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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4028/2023
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 97/2024
Il Giudice, visto il decreto del 30.1.2025 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
15.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte convenuta, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
N. R.G. 4028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig.ra , con il patrocinio dell'avv. Luigi Siciliano del foro di Padova, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Camposampiero (PD), via Contrà Rialto
n. 1,
ATTRICE OPPONENTE
contro
, (c.f. e p. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore Dott. con il patrocinio degli avv.ti Massimo Bianchi e Tatiana CP_2
Tancredi entrambi del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in in Rimini alla via Gambalunga n. 85,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 291/2023, immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto alla
[...]
di pagare alla , la somma di € 45.042,42, dovuta a saldo Parte_1 Controparte_1 del debito residuo come cristallizzato nella scrittura privata “atto di riconoscimento del debito del 21.10.2022”, intercorsa tra le parti e avente ad oggetto la compensazione, sino a concorrenza dei rispettivi importi, dei reciproci debiti/crediti, oltre interessi, spese e competenze di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente disconosceva il documento “atto di riconoscimento del debito del 21.10.2022”, posto alla base dell'ingiunzione, in quanto materialmente alterato e difforme rispetto all'originale.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 contestando il disconoscimento formulato dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla conferma dell'esecutività del decreto. In ogni caso, proponeva istanza di verificazione, previa presentazione dell'originale del documento oggetto di disconoscimento. Con vittoria di spese.
Alla prima udienza, ritenuto necessario acquisire l'originale del documento disconosciuto, il Giudice, a tale scopo, fissava nuova udienza.
A tale udienza, acquisito l'originale del documento disconosciuto, il giudice dava avvio al procedimento di verificazione e, a tale scopo nominava CTU, la dott.ssa
[...]
Per_1
Pertanto, la causa veniva istruita a mezzo di CTU grafologica.
All'esito della CTU, il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
Alla successiva udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive.
* * *
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
A sostegno della propria tesi parte opponente ha formulato disconoscimento del documento di riconoscimento del debito del 21.10.2022, posto alla base dell'ingiunzione, asserendo che lo stesso fosse stato artificiosamente composto, atteso che l'opponente si era impegnata unicamente a corrispondere quanto dovuto all'opposta mediante la consegna di merci. All'esito della CTU grafologica è emerso che: “tutte le parti digitali del documento sono frutto di una stampa da file, ottenuta con l'utilizzo di una stampante a getto d'inchiostro;
- la firma a nome per la “ è la riproduzione a mezzo Parte_2 Parte_1 stampante a getto d'inchiostro di una firma originale;
- la firma per la “MDA CashandCarry”
è originale, apposta direttamente sul supporto cartaceo del documento;
- la timbratura della
“ è originale, apposta direttamente sul supporto cartaceo del Parte_1 documento. Da quanto sopra, l'ipotesi maggiormente accreditata dalla presente indagine tecnica e che non ha trovato smentita da elementi tecnici probanti6, è che il documento in verifica sia frutto di una composizione artificiosa, effettuata con le seguenti modalità: - è stato creato un file contenente tutte le parti scritte digitalmente;
- è stata acquisita l'immagine di una firma autografa della signora;
- l'immagine è stata collocata Parte_2 nell'apposito spazio della sottoscrizione per la “MDA CashandCarry”; - il documento così composto è stato stampato con una stampante a getto d'inchiostro; - sul documento è stata apposta la firma per la “MDA CashandCarry”; - sul documento è stata apposta la timbratura della per la “MDA CashandCarry”.
Trattasi di conclusioni che questo giudice interamente condivide e fa proprie, tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU, del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine.
Risulta pertanto provato che il documento di riconoscimento del debito posto a fondamento dell'ingiunzione è stato artificiosamente composto.
Anche sotto il profilo grafico, è evidente come il documento prodotto da controparte sia difforme dall'originale, essendo il risultato di un collage tra diversi documenti, come pure accertato in sede di operazioni peritali.
Nella copia prodotta non si rinvengono infatti tutti gli elementi distintivi presenti nella carta intestata della società nella quale, nella parte sottostante, è raffigurata una CP_1 costruzione ben definita che va via via sfumandosi verso l'alto (doc. 7). Nel documento prodotto da controparte invece, oltre ad essere rappresentata una figura poco nitida e non ben definita, la medesima si interrompe in modo netto.
