Art. 2.
All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.