Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 11347/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.r.g. 11347/2017 promossa da:
(P.Iva ) in persona del legale r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Improta Mario (C.F.:
) e Improta Pasquale (C.F.: C.F._1
) ed elett.te dom.ta presso lo studio sito in C.F._2
Formia (LT) in Via Provinciale Ausonia,51;
-attore- contro ncorporante Controparte_1 Controparte_2
- quale incorporante di
[...] Controparte_3
in persona del legale r.p.t. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Peluso
[...]
Giovanni Alberto (C.F.: ) eleggendo domicilio C.F._3
digitale all'indirizzo p.e.c.:
Email_1
1
(C.F.: ) quale cessionaria del ramo Controparte_4 P.IVA_2
d'azienda della in persona del legale r.p.t. rapp.ta e Controparte_5
difesa dall'Avv. Peluso Giovanni Alberto (C.F.:
) eleggendo domicilio digitale all'indirizzo C.F._3
p.e.c.: Email_1
-interventrice ex art. 111 c.p.c.-
in persona del legale r.p.t. rapp.ta e difesa Controparte_6
dall'Avv. Sorbo Antimo (C.F.: ) eleggendo C.F._4
domicilio presso lo studio sito in S. Antimo (NA) alla piazza della
Repubblica,15;
-convenuta-
(C.F. ) in Controparte_7 P.IVA_3
persona del l.r.p.t.
-terza chiamata da contumace- Controparte_6
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio e Controparte_8
2 l' in persona dei loro legale e rapp.te p.t., per Controparte_6
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, affermare la responsabilità solidale dei convenuti in ordine all'incasso fraudolento dell'assegno circolare n.
7320870623.01 e per l'effetto condannarli al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 41.789,34, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno della sua domanda ha rappresentato che Parte_1
nel 2015 entrava in contatto commerciale con la società
[...]
concordando una fornitura di bevande per un Controparte_7
importo complessivo di euro 41.789,34, con il pagamento a mezzo assegno circolare. Il titolo veniva preventivamente inviato alla società
al fine di rassicurare quest'ultima della Controparte_7
solvibilità della Parte_1
Non ricevendo la merce, l'istante si recava presso il suo istituto di credito chiedendone l'annullamento, scoprendo però che il titolo era stato regolarmente negoziato. Successivamente la società attrice sporgeva denuncia querela contro ignoti.
Si costituiva l' , quale incorporante della CP_9 [...]
eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della Controparte_8
domanda attorea, per insussistenza di responsabilità della stessa, per evidente responsabilità esclusiva della Banca Trattaria, nonché dell'attore stesso per aver determinato con il suo comportamento l'evento dannoso e pertanto chiede che si escluda qualsiasi condanna in solido in subordine chiedeva, in caso di accoglimento, riconoscere l'esistenza di un concorso di colpa imputabile all'attore e provvedere a
3 condannare l'odierna convenuta nel limite della colpa ad essa attribuibile ex art. 2555 c.c., vinte le spese di giudizio.
Nelle more del giudizio a seguito delle varie fusioni societarie, si costituiva quale incorporante la E_ CP_5
società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici
[...]
attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 come da documentazione in atti. Nonché quale Controparte_4
cessionaria del ramo d'azienda della e quindi ad essa Controparte_5
subentrata nel presente rapporto all'esito di cessione di ramo d'azienda come da documentazione in atti.
Si costituiva l' chiedendo la chiamata in causa Controparte_6
della società chiedendo il rigetto della Controparte_7
domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, in via subordinata, condannare la Controparte_11
in persona del legale rapp.te p.t. e/o la
[...] Controparte_7
anche in solido tra loro, a rimborsare ogni qualsiasi somma
[...]
dovesse essere costretta a corrispondere all'attrice in dipendenza del presente giudizio”.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio, ammesse ed espletati le prove testimoniali, all'udienza del 17/09/2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pur se ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la società pertanto, se ne dichiara la sua Controparte_7
contumacia.
4 Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Invero, la questione riguarda evidentemente la responsabilità della banca ex art. 1176 cc. Comma 2, il quale prevede, come è noto, che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La misura della diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. è dunque quella richiesta ad un professionista, quale è certamente la banca nel momento dello svolgimento dell'attività di raccolta e gestione del risparmio a cui va connesso anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario e conseguentemente anche la convenzione di assegno. La diligenza richiesta alla banca ex art. 1176, comma 2, c.c. è inoltre una diligenza avente natura tecnica che non solo deve essere valutata secondo standard oggettivi, i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma deve altresì adeguarsi alle caratteristiche del rapporto contrattuale in oggetto.