Per tutto quanto dedotto, è evidente, ictu oculi, la mancanza di autenticità del documento depositato.
Tale scrittura privata dunque non può essere utilizzata come documento comprovante la certezza e l'esigibilità del credito ingiunto.
Sul punto il costante orientamento della Corte di Cassazione ha affermato che “…in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né della esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge…” (Cassazione, se. III, 16 ottobre 2021, n. 12598).
Parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuta sottoscrizione da parte della società opponente e, in ogni caso, non ha provato il contenuto dell'accordo nei termini da ella prospettati. Invero, la convenuta ha formulato capitoli di prova generici oltre che da provarsi per documenti, inidonei a provare la sussistenza del credito ingiunto.
Sulla base di tali emergenze, non può ritenersi raggiunta la prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria dell'opposta.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 291/2023 va revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opposta nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria, attesa la non particolare complessità della controversia.
Atteso l'esito della consulenza, le spese di CTU come liquidate in istruttoria devono essere definitivamente poste a carico di parte opposta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opponente, la stessa è fondata e deve essere accolta, stante la manifesta infondatezza dell'opposizione. Ai sensi dell'art. 96 comma 3 in sede di condanna alle spese processuali, il giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza quindi che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La norma in esame configura una fattispecie di responsabilità indipendente e autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi, e prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto 'abuso' dello strumento processuale (Cass. civ., sent. n.27623/17). Il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che i presupposti di operatività del comma 3 consistono in una condotta pretestuosa del soggetto agente, che si traduce, sia pure senza il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, ovvero nella manifesta inconsistenza giuridica o ancora nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Alla luce delle precedenti considerazioni si ritengono sussistenti gli estremi per la configurazione della sanzione ex art. 96 co.3 c.p.c. in capo all'opposta per aver azionato un credito fondato su documentazione artefatta.
In merito al quantum, lo stesso può essere quantificato in euro 1000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 291/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 25 gennaio 2023; condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per anticipazione ed € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a e spese generali;
accoglie la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'opponente e, per l'effetto, condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU come liquidate in istruttoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 9 giugno 2025.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 97/2024
Il Giudice, visto il decreto del 30.1.2025 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
15.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte convenuta, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
N. R.G. 4028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig.ra , con il patrocinio dell'avv. Luigi Siciliano del foro di Padova, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Camposampiero (PD), via Contrà Rialto
n. 1,
ATTRICE OPPONENTE
contro
, (c.f. e p. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore Dott. con il patrocinio degli avv.ti Massimo Bianchi e Tatiana CP_2
Tancredi entrambi del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in in Rimini alla via Gambalunga n. 85,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 291/2023, immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto alla
[...]
di pagare alla , la somma di € 45.042,42, dovuta a saldo Parte_1 Controparte_1 del debito residuo come cristallizzato nella scrittura privata “atto di riconoscimento del debito del 21.10.2022”, intercorsa tra le parti e avente ad oggetto la compensazione, sino a concorrenza dei rispettivi importi, dei reciproci debiti/crediti, oltre interessi, spese e competenze di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente disconosceva il documento “atto di riconoscimento del debito del 21.10.2022”, posto alla base dell'ingiunzione, in quanto materialmente alterato e difforme rispetto all'originale.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 contestando il disconoscimento formulato dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla conferma dell'esecutività del decreto. In ogni caso, proponeva istanza di verificazione, previa presentazione dell'originale del documento oggetto di disconoscimento. Con vittoria di spese.
Alla prima udienza, ritenuto necessario acquisire l'originale del documento disconosciuto, il Giudice, a tale scopo, fissava nuova udienza.
A tale udienza, acquisito l'originale del documento disconosciuto, il giudice dava avvio al procedimento di verificazione e, a tale scopo nominava CTU, la dott.ssa
[...]
Per_1
Pertanto, la causa veniva istruita a mezzo di CTU grafologica.
All'esito della CTU, il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
Alla successiva udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive.
