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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 838/2022 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 04/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cod. Parte_1 fisc. e p.i. ), in persona del suo direttore generale e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Barrile (C.F.:
[...]
) in forza dell'atto di nomina di cui alla deliberazione n. 1400/2022, C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: Email_1
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
19/08/1955 ed ivi residente in [...]7 (c.f.: ), CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Giammusso (c.f.: ), CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC:
Email_2
- opposto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 07/06/2022, l' ha opposto il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 77/2022 notificatole dal dott. per ottenere il pagamento CP_1 della somma lorda di € 29.459,03 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni antecedenti al 2019 (43 giorni) nonché nel 2019 (32 giorni) e nel 2020, fino al 30/06/2020, data del collocamento in quiescenza (16 giorni). L'opponente ha esposto:
- che il dott. ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali: dirigente della CP_1 dal 2001 al 2011 (delib. n. 2568/2001), Parte_2 successivamente, dirigente della UOS - Dipartimento Strutturale di Prevenzione
Medico dal 13.06.2011 (delib. n. 943/2011 sub doc. 1) sino al collocamento a riposo anticipato (decorrente dal 01/07/2020 - deliberazione n. 924/2020 sub doc. 2);
- che in ragione dei predetti incarichi direttivi, lo stesso aveva, tra l'altro, il potere di programmare e gestire le ferie, sia proprie che quelle di tutto il personale incardinato all'interno della struttura organizzativa da lui diretta;
in tal senso depongono l'art. 5 d.lgs. 165/2001 e le previsioni della contrattazione collettiva di settore, segnatamente
<art. 21, comma 8, del CCNL della dirigenza medica del 05.12.1996, in vigore fino al 19.12.2019, e art. 33, commi 9 e 12, del CCNL Area sanitaria 2016-2018 (secondo
1 cui n.d.r.) “le ferie sono un diritto irrinunciabile” […] le stesse “sono fruite nel corso di ciascun anno solare” […], “costituisce specifica responsabilità del dirigente organizzare le proprie ferie” […] e “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo>> [docc.
8 e 9];
- che dei complessi 91 giorni di ferie reclamati, n. 43 giorni costituiscono, per stessa ammissione del dott. un residuo di ferie maturate e non godute negli CP_1 anni antecedenti al 2019, sicché i giorni di ferie fruibili entro la data di cessazione del rapporto di lavoro ammontavano a 48 giorni (32 del 2019 e 16 del 2020); di questi 48 giorni, 45 giorni sono stati regolarmente fruiti nel corso del 2020 secondo quanto si evince dai cedolini paga [doc. 3];
- che in relazione al rapporto di lavoro del dott. cessato anticipatamente CP_1 il 01/07/2020, trova applicazione l'art. 5 c. 8 DL 95/2012, norma che <esclude in modo chiaro e inequivocabile ogni possibilità di c.d. “monetizzazione” delle ferie non fruite, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro>>; è un disposto avente natura imperativa ed inderogabile, tanto è vero che inibisce l'applicazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere dalla propria entrata in vigore;
ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 33 c. 10 CCNL di Area ai sensi del quale
<Le ferie maturate e non godute per esigenza di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative>>;
- che il dott. in forza delle funzioni direttive espletate, aveva il potere di CP_1 decidere autonomamente se e quando godere delle ferie, ciò alla luce dell'art. 21, c. 8, CCNL Sanità 05/12/1996 e dell'art. 33, c. 9 CCNL Sanità 2016-2018; l'opposto avrebbe dovuto semplicemente “comunicare” all'azienda la determinazione assunta in merito;
- che secondo la giurisprudenza, <Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione” (Corte Appello Roma sez. lav. 31.01.2020, n.350; ex multis, Cass.
Civ., Sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cass. Civ., Sez. Lav., 7, marzo 1996, n.1793;
Cass. Civ., Sez. Lav, 14.03.2016 n. 4920., Cass. Civ., Sez. Lav. 26 gennaio 2017, n.
2000)>>; in ossequio al suddetto principio, il dott. avrebbe potuto auto- CP_1 attribuirsi le ferie residue prima della cessione anticipata del rapporto di lavoro avvenuta per effetto di una sua libera e volontaria decisione ma non lo ha fatto e non ha provato la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali impeditive della fruizione delle ferie con riguardo agli anni antecedenti al 2019;
- che l' non ha mai impedito al dott. la fruizione delle ferie;
lo Pt_1 CP_1 stesso ha prodotto solo due note rilevanti sul punto: l'una del 23/03/2020 (prot. 10551) Parte riguardante il rientro anticipato al lavoro di tutto il personale per l'emergenza pandemica, l'altra relativa alla disposizione del direttore sanitario adottata dinnanzi alla richiesta di congedo ex adverso avanzata per il periodo 01/06/2020-26/06/2020
[docc. 6 e 7]; per il periodo 2014/2018, invece, non è stata prodotta alcuna Parte comunicazione di ferie né provvedimenti dell' di differimento e/o rifiuto per esigenze di servizio e, in ogni caso, la quantificazione dei residui di ferie è stata operata unilateralmente sulla base di dati e parametri erronei;
2 - che alla data del collocamento a riposo (01/07/2020), il dott. vantava CP_1 solo 48 giorni di ferie (32 del 2019; 16 del 2020), di cui 45 sono stati fruiti <nel corso dell'anno 2020, segnatamente nel periodo dal 20.01.2020 al 23.03.2020 e dal 22.06.2020 fino all'01.07.2020 (come da egli stesso riportato sub pag. 2 del ricorso per d.i. e come risultante dall'allegata “visualizzazione stato ferie anno 2020” Part risultante nel sito web dell' di e infine dai cedolini dello stipendio Parte_1 in atti)>>;
- che non è accoglibile la pretesa di ottenere congiuntamente interessi legali e rivalutazione monetaria poiché, in materia di ferie, opera il divieto di cumulare siffatti accessori in forza dell'art. 22 c. 36 L. 724/1994. Sulla base della prospettazione ora delineata, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: <Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall' per le Parte_1 causali dedotte ex adverso nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14.01.2022, notificato il 02.05.2022; condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto>>. Il dott. si è costituito in giudizio in data 16/09/2022. CP_1 L'opposto ha censurato l'impostazione avversaria e ha osservato: Parte
- che nel corso di tutti gli anni di lavoro l' non ha mai adempiuto al proprio obbligo di porlo nelle condizioni di fruire delle ferie;
pur a conoscenza del credito di ferie progressivamente maturato, l' <lo ha sempre sovraccaricato di Pt_1 incarichi e funzioni…>> senza supportalo con un numero adeguato di coadiuvanti;
tale atteggiamento del datore di lavoro gli ha impedito, di fatto, di poter usufruire delle proprie ferie, per non interrompere servizi di pubblica utilità;
- che dal 2001 gli è stato attribuito l'incarico di OR della Struttura
Complessa (UOC) di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.); a ciò, a partire dal 13/06/2011, si è aggiunto quello di OR della : “Dipartimento Controparte_2 Strutturale di Prevenzione Medico”; inoltre, nel periodo compreso dal 2013 al 2017, a seguito dell'aspettativa concessa al OR della Struttura Complessa “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” (SPRESAL), egli ha dovuto
<farsi obbligatoriamente carico, essendo il OR di Dipartimento, di provvedere anche alla reggenza di una terza Struttura complessa>> non essendo stato nominato alcun sostituto;
- che tali incarichi hanno comportato un notevole carico di lavoro e lo svolgimento di funzioni delicate come quelle di datore di lavoro delegato in materia di sicurezza sul lavoro, di <Presidente della Commissione Rischio Radiazioni Ionizzanti, nonché di Responsabile Aziendale del Piano di Prevenzione Regionale>>; in quest'ultima veste, egli era onerato non solo della predisposizione del Piano
Aziendale di Prevenzione, ma anche della minuziosa rendicontazione <di tutti gli obiettivi assegnati dalla per l'anno di riferimento, con relazione semestrale e Pt_3 annuale da inviare all'Assessorato Regionale della Salute rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre, mesi in cui di norma si dovrebbe usufruire delle ferie>>;
- che nonostante l'importanza dei compiti cui era preposto, l'organizzazione del lavoro si è rivelata problematica a causa della cronica carenza di personale, come da lui stesso segnalato numerose volte (a partire dal 2011, in occasione del <primo verbale di Comitato di Dipartimento tenutosi il 12/07/2011>>);
- che l'entrata in vigore dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 non ha coinciso con l'introduzione di un divieto assoluto della c.d. “monetizzazione” delle ferie;
questa continua ad essere possibile quando la mancata fruizione è dovuta a cause non
3 imputabili o, comunque, non riconducibili al dipendente, tra cui le indifferibili esigenze di servizio (lo conferma l'art. 33 c. 10 CCNL Area sanità triennio 2016- 2018);
- che l'art. 5, c. 8 DL 95/2012 va interpretato in modo conforme ai principi di cui all'art. 7 dir. 2003/88/CE; la Grande sezione della CGUE, con la sentenza del 06/11/2018 nella causa C-619/16, ha puntualizzato che <l'art. 7 della citata direttiva europea deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che preveda che, in caso di mancata fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore perda automaticamente i giorni di ferie annuali cui aveva diritto e, correlativamente, il diritto a un indennizzo per le ferie non godute, senza la previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione, segnatamente con una adeguata informazione>>;
- che i principi ora richiamati valgono anche per i dirigenti;
l'art. 17 dir.
2003/88/CE, nel consentire agli Stati membri di prevedere un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante le ferie;
per questa ragione, <la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Si vedano: Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 luglio
2020, n. 13613; Cass. civ., Sez. Lavoro, 6 giugno 2022, n. 18140; Cass. civ., Sez.
Lavoro, 8 luglio 2022, n. 21781>>;
- che, in ogni caso, il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute trova copertura anche negli artt. 1463 e 2037 cod. civ.: <una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 21 aprile 2020, n.7976; Cass. civ., Sez. lav., 1° febbraio 2018,
n. 2496)>>;
- che la mancata fruizione delle ferie arretrate entro il semestre dell'anno successivo non determina alcuna decadenza;
il datore di lavoro ha il potere-dovere di imporre le ferie d'ufficio allorquando cessino le esigenze di servizio nonché di porre il lavoratore nelle condizioni di goderne prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che, nel caso di specie, l' : Parte_1
• non lo ha mai invitato ad utilizzare tutti i giorni di ferie via via maturati;
• non lo ha mai avvertito che la mancata fruizione nell'anno di maturazione o, al massimo, nel semestre successivo avrebbe comportato la definitiva perdita degli stessi;
• era costantemente informata dello stato di maturazione dei giorni di ferie perché era lei stessa ad inserire i dati riguardanti i giorni di ferie arretrati attraverso il portale di gestione dei dipendenti “My Aliseo”;
• ha sempre consentito a tutti i dirigenti di usufruire delle ferie arretrate prima del collocamento a riposo;
• alla nota prot. n. 85/2020, con cui era stato chiesto un periodo di congedo ordinario pari a giorni 60, con la precisazione che sarebbe stata presentata
4 una ulteriore richiesta per usufruire del restante congedo, non ha opposto alcun veto;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la domanda monitoria ha rivendicato la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla luce delle superiori difese, il dott. ha così concluso: <VOGLIA CP_1 L'ECC.MO TRIBUNALE Reictis adversis. - Ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/2022 del Tribunale di Caltanissetta proposti dall' Parte_1
, in persona del OR Generale, suo legale rappresentante pro
[...] tempore, nonché rigettare integralmente tale opposizione per le argomentazioni di cui alla parte in diritto del presente atto. - Ritenere e dichiarare l'inadempimento dell' , in persona Parte_1 del OR Generale, suo legale rappresentante pro tempore, dell'obbligo contrattuale di consentire la concreta fruizione delle ferie da parte del dipendente
Dott. e, conseguentemente ritenere e dichiarare la Controparte_1 sussistenza del diritto del Dott. all'indennità sostitutiva delle ferie non godute CP_1 prima del suo collocamento a riposo ai sensi dell'art. 33, comma 10, del C.C.N.L. dell'Area Sanità - triennio 2016-2018 e, in ogni caso, degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., per le argomentazioni di cui ai punti I e II della parte in diritto del presente atto. - Condannare, conseguentemente, l' Parte_1
, in persona del OR Generale, suo legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento in favore del Dott. della Controparte_1 somma di € di € 29.459,03, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali come per legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a far data dal 01/07/2020 (di maturazione del diritto) al soddisfo e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo n. 77/2022 del Tribunale di Caltanissetta.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali offerte dalle parti.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 04/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici e documentalmente provati. È incontestato che:
- il dott. nel corso del rapporto di lavoro con l' CP_1 Parte_1
[iniziato l'11/07/1984 come Assistente medico di igiene pubblica e continuato, a far data dal 16/07/1990, quale dipendente di ruolo a tempo pieno con la qualifica di dirigente medico di I° livello], ha ricoperto diversi incarichi direttivi:
➢ a partire dal 2001, è stato investito della posizione di OR della Struttura Complessa (UOC Controparte_3
[...]
➢ a partire dal 13/06/2011 è stato nominato, in aggiunta al precedente incarico, OR della denominata “Dipartimento Controparte_2 Parte Strutturale di Prevenzione Medico” [doc. 1 ;
➢ inoltre, nell'intervallo compreso tra il 2013 e il 2017, il ricorrente, in qualità di responsabile dipartimentale, ha dovuto assumere la reggenza
5 di una terza articolazione amministrativa, il “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” (SPRESAL), a seguito dell'aspettativa concessa al precedente OR di tale Struttura Complessa ed in assenza della nomina di un sostituto;
- i predetti incarichi sono stati svolti continuativamente fino al 01/07/2020, giorno a partire dal quale il ricorrente è stato collocato in quiescenza anticipata (in accoglimento di una sua domanda di pensione presentata il 06/01/2020 – cfr. doc. 7 Parte ric. e doc. 2 ;
- il monte ferie maturato dall'opposto alla data del 31/12/2019 ammontava a 120 giorni [doc. 1 ric – “Visualizzazione ferie al 31.12.2019.jpg”.]; Parte
- il ricorrente ha comunicato alla direzione generale e sanitaria dell' la propria intenzione di fruire di 60 giorni di ferie residue dal 31/01/2020 al 24/04/2020 con nota prot. 85 del 20/01/2020, anticipando – in tale nota – la propria volontà di comunicare in seguito l'ulteriore periodo di congedo al fine di smaltire le restanti ferie arretrate [doc. 4 ric.]; Parte
- in data 23/03/2020, il direttore generale dell' al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica, ha disposto il rientro in servizio del dott. [doc. 5 ric. CP_1 Parte e doc. 6 ;
- successivamente, con nota prot. 866 del 27/05/2020, il ricorrente ha Parte manifestato agli organi di vertice dell' la propria volontà di usufruire di un Parte congedo ordinario dal 01/06/2020 al 26/06/2020 [doc. 6 ric. e doc. 7 ;
- il direttore sanitario, in risposta a tale richiesta, ha invitato l'opposto a differire il godimento delle ferie tenuto conto della particolare situazione dovuta all'attivazione della c.d. Fase 2 [cfr. il provvedimento vergato a mano in calce alla suddetta nota sub Parte doc. 6 ric. e doc. 7 ;
- al momento del collocamento a riposo, il ricorrente aveva maturato un periodo di ferie non godute pari a giorni 91, di cui giorni 16 maturati nell'anno 2020 e 75 residuati al 31/12/2019 [di cui 32 del 2019 e 43 ante 2019 – cfr. doc. 1 ric –
“Visualizzazione ferie al 30.06.2020.jpg”.].
3. L ha disconosciuto la pretesa creditoria ex adverso Parte_1 azionata;
segnatamente, l'opposizione dalla stessa veicolata fa leva sui seguenti assunti:
▪ il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione [in tal senso, da ultimo, viene menzionata
Cass. 2000/2017]
▪ il dott. in forza delle funzioni direttive espletate, aveva il potere CP_1 di decidere autonomamente se e quando godere delle ferie;
ciò alla luce dell'art. 21, c. 8, CCNL Sanità 05/12/1996 e dell'art. 33, c. 9 CCNL Sanità 2016-2018;
▪ l'opposto avrebbe dovuto, quindi, semplicemente “comunicare” all'azienda la determinazione assunta in merito;
▪ il dott. ha omesso di organizzare i propri periodi di congedo e CP_1 non ha provato, in relazione al contingente di ferie residuato dalle annualità pregresse al 2019, la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali impeditive della fruizione delle ferie.
6 In sostanza, parte resistente, richiamando le norme del CCNL regolanti la posizione del dirigente e specificamente quelle che ne sanciscono l'autonomia nella gestione dei periodi di lavoro [art. 21, comma 8, del CCNL della dirigenza medica del
05.12.1996 e art. 33, commi 9 e 12, del CCNL Area sanitaria 2016-2018], ha ritenuto non dovuta la c.d. “monetizzazione” in quanto il dott. non avrebbe dimostrato CP_1
- per il periodo antecedente al 2019 - che il mancato godimento delle ferie durante la vigenza del rapporto di lavoro fosse dovuto ad espliciti dinieghi aziendali motivati da esigenze di servizio.
4. L'impostazione scandita dall' non persuade. Parte_1
La materia delle ferie per i pubblici dipendenti è stata oggetto di riforma legislativa ad opera del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012. L'art. 5, c. 8 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, ha disposto, in particolare, che <le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196… sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012). L'assetto normativo compendiato in seno all'art.
5. c. 8 d.l. 95/2012 è stato vagliato dalla Corte costituzionale in occasione della pronuncia n. 95/2016. Il Giudice delle leggi ha escluso la presenza di vizi di legittimità, non ravvisando tensioni tra la normativa esaminata e il versante costituzionale;
in particolare ha osservato che il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi deve operare solo nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia determinata da una scelta assunta dal lavoratore, da un suo comportamento (dimissioni o risoluzione) o da altri eventi da lui conosciuti (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che avrebbero consentito, con una ponderata pianificazione, di potere usufruire dei giorni di ferie spettanti.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, si vuole reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, che in passato ha consentito ai lavoratori di poter indiscriminatamente adottare condotte volte a beneficare delle indennità sostitutive dei giorni di riposo strategicamente non goduti. Dall'altro mira a incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e consentire al datore di lavoro di programmare per tempo le proprie attività, sulla base dei dipendenti a disposizione nei periodi in cui altri stessero godendo del riposo feriale.
Da ciò ne discende che, in aderenza al ragionamento della Corte, il rigoroso divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare le forme di abuso, non possa, tuttavia arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, da intendersi come colui che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro.
7 5. Venendo specificatamente alla posizione del dirigente, il potere del dirigente pubblico <di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento>>. [Cass. lav. 18140/2022].
Il principio sopra tratteggiato ha determinato il superamento del diverso orientamento accolto in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità e sulla cui base è stato costruito l'impianto ermeneutico della odierna opposizione. L'orientamento superato stabiliva che <il lavoratore con qualifica di dirigente che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento>> [cfr. Cass. SU 9146/2009; vedi anche Cass. 2000/2017]. L'affermazione della nuova visione esegetica ha trovato decisivo impulso grazie alla normativa introdotta a livello euro-unitario e in virtù della elaborazione giurisprudenziale offerta dalla CGUE. Dopo l'intervento della Consulta, infatti, è sopraggiunta la sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6/11/2018 causa C-619/16, con la quale è stato affermato il seguente principio: <l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute>>.
È stato specificato, inoltre, che <l) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
8 o) pertanto se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute>>.
6. I principi tratteggiati dal giudice europeo appaiono riferibili anche alla figura dirigenziale: il perimetro applicativo della dir. 2003/88/CE abbraccia anche le ferie dei dirigenti;
invero, l'art. 17 della citata direttiva, nel consentire agli Stati membri di definire un diverso trattamento per i diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili proprio l'art. 7, riguardante le ferie.
7. La Suprema Corte ha recepito in ambito domestico i principi enunciati dalla CGUE. Segnatamente, con la sentenza n. 21780/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di accogliere una interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, di cui alle tre sentenze del
06/11/2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C- 619/2016 in causa C- 684/2016 ). Persona_1 Per_2
In particolare, ha puntualizzato che:
I. il diritto alle ferie annuali retribuite è principio essenziale del diritto sociale europeo, origina da vari atti internazionali che hanno natura imperativa e l'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è ad esso intrinsecamente collegato (sent. Max Planck punto 72); II. ad esso corrisponde in capo al datore di lavoro l'obbligo di concedere le ferie retribuite o un'indennità sostitutiva della ferie non godute (sent. Max Planck punto 79), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare di avervi adempiuto;
III. il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi in concreto e in trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo che in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. punto 42 e sent. Lancksebastian W. Per_2
Kreuziger punto 52);
9 IV. l'onere probatorio grava sul datore di lavoro (Max Planck punto 46), solo quando è stato assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
L'opzione esegetica ora ricordata è stata consolidata da ulteriori arresti di legittimità, fra i quali meritano menzione:
- la pronuncia n. 29844/2022 in materia di dirigenza sanitaria, secondo cui
<Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute>>; la pronuncia n. 32807/2023 secondo cui <va data continuità all'indirizzo affermato – in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea – da Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato ‒ in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ‒ che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato>> [nello stesso senso, anche Cass. 8803/2023].
8. Successivamente, i dettami sviluppatesi nel diritto euro-unitario hanno trovato una importante conferma con la sentenza della CGUE, sez. I 18/01/2024 C-218/2022.
La Corte ha ricordato che la restrizione del diritto alle ferie, quale posizione giuridica riconosciuta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, è astrattamente possibile nel rispetto dei limiti posti dall'art. 52 della ridetta Carta. Tale norma chiarisce che le restrizioni in parola devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Non solo, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni dei diritti riconosciuti dalla Carta possono dirsi ammissibili solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Ciò ha portato la sentenza allo studio a riconsiderare gli obiettivi perseguiti dal legislatore con l'adozione dell'art. 5 c. 8 d.l. 95/2012.
Il fine di contenimento della spesa pubblica non viene considerato utile a sostenere la compatibilità del citato art. 5 con il diritto dell'UE. A ciò osta il considerando 4 della direttiva 2003/88, secondo cui il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.
Una conclusione diversa viene invece raggiunta a proposito del fine di tutela delle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, che comprende altresì la programmazione razionale dei periodi di ferie e l'incentivazione di comportamenti virtuosi. La Corte di Giustizia, infatti, vede in ciò anche lo sprone al godimento
10 effettivo delle ferie, un obiettivo senza dubbio rispettoso delle finalità della direttiva
2003/88 in quanto rivolto ad un reale godimento dei periodi di riposo. La Corte di Lussemburgo ha reiterato poi i principi esposti dalla sentenza
06/11/2018 causa C-684/16. Con tale importante precedente si era affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite <non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie” (né, evidentemente, gli Stati possono derogare a tale principio); diverso è però il caso in cui il lavoratore
“deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse>>.
In quest'ultima eventualità, l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali non osta alla perdita del diritto alle ferie né alla mancata erogazione dell'indennità pecuniaria sostitutiva per il caso di cessazione del rapporto di lavoro;
sotto altro profilo, nelle ridette circostanze il datore di lavoro non può ritenersi tenuto ad imporre al proprio dipendente di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie.
Ad ulteriore esplicazione dei principi richiamati, la decisione in commento ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi – in concreto e secondo trasparenza – che il proprio dipendente sia posto realmente in condizione di fruire delle ferie, dunque assentandosi dal lavoro, e deve se del caso invitarlo a fare ciò, anche formalmente e informandolo – ancora una volta in modo completo ed in tempo utile – che la mancata fruizione delle ferie può comportare che le stesse vadano perse al termine del periodo di riferimento o di riporto o che non sia più possibile sostituire le medesime con l'erogazione di una indennità pecuniaria sostitutiva.
Spetta alla parte datoriale dare prova di avere adempiuto ai doveri informativi appena descritti. Pertanto, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per porre il lavoratore nella condizione di poter effettivamente fruire delle ferie, si deve ritenere che <l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta>>.
Dopo aver rilevato che il provvedimento di rinvio lasciava intendere che il divieto di versare un'indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti si riferisse a quelli maturati durante l'ultimo anno di impiego in corso, la Corte di Giustizia ha risposto alle questioni pregiudiziali sollevate nei seguenti termini: <l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà>>.
In tale frangente, il giudice europeo, collocandosi nel solco di un orientamento robusto e granitico, è tornato a ribadire che il diritto alle ferie annuali retribuite non tollera condizioni, sicché il periodo feriale deve essere fruito o monetizzato senza che
11 siano ammissibili automatismi congegnati in modo da comportare la perdita della situazione di vantaggio. Tale posizione non è stata scalfita neppure dal prospettato bilanciamento con posizioni certamente meritevoli di considerazione, quali il contenimento della spesa pubblica e la considerazione delle esigenze organizzative datoriali, entrambe particolarmente avvertite in Italia, endemicamente alle prese con un elevato debito pubblico ed organici – specie nel pubblico impiego - incompleti.
9. Le coordinate ermeneutiche sopra scandite sono in grado di evidenziare Parte l'erroneità delle argomentazioni giuridiche prospettate dall' opponente. Quest'ultima ha valorizzato, come nucleo centrale del proprio atto di opposizione, gli obblighi del lavoratore, di cui alla contrattazione collettiva, in ordine alla comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle proprie ferie ed il potere del lavoratore di auto-organizzare le stesse. L'assetto sostanziale della fattispecie deve invece muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute.
Il dott. nella propria memoria difensiva, ha delineato una serie di CP_1 circostanze da cui si ricava come il godimento delle ferie sia stato compromesso da plurimi fattori ad esso non imputabili;
invero, non appare contestato che:
➢ costui ha dovuto sovraintendere contemporaneamente a tre diversi incarichi direttivi: dal 2001 quello di OR , dal 2011 quello CP_3 aggiuntivo di OR della chiamata “Dipartimento Controparte_2 Strutturale di Prevenzione Medico” infine, dal 2013 al 2017, l'ulteriore incombenza collegata alla reggenza del “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”;
➢ tali incarichi hanno comportato un notevole carico di lavoro e lo svolgimento di funzioni delicate come quelle di datore di lavoro delegato in materia di sicurezza sul lavoro, di <Presidente della Commissione
Rischio Radiazioni Ionizzanti, nonché di Responsabile Aziendale del
Piano di Prevenzione Regionale>>;
➢ in quest'ultima veste, l'opposto era onerato tanto della predisposizione del Piano Aziendale di Prevenzione, quanto della minuziosa rendicontazione <di tutti gli obiettivi assegnati dalla per Pt_3 l'anno di riferimento, con relazione semestrale e annuale da inviare all'Assessorato Regionale della Salute rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre…>>;
➢ nonostante l'importanza dei compiti cui era preposto, l'organizzazione del lavoro si è rivelata particolarmente problematica a causa della cronica ed “endemica” carenza di personale, come da lui stesso segnalato numerose volte [a partire dal 2011 – cfr. il documento in cui sono racchiusi i molteplici verbali del Comitato del Dipartimento sub doc. III) ric.];
➢ le notevoli scoperture d'organico hanno provocato anche deficienze organizzative alquanto significative, come rappresentato dalla mancata predisposizione di uno staff di supporto tecnico-amministrativo che ha costretto l'opposto ad espletare in prima persona buona parte delle attività di competenza e a sovraccaricare, per quanto concerne le attività di segreteria, il personale amministrativo già sottodimensionato;
➢ prima di poter godere di un periodo di riposo, il dott. era tenuto CP_1
a valutare l'impatto della propria assenza ed a ricercare un soggetto in
12 grado di adempiere le funzioni vicarie [in tale senso, vedi art. 33, c. 9
CCNL Sanità 2016-2018, il quale prevede che <... Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie>>];
➢ la necessità di garantire una costante ed attiva presenza in servizio è attestata dagli orari di servizio riportati nei cedolini paga che comprovano una permanente reperibilità dell'opposto. Dinnanzi a tale dinamica fattuale, l' non ha dimostrato: Parte_1
➢ di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie;
➢ di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione;
➢ di essersi attivata per porlo nelle condizioni di godere dei giorni di ferie arretrati;
anzi, nel corso dell'ultimo semestre di attività, lo ha richiamato in servizio per combattere l'emergenza pandemica [doc. 5 ric. e doc. 6 Parte
e successivamente, lo ha invitato a differire l'inizio del periodo feriale per agevolare la riorganizzazione aziendale in vista della c.d. Fase Parte 2 della pandemia [doc. 6 ric. e doc. 7 ;
Tale atteggiamento datoriale ha sostanzialmente impedito al Dott. di CP_1 poter usufruire delle proprie ferie, per non interrompere servizi di pubblica utilità. L'insufficienza d'organico nella struttura da lui diretta lascia inoltre presumere che il predetto dirigente non abbia potuto godere dei giorni di ferie per l'impossibilità di essere adeguatamente sostituito in un servizio essenziale per la collettività come quello della prevenzione e della sanità pubblica.
10. Altrettanto priva di fondamento si rivela la tesi dell'opponente secondo cui sarebbero persi e inutilizzabili i giorni di ferie non goduti dal dirigente negli anni dal
2014 al 2018, così come si rivela errata l'imputazione dei 45 giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno 2020 al monte-ferie degli anni 2019 (n. 32 giorni) e 2020 (n. 16 giorni). Come segnalato dall'opposto, il nostro ordinamento non contempla alcuna decadenza in caso di mancata fruizione delle ferie maturate nell'anno entro il semestre dell'anno successivo. Come visto, infatti,
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro ed il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo allo stesso tempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax a cui esse sono indirizzate, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
13 Giova segnalare che tali coordinate sono state di recente ribadite dalla Suprema
Corte in una pronuncia del 2024 in cui la stessa, in linea con i propri precedenti, ha nuovamente statuito che <Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo>> [Cass. lav. 9982/2024]. Parte Sarebbe gravato sull' quindi, dimostrare:
- di aver invitato il dott. ad utilizzare tutti i giorni di ferie arretrati;
CP_1
- di aver avvertito il dott. che la mancata fruizione dei giorni di ferie ne CP_1 avrebbe comportato la definitiva perdita;
- di aver offerto al dott. un adeguato lasso di tempo per il godimento CP_1 delle ferie, di cui lo stesso non abbia volontariamente usufruito (incorrendo nella c.d.
“mora del creditore”). Parte Tutto ciò non è stato adempiuto: mancano evidenze sul fatto che l' di abbia formalmente invitato e/o ammonito il dott. in relazione alla Parte_1 CP_1 fruizione delle ferie pregresse e sul fatto che l' si sia curata di Parte_1 informarlo circa una presunta decadenza dall'indennità sostitutiva. All'opposto, pertanto, spetta il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite;
è una indennità che, per un verso, ha carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali,
l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
11. Sul versante del quantum debeatur va rilevato come il conteggio impostato dalla difesa dell'opposto non sia stato investito da alcuna puntuale ed effettiva critica.
Il conteggio appare fondato su una corretta metodologia ed esenti da vizi, rispettoso della disciplina contenuta nell'art. 33, c. 10 CCNL 2016-2018 secondo cui
<Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1>> [cfr. prospetto a pag. 4 della memoria del dott. . CP_1
L'entità delle ferie non godute è comprovata dai report estratti dal gestionale in uso ai dipendenti denominato “My Aliseo”, alimentato da dati inseriti dalla stessa
[...]
; si tratta quindi di documenti provenienti dalla parte opponente e non Parte_1 contestati nella loro autenticità [doc. 1 – “Visualizzazione stato ferie.rar”]. Circa gli interessi e la rivalutazione, nel ricorso monitorio non è stata chiesto il pagamento cumulativo dei suddetti accessori bensì la condanna alla corresponsione della maggior somma.
Conformemente a ciò, il decreto opposto ha ingiunto il pagamento degli interessi e della rivalutazione “come da domanda”.
14 12. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e deve essere confermato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati, in conformità all'art. 4 DM n. 55/2014, i coefficienti tariffari minimi delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 26001 ed € 52000, esclusa la fase istruttoria.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Parte
- condanna l' di a rifondere le spese di lite all'opposto, spese Parte_1 che liquida in complessivi € 3700,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Caltanissetta, 08/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 04/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cod. Parte_1 fisc. e p.i. ), in persona del suo direttore generale e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Barrile (C.F.:
[...]
) in forza dell'atto di nomina di cui alla deliberazione n. 1400/2022, C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: Email_1
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
19/08/1955 ed ivi residente in [...]7 (c.f.: ), CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Giammusso (c.f.: ), CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC:
Email_2
- opposto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 07/06/2022, l' ha opposto il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 77/2022 notificatole dal dott. per ottenere il pagamento CP_1 della somma lorda di € 29.459,03 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni antecedenti al 2019 (43 giorni) nonché nel 2019 (32 giorni) e nel 2020, fino al 30/06/2020, data del collocamento in quiescenza (16 giorni). L'opponente ha esposto:
- che il dott. ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali: dirigente della CP_1 dal 2001 al 2011 (delib. n. 2568/2001), Parte_2 successivamente, dirigente della UOS - Dipartimento Strutturale di Prevenzione
Medico dal 13.06.2011 (delib. n. 943/2011 sub doc. 1) sino al collocamento a riposo anticipato (decorrente dal 01/07/2020 - deliberazione n. 924/2020 sub doc. 2);
- che in ragione dei predetti incarichi direttivi, lo stesso aveva, tra l'altro, il potere di programmare e gestire le ferie, sia proprie che quelle di tutto il personale incardinato all'interno della struttura organizzativa da lui diretta;
in tal senso depongono l'art. 5 d.lgs. 165/2001 e le previsioni della contrattazione collettiva di settore, segnatamente
<art. 21, comma 8, del CCNL della dirigenza medica del 05.12.1996, in vigore fino al 19.12.2019, e art. 33, commi 9 e 12, del CCNL Area sanitaria 2016-2018 (secondo
1 cui n.d.r.) “le ferie sono un diritto irrinunciabile” […] le stesse “sono fruite nel corso di ciascun anno solare” […], “costituisce specifica responsabilità del dirigente organizzare le proprie ferie” […] e “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo>> [docc.
8 e 9];
- che dei complessi 91 giorni di ferie reclamati, n. 43 giorni costituiscono, per stessa ammissione del dott. un residuo di ferie maturate e non godute negli CP_1 anni antecedenti al 2019, sicché i giorni di ferie fruibili entro la data di cessazione del rapporto di lavoro ammontavano a 48 giorni (32 del 2019 e 16 del 2020); di questi 48 giorni, 45 giorni sono stati regolarmente fruiti nel corso del 2020 secondo quanto si evince dai cedolini paga [doc. 3];
- che in relazione al rapporto di lavoro del dott. cessato anticipatamente CP_1 il 01/07/2020, trova applicazione l'art. 5 c. 8 DL 95/2012, norma che <esclude in modo chiaro e inequivocabile ogni possibilità di c.d. “monetizzazione” delle ferie non fruite, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro>>; è un disposto avente natura imperativa ed inderogabile, tanto è vero che inibisce l'applicazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere dalla propria entrata in vigore;
ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 33 c. 10 CCNL di Area ai sensi del quale
<Le ferie maturate e non godute per esigenza di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative>>;
- che il dott. in forza delle funzioni direttive espletate, aveva il potere di CP_1 decidere autonomamente se e quando godere delle ferie, ciò alla luce dell'art. 21, c. 8, CCNL Sanità 05/12/1996 e dell'art. 33, c. 9 CCNL Sanità 2016-2018; l'opposto avrebbe dovuto semplicemente “comunicare” all'azienda la determinazione assunta in merito;
- che secondo la giurisprudenza, <Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione” (Corte Appello Roma sez. lav. 31.01.2020, n.350; ex multis, Cass.
Civ., Sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cass. Civ., Sez. Lav., 7, marzo 1996, n.1793;
Cass. Civ., Sez. Lav, 14.03.2016 n. 4920., Cass. Civ., Sez. Lav. 26 gennaio 2017, n.
2000)>>; in ossequio al suddetto principio, il dott. avrebbe potuto auto- CP_1 attribuirsi le ferie residue prima della cessione anticipata del rapporto di lavoro avvenuta per effetto di una sua libera e volontaria decisione ma non lo ha fatto e non ha provato la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali impeditive della fruizione delle ferie con riguardo agli anni antecedenti al 2019;
- che l' non ha mai impedito al dott. la fruizione delle ferie;
lo Pt_1 CP_1 stesso ha prodotto solo due note rilevanti sul punto: l'una del 23/03/2020 (prot. 10551) Parte riguardante il rientro anticipato al lavoro di tutto il personale per l'emergenza pandemica, l'altra relativa alla disposizione del direttore sanitario adottata dinnanzi alla richiesta di congedo ex adverso avanzata per il periodo 01/06/2020-26/06/2020
[docc. 6 e 7]; per il periodo 2014/2018, invece, non è stata prodotta alcuna Parte comunicazione di ferie né provvedimenti dell' di differimento e/o rifiuto per esigenze di servizio e, in ogni caso, la quantificazione dei residui di ferie è stata operata unilateralmente sulla base di dati e parametri erronei;
2 - che alla data del collocamento a riposo (01/07/2020), il dott. vantava CP_1 solo 48 giorni di ferie (32 del 2019; 16 del 2020), di cui 45 sono stati fruiti <nel corso dell'anno 2020, segnatamente nel periodo dal 20.01.2020 al 23.03.2020 e dal 22.06.2020 fino all'01.07.2020 (come da egli stesso riportato sub pag. 2 del ricorso per d.i. e come risultante dall'allegata “visualizzazione stato ferie anno 2020” Part risultante nel sito web dell' di e infine dai cedolini dello stipendio Parte_1 in atti)>>;
- che non è accoglibile la pretesa di ottenere congiuntamente interessi legali e rivalutazione monetaria poiché, in materia di ferie, opera il divieto di cumulare siffatti accessori in forza dell'art. 22 c. 36 L. 724/1994. Sulla base della prospettazione ora delineata, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: <Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall' per le Parte_1 causali dedotte ex adverso nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14.01.2022, notificato il 02.05.2022; condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto>>. Il dott. si è costituito in giudizio in data 16/09/2022. CP_1 L'opposto ha censurato l'impostazione avversaria e ha osservato: Parte
- che nel corso di tutti gli anni di lavoro l' non ha mai adempiuto al proprio obbligo di porlo nelle condizioni di fruire delle ferie;
pur a conoscenza del credito di ferie progressivamente maturato, l' <lo ha sempre sovraccaricato di Pt_1 incarichi e funzioni…>> senza supportalo con un numero adeguato di coadiuvanti;
tale atteggiamento del datore di lavoro gli ha impedito, di fatto, di poter usufruire delle proprie ferie, per non interrompere servizi di pubblica utilità;
- che dal 2001 gli è stato attribuito l'incarico di OR della Struttura
Complessa (UOC) di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.); a ciò, a partire dal 13/06/2011, si è aggiunto quello di OR della : “Dipartimento Controparte_2 Strutturale di Prevenzione Medico”; inoltre, nel periodo compreso dal 2013 al 2017, a seguito dell'aspettativa concessa al OR della Struttura Complessa “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” (SPRESAL), egli ha dovuto
<farsi obbligatoriamente carico, essendo il OR di Dipartimento, di provvedere anche alla reggenza di una terza Struttura complessa>> non essendo stato nominato alcun sostituto;
- che tali incarichi hanno comportato un notevole carico di lavoro e lo svolgimento di funzioni delicate come quelle di datore di lavoro delegato in materia di sicurezza sul lavoro, di <Presidente della Commissione Rischio Radiazioni Ionizzanti, nonché di Responsabile Aziendale del Piano di Prevenzione Regionale>>; in quest'ultima veste, egli era onerato non solo della predisposizione del Piano
Aziendale di Prevenzione, ma anche della minuziosa rendicontazione <di tutti gli obiettivi assegnati dalla per l'anno di riferimento, con relazione semestrale e Pt_3 annuale da inviare all'Assessorato Regionale della Salute rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre, mesi in cui di norma si dovrebbe usufruire delle ferie>>;
- che nonostante l'importanza dei compiti cui era preposto, l'organizzazione del lavoro si è rivelata problematica a causa della cronica carenza di personale, come da lui stesso segnalato numerose volte (a partire dal 2011, in occasione del <primo verbale di Comitato di Dipartimento tenutosi il 12/07/2011>>);
- che l'entrata in vigore dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 non ha coinciso con l'introduzione di un divieto assoluto della c.d. “monetizzazione” delle ferie;
questa continua ad essere possibile quando la mancata fruizione è dovuta a cause non
3 imputabili o, comunque, non riconducibili al dipendente, tra cui le indifferibili esigenze di servizio (lo conferma l'art. 33 c. 10 CCNL Area sanità triennio 2016- 2018);
- che l'art. 5, c. 8 DL 95/2012 va interpretato in modo conforme ai principi di cui all'art. 7 dir. 2003/88/CE; la Grande sezione della CGUE, con la sentenza del 06/11/2018 nella causa C-619/16, ha puntualizzato che <l'art. 7 della citata direttiva europea deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che preveda che, in caso di mancata fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore perda automaticamente i giorni di ferie annuali cui aveva diritto e, correlativamente, il diritto a un indennizzo per le ferie non godute, senza la previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione, segnatamente con una adeguata informazione>>;
- che i principi ora richiamati valgono anche per i dirigenti;
l'art. 17 dir.
2003/88/CE, nel consentire agli Stati membri di prevedere un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante le ferie;
per questa ragione, <la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Si vedano: Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 luglio
2020, n. 13613; Cass. civ., Sez. Lavoro, 6 giugno 2022, n. 18140; Cass. civ., Sez.
