Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
3076 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 3076 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MERCATO SARACENO in data
19/05/2007 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. PETRACCI MICHELA e dall' avv. ABBONDANZA MATTEO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/11/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MERCATO
SARACENO in data 19/05/2007 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MERCATO
SARACENO al n. 3, parte seconda, serie A, anno 2007; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/11/2023, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2) …omissis…
3) Affidare le figlie minorenni e in modo condiviso a Persona_1 CP_2
entrambi i genitori. I genitori, infatti, di comune accordo, per il benessere psicofisico dei figli minori, hanno deciso di condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale, in modo che entrambi abbiano la possibilità di seguire e condividerne la crescita, educazione e istruzione. Le decisioni di maggiore importanza relative alla
2 loro istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza coi figli. I genitori si dovranno tenere reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, su tutto quanto inerisca la salute, l'istruzione e l'educazione della prole.
4) Le figlie manterranno la residenza presso la madre, mentre il domicilio della prole sarà fissato da entrambi i genitori, i quali si dovranno necessariamente comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
5) Il collocamento delle minori è paritetico presso entrambi i genitori nei seguenti termini: collocazione a settimane alterne, tenendo presente che i genitori devono osservare a tal fine le necessità scolastiche delle minori ed i loro impegni ludico sportivi, quindi impegnarsi, in permanenza di tale sistema di collocamento a non trasferire la propria residenza in luoghi lontani rispetto al luogo di svolgimento della vita e dei contatti sociali delle figlie. In caso di modifica di tale rapporto, le parti dovranno ricorrere ad un diverso sistema di collocamento in quanto la vicinanza di entrambi viene ritenuto un elemento fondamentale per l'esercizio del collocamento a settimane alterne nell'interesse delle figlie minori. Pertanto, le figli rimarranno una settimana dal lunedì alla domenica sera con un genitore e la settimana successiva con l'altro genitore, trascorrendo con il genitore che non le ha con sé durante la settimana, almeno due pomeriggi (indicativamente il mercoledì e il venerdì) dall'uscita dal lavoro del genitore de quo, cenando con lo stesso che ne curerà il ritiro e l'accompagnamento a casa dell'altro entro le ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori stessi, anche in considerazione dei loro impegni lavorativi e tenendo presente sempre anche la volontà delle figlie minori;
durante il collocamento presso ciascun genitore, ognuno si occuperà del sostentamento delle figlie, con la forma del cosiddetto mantenimento diretto (comprese eventuali spese per baby sitter di cui un genitore dovesse necessitare), fatte salve le spese straordinarie che saranno ripartire
3 fra ogni genitore in parti uguali quindi nella misura del 50% cadauno previa esibizione della relativa giustificazione. In merito alle spese straordinarie, le parti vogliono comunque riferirsi alle disposizioni ed a quanto determinato nel Protocollo
d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì.
Resta inteso che saranno mantenuti nella settimana in cui le figlie saranno collocate dall'altro genitore (oppure anche presso gli ascendenti) contatti con video chiamate almeno una volta al giorno al di fuori degli orari di lavoro dei genitori. Il genitore che non sarà con le figlie, potrà comunque far visita alle stesse, anche oltre i due pomeriggi settimanali sopra previsti. Tali giornate verranno scelte di volta in volta in accordo fra i genitori e sulla base delle eventuali esigenze delle figlie, pur rispettando eventuali loro impegni anche ludico sportivi.
Durante le vacanze scolastiche, in estate le figlie rimarranno per un periodo continuativo di 7 giorni (che i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno) col padre e con la madre sospendendo il regime di visita, qualora si rechino in località di vacanza. Tale periodo verrà scelto sulla base delle ferie che prenderà dal lavoro ogni genitore. Semmai ciò non fosse possibile, le parti adotteranno sempre il periodo di visita settimanale di cui sopra. Le vacanze di
Natale saranno trascorse dalle figlie con l'uno e con l'altro genitore a partire dal pomeriggio del 24.12 fino al pomeriggio del 31.12, mentre la settimana successiva, dal pomeriggio del 31.12 fino al pomeriggio del 06.01 con l'altro genitore e così alternativamente, scambiando le settimane negli anni a venire, riprendendo di seguito il collocamento settimanale ordinario alla scadenza del periodo delle feste natalizie, anche se iniziasse in mezzo alla settimana e portando a termine la stessa settimana fino alla domenica. Durante le vacanze di Pasqua le figlie staranno per tre giorni compreso il giorno di Pasqua fino a sera prima di cena con uno dei due genitori, mentre dal giorno successivo con l'altro genitore fino all'inizio della scuola, così alternativamente di anno in anno, per riprendere di seguito il collocamento settimanale anche se intervenisse a settimana già iniziata.
4 6) I genitori si impegnano a non pubblicare foto o video delle minori sui loro eventuali social network salvo consenso esplicito dell'altro genitore, comunque nel rispetto dei diritti sulla privacy delle figlie.
7) I genitori, infine, vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto anche per l'altrui vita sentimentale/relazionale e si impegnano a rispettare l'altrui ruolo genitoriale, non proferendo offese all'altro genitore quando le figlie saranno collocate presso ciascun genitore. I genitori si impegnano comunque ad adottare un comportamento consono ed adeguato alla crescita delle loro figlie, tale da non condizionare negativamente la formazione delle figlie e non confondendo il ruolo materno o paterno in dipendenza di eventuali loro nuovi rapporti affettivi.
8) Le parti comunque stabiliscono che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto, qualora eventuali modifiche verbali dovessero riscontrare qualsiasi disappunto.
9) Eventuali trasgressioni del presente accordo saranno considerate passibili di sanzioni e richiesta di modifica delle presenti condizioni.
10) L'assegno unico verrà percepito dalla Sig.ra con assenso del Sig. Parte_1
a tal fine. CP_1
11) Per ogni vacanza all'estero con le figlie o in caso di periodi di vacanza all'estero dei genitori o per motivi di lavoro, purché non superiori a gg 10, le parti si prestano fin d'ora il reciproco consenso anche per il rilascio del passaporto in favore delle figlie.
Spese compensate, come da accordo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MERCATO SARACENO per quanto di competenza.
Forlì, 08/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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