Occorre anche se brevemente inquadrare la questione nell'ottica dei più recenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito per poi andare ad esaminare la condotta delle singole banche, nonché dell'imprudenza dell'attore, tenendo conto della specifica modalità di incasso del titolo per cui è causa.
In punto di diritto non si può che prendere le mosse dalle S.U., 21 maggio 2018, n. 12477, che hanno provveduto, in ordine alla responsabilità della banca emittente o trattaria e della banca negoziatrice ex art. 43, comma 2, l.a. a fissare i seguenti principi di
5 diritto: “a) la norma predetta si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero, all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità; b) l'espressione «colui che paga» adoperata dall'art. 43, comma 2, 1. ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento;
c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata;
d) ai sensi dell'art. 43, 2°comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, II comma c.c.
Sul punto è ancora da aggiungere che, sulla scia di questi precedenti, la
Cassazione ha richiamato espressamente l'ulteriore principio (peraltro già tradizionale nella giurisprudenza della Corte;
cfr., ad esempio,
Cass. 22 maggio 2019, n. 13828), secondo cui “l'operatore professionale è
6 tenuto a rispondere, ex art. art. 1176 comma 2 cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve.”
In conclusione, alla luce dei principi citati, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spettava ad entrambe le banche, emittente e negoziatrice, provare di aver correttamente operato, ovvero, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza, dimostrare di aver adempiuto, secondo il canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. , agli obblighi, su entrambe incombenti, di controllo dell'originalità dell'assegno negoziato.
La convenuta nelle proprie difese ha insistito nel Controparte_6
ritenere la natura di falso grossolano dell'assegno circolare presentato all'incasso e negoziato presso la filiale della Controparte_3
e la propria impossibilità di operare alcun controllo sullo stesso, trattandosi di titolo negoziato attraverso la procedura c.d. di check truncation.
Ora, senza entrare nel merito del falso, diviene opportuno chiarire sinteticamente che cosa sia la procedura di check truncation, già descritto dalle convenute nei loro scritti difensivi e che rilevanza ha tale operazione nella vicenda di causa.
La procedura check truncation disciplinato dal Decreto Legge n. 70 del 2011 e s.i., consente alla banca negoziatrice del titolo di presentarlo per il pagamento all'istituto trattario/emittente senza inviarne la materialità in stanza, ma trasmettendone solamente i relativi dati con mezzi informatici, detta procedura, consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni circolari (senza limiti di importo),
7 mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, senza l'invio del documento cartaceo.
Ciò posto, come ritenuto dal condivisibile orientamento, essendo la procedura di check truncation funzionale alla riduzione dei costi di negoziazione nell'esclusivo interesse delle banche partecipanti all'accordo, al quale resta completamente estraneo il cliente che chiede l'emissione dell'assegno, non può ritenersi che i rischi derivanti dall'utilizzo di tale procedura debbano poi ricadere sul cliente medesimo.
Deve ritenersi pertanto che, scegliendo un sistema di pagamento che consente oggettivi risparmi economici e di tempo, evitando lo scambio materiale del titolo, le banche si assumano anche il rischio (e la conseguente responsabilità) delle falle a cui questo sistema espone i clienti in termini di sicurezza, soprattutto laddove, oltre a non verificare materialmente il titolo, esse presentino al pagamento un assegno (la negoziatrice) ed accettino di pagarlo (l'emittente), talvolta senza neanche trasmetterne l'immagine, azione questa che consentirebbe alla Banca emittente di operare almeno un confronto, quantomeno per immagini, con l'assegno originale emesso. Su tale ultimo aspetto infatti preme rilevare che quando l'assegno è stato negoziato (17/11/2015 cfr. distinta versamento), sebbene l'operazione di “check truncation” non fosse ancora obbligatoria, lo diverrà a partire dal 9 luglio 2018, tuttavia era già operativa e quindi veniva adottata come infatti le banche hanno ammesso. Orbene, laddove nel caso di specie fosse stata richiesta e tramessa, mediante procedura di
8 check truncation, la scansione dell'immagine dell'assegno negoziato,
l'istituto di credito emittente si sarebbe immediatamente avveduto delle palesi difformità di quest'ultimo ad un proprio qualsiasi originale, difformità perfettamente riconoscibili da un impiegato anche attraverso un mero controllo visivo. Sul punto basti osservare i due titoli quello vero e quello negoziato (falso) nel richiamare tutti gli elementi di difformità e anomalia meramente “visivi” anche ad un'analisi meno esperta. Invero, non solo la grafica e il carattere utilizzato è diverso, il numero degli asterischi risultano maggiori su quello falso, le firme di emissione, la dicitura “non trasferibile” non conforme all'originale, ecc. insomma, non vi è una sola anomalia rappresentata su un titolo ben clonato, nel caso in esame, siamo di fronte ad un evidente e grossolano falso, che non poteva assolutamente sfuggire alle due banche.
Quanto alle conseguenze sul piano giuridico di tale omissione, prive di pregio assumono le difese della invero in CP_12 CP_6
giurisprudenza è stato evidenziato che il rapporto che si instaura tra la banca che emette l'assegno circolare ed il suo richiedente (nella fattispecie in esame l'attrice ) ha la natura di un mandato, la Parte_1
cui corretta esecuzione non si esaurisce certo nell'emissione dei titoli, ma abbraccia - evidentemente - anche la fase del relativo pagamento - che infatti viene autorizzato dalla Banca emittente.
Pertanto, l'autorizzazione al pagamento dell'assegno bancario da parte della banca emittente si configura come esecuzione di un incarico ricevuto dalla correntista, che in quanto tale è soggetto, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato
9 (artt. 1710 e segg. c.c.), e dunque, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza.
La diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve naturalmente essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella, “particolarmente qualificata”, dell'accorto banchiere (Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; 7 marzo 2003, n. 3389), vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.
Tali principi valgono non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca emittente, ma anche in quella come verificatasi nel caso di specie, in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca e sia poi pervenuto alla banca emittente in sede di stanza di compensazione con la procedura della check truncation. Ebbene, nel caso in esame deve ritenersi che la banca emittente non ha usato la diligenza c.d. professionale richiesta dall'articolo 1176 comma 2 del c.c. nell'esecuzione del mandato in quanto essa, ha adottato una modalità di negoziazione dell'assegno,
“check truncation”, oggettivamente rischiosa per l'attrice e, pur avendone la possibilità, non ha adottato una più sicura procedura, quindi è stata negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione in quanto, una volta ricevuto il flusso informatico di dati, pur essendo legittimata dall'art. 7 co. 2 del regolamento citato, non ha chiesto alla negoziatrice l'invio dell'immagine dell'assegno
10 presentato all'incasso, cautela quest'ultima che le avrebbe consentito di rilevare subito gli evidenti elementi di anomalia rispetto all'originale del titolo e conseguentemente di rifiutare il pagamento dell'assegno clonato portato all'incasso dal prenditore. Sulla base di tali considerazioni sussiste certamente una responsabilità contrattuale della convenuta per la perdita patrimoniale subita CP_13
dall'attrice in ragione del pagamento della somma di Parte_1
euro 41.789,34 a seguito della presentazione di un assegno clonato in luogo dell'originale del titolo.
Sulla responsabilità di (incorporante E_ [...]
e ), la convenuta ritiene Controparte_8 CP_14 CP_6
sussistente una responsabilità esclusiva di ( E_ [...]
, quale banca negoziatrice, che Controparte_8
avrebbe dovuto accorgersi della non genuinità dell'assegno presentatole all'incasso, emergente ictu oculi sotto vari profili.
[...]
costituendosi ha sostenuto Controparte_8
l'infondatezza della pretesa avversaria per non essere la contraffazione rilevabile ictu oculi in mancanza del titolo originale e per avere essa adottato la diligenza richiesta nell'identificazione del cliente, già titolare di un conto corrente.
Sull'argomento la Suprema Corte, ha statuito che: "il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che
11 la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo" (cfr.
Corte di Cassazione, sez. I, 21.06.2016; Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011,
n. 20292; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005, n. 15066; ABF, Collegio di
Napoli Decisione N. 16613 del 12 luglio 2021).
La responsabilità della banca negoziatrice in termini di responsabilità
“da contatto sociale” per violazione di uno specifico obbligo protettivo della sfera giuridica dei soggetti coinvolti comporta che, a fronte della contestazione dell'inadempimento nonché della prova del danno conseguitone, era onere della Controparte_15
ora ex art. 1218 c.c., provare il proprio
[...] E_
adempimento o che l'inadempimento fosse dipeso da una impossibilità della prestazione a lei non imputabile, specie considerando che nel caso che ci occupa essa ha eccepito che la falsità dell'assegno, non era rilevabile ictu oculi con la diligenza inerente l'attività bancaria.
Tale circostanza, come già sopra evidenziato, è stata smentita in corso di giudizio, a fronte del deposito agli atti di entrambi gli assegni protagonisti della vicenda per cui è causa, originale e contraffatto, rilevando molteplici indici di anomalia visivi, immediatamente rilevabili, che avrebbero dovuto apparire quantomeno sospetti al soggetto preposto all'incasso.
Si tratta di anomalie evidenti ed autonomamente rilevabili senza il ricorso a particolari competenze o strumentazioni tecniche.
12 A tali anomalie di natura materiale si aggiungono, poi, ulteriori elementi che avrebbero dovuto suggerire una maggiore prudenza all'ente negoziatore, all'atto dell'incasso dell'assegno. Trattasi di modalità operative che avrebbero dovuto quanto meno allertare l'operatore della poiché CP_8 Controparte_16
potenzialmente integranti un modus operandi al di fuori dall'ordinario, molto ricorrente nei casi di falsificazione di titoli e dunque, meritevole di maggiore approfondimento.
Pertanto, tenuto conto che la falsità dell'assegno circolare il quale appariva piuttosto grossolana la sua clonazione, pertanto rilevabile senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici, va affermata la responsabilità per colpa anche della banca negoziatrice, attesa la negligente condotta omissiva dalla stessa, da rinvenirsi sia nell'omessa verifica materiale del titolo posto all'incasso sia nell'omessa trasmissione alla banca emittente dell'immagine dell'assegno. ha affermato di E_
aver correttamente posto in essere tutte le cautele atte ad accertare la regolarità formale del titolo e la corretta identificazione del destinatario senza mai spiegare in quali azioni siano concretamente consistite tali cautele nel caso specifico. Tuttavia, le allegazioni sono sempre rimaste generiche e “di principio”, prive di riferimenti alla fattispecie concreta per cui è causa, per cui, considerato l'onere della prova direttamente conseguente alla qualificazione della responsabilità nei termini di una responsabilità da contatto sociale, in assenza della prova liberatoria di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di diligenza, anche (incorporante E_ Controparte_8
13 va ritenuta responsabile del danno subito da Controparte_8
parte attrice.
Sulla responsabilità del terzo chiamato Controparte_7
deve in ultimo essere trattata la responsabilità nell'evento dannoso per cui è causa del terzo chiamato da effettivo prenditore CP_6
dell'assegno, che, pur ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo così contumace.
In questo giudizio, quello che deve ritenersi senz'altro un fatto pacifico è che l'assegno presentato all'incasso presso la filiale
[...]
in Napoli - Vomero, era un falso. Controparte_17
L'assegno circolare, infatti, è sempre rimasto nel possesso dell'attrice che lo ha depositato in giudizio in originale. Che questo assegno sia stato presentato proprio dal l.r.p.t. della Controparte_7
e che questi lo abbia di fatto versato sul conto corrente da lui
[...]
stesso acceso, è un'altra circostanza che può ritenersi documentalmente provata.
Infatti, costituendosi, ha Controparte_17
prodotto in giudizio sia la copia fotostatica dell'assegno falso presentato all'incasso in data 17/11/2015 e che sul retro riporta la sottoscrizione per girata di , ovvero il l.r.p.t della Parte_2
sia il contratto di conto corrente, Controparte_7
sempre sottoscritto da quest'ultima in data 14/03/2014.
Queste due scritture private ed in particolare le firme apposte sulle stesse devono ritenersi tacitamente riconosciute ex art. 215 co. I n. 1
c.p.c. dal terzo vista la sua contumacia Controparte_7
nel presente giudizio.
14 Ora, sulla base di tali elementi deve pertanto senz'altro imputarsi una condotta concorrente del terzo chiamato Controparte_7
nell'evento per cui è causa. Tale condotta illecita, anzi, ha
[...]
certamente originato tutta la catena di eventi che ne sono conseguiti, ma che ben potevano essere arrestati con un minimo di diligenza da parte delle Banche.
Veniamo ora alla condotta della società attrice danneggiata.