* * *
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
A sostegno della propria tesi parte opponente ha formulato disconoscimento del documento di riconoscimento del debito del 21.10.2022, posto alla base dell'ingiunzione, asserendo che lo stesso fosse stato artificiosamente composto, atteso che l'opponente si era impegnata unicamente a corrispondere quanto dovuto all'opposta mediante la consegna di merci. All'esito della CTU grafologica è emerso che: “tutte le parti digitali del documento sono frutto di una stampa da file, ottenuta con l'utilizzo di una stampante a getto d'inchiostro;
- la firma a nome per la “ è la riproduzione a mezzo Parte_2 Parte_1 stampante a getto d'inchiostro di una firma originale;
- la firma per la “MDA CashandCarry”
è originale, apposta direttamente sul supporto cartaceo del documento;
- la timbratura della
“ è originale, apposta direttamente sul supporto cartaceo del Parte_1 documento. Da quanto sopra, l'ipotesi maggiormente accreditata dalla presente indagine tecnica e che non ha trovato smentita da elementi tecnici probanti6, è che il documento in verifica sia frutto di una composizione artificiosa, effettuata con le seguenti modalità: - è stato creato un file contenente tutte le parti scritte digitalmente;
- è stata acquisita l'immagine di una firma autografa della signora;
- l'immagine è stata collocata Parte_2 nell'apposito spazio della sottoscrizione per la “MDA CashandCarry”; - il documento così composto è stato stampato con una stampante a getto d'inchiostro; - sul documento è stata apposta la firma per la “MDA CashandCarry”; - sul documento è stata apposta la timbratura della per la “MDA CashandCarry”.
Trattasi di conclusioni che questo giudice interamente condivide e fa proprie, tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU, del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine.
Risulta pertanto provato che il documento di riconoscimento del debito posto a fondamento dell'ingiunzione è stato artificiosamente composto.
Anche sotto il profilo grafico, è evidente come il documento prodotto da controparte sia difforme dall'originale, essendo il risultato di un collage tra diversi documenti, come pure accertato in sede di operazioni peritali.
Nella copia prodotta non si rinvengono infatti tutti gli elementi distintivi presenti nella carta intestata della società nella quale, nella parte sottostante, è raffigurata una CP_1 costruzione ben definita che va via via sfumandosi verso l'alto (doc. 7). Nel documento prodotto da controparte invece, oltre ad essere rappresentata una figura poco nitida e non ben definita, la medesima si interrompe in modo netto.
Per tutto quanto dedotto, è evidente, ictu oculi, la mancanza di autenticità del documento depositato.
Tale scrittura privata dunque non può essere utilizzata come documento comprovante la certezza e l'esigibilità del credito ingiunto.
Sul punto il costante orientamento della Corte di Cassazione ha affermato che “…in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né della esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge…” (Cassazione, se. III, 16 ottobre 2021, n. 12598).
Parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuta sottoscrizione da parte della società opponente e, in ogni caso, non ha provato il contenuto dell'accordo nei termini da ella prospettati. Invero, la convenuta ha formulato capitoli di prova generici oltre che da provarsi per documenti, inidonei a provare la sussistenza del credito ingiunto.
Sulla base di tali emergenze, non può ritenersi raggiunta la prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria dell'opposta.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 291/2023 va revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opposta nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria, attesa la non particolare complessità della controversia.
Atteso l'esito della consulenza, le spese di CTU come liquidate in istruttoria devono essere definitivamente poste a carico di parte opposta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opponente, la stessa è fondata e deve essere accolta, stante la manifesta infondatezza dell'opposizione. Ai sensi dell'art. 96 comma 3 in sede di condanna alle spese processuali, il giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza quindi che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La norma in esame configura una fattispecie di responsabilità indipendente e autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi, e prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto 'abuso' dello strumento processuale (Cass. civ., sent. n.27623/17). Il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che i presupposti di operatività del comma 3 consistono in una condotta pretestuosa del soggetto agente, che si traduce, sia pure senza il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, ovvero nella manifesta inconsistenza giuridica o ancora nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Alla luce delle precedenti considerazioni si ritengono sussistenti gli estremi per la configurazione della sanzione ex art. 96 co.3 c.p.c. in capo all'opposta per aver azionato un credito fondato su documentazione artefatta.
In merito al quantum, lo stesso può essere quantificato in euro 1000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 291/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 25 gennaio 2023; condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per anticipazione ed € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a e spese generali;
accoglie la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'opponente e, per l'effetto, condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU come liquidate in istruttoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 9 giugno 2025.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni