generici e indeterminati parenti", ciò che avrebbe dovuto indurre a ritenere la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, come già eccepito in prime cure e ribadito in appello. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Si assume che "il familiare non vanta alcun diritto quesito nei confronti dell'azienda, come erroneamente presupposto nella sentenza di merito, ma è semplicemente parte di un contratto di trasporto gratuito basato sul reciproco consenso, giustamente revocabile dalle stesse parti che hanno posto l'iniziale diritto".
2 -. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Il primo motivo del ricorso incidentale, che, sebbene condizionato, va esaminato prioritariamente, ponendosi con esso una questione pregiudiziale, è infondato.
Il pensionato è il solo legittimato nella controversia diretta all'accertamento del diritto alle concessioni gratuite di trasporto previste per sè e per i familiari, perché, come ha correttamente osservato il Collegio di appello, si tratta di un diritto che discende dal rapporto di lavoro e spetta unicamente all'ex dipendente e non al familiare, il quale usa della tessera nell'interesse e secondo la volontà del titolare del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di lavoro, in base al quale l'azienda è obbligata alla prestazione di che trattasi. Nè, per altro verso, la mancata indicazione nominativa dei familiari determina nullità del ricorso introduttivo per genericità dell'oggetto, perché tali soggetti sono agevolmente identificabili con semplice riferimento alle tessere di cui si invoca il ripristino.
3 -. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla medesima questione. Il secondo motivo coglie un errore reale della sentenza impugnata, laddove questa individua una questione nuova che tale non è. Come la Corte d'appello rileva, i pensionati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado rivendicarono il diritto a conservare le tessere di libero percorso, qualificando detta prestazione come "trattamento previdenziale integrativo aziendale". In appello, definirono la stessa prestazione una "retribuzione in natura differita nel tempo".
Come risulta evidente, non vi è stato alcun mutamento ne' del petitum ne' della causa petendi, essendo rimasti immutati gli elementi di fatto e di diritto della pretesa azionata, discutendosi solo, senza alcun rilievo per l'esito del giudizio, della natura da attribuire alla prestazione richiesta, questa fondandosi sempre su di una obbligazione retributiva di fonte contrattuale. La prospettazione dedotta in appello rappresenta una mera argomentazione difensiva circa la natura giuridica della prestazione richiesta, fermi restando i fatti costitutivi del diritto ed escluso un nuovo tema di indagine e di decisione. D'altra parte, si definisca la tessera di libera circolazione trattamento integrativo aziendale con funzione previdenziale o prestazione in natura differita nel tempo, si tratta pur sempre, nell'un caso come nell'altro, di una prestazione che trova causa nel rapporto di lavoro ed è dovuta dal datore di lavoro come corrispettivo della prestazione lavorativa. Essa ha perciò comunque carattere retributivo.
Sennonché la criticata motivazione del Giudice del gravame è resa ad abundantiam, perché subito dopo la Corte d'appello si premura di precisare che, anche ammessa la natura retributiva delle concessioni di viaggio, quale controprestazione del datore di lavoro per l'attività svolta dal dipendente, quel diritto resta ugualmente travolto dalla legge regionale. Ne deriva l'irrilevanza dell'errore anzidetto.
Il primo motivo, che concerne gli effetti della legge regionale sul diritto alle tessere, è infondato.
La legge regionale dell'Emilia Romagna 2 ottobre 1998 n. 30, recante la disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, ha disposto, all'art. 39, quinto comma, che è vietata la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. La disposizione, abolitiva del trasporto gratuito, si configura come norma imperativa e inderogabile, in quanto finalizzata, mediante la razionalizzazione delle risorse finanziarie e la soppressione delle agevolazioni dei singoli, alla organizzazione di un servizio pubblico più efficiente e accessibile a tutti.
Alla stregua di tale intentio legis, è evidente che per "gratuità del trasporto" si intende l'esonero dal costo del biglietto di viaggio, a prescindere dalla causa dell'agevolazione: non rileva, cioè, che l'esonero costituisca eventualmente, come nella specie, il corrispettivo, di natura retributiva, di prestazioni attinenti ad altri rapporti negoziali o comunque s'inserisca, con valenza sinallagmatica, nell'ambito di una più generale regolamentazione di interessi privatistici.
Ne deriva, anche sotto l'aspetto formale, che la disposizione abolitiva, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole di gratuità inserite in accordi negoziali già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (cfr., con riguardo all'inoperatività di clausole negoziali per contrasto con norme successive, Cass. 28 marzo 2002 n. 4490; 5 aprile 2001 n. 5052). A tale conclusione è pervenuta la decisione impugnata, che - interpretando correttamente, nei termini sopra chiariti, la norma in esame - ha ritenuto che le concessioni di trasporto previste dall'accordo aziendale del 1958 fossero decadute con l'entrata in vigore della normativa regionale.
Nè può sostenersi, infine, una persistente compatibità sistematica di tali concessioni per effetto della previsione, in diverse disposizioni di legge, di possibili agevolazioni tariffarie da parte dello Stato, delle regioni o dei comuni (decreto legge 4 marzo 1989 n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989 n. 160; legge 8 giugno 1990 n. 142; decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e per il fatto che la stessa regione Emilia Romagna abbia previsto abbonamenti agevolati per alcune categorie di soggetti (invalidi, mutilati di guerra, pensionati INPS). Ed invero si tratta, in tali casi, non di concessioni attribuite dal datore di lavoro nell'ambito dell'autonomia privata, bensì di agevolazioni tariffarie disposte direttamente dalla stessa pubblica amministrazione, nel contesto di scelte di politica economica che, peraltro, presuppongono, per legge, la previsione di specifici piani di finanziamento;
il che risulta del tutto coerente con le finalità di razionalizzazione del servizio pubblico, su cui si fonda l'intervento del legislatore regionale. Non è controverso tra le parti che legittimamente la normativa della Regione Emilia Romagna (l. 2 ottobre 1998 n. 30), recante la disciplina del trasporto pubblico regionale e locale, abbia dettato, quanto al sistema tariffario, la prescrizione posta dal citato art. 39, comma 5 (nel testo originario, successivamente modificato dall'art 36 l. reg. 2 8 aprile 2003 n. 8), sul divieto di trasporto gratuito nelle autolinee locali (analogamente alla disciplina dettata da altre regioni: eh. art. 35 l. R. Veneto 31 maggio 1980 n. 71, art. 19 l.R. Puglia 19 marzo 1982 n. 13, art. 46 l. R. Valle d'Aosta 15
luglio 1982 n. 32, art. 28 l. R. Molise 20 agosto 1984 n. 19, ed altre successive;
più recentemente, nella vigenza del nuovo art. 117 Cost., cfr. art. 7 l. R. Campania 28 marzo 2002 n. 3). I giudici di merito non hanno dubitato della compatibilità di tale disposizione (art. 39, comma 5, cit.) con l'art. 117 Cost. nell'originaria formulazione prima della riforma del titolo 5^ della seconda parte della Costituzione ad opera della legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3.
Al riguardo, peraltro, è da ricordare che la Corte costituzionale ha più volte ribadito (nel regime dell'originario art. 117 Cost., che rileva nella fattispecie trattandosi, di legge regionale precedente alla riforma suddetta) che le attribuzioni nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare:
alla competenza dello Stato riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, (a quale esige uniformità di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale;
gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano invece nella competenza delle regioni e delle province autonome (C. cost. n. 209 del 2000, n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997; cfr. anche - quanto alla giurisprudenza di questa Corte - Cass., sez. lav., 28 marzo 1985 n. 2201). Il divieto di trasporto gratuito attiene proprio alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi di autolinee locali, essendo mirato a favorire ed a preservare l'economicità della gestione degli stessi;
mentre l'incidenza sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda che tali servizi gestisce ovvero sul rapporto pensionistico degli ex dipendenti in quiescenza, pur toccando materie che rientravano - e rientrano tuttora - nella competenza esclusiva del legislatore statale, è meramente indiretta e quindi inidonea a rilevare sul piano della competenza legislativa della Regione. Del resto, la Corte costituzionale, se ha più volte affermato (cfr, nella vigenza dell'originario ad. 117 Cost., C. cost. n. 352 del 2001, nn. 326 e 82 del 1998, n. 307 del 1996, nn. 462 e 408 del 1995, n. 441 del 1994) che "l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati", ha anche precisato che "l'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera però in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza" (C. cost. n. 352 del 2001, cit.). Anche il terzo motivo del ricorso principale - che rileva per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge regionale- è infondato.
Il potere del giudice, nei casi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, di procedere alla liquidazione in via equitativa non esonera l'interessato dall'onere di fornire non solo la prova del danno, ma anche gli elementi che consentano una liquidazione rispondente a criteri oggettivi.
Nella specie, in ordine all'entità del danno - suscettibile di presunzione, quanto all'an, per il fatto stesso della privazione della possibilità di usare i mezzi pubblici senza oneri per l'utente - i danneggiati avrebbero dovuto e potuto offrire elementi di prova per una non arbitraria liquidazione equitativa, la quale è consentita solo quando non vi sia altro modo per quantificare il pregiudizio sofferto.
La vantazione della Corte d'appello, che ha rilevato la mancata indicazione di alcun congruo ed idoneo elemento al riguardo e la conseguente insussistenza delle condizioni per l'anzidetta liquidazione equitativa, non è efficacemente censurata dai ricorrenti principali ed è conforme al diritto ed immune da vizi logici;
anche perché non risulta che gli interessati abbiano allegato una impossibilità o una rilevante difficoltà di fornire elementi di valutazione (esigenze ed abitudini di vita, costo degli abbonamenti e dei biglietti, numero delle tessere soppresse per ciascun pensionato) cui il giudice potesse fare riferimento per un apprezzamento equitativo.
4 -. Il rigetto di questo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il quale, pertanto, va complessivamente rigettato, al pari del ricorso principale.
5 -. Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005