Sul concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, Parte_1
entrambi i convenuti istituti bancari, hanno eccepito la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente ex art. 1227 co. II c.c., della la quale avrebbe, trasmesso a mezzo mail, al Parte_1
sedicente venditore la scannerizzazione a colori dell'assegno circolare oggetto di causa, così consentendone la clonazione ed il successivo incasso fraudolento.
Tale eccezione va accolta nei limiti che si diranno.
È pacifico che l'assegno presentato all'incasso presso la filiale di
[...]
di Napoli fosse falso e che lo stesso riportasse i medesimi dati CP_8
presenti sull'assegno originale. Parte attrice nell'atto introduttivo, omette le modalità dell'invio del titolo e, pur presentando una denuncia querela, non lo allega agli atti, scelta difensiva che fa comunque comprendere che la stessa danneggiata abbia in qualche modo compreso della sua incauta azione. Tale circostanza, è emersa in corso di causa, in uno con la documentazione prodotta dalla convenuta , depositando la denuncia querela E_
presentata da (rappresentante alle vendite della Parte_3
società attrice) presso i Carabinieri di Cellole, dalla lettura del verbale,
15 fa ritenere plausibile che effettivamente ciò che ha reso possibile la clonazione dell'assegno emesso da sia stata la messa a CP_6
disposizione al falsificatore di un'immagine che lo ritraeva (come solitamente accade peraltro).
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 5 settembre 2023, n. 25866, ribadisce quanto già affermato nella sua più autorevole composizione (Cass. SS. UU. 9769/2020). La spedizione di un assegno, anche se munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce una condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente (ex art. 1227 c.c.), in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
La norma sul concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.) stabilisce che, se il fatto colposo del creditore (in questo caso, la società attrice che ha inviato l'assegno circolare a mezzo mail) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il concorso di colpa è configurabile: in caso di cooperazione attiva del danneggiato;
allorché il danneggiato si ponga volontariamente in una situazione di rischio superiore alla soglia della normalità.
In particolare, per integrare il concorso, il danneggiato deve violare norme giuridiche o regole di prudenza ritenute socialmente vincolanti, tenendo una condotta, attiva od omissiva, che si inserisca come antecedente necessario nell'iter causale che culmina con il danno.
16 Nel caso in esame, così come riportato nella denuncia querela, l'attrice inviava l'assegno circolare a mezzo mail, permettendo così la clonazione dei dati in essi presenti.
Tale circostanza, ha certamente comportato l'esposizione volontaria dell'attrice stessa, ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza. Infatti, tali comportamenti integrano la prova di una condotta dell'attrice, qualificabile come antecedente causale rilevante ex art. 1227 commi I c.p.c.
Sulla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni, esaminate distintamente tutte le condotte dei soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa, tutte concorrenti nella causazione dell'evento e quindi, accertata la responsabilità risarcitoria solidale ex art. 2055 c.c. in capo sia a parte attrice che ai convenuti, nonché della terza chiamata in causa.
Quanto alla ripartizione della responsabilità tra le due banche a parere di chi scrive le condotte negligenti tenute dalle medesime, la negoziatrice ex e la emittente Controparte_11
si pongono su un piano di piena parità, dovendosi ritenere CP_6
la condotta colposa tenuta dalla prima, sia identica a quella tenuta dalla seconda. Infatti, entrambe le banche condividono la negligenza di non essersi accorte dei macroscopici segnali di falsità materiale dell'assegno.
Pertanto, il Tribunale reputa equo ripartirne le conseguenze dannose nella misura del 10 % in capo alla società attrice, del 10% in capo a e del 40% in capo a Controparte_7 E_
già e del 40% in capo a CP_8 CP_6
17 In merito alle spese di lite, preliminarmente è opportuno rilevare che rispetto alle statuizioni relative alla parte Controparte_3
e la sentenza è pronunciata nei confronti non delle CP_8 CP_4
stesse (estinte per effetto della fusione per incorporazione avvenuta in corso di causa) ma bensì nei confronti di E_
quale società incorporante.
La fusione, infatti, come previsto dall'art. 2504-bis c.c., realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. (si v. Cass. Sez. U. Sentenza n. 21970 del 30/07/2021).
Sulle domande di manleva formulate da e da E_
hanno entrambe reciprocamente domandato di Controparte_6
essere manlevate di quanto fossero condannate a pagare a titolo di risarcimento, ravvisando la responsabilità esclusiva chi di
[...]
chi di nell'occorso, inoltre in via CP_10 Controparte_6
subordinata, hanno chiesto “di dichiarare e condannare la società tenuto a manlevare la e la Parte_1 E_
da ogni avversaria pretesa e per qualsiasi somma Controparte_6
siano condannate a pagare. Mentre la chiede la condanna CP_6
anche della terza chiamata a Controparte_7
rimborsarle ogni e qualsiasi somma dovesse essere costretta a sborsare in favore di parte attrice.
18 Tali doglianze sono infondate.
Questo Tribunale, infatti, non ha attribuito ad E_
(già gruppo e ) e ad la posizione di CP_17 CP_4 Controparte_6
soggetti “danneggiati”, ma bensì quella di soggetti “danneggianti”, insieme a e alla terza chiamata Parte_1 Controparte_7
e quindi obbligati anche loro a risarcire i danni prodotti
[...]
dalla propria condotta.
Non possono dunque, sia che E_ CP_6
pretendere di recuperare integralmente l'importo del
[...]
risarcimento gravante a loro carico, in danno rispettivamente di e di in quanto a questi Controparte_7 Parte_1
ultimi si è attribuita non già la posizione di unici responsabili ma bensì quella di concorrenti nella produzione degli eventi dannosi subiti dall'attrice stessa.
Assorbite ogni altre questioni.
Ciò posto, all'attrice spetterà la somma di euro 37.610,406 così meglio ripartite: euro 33.431,472, pari all'80% delle quote di corresponsabilità poste in solido a carico di (già gruppo e E_ CP_8
) e tale somma andrà poi rivalutata dalla data CP_4 Controparte_6
del pagamento dell'assegno (17/11/2015) sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata sono dovuti altresì gli interessi legali, decorrenti dalla presente pronuncia sino al saldo;
del
10% in capo alla convenuta pari ad Controparte_7
euro 4.178,934, tale somma andrà poi rivalutata dalla data del pagamento dell'assegno (17/11/2015) sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata sono dovuti altresì gli
19 interessi legali, decorrenti dalla presente pronuncia sino al saldo;
mentre il restante 10% pari ad euro 4.178,934 in capo alla società attrice per la corresponsabilità accertata. Parte_1
Va precisato che gli interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, non vanno cumulati alla rivalutazione, onde evitare un ingiustificato arricchimento, ma computati sull'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, quelle dell'istante vanno poste a carico delle soccombenti Parte_1
e in solido tra loro, con E_ Controparte_6
compensazione delle stesse nella misura del 10% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta anche in capo alla società attrice;
Quanto alle spese di lite di cui al rapporto processuale tra
[...]
e attesa la loro condanna in solido, con CP_10 Controparte_6
reciproca soccombenza in punto di responsabilità nei confronti della danneggiata, esse sono interamente compensate ex art. 92 co. II c.p.c.
Quanto alle spese di lite di cui al rapporto processuale tra e CP_6
la terza chiamata atteso il rigetto della Controparte_7
domanda di regresso promossa, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V. - Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_7
20 accerta e dichiara che, relativamente all'evento di danno per cui è causa, la responsabilità va suddivisa tra i soggetti corresponsabili sulla base delle seguenti quote: 10 % in capo alla società attrice, del 10% in capo a e del 40% in capo a Controparte_7 [...]
(e quindi alle sue incorporanti) e del 40% in capo a CP_10
CP_6
accoglie parzialmente la domanda promossa da nei Parte_1
confronti di (e quindi alle sue incorporanti) e E_
e per l'effetto condanna e Controparte_6 E_
in persona dei l.r.p.t., in via solidale tra loro, al Controparte_6
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, della somma di euro 33.431,472 oltre alla rivalutazione monetaria, alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata, sino al saldo effettivo;
condanna in persona del l.r.p.t. al Controparte_7
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, della somma di euro 4.178,934 oltre alla rivalutazione monetaria, alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata, sino al saldo effettivo;
pone il restante 10% in capo all'attrice per l'accertata Parte_1
corresponsabilità come da parte motiva;
condanna le convenute e quindi alle sue E_
incorporanti come in atti, e in persona dei l.r.p.t. a Controparte_6
rimborsare all'attrice le spese di lite, nella misura dell'80% (restando l'ulteriore 10% a carico della che si liquidano in € Parte_1
6.854,40 (compenso al netto delle riduzioni), oltre spese, i.v.a., c.p.a.
21 come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra e E_ Controparte_6
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra e Controparte_6 Controparte_7
Lì, 22/01/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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