Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 231
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della riassunzione

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la translatio iudicii, le preclusioni e le decadenze intervenute nel giudizio originario rimangono valide. Poiché il ricorso originario al Giudice di Pace era tardivo, anche la successiva riassunzione dinanzi alla Corte Tributaria è inammissibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della riassunzione

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la translatio iudicii, le preclusioni e le decadenze intervenute nel giudizio originario rimangono valide. Poiché il ricorso originario al Giudice di Pace era tardivo, anche la successiva riassunzione dinanzi alla Corte Tributaria è inammissibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della riassunzione

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la translatio iudicii, le preclusioni e le decadenze intervenute nel giudizio originario rimangono valide. Poiché il ricorso originario al Giudice di Pace era tardivo, anche la successiva riassunzione dinanzi alla Corte Tributaria è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 231
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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