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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220023500816000 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220023500816000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220023500816000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29820220023500816, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione – AdER gli aveva chiesto, per conto dei Comuni di Augusta e Melilli, il pagamento di € 1.162,88,
a titolo, rispettivamente, di IMU 2014 e Tari 2015-2016.
Si sono costituiti l'AdER e il Comune di Melilli.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è stato proposto in riassunzione, dopo che, con sentenza n. 566 del 16.04.2025, il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso avverso la medesima cartella, notificato il 30.09.2024, come specificato in sentenza.
Però, è incontestato che la cartella in questione è stata notificata al ricorrente il 28.09.2023, cosicché, ai fini della riassunzione dinanzi a questo Giudice, il ricorso originario dinanzi al Giudice di Pace era già tardivo.
Sulla specifica eccezione di inammissibilità del ricorso in esame, legata alla tardività dell'originario ricorso, sollevata dall'AdER, il ricorrente si difende sostenendo che:
- “il presente ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria adita costituisce infatti la riassunzione del giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Siracusa, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per la quale, come è noto, non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
(salvo il limite del completamento dell'esecuzione) e può pertanto essere promosso prima che inizi l'esecuzione forzata”;
- “non vi è dubbio infatti che la cartella di pagamento rappresenti il presupposto per l'inizio dell'esecuzione forzata con la conseguenza che l'azione ex art. 615 c.p.c., proposta dall'odierno ricorrente avanti al Giudice di Pace di Siracusa, era sicuramente ammissibile per rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti”.
Ma il fatto è che l'art. 59 della L. 18.06.2009 n. 69, nel disciplinare, per la prima volta, la c.d. translatio iudicii, prevede sì che “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, e che “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio”; però, ciò avviene, precisa lo stesso articolo, “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. Vale a dire che se il ricorrente lascia scadere il termine previsto a pena di decadenza per impugnare un certo provvedimento dinanzi al Giudice competente, l'adire, anche a distanza di tempo da quella scadenza, un qualsiasi Giudice non fa venir meno gli effetti di quella decadenza.
E quando quel Giudice dovesse dichiarare, come in questo caso, il proprio difetto di giurisdizione, l'adire, nei 3 mesi previsti dalla disposizione citata, il Giudice indicato dal primo, non lo rimette in termini, perché la decadenza rimane.
Altrimenti, l'adire tardivamente un Giudice, quale che sia, diventerebbe un comodo escamotage per sottrarsi al mancato rispetto del termine previsto per impugnare quel provvedimento.
In sostanza, il ricorrente avrebbe dovuto adire il Giudice ordinario nel termine di decadenza di 60 giorni dalla notica della cartella, e solo in quel caso questo Giudice potrebbe ora occuparsi del merito della vicenda
(vedi, ex multis, Cons. St., sez. V, 16/04/2024 n. 3472, per la precisazione, perfettamente adattabile al giudizio tributario, che anche se “la disciplina della cd translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza;
infatti, la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza”).
La conseguenza è che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 923,00, oltre accessori, sia in favore dell'AdER che del Comune di Melilli.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220023500816000 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220023500816000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220023500816000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29820220023500816, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione – AdER gli aveva chiesto, per conto dei Comuni di Augusta e Melilli, il pagamento di € 1.162,88,
a titolo, rispettivamente, di IMU 2014 e Tari 2015-2016.
Si sono costituiti l'AdER e il Comune di Melilli.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è stato proposto in riassunzione, dopo che, con sentenza n. 566 del 16.04.2025, il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso avverso la medesima cartella, notificato il 30.09.2024, come specificato in sentenza.
Però, è incontestato che la cartella in questione è stata notificata al ricorrente il 28.09.2023, cosicché, ai fini della riassunzione dinanzi a questo Giudice, il ricorso originario dinanzi al Giudice di Pace era già tardivo.
Sulla specifica eccezione di inammissibilità del ricorso in esame, legata alla tardività dell'originario ricorso, sollevata dall'AdER, il ricorrente si difende sostenendo che:
- “il presente ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria adita costituisce infatti la riassunzione del giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Siracusa, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per la quale, come è noto, non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
(salvo il limite del completamento dell'esecuzione) e può pertanto essere promosso prima che inizi l'esecuzione forzata”;
- “non vi è dubbio infatti che la cartella di pagamento rappresenti il presupposto per l'inizio dell'esecuzione forzata con la conseguenza che l'azione ex art. 615 c.p.c., proposta dall'odierno ricorrente avanti al Giudice di Pace di Siracusa, era sicuramente ammissibile per rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti”.
Ma il fatto è che l'art. 59 della L. 18.06.2009 n. 69, nel disciplinare, per la prima volta, la c.d. translatio iudicii, prevede sì che “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, e che “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio”; però, ciò avviene, precisa lo stesso articolo, “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. Vale a dire che se il ricorrente lascia scadere il termine previsto a pena di decadenza per impugnare un certo provvedimento dinanzi al Giudice competente, l'adire, anche a distanza di tempo da quella scadenza, un qualsiasi Giudice non fa venir meno gli effetti di quella decadenza.
E quando quel Giudice dovesse dichiarare, come in questo caso, il proprio difetto di giurisdizione, l'adire, nei 3 mesi previsti dalla disposizione citata, il Giudice indicato dal primo, non lo rimette in termini, perché la decadenza rimane.
Altrimenti, l'adire tardivamente un Giudice, quale che sia, diventerebbe un comodo escamotage per sottrarsi al mancato rispetto del termine previsto per impugnare quel provvedimento.
In sostanza, il ricorrente avrebbe dovuto adire il Giudice ordinario nel termine di decadenza di 60 giorni dalla notica della cartella, e solo in quel caso questo Giudice potrebbe ora occuparsi del merito della vicenda
(vedi, ex multis, Cons. St., sez. V, 16/04/2024 n. 3472, per la precisazione, perfettamente adattabile al giudizio tributario, che anche se “la disciplina della cd translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza;
infatti, la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza”).
La conseguenza è che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 923,00, oltre accessori, sia in favore dell'AdER che del Comune di Melilli.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni