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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa AR Teresa Onorato Presidente
D.ssa AR Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1956/2017 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025 e vertente:
TRA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Vittorio Di Meglio e con questo elettivamente domiciliata in
Ischia alla via Delle Ginestre n. 28, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
( ), nella qualità di successore a CP_1 C.F._2
titolo particolare dell'appellante ex art. 111 c.p.c. Parte_1
(atto notarile del 22.11.2023), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuel Scotti, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ischia (NA) alla via dello Stadio n. 29, giusta procura in atti,
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 INTERVENTORE A TITOLO PARTICOLARE PER PARTE
APPELLANTE
CONTRO
, CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), C.F._4 Controparte_4
( , C.F._5 Controparte_5
( ), C.F._6 Controparte_6
( ), quali eredi di rappresentati e difesi C.F._7 Persona_1
dall'avv. Elena AR Di Nonno e con questa elettivamente domiciliati in Forio
(NA) alla via Casa Patalano n. 5, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
, ), rapp.ta e difesa Controparte_7 C.F._8
dall'avv. Antonio Iacono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Forio alla via Provinciale Lacco n. 302, giusta procura in atti (vi è reciproca rinuncia agli atti del presente procedimento con la parte appellante, come da atto notarile del 5.10.2022)
PARTE APPELLATA
E
( ), residente in [...], Rione Controparte_8 C.F._9
Genala Traversa 1, n. 5; ( ), CP_9 C.F._10
residente in [...], Rione Genala Traversa 1, n. 5; CP_10
( ), residente in [...]; C.F._11
( , residente in [...]Controparte_11 C.F._12
Genala, Traversa 1 n 10; ( ), CP_12 C.F._13
residente in [...] int. A;
Parte_2
( ) residente in [...]; C.F._14
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di
[...]
[...]
[...] ( ), residente in [...] C.F._15
Provinciale Lacco n. 108, quali eredi di Persona_1
PARTI APPELLATE CONTUMACI
E
in persona della sua procuratrice Controparte_13
domiciliato in Ischia Traversa Mirabella, 29, presso il suo CP_14
difensore avv. Silvio Trani
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, sez. Ischia, n. 1218/2017 del 28 gennaio 2017, pubblicata in data 30 gennaio
2017, R.G. n. 95151/2003, ad oggetto: negatoria servitutis ed altro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17.3.2003 Parte_1
proprietaria in ragione della metà del fondo sito in Forio, contrada Aiemita, di are 10,00, p.lla 679 (ora 725) del foglio 9, e , Controparte_13
quest'ultimo tramite la procuratrice proprietario dell'attiguo CP_14
fondo di are 8,86, p.lla 226, intraprendevano azione negatoria, a difesa dei rispettivi fondi, nei confronti di citandola a comparire innanzi al Persona_1
tribunale di Napoli, sez. dist. Ischia.
Gli attori, per quanto di ragione, esponevano che i fondi descritti, di loro proprietà, erano gravati da servitù di passaggio pedonale a favore del fondo appartenente a da esercitarsi su sentiero di circa cinquanta metri, Persona_1
la cui larghezza di circa 80 cm. era delimitata da muretti a secco. Assumevano quindi che nel fondo dominante era stato costruito un edificio abitativo, per raggiungere il quale con autoveicoli aveva trasformato il sentiero Persona_1
pedonale, largo circa 80 cm in strada carrabile larga circa m 2,50, previa rimozione dei muretti a secco di delimitazione, procedendo ad estirpare dei filari
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 di viti esistenti nel suolo occupato. Inoltre la convenuta aveva installato, sul fondo appartenente a una conduttura destinata Parte_1
all'alimentazione idrica del nuovo edificio.
Chiedevano pertanto la condanna a carico della convenuta: - al ripristino della larghezza del sentiero pedonale di circa 80 cm., dei muretti che lo delimitavano e dei filari di viti;
- alla rimozione della condotta idrica;
- all'eliminazione/arretramento delle opere realizzate e costituenti illecita servitù di veduta sul fondo appartenente a;
- Controparte_13
all'eliminazione/arretramento delle opere oggetto di sconfinamento nel fondo appartenente a;
- al risarcimento dei danni per Controparte_13
l'invasione dei fondi di proprietà attorea, per la distruzione dei filari di viti e dei muretti a secco, e per l'aggravio della servitù, con condanna alle spese di lite.
1.1 Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva la Persona_1
mancanza di dimostrazione della titolarità attiva e passiva nel rapporto sostanziale dedotto in causa.
In particolare evidenziava che nel fascicolo di parte attrice era presente esclusivamente un atto pubblico del Notaio in data 22.1.1993, con il Per_3
quale acquistava il fondo individuato con il numero Controparte_13
726, dalla parte alienante, proprietaria per successione ereditaria. Eccepiva quindi che la procura generale conferita da a Controparte_13
in epoca anteriore all'acquisto del 22.1.1993, era inidonea a CP_14
comportare l'attribuzione di poteri relativi all'immobile per carenza di potere rappresentativo di nei confronti di , CP_14 Controparte_13
ciò determinando la nullità delle domande proposte.
Nel merito affermava di essere completamente estranea ai fatti a lei addebitati, perché la situazione dei luoghi descritta era risalente a molto tempo addietro, e le innovazioni denunciate erano riconducibili ad attività poste in essere
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 dall'attrice e dalla sorella Parte_1 Controparte_7
Evidenziava inoltre che dai titoli non emergeva alcuna limitazione in ordine all'esercizio del passaggio, per cui doveva ritenersi che la servitù era stata costituita per soddisfare tutte le esigenze dei fondi dominanti, compresa la facoltà di transitare con mezzi meccanici o di attraversare il fondo c.d. servente con tubazioni e condutture di vario genere.
In via riconvenzionale, e subordinata al rigetto delle proposte eccezioni, chiedeva il riconoscimento dell'esistenza per titoli della servitù di passaggio pedonale e carrabile e di attraversamento con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi dì proprietà degli attori ed in favore di quelli a lei appartenenti. ln via ancora subordinata chiedeva dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio carrabile per aver esercitato il transito, in maniera continua ed ininterrotta, per oltre un ventennio. ln linea ancor più gradala, chiedeva la costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile e con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi di proprietà attorea, con determinazione dell'indennità dovuta.
Chiedeva di essere autorizzata all'integrazione del rapporto processuale nei confronti della signora individuata dagli attori come Controparte_7
comproprietaria del fondo individuato con la p.lla 679 (appartenente anche a
. Parte_1
Spiegava ulteriore domanda riconvenzionale chiedendo, sempre in caso di superamento dell'eccezione preliminare proposta, il riconoscimento di acquisto per usucapione del diritto di servitù di veduta dal “parapetto della terrazza del proprio fabbricato da parte della convenuta e, nel contempo, nel caso in cui dovesse realmente essere accertato il contestato sconfinamento, dichiararsi acquisita, ai sensi dell'art. 938 c.c., la proprietà della porzione di fondo attoreo interessato allo sconfinamento e della relativa costruzione, avendo agito la
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 convenuta in perfetta buona fede ed essendo ampiamente decorso il termine di tre mesi dal giorno in cui ebbero inizio le opere, contestualmente determinandosi l'indennità da versarsi al proprietario.”
1.2 Il Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva in giudizio, in data 23.12.2013, ed Controparte_7
affermava che la situazione dei luoghi era risalente nel tempo, rilevando che ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi fosse stata effettuata dalle germane e dai loro danti causa. CP_14
Precisava che l'esercizio del passaggio pedonale e carrabile e di attraversamento con tubazioni risaliva a diversi decenni addietro.
In via riconvenzionale chiedeva lo scioglimento dei beni in comunione con comunione ereditaria derivante dal genitore Parte_1
meglio descritti nella dichiarazione di successione Persona_4
presentata all'Ufficio del Registro di Ischia in data 14/03/1988, sollecitando l'attribuzione dell'appezzamento di terreno in località Aiemita, in caso di sua indivisibilità o non comoda divisibilità, con la determinazione dell'equivalente in denaro da corrispondere all'altra condividente;
il tutto con vittoria di spese del giudizio.
1.3 Veniva espletata la prova testimoniale e veniva raccolto l'interrogatorio formale (deferito dalla convenuta agli attori ed alla chiamata in causa PE
. Veniva altresì espletata CTU in relazione alle Controparte_7
domande avanzate dalle parti costituite in giudizio.
La causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 13 luglio 2016, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 1218/2017 il Tribunale di Napoli, sez. dist. d'Ischia, ha così disposto: 1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice e per l'effetto
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 2) Stabilisce l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carrabile attraverso il fondo assertivamente di proprietà degli attori e di attraversamento con tubazioni del suddetto viale;
3) Accoglie la domanda riconvenzione della servitù di veduta spiegata dalla Sig. ; 4) Scioglie la comunione Persona_1
relitta del defunto (deceduto il 17/09/1987) e per l'effetto Persona_4
5) Attribuisce alla Sig.ra l'appezzamento di terreno in Controparte_7
località Aiemita o Scentone di circa are 10 distinta in catasto alla partita 9300, foglio 9 part. Def.725; 6) La Sig.ra dovrà Controparte_7
corrispondere alla comproprietaria, , la somma di € Parte_1
80.000,00 quale prezzo definito nella consulenza tecnica;
7) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida secondo il DM 55/2014 recante: in Persona_1
complessivi € 5.036,00 e precisamente € 729,00 per la fase di studio, € 729,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase istruttoria ed € 1.458,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ed oltre € 500,00 per spese non imponibili, con attribuzione all'avvocato di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
8) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della litisconsorte necessario,
[...]
che liquida secondo il DM 55/2014 recante: in complessivi € CP_7
5.036,00 e precisamente € 729,00 per la fase di studio, € 729,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase istruttoria ed € 1.458,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ed oltre € 500,00 per spese non imponibili, con attribuzione all'avvocato di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
9) Pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese della CTU.
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti costituite, ha evidenziato che “ , in sede di Controparte_7
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 interrogatorio formale, ha risposto affermativamente sul seguente capo: «Vero che da diversi decenni esiste la strada oggetto di controversia, al cui allargamento hanno concorso le signore e » ed CP_14 CP_7
ancora «le tubazioni da parte della Luogo risalgono ad oltre un ventennio e sono state installate con il consenso di entrambi i miei genitori»”. Il giudice ha quindi ritenuto che il comportamento di era stato Controparte_7
dettato da principi di lealtà e buona fede, non reputando tollerabile che la sorella avesse instaurato un giudizio che non andava iniziato. Parte_1
Il Giudice poi ha ritenuto che: “La prova testimoniale ha confermato l'assunto di parte convenuta. Il fatto pregnante è che la deducente ha Persona_1
detenuto in precedenza i fondi poi acquistati, tra cui quello oggetto dell'atto del
15/05/1982, per un lunghissimo periodo, a titolo di affitto, per cui il passaggio ha avuto inizio in epoca abbondantemente anteriore alla stipula del primo atto di acquisto (v. deposizione teste . Anche gli altri testi ( Tes_1 Tes_2
e ) sono da ritenersi sicuramente attendibili”. Testimone_3
Ha richiamato anche le dichiarazioni del CTU che ha riscontrato che il viottolo oggetto di causa, per una lunghezza pari a circa metri 50, è risultato “largo all'incirca metri 1,80, una larghezza da assumere come dato medio considerando la irregolarità del tracciato e quindi la variabilità della ampiezza, maggiore nel tratto di accesso al fondo dalla strada comunale”; per tale viottolo
è risultato poi impossibile stabilire l'epoca della modifica dello stato dei luoghi, potendo però presumere che un utilizzo non solo pedonale della servitù di passaggio sia avvenuto sin dall'epoca della costruzione della abitazione di realizzata prima della scomparsa di (17 Persona_1 Persona_4
settembre 1987), e quindi prima che entrasse in Parte_1
possesso - quale comproprietaria - del fondo su cui insiste la servitù di passaggio.
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 Ha poi disposto sulla domanda di divisione come in atti.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
1218/2017 con i seguenti motivi: - La questione negatoria
Primo motivo - Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda negatoria del passaggio carrabile ed accolto quella riconvenzionale di usucapione della relativa servitù avendone desunto la prova dalla confessione giudiziale della litisconsorte che rendendo l'interrogatorio formale Controparte_7
riferì che «la Situazione dei luoghi non era stata modificata dalla PE
essendo al momento dell'introduzione del giudizio, rimasta inalterata rispetto ad alcuni decenni prima e che i mutamenti intervenuti erano ascrivibili solo alle germane ed al loro dante causa». CP_14
Secondo motivo - Ferma restando la mancanza di prova del possesso ultraventennale del passaggio carrabile, in via del tutto subordinata si ribadisce che non c'erano i presupposti per unire il possesso della con quello del PE
suo dante causa.
Terzo motivo - Non avendo la convenuta fornito la prova del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio carrabile;
né la prova del suo acquisto in altro modo, merita accoglimento la domanda negatoria dell'attrice.
Quarto motivo - Quanto allegato, dedotto, provato ed eccepito circa la questione del passaggio vale anche per la condotta idrica la cui domanda di rimozione merita accoglimento.
Per tali motivi, relativi alla questione negatoria, l'appellante ha così concluso: quanto alla questione negatoria:
4. rigettare le domande riconvenzionali di
;
5. accogliere le domande principali cosi come proposte con Persona_1
l'atto di citazione;
6. condannare la medesima alle spese di lite del doppio grado del giudizio.
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 In relazione al motivo riguardante la questione divisionale l'appellante ha così concluso: quanto alla questione divisionale tra la sorella Parte_1
e : ordinare lo scioglimento della
[...] Controparte_7
comunione del fondo descritto in atti, e, dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato dal CTU, rimettere le parti davanti a notaio dell'isola
d'Ischia per l'estrazione a sorte delle quote da assegnare alle due condividenti
e per ogni ulteriore operazione divisionale o relativi incombenti;
2. porre le spese di divisione a carico delle condividenti in parti uguali e quelle della relativa lite - in ogni caso quelle di secondo grado a carico di CP_7
.
[...]
4. Si è costituita che, preliminarmente, ha eccepito Persona_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito ha confutato le argomentazioni rappresentate nei motivi di appello ed ha così concluso: “si conclude perché l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile e, comunque, sia rigettato perché infondato;
solo in subordine si reiterano tutte le eccezioni e domande riconvenzionali rimaste assorbite, ex art.
346 c.p.c., tra cui quella di costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile e con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi asseritamente di proprietà attorea ed in favore di quelli appartenenti alla convenuta destinati a civile abitazione ed all'esercizio dell'attività agricola, contestualmente determinandosi la eventuale indennità dovuta dalla convenuta, atteso che i fondi di sua proprietà sono interclusi e non godono di autonomo sbocco sulla strada pubblica”.
4.1 Si è costituita che, preliminarmente, ha eccepito Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha confutato le argomentazioni rappresentate nei motivi di appello ed ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti in sentenza.
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 Ha così concluso: “si conclude perché in via principale, l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile e in ogni caso, rigettato, perché infondato;
si chiede che la adita Corte voglia accogliere le modifiche e le correzioni sollecitate innanzi. Con vittoria di spese e compensi anche di secondo grado. Si reiterano tutte le eccezioni e domande, di qualsivoglia natura, ritenute assorbite dalla pronuncia impugnata, ex art. 346 c.p.c.”. Co
si è costituita nella qualità di successore a titolo particolare CP_1
dell'appellante ex art. 111 c.p.c., per le ragioni Parte_1
indicate nell'atto di intervento ed ha concluso: “perché, dichiarata
l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla deducente e CP_1
disposta la estromissione della originaria appellante dal giudizio, siano emessi
i seguenti provvedimenti: - dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di scioglimento della comunione tra le germane essendo, nelle more, intervenuto l'atto rogato dal Notaio CP_14
in data 5.10.2022, rep. n. 15133 e racc. n. 9836, che ha definito, Persona_5
sul punto, ogni controversia tra le stesse;
- accogliere il gravame proposto da
relativamente al capo della sentenza di primo grado Parte_1
che ha deciso la domanda negatoria servitutis e, per l'effetto, rigettare le domande riconvenzionali proposte da ed accogliendo le Persona_1
domande principali così come proposte con l'atto di citazione, condannando gli eredi della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 22 gennaio 2025, con provvedimento del 31 gennaio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 30 gennaio 2017; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 27 marzo 2017.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Va dichiarata la contumacia di , attore in primo grado. Controparte_13
Va dichiarata, altresì, la contumacia di , Controparte_8 CP_9
, CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_2
, tutti eredi di Persona_2 Persona_1
Occorre precisare che il processo è stato interrotto all'udienza del 17.11.2021 per il decesso di Persona_1
L'iter per le notifiche dell'atto di riassunzione, tempestivamente depositato, si è concluso per l'udienza del 22 gennaio 2025 allorquando la parte appellante, in adempimento dell'ordinanza collegiale del 2 dicembre 2024, ha depositato il duplicato postale dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a
(uno dei numerosi eredi di dall'Ufficiale Controparte_8 Persona_1
Giudiziario del Tribunale di Napoli, ritirata dallo stesso destinatario nell'Ufficio
Postale di Forio il 31.10.2023.
In ultimo si evidenzia che per l'udienza del 13.12.2023 si è costituita in giudizio in successione a titolo particolare di CP_1 Parte_1
per aver da questa acquistato il fondo oggetto di causa – atto notarile del 22 novembre 2023.
7. QUESTIONI PRELIMINARI
7.1 Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dalle parti appellate:
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 L'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348 bis, 348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.
Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.
Le parti appellate hanno quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti hanno affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.
7.2 Sull'eccezione di estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 291 ultimo comma e 307 comma 3 c.p.c., avanzata dall'avv. Elena AR
Nonno, per gli eredi di costituiti in giudizio: Persona_1
Con le note di trattazione, datate 12 dicembre 2023, l'avv. Nonno, fra l'altro, ha eccepito: “…l'avvenuta estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 291 ultimo comma e 307 comma 3 cpc tenuto conto che a parte appellante in riassunzione è stato concesso dalla Corte: a) Un primo termine per
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 la notifica entro il 15.03.2022; b) Dopo un rinvio di ufficio ed un ulteriore rinvio interlocutorio “per trattative pendenti”, alla udienza del 08.03.2023 (udienza rispetto alla quale nessuna notificazione veniva eseguita da parte appellante) veniva concesso ulteriore TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICA
DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AGLI EREDI DI ENTRO LA Persona_1
DATA DEL 31.05.2023; c) Veniva infine concesso nuovo termine perentorio entro il 31.10.2023. Si richiama la costante giurisprudenza sul punto (fra le altre Cass
Civ. sez. II 2015 n. 7661) chiarendosi pertanto che la estinzione si è già verificata
a seguito della concessione del secondo termine (perentorio) per la notifica concesso entro il 31.05.2023 considerando anche la circostanza che per la precedente udienza del dì 08.03.2023 parte appellante non aveva provveduto ad alcuna notificazione.”.
L'eccezione è priva di fondamento poiché il ricorso ex art. 303 c.p.c. è stato depositato dalla originaria appellante in data 15.2.2022, ovvero entro tre mesi dalla declaratoria di interruzione del giudizio avvenuta il 17.11.2021, nel pieno rispetto del termine perentorio, previsto, a pena di estinzione, dall'art. 305 c.p.c..
Gli eventi successivi alla regolare notifica dell'atto di riassunzione non influiscono l'esito della riassunzione, perchè il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione non si comunica alla riassunzione ed impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica.
7.3 Sulla divisione dei beni ereditari tra e Parte_1 [...]
: CP_7
Con atto notarile del 5 ottobre 2022, depositato in atti, Parte_1
e hanno provveduto alla divisione dei beni
[...] Controparte_7
ereditari dal padre , deceduto il 17 settembre 1987. Persona_4
D ha conseguito la piena proprietà del cespite così Parte_1
descritto: zona di terreno di natura diversa dall'agricola ed insuscettibile di
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 destinazione edificatoria, della superficie di circa metri quadrati 424 confinante con le particelle del foglio 9 n. ri 316, 313, 1152, 1154 e 92, salvo altri.
Riportata nel Catasto Terreni del Comune di Forio con i dati del foglio 9 particella 1153 (scaturente dal frazionamento della p.lla 679, del 22/09/2022 protocollo NA0287935) vigneto cl. 3, are 4 ca 24, RD euro 5, 36 RA euro 5, 36; valore euro 12.500, 00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero).
All'art. 4 del richiamato atto notarile le parti hanno stabilito che il contratto di divisione ereditaria ha anche funzione transattiva per il procedimento che occupa questa Corte di Appello ed hanno espresso vicendevole rinuncia ed accettazione espressa con compensazione delle spese di lite.
A seguito di tale atto, depositato l'attestato notarile per l'udienza fissata per il
12 ottobre 2022, non ha comunque notificato l'atto Parte_1
di riassunzione al procuratore di Controparte_7
7.4 L'intervento a titolo particolare di in successione a CP_1 [...]
: Parte_1
Con atto notarile del 22 ottobre 2023 ha acquistato dall'originaria CP_1
Cont appellante la «zona di terreno sito in Forio, alla Parte_1
località Aiemita, della superficie di mq 424 (quattrocentoventiquattro), confinante con i beni di e con le particelle n.ri 316, 92 e 313 Controparte_8
del foglio 9, salvo altri. Riportata nel catasto terreni del Comune di Forio con i dati del foglio 9 particella 1153, vigneto cl 3 are 04 ca 24 rd euro 5,36; 2. – quota pari ad 1/2” (un mezzo) dell'intero della zona di terreno di natura diversa dall'agricola ed insuscettibile di destinazione edificatoria, della superficie di circa mq 152 (centocinquantadue), confinante con le particelle n.ri 1151, 313,
726, 1096 e 1154 del foglio 9, salvo altri. Riportata nel catasto terreni del
Comune di Forio con i dati del foglio 9 particella 1152, vigneto cl 3 are 01 ca
52 rd 1,92 ra euro 1,92»; - all'art. 2 (Precisazioni immobiliari) di tale atto
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 D ha dichiarato che «il fondo oggetto della presente Parte_1
vendita è gravato di servitù di passaggio pedonale a favore del fondo in catasto
p.lla 313 del foglio 9 di proprietà della signora , esercitata su Persona_1
sentiero la cui larghezza di circa 80 cm. era delimitata da muretti a secco». ha spiegato intervento nel presente procedimento ex art. 111 CP_1
c.p.c., ha chiesto l'estromissione dell'originaria appellante ed ha concluso come riportato al punto 4.2.
Non sussistono i presupposti per dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'originaria appellante che resta obbligata per le azioni spiegate.
7.5 Le domande proposte in atto di citazione, anche in via esclusiva, da
, rigettate in primo grado e relative alla servitù di Controparte_13
veduta ed al presunto sconfinamento operato da al momento PE
dell'edificazione sulla sua proprietà (riconvenzionale accolta), non sono state oggetto di gravame pertanto la sentenza è da ritenersi definitiva nei confronti dell'originario attore, tenuto conto che il predetto è Controparte_13
rimasto contumace nel presente grado di giudizio.
7.6 È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
8. Con il primo motivo (La questione negatoria - Primo motivo - Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda negatoria del passaggio carrabile ed accolto quella riconvenzionale di usucapione della relativa servitù avendone desunto la prova dalla confessione giudiziale della litisconsorte CP_7
che rendendo l'interrogatorio formale riferì che «la Situazione dei
[...]
luoghi non era stata modificata dalla essendo al momento PE
dell'introduzione del giudizio, rimasta inalterata rispetto ad alcuni decenni prima e che i mutamenti intervenuti erano ascrivibili solo alle germane ed al loro dante causa») la parte appellante ha sostenuto che il giudice CP_14
ha fondato la sua decisione tenendo conto delle dichiarazioni rese da CP_14
16 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di
[...]
[...]
[...] in occasione del suo interrogatorio formale e disattendendo il Persona_6
fatto che non abbia fornito la prova del possesso ultra ventennale del PE
passaggio carrabile.
Il motivo di appello è infondato.
Preliminarmente deve essere descritta la consistenza immobiliare appartenente all'originaria convenuta che soltanto con la memoria Persona_1
conclusionale di replica del 2 novembre 2016 ha depositato l'atto notarile di acquisto della particella n. 313, foglio 9 Comune di Forio d'Ischia, sulla quale è stato edificato l'immobile di sua proprietà, con l'unico accesso attraverso il viottolo oggetto di causa.
L'atto notarile è stato redatto in data 15 maggio 1982 e, all'art. 8, viene dichiarato: “Per quanto riguarda l'accesso…la venditrice garantisce che esso avviene a mezzo di stradetta privata, al servizio anche di altri terreni limitrofi, da tempo immemorabile.” Successivamente ha acquistato anche Persona_1
i terreni da lei precedentemente detenuti in affitto e rappresentati dalle particelle nn. 82, 314,315 e 316 (atto notarile del 13.11.1986 prodotto dalla parte attrice).
Nel giudizio di primo grado è stata espletata una consulenza tecnica che ha descritto l'accesso alla proprietà di parte convenuta.
In particolare il consulente riferisce, in risposta al quesito 5 (verifichi e indichi le presunte opere di modifica dello stato dei luoghi asseritamente poste in essere da parte convenuta, con particolare riferimento alla collocazione di tubazioni
d'acqua ed ampliamento del viottolo medesimo; pag.9): “Il viottolo in oggetto, per una lunghezza pari a circa metri 50, risulta oggi largo all'incirca metri 1,80, una larghezza da assumere come dato medio considerando la irregolarità del tracciato e quindi la variabilità della ampiezza, maggiore nel tratto di accesso al fondo dalla strada comunale.”.
17 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 Il consulente ha poi aggiunto: “Risulta pressoché impossibile stabilire oggi la modifica dello stato dei luoghi, posta in essere da parte convenuta, sebbene possa presumersi che un utilizzo non solo pedonale della servitù di passaggio sia avvenuto sin dall'epoca della costruzione della abitazione di Persona_1
e quindi prima della scomparsa di , avvenuta il 17 Persona_4
settembre 1987, ossia prima che l'erede entrasse in Parte_1
possesso - quale comproprietaria - del fondo su cui grava la servitù di passaggio. Le fotografie del viottolo, versate in atti dalla parte attrice e da essa datate 1993, mostrano che la larghezza potrebbe essere stata leggermente inferiore a quella attuale ma non necessariamente escludono un uso carrabile dello stesso viottolo: l'erba cresciuta lateralmente individua zone non coltivate da potersi includere nel calcolo della sezione del viottolo”.
Ha dichiarato anche di non aver rinvenuto traccia dei muretti a secco che le parti attrici hanno dichiarato esistenti sui luoghi di causa, e, a loro dire, demoliti dalla
Persona_1
Come detto il consulente ha ipotizzato che un utilizzo non solo pedonale della servitù di passaggio potesse risalire all'epoca della costruzione dell'abitazione di pur non avendo a disposizione l'atto notarile del 1982, Persona_1
prodotto dalla soltanto con la conclusionale di replica del 2.11.2016. PE
Comunque tale considerazione del consulente nasce dalla constatazione della necessità dell'accesso carrabile anche per trasportare il materiale edilizio necessario alla costruzione dell'edificio ad uso abitativo. con memoria istruttoria del 28.12.2005 ha articolato i seguenti Persona_1
capi sia per l'interrogatorio formale che per la prova testimoniale:
a) - Vero che da diversi decenni esiste la strada oggetto di controversia, al cui allargamento hanno concorso le signore e . b) - CP_14 CP_7
Vero che da oltre un ventennio la convenuta ed i suoi familiari Persona_1
18 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 accedono al fabbricato ed al fondo, indifferentemente, a piedi, con mezzi meccanici e motocicli e che dalla medesima epoca il tracciato stradale è attraversato da tubazioni di vario tipo a servizio dei predetti immobili. c) - Vero che da sempre, sicuramente da oltre un quarantennio, il fondo asseritamente della convenuta si è esteso fino alla parte estrema dell'odierno Persona_1
fabbricato, ove attualmente si trova il parapetto del terrazzino esterno, ad una altezza superiore al fondo asseritamente di proprietà degli attori di diversi metri. d) - Vero che da sempre e sicuramente per oltre un cinquantennio l'intera estensione di terreno ove attualmente insiste il fabbricato asseritamente di proprietà della convenuta è stata coltivata intensivamente a vigneto, ad PE
alberi da frutta ed a colture ortive dalla convenuta e dai suoi danti causa e dagli stessi è stata posseduta in via esclusiva. e) - Vero che il fabbricato è stato realizzato all'interno della estensione di terreno predetta, addirittura arretrandosi dalla linea di confine rappresentata dal muro di contenimento del terrapieno tra i due fondi innanzi descritti. f) - Vero che da oltre un ventennio la convenuta ed i suoi familiari esercitano attività di veduta dal parapetto prospiciente il fondo (asseritamente) di proprietà degli attori, in maniera continua ed ininterrotta.
All'udienza del 23 marzo 2007 ha confermato tutti i Controparte_7
capi del deferito interrogatorio formale specificando per il capo A) di aver provveduto lei stessa all'allargamento della strada, esistente da diversi decenni, tanto con il concorso della sorella CP_14
ha ammesso la circostanza di cui al capo A) però Parte_1
specificando che la strada aveva una larghezza di 80/100 cm, ha anche dichiarato che l'allargamento della strada era avvenuto di recente e che non le risultava che vi avessero provveduto e;
ha confermato il capo B (Vero CP_14 CP_7
che da oltre un ventennio la convenuta ed i suoi familiari Persona_1
19 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 accedono al fabbricato ed al fondo, indifferentemente, a piedi, con mezzi meccanici e motocicli e che dalla medesima epoca il tracciato stradale è attraversato da tubazioni di vario tipo a servizio dei predetti immobili) dichiarando: “è vero che la è passata con motocicli e biciclette, ma solo PE
da poco passa con automobili. Le tubazioni esistono da quando era in vita mia madre ma si trovavano al centro della stradina che posso specificare fosse di circa 80/100 cm. A seguito del recente allargamento della strada sono state spostate anche le tubazioni”.
quale procuratrice di , ha confermato CP_14 Controparte_13
il capo A) precisando che la strada esisteva da oltre vent'anni ma era larga
80/100 cm, perché adibita al passaggio dei muli;
sul capo B) ha ridotto a quindici anni il periodo indicato per l'accesso al fondo da parte della ha poi PE
confermato il capo C) ed il capo D).
Gli altri capi non sono rilevanti ai fini dell'appello perché relativi alle domande avanzate da , domande rigettate e sulle quali si è Controparte_13
formato il giudicato.
Si aggiunga poi che le dichiarazioni testimoniali, per la parte convenuta PE
sono state concordi nel confermare le circostanze indicate nei vari capi.
In particolare i testi hanno riferito che l'esercizio del passaggio risaliva ad epoca anteriore al 1982, e cioè al periodo in cui la convenuta ed i suoi familiari conducevano in affitto i fondi di cui sono divenuti proprietari in data 15.5.1982 per la particella 313 (sulla quale è stata costruita la casa d'abitazione), e in data
13.11.1986 per gli altri terreni che già detenevano da anni. Il teste Tes_1
ha riferito: “Conosco i luoghi oggetto di causa, in quanto abito nelle immediate vicinanze ed ho sempre frequentato la famiglia della signora … Sin da PE
quando ero bambino, ricordo di aver attraversato personalmente il viale oggetto di causa con ciclomotori ed ho visto anche chi vi passavano furgoni e
20 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 qualche macchina. In particolare, avevo 8-9 anni e ricordo aver visto PE
ed i suoi bambini passare per il viale di cui è causa, con ciclomotori e
[...]
furgoni per accedere ai fondi che coltivavano;
questa situazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi … ho visto la stessa signora durante la CP_14
realizzazione dei lavori dell'area esistente a sinistra entrando dal fondo di loro proprietà e ripulire i margini dell'originario sedime di loro proprietà … la signora e i suoi familiari hanno esercitato il passaggio sin da quando PE
ero bambino ed anche la tubazione che mi dite;
mio padre la riparava in quanto idraulico chiamato dalla Anche io, in tempi recenti, sono intervenuto PE
per ripararlo … Ricordo che già nel 1982 la signora ed i figli - anzi da PE
prima del 1982- coltivavano i fondi su cui poi hanno edificato il fabbricato.”.
Anche il teste , amico dei figli della sig.ra ha confermato Tes_4 PE
le circostanze dedotte come capi di prova.
Le uniche dichiarazioni a favore di parte attrice sono quelle provenienti da fratello di e zio di , in passato in lite con Persona_7 CP_14 Parte_1
tali dichiarazioni sono però di contenuto inattendibile perché Persona_1
riferisce di un viottolo largo 50/60 cm e di tubazioni esistenti Persona_7
dagli anni '90, riferendo così circostanze fattuali diverse finanche da quelle allegate dalla stessa parte attrice odierna appellante.
L'altro teste di parte attrice escusso presso la propria abitazione a causa Tes_5
delle condizioni di salute, addirittura riferisce di non conoscere le signore e descrive lo stato dei luoghi all'epoca nella quale erano vivi i genitori CP_14
delle signore (prima del 1987), pertanto la sua deposizione è risultata CP_14
irrilevante ai fini di causa.
Si rileva quindi che la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da non si basa affatto esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Persona_1
che, per quanto provenienti da una litisconsorte e a Controparte_7
21 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 carattere confessorio non sarebbero estensibili all'odierna appellante ma liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2733 c.c. in base al cui ultimo comma essa perde valore di prova legale.
In conclusione di quanto evidenziato ed argomentato emerge che la strada oggetto di causa costituisce, e costituiva, l'unico accesso al terreno acquistato dalla convenuta nel 1982, poi edificato, ed ai terreni acquistati nel 1986. Tale accesso è menzionato in atti pubblici già dal 15 maggio 1982, senza indicazione di modalità pedonali e/o carrabili.
La domanda riconvenzionale proposta da relativa al Persona_1
riconoscimento, in favore del proprio fondo, dell'esistenza per titoli della servitù di passaggio pedonale e carrabile e di attraversamento con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi dì proprietà degli attori risulta provata anche dal punto di vista del riconoscimento di avvenuta usucapione per l'esercizio ultraventennale.
9. Gli altri tre motivi (Secondo motivo - Ferma restando la mancanza di prova del possesso ultraventennale del passaggio carrabile, in via del tutto subordinata si ribadisce che non c'erano i presupposti per unire il possesso della con quello del suo dante causa. Terzo motivo - Non avendo la PE
convenuta fornito la prova del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio carrabile;
né la prova del suo acquisto in altro modo, merita accoglimento la domanda negatoria dell'attrice. Quarto motivo - Quanto allegato, dedotto, provato ed eccepito circa la questione del passaggio vale anche per la condotta idrica la cui domanda di rimozione merita accoglimento.) restano assorbiti dalle argomentazioni articolate per il rigetto del primo motivo di gravame.
10. In considerazione del rigetto dell'appello nei confronti di (e Persona_1
per essa gli eredi) la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della causa (indicato in € 5.000,00)
22 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 e dell'attività effettivamente svolta per la parte appellata, con attribuzione all'avv. Elena AR Nonno per gli eredi costituiti.
In relazione alla domanda relativa alla divisione dei beni ereditari tra le sorelle e tenuto conto dell'atto Parte_1 Controparte_7
notarile del 5 ottobre 2022, con valore anche di natura transattiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con modifica del punto
8 del dispositivo della sentenza di primo grado.
Nulla si dispone per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci.
11. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_3
1218/2017 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
⎯ dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
in relazione alla domanda di divisione dei beni Controparte_7
ereditari compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio, così modificando il punto 8 del dispositivo della sentenza di primo grado;
⎯ rigetta l'appello in relazione agli altri motivi di gravame - indicati come relativi all'azione negatoria servitutis – così confermando le disposizioni della sentenza di primo grado;
⎯ condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi costituiti per (parte appellata), che liquida in € 1.800,00 Persona_1
23 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute, da attribuirsi all'avv.
Elena AR Nonno;
⎯ dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa AR Teresa Onorato
24 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa AR Teresa Onorato Presidente
D.ssa AR Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1956/2017 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025 e vertente:
TRA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Vittorio Di Meglio e con questo elettivamente domiciliata in
Ischia alla via Delle Ginestre n. 28, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
( ), nella qualità di successore a CP_1 C.F._2
titolo particolare dell'appellante ex art. 111 c.p.c. Parte_1
(atto notarile del 22.11.2023), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuel Scotti, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ischia (NA) alla via dello Stadio n. 29, giusta procura in atti,
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 INTERVENTORE A TITOLO PARTICOLARE PER PARTE
APPELLANTE
CONTRO
, CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), C.F._4 Controparte_4
( , C.F._5 Controparte_5
( ), C.F._6 Controparte_6
( ), quali eredi di rappresentati e difesi C.F._7 Persona_1
dall'avv. Elena AR Di Nonno e con questa elettivamente domiciliati in Forio
(NA) alla via Casa Patalano n. 5, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
, ), rapp.ta e difesa Controparte_7 C.F._8
dall'avv. Antonio Iacono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Forio alla via Provinciale Lacco n. 302, giusta procura in atti (vi è reciproca rinuncia agli atti del presente procedimento con la parte appellante, come da atto notarile del 5.10.2022)
PARTE APPELLATA
E
( ), residente in [...], Rione Controparte_8 C.F._9
Genala Traversa 1, n. 5; ( ), CP_9 C.F._10
residente in [...], Rione Genala Traversa 1, n. 5; CP_10
( ), residente in [...]; C.F._11
( , residente in [...]Controparte_11 C.F._12
Genala, Traversa 1 n 10; ( ), CP_12 C.F._13
residente in [...] int. A;
Parte_2
( ) residente in [...]; C.F._14
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di
[...]
[...]
[...] ( ), residente in [...] C.F._15
Provinciale Lacco n. 108, quali eredi di Persona_1
PARTI APPELLATE CONTUMACI
E
in persona della sua procuratrice Controparte_13
domiciliato in Ischia Traversa Mirabella, 29, presso il suo CP_14
difensore avv. Silvio Trani
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, sez. Ischia, n. 1218/2017 del 28 gennaio 2017, pubblicata in data 30 gennaio
2017, R.G. n. 95151/2003, ad oggetto: negatoria servitutis ed altro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17.3.2003 Parte_1
proprietaria in ragione della metà del fondo sito in Forio, contrada Aiemita, di are 10,00, p.lla 679 (ora 725) del foglio 9, e , Controparte_13
quest'ultimo tramite la procuratrice proprietario dell'attiguo CP_14
fondo di are 8,86, p.lla 226, intraprendevano azione negatoria, a difesa dei rispettivi fondi, nei confronti di citandola a comparire innanzi al Persona_1
tribunale di Napoli, sez. dist. Ischia.
Gli attori, per quanto di ragione, esponevano che i fondi descritti, di loro proprietà, erano gravati da servitù di passaggio pedonale a favore del fondo appartenente a da esercitarsi su sentiero di circa cinquanta metri, Persona_1
la cui larghezza di circa 80 cm. era delimitata da muretti a secco. Assumevano quindi che nel fondo dominante era stato costruito un edificio abitativo, per raggiungere il quale con autoveicoli aveva trasformato il sentiero Persona_1
pedonale, largo circa 80 cm in strada carrabile larga circa m 2,50, previa rimozione dei muretti a secco di delimitazione, procedendo ad estirpare dei filari
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 di viti esistenti nel suolo occupato. Inoltre la convenuta aveva installato, sul fondo appartenente a una conduttura destinata Parte_1
all'alimentazione idrica del nuovo edificio.
Chiedevano pertanto la condanna a carico della convenuta: - al ripristino della larghezza del sentiero pedonale di circa 80 cm., dei muretti che lo delimitavano e dei filari di viti;
- alla rimozione della condotta idrica;
- all'eliminazione/arretramento delle opere realizzate e costituenti illecita servitù di veduta sul fondo appartenente a;
- Controparte_13
all'eliminazione/arretramento delle opere oggetto di sconfinamento nel fondo appartenente a;
- al risarcimento dei danni per Controparte_13
l'invasione dei fondi di proprietà attorea, per la distruzione dei filari di viti e dei muretti a secco, e per l'aggravio della servitù, con condanna alle spese di lite.
1.1 Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva la Persona_1
mancanza di dimostrazione della titolarità attiva e passiva nel rapporto sostanziale dedotto in causa.
In particolare evidenziava che nel fascicolo di parte attrice era presente esclusivamente un atto pubblico del Notaio in data 22.1.1993, con il Per_3
quale acquistava il fondo individuato con il numero Controparte_13
726, dalla parte alienante, proprietaria per successione ereditaria. Eccepiva quindi che la procura generale conferita da a Controparte_13
in epoca anteriore all'acquisto del 22.1.1993, era inidonea a CP_14
comportare l'attribuzione di poteri relativi all'immobile per carenza di potere rappresentativo di nei confronti di , CP_14 Controparte_13
ciò determinando la nullità delle domande proposte.
Nel merito affermava di essere completamente estranea ai fatti a lei addebitati, perché la situazione dei luoghi descritta era risalente a molto tempo addietro, e le innovazioni denunciate erano riconducibili ad attività poste in essere
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 dall'attrice e dalla sorella Parte_1 Controparte_7
Evidenziava inoltre che dai titoli non emergeva alcuna limitazione in ordine all'esercizio del passaggio, per cui doveva ritenersi che la servitù era stata costituita per soddisfare tutte le esigenze dei fondi dominanti, compresa la facoltà di transitare con mezzi meccanici o di attraversare il fondo c.d. servente con tubazioni e condutture di vario genere.
In via riconvenzionale, e subordinata al rigetto delle proposte eccezioni, chiedeva il riconoscimento dell'esistenza per titoli della servitù di passaggio pedonale e carrabile e di attraversamento con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi dì proprietà degli attori ed in favore di quelli a lei appartenenti. ln via ancora subordinata chiedeva dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio carrabile per aver esercitato il transito, in maniera continua ed ininterrotta, per oltre un ventennio. ln linea ancor più gradala, chiedeva la costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile e con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi di proprietà attorea, con determinazione dell'indennità dovuta.
Chiedeva di essere autorizzata all'integrazione del rapporto processuale nei confronti della signora individuata dagli attori come Controparte_7
comproprietaria del fondo individuato con la p.lla 679 (appartenente anche a
. Parte_1
Spiegava ulteriore domanda riconvenzionale chiedendo, sempre in caso di superamento dell'eccezione preliminare proposta, il riconoscimento di acquisto per usucapione del diritto di servitù di veduta dal “parapetto della terrazza del proprio fabbricato da parte della convenuta e, nel contempo, nel caso in cui dovesse realmente essere accertato il contestato sconfinamento, dichiararsi acquisita, ai sensi dell'art. 938 c.c., la proprietà della porzione di fondo attoreo interessato allo sconfinamento e della relativa costruzione, avendo agito la
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 convenuta in perfetta buona fede ed essendo ampiamente decorso il termine di tre mesi dal giorno in cui ebbero inizio le opere, contestualmente determinandosi l'indennità da versarsi al proprietario.”
1.2 Il Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva in giudizio, in data 23.12.2013, ed Controparte_7
affermava che la situazione dei luoghi era risalente nel tempo, rilevando che ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi fosse stata effettuata dalle germane e dai loro danti causa. CP_14
Precisava che l'esercizio del passaggio pedonale e carrabile e di attraversamento con tubazioni risaliva a diversi decenni addietro.
In via riconvenzionale chiedeva lo scioglimento dei beni in comunione con comunione ereditaria derivante dal genitore Parte_1
meglio descritti nella dichiarazione di successione Persona_4
presentata all'Ufficio del Registro di Ischia in data 14/03/1988, sollecitando l'attribuzione dell'appezzamento di terreno in località Aiemita, in caso di sua indivisibilità o non comoda divisibilità, con la determinazione dell'equivalente in denaro da corrispondere all'altra condividente;
il tutto con vittoria di spese del giudizio.
1.3 Veniva espletata la prova testimoniale e veniva raccolto l'interrogatorio formale (deferito dalla convenuta agli attori ed alla chiamata in causa PE
. Veniva altresì espletata CTU in relazione alle Controparte_7
domande avanzate dalle parti costituite in giudizio.
La causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 13 luglio 2016, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 1218/2017 il Tribunale di Napoli, sez. dist. d'Ischia, ha così disposto: 1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice e per l'effetto
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 2) Stabilisce l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carrabile attraverso il fondo assertivamente di proprietà degli attori e di attraversamento con tubazioni del suddetto viale;
3) Accoglie la domanda riconvenzione della servitù di veduta spiegata dalla Sig. ; 4) Scioglie la comunione Persona_1
relitta del defunto (deceduto il 17/09/1987) e per l'effetto Persona_4
5) Attribuisce alla Sig.ra l'appezzamento di terreno in Controparte_7
località Aiemita o Scentone di circa are 10 distinta in catasto alla partita 9300, foglio 9 part. Def.725; 6) La Sig.ra dovrà Controparte_7
corrispondere alla comproprietaria, , la somma di € Parte_1
80.000,00 quale prezzo definito nella consulenza tecnica;
7) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida secondo il DM 55/2014 recante: in Persona_1
complessivi € 5.036,00 e precisamente € 729,00 per la fase di studio, € 729,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase istruttoria ed € 1.458,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ed oltre € 500,00 per spese non imponibili, con attribuzione all'avvocato di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
8) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della litisconsorte necessario,
[...]
che liquida secondo il DM 55/2014 recante: in complessivi € CP_7
5.036,00 e precisamente € 729,00 per la fase di studio, € 729,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase istruttoria ed € 1.458,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ed oltre € 500,00 per spese non imponibili, con attribuzione all'avvocato di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
9) Pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese della CTU.
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti costituite, ha evidenziato che “ , in sede di Controparte_7
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 interrogatorio formale, ha risposto affermativamente sul seguente capo: «Vero che da diversi decenni esiste la strada oggetto di controversia, al cui allargamento hanno concorso le signore e » ed CP_14 CP_7
ancora «le tubazioni da parte della Luogo risalgono ad oltre un ventennio e sono state installate con il consenso di entrambi i miei genitori»”. Il giudice ha quindi ritenuto che il comportamento di era stato Controparte_7
dettato da principi di lealtà e buona fede, non reputando tollerabile che la sorella avesse instaurato un giudizio che non andava iniziato. Parte_1
Il Giudice poi ha ritenuto che: “La prova testimoniale ha confermato l'assunto di parte convenuta. Il fatto pregnante è che la deducente ha Persona_1
detenuto in precedenza i fondi poi acquistati, tra cui quello oggetto dell'atto del
15/05/1982, per un lunghissimo periodo, a titolo di affitto, per cui il passaggio ha avuto inizio in epoca abbondantemente anteriore alla stipula del primo atto di acquisto (v. deposizione teste . Anche gli altri testi ( Tes_1 Tes_2
e ) sono da ritenersi sicuramente attendibili”. Testimone_3
Ha richiamato anche le dichiarazioni del CTU che ha riscontrato che il viottolo oggetto di causa, per una lunghezza pari a circa metri 50, è risultato “largo all'incirca metri 1,80, una larghezza da assumere come dato medio considerando la irregolarità del tracciato e quindi la variabilità della ampiezza, maggiore nel tratto di accesso al fondo dalla strada comunale”; per tale viottolo
è risultato poi impossibile stabilire l'epoca della modifica dello stato dei luoghi, potendo però presumere che un utilizzo non solo pedonale della servitù di passaggio sia avvenuto sin dall'epoca della costruzione della abitazione di realizzata prima della scomparsa di (17 Persona_1 Persona_4
settembre 1987), e quindi prima che entrasse in Parte_1
possesso - quale comproprietaria - del fondo su cui insiste la servitù di passaggio.
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 Ha poi disposto sulla domanda di divisione come in atti.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
1218/2017 con i seguenti motivi: - La questione negatoria
Primo motivo - Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda negatoria del passaggio carrabile ed accolto quella riconvenzionale di usucapione della relativa servitù avendone desunto la prova dalla confessione giudiziale della litisconsorte che rendendo l'interrogatorio formale Controparte_7
riferì che «la Situazione dei luoghi non era stata modificata dalla PE
essendo al momento dell'introduzione del giudizio, rimasta inalterata rispetto ad alcuni decenni prima e che i mutamenti intervenuti erano ascrivibili solo alle germane ed al loro dante causa». CP_14
Secondo motivo - Ferma restando la mancanza di prova del possesso ultraventennale del passaggio carrabile, in via del tutto subordinata si ribadisce che non c'erano i presupposti per unire il possesso della con quello del PE
suo dante causa.
Terzo motivo - Non avendo la convenuta fornito la prova del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio carrabile;
né la prova del suo acquisto in altro modo, merita accoglimento la domanda negatoria dell'attrice.
Quarto motivo - Quanto allegato, dedotto, provato ed eccepito circa la questione del passaggio vale anche per la condotta idrica la cui domanda di rimozione merita accoglimento.
Per tali motivi, relativi alla questione negatoria, l'appellante ha così concluso: quanto alla questione negatoria:
4. rigettare le domande riconvenzionali di
;
5. accogliere le domande principali cosi come proposte con Persona_1
l'atto di citazione;
6. condannare la medesima alle spese di lite del doppio grado del giudizio.
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 In relazione al motivo riguardante la questione divisionale l'appellante ha così concluso: quanto alla questione divisionale tra la sorella Parte_1
e : ordinare lo scioglimento della
[...] Controparte_7
comunione del fondo descritto in atti, e, dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato dal CTU, rimettere le parti davanti a notaio dell'isola
d'Ischia per l'estrazione a sorte delle quote da assegnare alle due condividenti
e per ogni ulteriore operazione divisionale o relativi incombenti;
2. porre le spese di divisione a carico delle condividenti in parti uguali e quelle della relativa lite - in ogni caso quelle di secondo grado a carico di CP_7
.
[...]
4. Si è costituita che, preliminarmente, ha eccepito Persona_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito ha confutato le argomentazioni rappresentate nei motivi di appello ed ha così concluso: “si conclude perché l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile e, comunque, sia rigettato perché infondato;
solo in subordine si reiterano tutte le eccezioni e domande riconvenzionali rimaste assorbite, ex art.
346 c.p.c., tra cui quella di costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile e con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi asseritamente di proprietà attorea ed in favore di quelli appartenenti alla convenuta destinati a civile abitazione ed all'esercizio dell'attività agricola, contestualmente determinandosi la eventuale indennità dovuta dalla convenuta, atteso che i fondi di sua proprietà sono interclusi e non godono di autonomo sbocco sulla strada pubblica”.
4.1 Si è costituita che, preliminarmente, ha eccepito Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha confutato le argomentazioni rappresentate nei motivi di appello ed ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti in sentenza.
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 Ha così concluso: “si conclude perché in via principale, l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile e in ogni caso, rigettato, perché infondato;
si chiede che la adita Corte voglia accogliere le modifiche e le correzioni sollecitate innanzi. Con vittoria di spese e compensi anche di secondo grado. Si reiterano tutte le eccezioni e domande, di qualsivoglia natura, ritenute assorbite dalla pronuncia impugnata, ex art. 346 c.p.c.”. Co
si è costituita nella qualità di successore a titolo particolare CP_1
dell'appellante ex art. 111 c.p.c., per le ragioni Parte_1
indicate nell'atto di intervento ed ha concluso: “perché, dichiarata
l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla deducente e CP_1
disposta la estromissione della originaria appellante dal giudizio, siano emessi
i seguenti provvedimenti: - dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di scioglimento della comunione tra le germane essendo, nelle more, intervenuto l'atto rogato dal Notaio CP_14
in data 5.10.2022, rep. n. 15133 e racc. n. 9836, che ha definito, Persona_5
sul punto, ogni controversia tra le stesse;
- accogliere il gravame proposto da
relativamente al capo della sentenza di primo grado Parte_1
che ha deciso la domanda negatoria servitutis e, per l'effetto, rigettare le domande riconvenzionali proposte da ed accogliendo le Persona_1
domande principali così come proposte con l'atto di citazione, condannando gli eredi della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 22 gennaio 2025, con provvedimento del 31 gennaio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 30 gennaio 2017; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 27 marzo 2017.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Va dichiarata la contumacia di , attore in primo grado. Controparte_13
Va dichiarata, altresì, la contumacia di , Controparte_8 CP_9
, CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_2
, tutti eredi di Persona_2 Persona_1
Occorre precisare che il processo è stato interrotto all'udienza del 17.11.2021 per il decesso di Persona_1
L'iter per le notifiche dell'atto di riassunzione, tempestivamente depositato, si è concluso per l'udienza del 22 gennaio 2025 allorquando la parte appellante, in adempimento dell'ordinanza collegiale del 2 dicembre 2024, ha depositato il duplicato postale dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a
(uno dei numerosi eredi di dall'Ufficiale Controparte_8 Persona_1
Giudiziario del Tribunale di Napoli, ritirata dallo stesso destinatario nell'Ufficio
Postale di Forio il 31.10.2023.
In ultimo si evidenzia che per l'udienza del 13.12.2023 si è costituita in giudizio in successione a titolo particolare di CP_1 Parte_1
per aver da questa acquistato il fondo oggetto di causa – atto notarile del 22 novembre 2023.
7. QUESTIONI PRELIMINARI
7.1 Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dalle parti appellate:
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 L'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348 bis, 348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.
Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.
Le parti appellate hanno quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti hanno affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.
7.2 Sull'eccezione di estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 291 ultimo comma e 307 comma 3 c.p.c., avanzata dall'avv. Elena AR
Nonno, per gli eredi di costituiti in giudizio: Persona_1
Con le note di trattazione, datate 12 dicembre 2023, l'avv. Nonno, fra l'altro, ha eccepito: “…l'avvenuta estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 291 ultimo comma e 307 comma 3 cpc tenuto conto che a parte appellante in riassunzione è stato concesso dalla Corte: a) Un primo termine per
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 la notifica entro il 15.03.2022; b) Dopo un rinvio di ufficio ed un ulteriore rinvio interlocutorio “per trattative pendenti”, alla udienza del 08.03.2023 (udienza rispetto alla quale nessuna notificazione veniva eseguita da parte appellante) veniva concesso ulteriore TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICA
DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AGLI EREDI DI ENTRO LA Persona_1
DATA DEL 31.05.2023; c) Veniva infine concesso nuovo termine perentorio entro il 31.10.2023. Si richiama la costante giurisprudenza sul punto (fra le altre Cass
Civ. sez. II 2015 n. 7661) chiarendosi pertanto che la estinzione si è già verificata
a seguito della concessione del secondo termine (perentorio) per la notifica concesso entro il 31.05.2023 considerando anche la circostanza che per la precedente udienza del dì 08.03.2023 parte appellante non aveva provveduto ad alcuna notificazione.”.
L'eccezione è priva di fondamento poiché il ricorso ex art. 303 c.p.c. è stato depositato dalla originaria appellante in data 15.2.2022, ovvero entro tre mesi dalla declaratoria di interruzione del giudizio avvenuta il 17.11.2021, nel pieno rispetto del termine perentorio, previsto, a pena di estinzione, dall'art. 305 c.p.c..
Gli eventi successivi alla regolare notifica dell'atto di riassunzione non influiscono l'esito della riassunzione, perchè il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione non si comunica alla riassunzione ed impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica.
7.3 Sulla divisione dei beni ereditari tra e Parte_1 [...]
: CP_7
Con atto notarile del 5 ottobre 2022, depositato in atti, Parte_1
e hanno provveduto alla divisione dei beni
[...] Controparte_7
ereditari dal padre , deceduto il 17 settembre 1987. Persona_4
D ha conseguito la piena proprietà del cespite così Parte_1
descritto: zona di terreno di natura diversa dall'agricola ed insuscettibile di
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 destinazione edificatoria, della superficie di circa metri quadrati 424 confinante con le particelle del foglio 9 n. ri 316, 313, 1152, 1154 e 92, salvo altri.
Riportata nel Catasto Terreni del Comune di Forio con i dati del foglio 9 particella 1153 (scaturente dal frazionamento della p.lla 679, del 22/09/2022 protocollo NA0287935) vigneto cl. 3, are 4 ca 24, RD euro 5, 36 RA euro 5, 36; valore euro 12.500, 00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero).
All'art. 4 del richiamato atto notarile le parti hanno stabilito che il contratto di divisione ereditaria ha anche funzione transattiva per il procedimento che occupa questa Corte di Appello ed hanno espresso vicendevole rinuncia ed accettazione espressa con compensazione delle spese di lite.
A seguito di tale atto, depositato l'attestato notarile per l'udienza fissata per il
12 ottobre 2022, non ha comunque notificato l'atto Parte_1
di riassunzione al procuratore di Controparte_7
7.4 L'intervento a titolo particolare di in successione a CP_1 [...]
: Parte_1
Con atto notarile del 22 ottobre 2023 ha acquistato dall'originaria CP_1
Cont appellante la «zona di terreno sito in Forio, alla Parte_1
località Aiemita, della superficie di mq 424 (quattrocentoventiquattro), confinante con i beni di e con le particelle n.ri 316, 92 e 313 Controparte_8
del foglio 9, salvo altri. Riportata nel catasto terreni del Comune di Forio con i dati del foglio 9 particella 1153, vigneto cl 3 are 04 ca 24 rd euro 5,36; 2. – quota pari ad 1/2” (un mezzo) dell'intero della zona di terreno di natura diversa dall'agricola ed insuscettibile di destinazione edificatoria, della superficie di circa mq 152 (centocinquantadue), confinante con le particelle n.ri 1151, 313,
726, 1096 e 1154 del foglio 9, salvo altri. Riportata nel catasto terreni del
Comune di Forio con i dati del foglio 9 particella 1152, vigneto cl 3 are 01 ca
52 rd 1,92 ra euro 1,92»; - all'art. 2 (Precisazioni immobiliari) di tale atto
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 D ha dichiarato che «il fondo oggetto della presente Parte_1
vendita è gravato di servitù di passaggio pedonale a favore del fondo in catasto
p.lla 313 del foglio 9 di proprietà della signora , esercitata su Persona_1
sentiero la cui larghezza di circa 80 cm. era delimitata da muretti a secco». ha spiegato intervento nel presente procedimento ex art. 111 CP_1
c.p.c., ha chiesto l'estromissione dell'originaria appellante ed ha concluso come riportato al punto 4.2.
Non sussistono i presupposti per dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'originaria appellante che resta obbligata per le azioni spiegate.
7.5 Le domande proposte in atto di citazione, anche in via esclusiva, da
, rigettate in primo grado e relative alla servitù di Controparte_13
veduta ed al presunto sconfinamento operato da al momento PE
dell'edificazione sulla sua proprietà (riconvenzionale accolta), non sono state oggetto di gravame pertanto la sentenza è da ritenersi definitiva nei confronti dell'originario attore, tenuto conto che il predetto è Controparte_13
rimasto contumace nel presente grado di giudizio.
7.6 È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
8. Con il primo motivo (La questione negatoria - Primo motivo - Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda negatoria del passaggio carrabile ed accolto quella riconvenzionale di usucapione della relativa servitù avendone desunto la prova dalla confessione giudiziale della litisconsorte CP_7
che rendendo l'interrogatorio formale riferì che «la Situazione dei
[...]
luoghi non era stata modificata dalla essendo al momento PE
dell'introduzione del giudizio, rimasta inalterata rispetto ad alcuni decenni prima e che i mutamenti intervenuti erano ascrivibili solo alle germane ed al loro dante causa») la parte appellante ha sostenuto che il giudice CP_14
ha fondato la sua decisione tenendo conto delle dichiarazioni rese da CP_14
16 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di
[...]
[...]
[...] in occasione del suo interrogatorio formale e disattendendo il Persona_6
fatto che non abbia fornito la prova del possesso ultra ventennale del PE
passaggio carrabile.
Il motivo di appello è infondato.
Preliminarmente deve essere descritta la consistenza immobiliare appartenente all'originaria convenuta che soltanto con la memoria Persona_1
conclusionale di replica del 2 novembre 2016 ha depositato l'atto notarile di acquisto della particella n. 313, foglio 9 Comune di Forio d'Ischia, sulla quale è stato edificato l'immobile di sua proprietà, con l'unico accesso attraverso il viottolo oggetto di causa.
L'atto notarile è stato redatto in data 15 maggio 1982 e, all'art. 8, viene dichiarato: “Per quanto riguarda l'accesso…la venditrice garantisce che esso avviene a mezzo di stradetta privata, al servizio anche di altri terreni limitrofi, da tempo immemorabile.” Successivamente ha acquistato anche Persona_1
i terreni da lei precedentemente detenuti in affitto e rappresentati dalle particelle nn. 82, 314,315 e 316 (atto notarile del 13.11.1986 prodotto dalla parte attrice).
Nel giudizio di primo grado è stata espletata una consulenza tecnica che ha descritto l'accesso alla proprietà di parte convenuta.
In particolare il consulente riferisce, in risposta al quesito 5 (verifichi e indichi le presunte opere di modifica dello stato dei luoghi asseritamente poste in essere da parte convenuta, con particolare riferimento alla collocazione di tubazioni
d'acqua ed ampliamento del viottolo medesimo; pag.9): “Il viottolo in oggetto, per una lunghezza pari a circa metri 50, risulta oggi largo all'incirca metri 1,80, una larghezza da assumere come dato medio considerando la irregolarità del tracciato e quindi la variabilità della ampiezza, maggiore nel tratto di accesso al fondo dalla strada comunale.”.
17 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 Il consulente ha poi aggiunto: “Risulta pressoché impossibile stabilire oggi la modifica dello stato dei luoghi, posta in essere da parte convenuta, sebbene possa presumersi che un utilizzo non solo pedonale della servitù di passaggio sia avvenuto sin dall'epoca della costruzione della abitazione di Persona_1
e quindi prima della scomparsa di , avvenuta il 17 Persona_4
settembre 1987, ossia prima che l'erede entrasse in Parte_1
possesso - quale comproprietaria - del fondo su cui grava la servitù di passaggio. Le fotografie del viottolo, versate in atti dalla parte attrice e da essa datate 1993, mostrano che la larghezza potrebbe essere stata leggermente inferiore a quella attuale ma non necessariamente escludono un uso carrabile dello stesso viottolo: l'erba cresciuta lateralmente individua zone non coltivate da potersi includere nel calcolo della sezione del viottolo”.
Ha dichiarato anche di non aver rinvenuto traccia dei muretti a secco che le parti attrici hanno dichiarato esistenti sui luoghi di causa, e, a loro dire, demoliti dalla
Persona_1
Come detto il consulente ha ipotizzato che un utilizzo non solo pedonale della servitù di passaggio potesse risalire all'epoca della costruzione dell'abitazione di pur non avendo a disposizione l'atto notarile del 1982, Persona_1
prodotto dalla soltanto con la conclusionale di replica del 2.11.2016. PE
Comunque tale considerazione del consulente nasce dalla constatazione della necessità dell'accesso carrabile anche per trasportare il materiale edilizio necessario alla costruzione dell'edificio ad uso abitativo. con memoria istruttoria del 28.12.2005 ha articolato i seguenti Persona_1
capi sia per l'interrogatorio formale che per la prova testimoniale:
a) - Vero che da diversi decenni esiste la strada oggetto di controversia, al cui allargamento hanno concorso le signore e . b) - CP_14 CP_7
Vero che da oltre un ventennio la convenuta ed i suoi familiari Persona_1
18 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 accedono al fabbricato ed al fondo, indifferentemente, a piedi, con mezzi meccanici e motocicli e che dalla medesima epoca il tracciato stradale è attraversato da tubazioni di vario tipo a servizio dei predetti immobili. c) - Vero che da sempre, sicuramente da oltre un quarantennio, il fondo asseritamente della convenuta si è esteso fino alla parte estrema dell'odierno Persona_1
fabbricato, ove attualmente si trova il parapetto del terrazzino esterno, ad una altezza superiore al fondo asseritamente di proprietà degli attori di diversi metri. d) - Vero che da sempre e sicuramente per oltre un cinquantennio l'intera estensione di terreno ove attualmente insiste il fabbricato asseritamente di proprietà della convenuta è stata coltivata intensivamente a vigneto, ad PE
alberi da frutta ed a colture ortive dalla convenuta e dai suoi danti causa e dagli stessi è stata posseduta in via esclusiva. e) - Vero che il fabbricato è stato realizzato all'interno della estensione di terreno predetta, addirittura arretrandosi dalla linea di confine rappresentata dal muro di contenimento del terrapieno tra i due fondi innanzi descritti. f) - Vero che da oltre un ventennio la convenuta ed i suoi familiari esercitano attività di veduta dal parapetto prospiciente il fondo (asseritamente) di proprietà degli attori, in maniera continua ed ininterrotta.
All'udienza del 23 marzo 2007 ha confermato tutti i Controparte_7
capi del deferito interrogatorio formale specificando per il capo A) di aver provveduto lei stessa all'allargamento della strada, esistente da diversi decenni, tanto con il concorso della sorella CP_14
ha ammesso la circostanza di cui al capo A) però Parte_1
specificando che la strada aveva una larghezza di 80/100 cm, ha anche dichiarato che l'allargamento della strada era avvenuto di recente e che non le risultava che vi avessero provveduto e;
ha confermato il capo B (Vero CP_14 CP_7
che da oltre un ventennio la convenuta ed i suoi familiari Persona_1
19 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 accedono al fabbricato ed al fondo, indifferentemente, a piedi, con mezzi meccanici e motocicli e che dalla medesima epoca il tracciato stradale è attraversato da tubazioni di vario tipo a servizio dei predetti immobili) dichiarando: “è vero che la è passata con motocicli e biciclette, ma solo PE
da poco passa con automobili. Le tubazioni esistono da quando era in vita mia madre ma si trovavano al centro della stradina che posso specificare fosse di circa 80/100 cm. A seguito del recente allargamento della strada sono state spostate anche le tubazioni”.
quale procuratrice di , ha confermato CP_14 Controparte_13
il capo A) precisando che la strada esisteva da oltre vent'anni ma era larga
80/100 cm, perché adibita al passaggio dei muli;
sul capo B) ha ridotto a quindici anni il periodo indicato per l'accesso al fondo da parte della ha poi PE
confermato il capo C) ed il capo D).
Gli altri capi non sono rilevanti ai fini dell'appello perché relativi alle domande avanzate da , domande rigettate e sulle quali si è Controparte_13
formato il giudicato.
Si aggiunga poi che le dichiarazioni testimoniali, per la parte convenuta PE
sono state concordi nel confermare le circostanze indicate nei vari capi.
In particolare i testi hanno riferito che l'esercizio del passaggio risaliva ad epoca anteriore al 1982, e cioè al periodo in cui la convenuta ed i suoi familiari conducevano in affitto i fondi di cui sono divenuti proprietari in data 15.5.1982 per la particella 313 (sulla quale è stata costruita la casa d'abitazione), e in data
13.11.1986 per gli altri terreni che già detenevano da anni. Il teste Tes_1
ha riferito: “Conosco i luoghi oggetto di causa, in quanto abito nelle immediate vicinanze ed ho sempre frequentato la famiglia della signora … Sin da PE
quando ero bambino, ricordo di aver attraversato personalmente il viale oggetto di causa con ciclomotori ed ho visto anche chi vi passavano furgoni e
20 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D' + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 qualche macchina. In particolare, avevo 8-9 anni e ricordo aver visto PE
ed i suoi bambini passare per il viale di cui è causa, con ciclomotori e
[...]
furgoni per accedere ai fondi che coltivavano;
questa situazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi … ho visto la stessa signora durante la CP_14
realizzazione dei lavori dell'area esistente a sinistra entrando dal fondo di loro proprietà e ripulire i margini dell'originario sedime di loro proprietà … la signora e i suoi familiari hanno esercitato il passaggio sin da quando PE
ero bambino ed anche la tubazione che mi dite;
mio padre la riparava in quanto idraulico chiamato dalla Anche io, in tempi recenti, sono intervenuto PE
per ripararlo … Ricordo che già nel 1982 la signora ed i figli - anzi da PE
prima del 1982- coltivavano i fondi su cui poi hanno edificato il fabbricato.”.
Anche il teste , amico dei figli della sig.ra ha confermato Tes_4 PE
le circostanze dedotte come capi di prova.
Le uniche dichiarazioni a favore di parte attrice sono quelle provenienti da fratello di e zio di , in passato in lite con Persona_7 CP_14 Parte_1
tali dichiarazioni sono però di contenuto inattendibile perché Persona_1
riferisce di un viottolo largo 50/60 cm e di tubazioni esistenti Persona_7
dagli anni '90, riferendo così circostanze fattuali diverse finanche da quelle allegate dalla stessa parte attrice odierna appellante.
L'altro teste di parte attrice escusso presso la propria abitazione a causa Tes_5
delle condizioni di salute, addirittura riferisce di non conoscere le signore e descrive lo stato dei luoghi all'epoca nella quale erano vivi i genitori CP_14
delle signore (prima del 1987), pertanto la sua deposizione è risultata CP_14
irrilevante ai fini di causa.
Si rileva quindi che la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da non si basa affatto esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Persona_1
che, per quanto provenienti da una litisconsorte e a Controparte_7
21 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione + 1 contro Parte_1 CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 carattere confessorio non sarebbero estensibili all'odierna appellante ma liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2733 c.c. in base al cui ultimo comma essa perde valore di prova legale.
In conclusione di quanto evidenziato ed argomentato emerge che la strada oggetto di causa costituisce, e costituiva, l'unico accesso al terreno acquistato dalla convenuta nel 1982, poi edificato, ed ai terreni acquistati nel 1986. Tale accesso è menzionato in atti pubblici già dal 15 maggio 1982, senza indicazione di modalità pedonali e/o carrabili.
La domanda riconvenzionale proposta da relativa al Persona_1
riconoscimento, in favore del proprio fondo, dell'esistenza per titoli della servitù di passaggio pedonale e carrabile e di attraversamento con tubazioni di vario tipo a carico dei fondi dì proprietà degli attori risulta provata anche dal punto di vista del riconoscimento di avvenuta usucapione per l'esercizio ultraventennale.
9. Gli altri tre motivi (Secondo motivo - Ferma restando la mancanza di prova del possesso ultraventennale del passaggio carrabile, in via del tutto subordinata si ribadisce che non c'erano i presupposti per unire il possesso della con quello del suo dante causa. Terzo motivo - Non avendo la PE
convenuta fornito la prova del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio carrabile;
né la prova del suo acquisto in altro modo, merita accoglimento la domanda negatoria dell'attrice. Quarto motivo - Quanto allegato, dedotto, provato ed eccepito circa la questione del passaggio vale anche per la condotta idrica la cui domanda di rimozione merita accoglimento.) restano assorbiti dalle argomentazioni articolate per il rigetto del primo motivo di gravame.
10. In considerazione del rigetto dell'appello nei confronti di (e Persona_1
per essa gli eredi) la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della causa (indicato in € 5.000,00)
22 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 e dell'attività effettivamente svolta per la parte appellata, con attribuzione all'avv. Elena AR Nonno per gli eredi costituiti.
In relazione alla domanda relativa alla divisione dei beni ereditari tra le sorelle e tenuto conto dell'atto Parte_1 Controparte_7
notarile del 5 ottobre 2022, con valore anche di natura transattiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con modifica del punto
8 del dispositivo della sentenza di primo grado.
Nulla si dispone per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci.
11. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_3
1218/2017 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
⎯ dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
in relazione alla domanda di divisione dei beni Controparte_7
ereditari compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio, così modificando il punto 8 del dispositivo della sentenza di primo grado;
⎯ rigetta l'appello in relazione agli altri motivi di gravame - indicati come relativi all'azione negatoria servitutis – così confermando le disposizioni della sentenza di primo grado;
⎯ condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi costituiti per (parte appellata), che liquida in € 1.800,00 Persona_1
23 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1 oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute, da attribuirsi all'avv.
Elena AR Nonno;
⎯ dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa AR Teresa Onorato
24 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione D'AM AR AN + 1 contro CP_2 ed altri, eredi di Persona_1