Lavoro, 8 luglio 2022, n. 21781>>;
- che, in ogni caso, il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute trova copertura anche negli artt. 1463 e 2037 cod. civ.: <una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 21 aprile 2020, n.7976; Cass. civ., Sez. lav., 1° febbraio 2018,
n. 2496)>>;
- che la mancata fruizione delle ferie arretrate entro il semestre dell'anno successivo non determina alcuna decadenza;
il datore di lavoro ha il potere-dovere di imporre le ferie d'ufficio allorquando cessino le esigenze di servizio nonché di porre il lavoratore nelle condizioni di goderne prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che, nel caso di specie, l' : Parte_1
• non lo ha mai invitato ad utilizzare tutti i giorni di ferie via via maturati;
• non lo ha mai avvertito che la mancata fruizione nell'anno di maturazione o, al massimo, nel semestre successivo avrebbe comportato la definitiva perdita degli stessi;
• era costantemente informata dello stato di maturazione dei giorni di ferie perché era lei stessa ad inserire i dati riguardanti i giorni di ferie arretrati attraverso il portale di gestione dei dipendenti “My Aliseo”;
• ha sempre consentito a tutti i dirigenti di usufruire delle ferie arretrate prima del collocamento a riposo;
• alla nota prot. n. 85/2020, con cui era stato chiesto un periodo di congedo ordinario pari a giorni 60, con la precisazione che sarebbe stata presentata
4 una ulteriore richiesta per usufruire del restante congedo, non ha opposto alcun veto;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la domanda monitoria ha rivendicato la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla luce delle superiori difese, il dott. ha così concluso: <VOGLIA CP_1 L'ECC.MO TRIBUNALE Reictis adversis. - Ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/2022 del Tribunale di Caltanissetta proposti dall' Parte_1
, in persona del OR Generale, suo legale rappresentante pro
[...] tempore, nonché rigettare integralmente tale opposizione per le argomentazioni di cui alla parte in diritto del presente atto. - Ritenere e dichiarare l'inadempimento dell' , in persona Parte_1 del OR Generale, suo legale rappresentante pro tempore, dell'obbligo contrattuale di consentire la concreta fruizione delle ferie da parte del dipendente
Dott. e, conseguentemente ritenere e dichiarare la Controparte_1 sussistenza del diritto del Dott. all'indennità sostitutiva delle ferie non godute CP_1 prima del suo collocamento a riposo ai sensi dell'art. 33, comma 10, del C.C.N.L. dell'Area Sanità - triennio 2016-2018 e, in ogni caso, degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., per le argomentazioni di cui ai punti I e II della parte in diritto del presente atto. - Condannare, conseguentemente, l' Parte_1
, in persona del OR Generale, suo legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento in favore del Dott. della Controparte_1 somma di € di € 29.459,03, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali come per legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a far data dal 01/07/2020 (di maturazione del diritto) al soddisfo e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo n. 77/2022 del Tribunale di Caltanissetta.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali offerte dalle parti.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 04/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici e documentalmente provati. È incontestato che:
- il dott. nel corso del rapporto di lavoro con l' CP_1 Parte_1
[iniziato l'11/07/1984 come Assistente medico di igiene pubblica e continuato, a far data dal 16/07/1990, quale dipendente di ruolo a tempo pieno con la qualifica di dirigente medico di I° livello], ha ricoperto diversi incarichi direttivi:
➢ a partire dal 2001, è stato investito della posizione di OR della Struttura Complessa (UOC Controparte_3
[...]
➢ a partire dal 13/06/2011 è stato nominato, in aggiunta al precedente incarico, OR della denominata “Dipartimento Controparte_2 Parte Strutturale di Prevenzione Medico” [doc. 1 ;
➢ inoltre, nell'intervallo compreso tra il 2013 e il 2017, il ricorrente, in qualità di responsabile dipartimentale, ha dovuto assumere la reggenza
5 di una terza articolazione amministrativa, il “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” (SPRESAL), a seguito dell'aspettativa concessa al precedente OR di tale Struttura Complessa ed in assenza della nomina di un sostituto;
- i predetti incarichi sono stati svolti continuativamente fino al 01/07/2020, giorno a partire dal quale il ricorrente è stato collocato in quiescenza anticipata (in accoglimento di una sua domanda di pensione presentata il 06/01/2020 – cfr. doc. 7 Parte ric. e doc. 2 ;
- il monte ferie maturato dall'opposto alla data del 31/12/2019 ammontava a 120 giorni [doc. 1 ric – “Visualizzazione ferie al 31.12.2019.jpg”.]; Parte
- il ricorrente ha comunicato alla direzione generale e sanitaria dell' la propria intenzione di fruire di 60 giorni di ferie residue dal 31/01/2020 al 24/04/2020 con nota prot. 85 del 20/01/2020, anticipando – in tale nota – la propria volontà di comunicare in seguito l'ulteriore periodo di congedo al fine di smaltire le restanti ferie arretrate [doc. 4 ric.]; Parte
- in data 23/03/2020, il direttore generale dell' al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica, ha disposto il rientro in servizio del dott. [doc. 5 ric. CP_1 Parte e doc. 6 ;
- successivamente, con nota prot. 866 del 27/05/2020, il ricorrente ha Parte manifestato agli organi di vertice dell' la propria volontà di usufruire di un Parte congedo ordinario dal 01/06/2020 al 26/06/2020 [doc. 6 ric. e doc. 7 ;
- il direttore sanitario, in risposta a tale richiesta, ha invitato l'opposto a differire il godimento delle ferie tenuto conto della particolare situazione dovuta all'attivazione della c.d. Fase 2 [cfr. il provvedimento vergato a mano in calce alla suddetta nota sub Parte doc. 6 ric. e doc. 7 ;
- al momento del collocamento a riposo, il ricorrente aveva maturato un periodo di ferie non godute pari a giorni 91, di cui giorni 16 maturati nell'anno 2020 e 75 residuati al 31/12/2019 [di cui 32 del 2019 e 43 ante 2019 – cfr. doc. 1 ric –
“Visualizzazione ferie al 30.06.2020.jpg”.].
3. L ha disconosciuto la pretesa creditoria ex adverso Parte_1 azionata;
segnatamente, l'opposizione dalla stessa veicolata fa leva sui seguenti assunti:
▪ il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione [in tal senso, da ultimo, viene menzionata
Cass. 2000/2017]
▪ il dott. in forza delle funzioni direttive espletate, aveva il potere CP_1 di decidere autonomamente se e quando godere delle ferie;
ciò alla luce dell'art. 21, c. 8, CCNL Sanità 05/12/1996 e dell'art. 33, c. 9 CCNL Sanità 2016-2018;
▪ l'opposto avrebbe dovuto, quindi, semplicemente “comunicare” all'azienda la determinazione assunta in merito;
▪ il dott. ha omesso di organizzare i propri periodi di congedo e CP_1 non ha provato, in relazione al contingente di ferie residuato dalle annualità pregresse al 2019, la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali impeditive della fruizione delle ferie.
6 In sostanza, parte resistente, richiamando le norme del CCNL regolanti la posizione del dirigente e specificamente quelle che ne sanciscono l'autonomia nella gestione dei periodi di lavoro [art. 21, comma 8, del CCNL della dirigenza medica del
05.12.1996 e art. 33, commi 9 e 12, del CCNL Area sanitaria 2016-2018], ha ritenuto non dovuta la c.d. “monetizzazione” in quanto il dott. non avrebbe dimostrato CP_1
- per il periodo antecedente al 2019 - che il mancato godimento delle ferie durante la vigenza del rapporto di lavoro fosse dovuto ad espliciti dinieghi aziendali motivati da esigenze di servizio.
4. L'impostazione scandita dall' non persuade. Parte_1
La materia delle ferie per i pubblici dipendenti è stata oggetto di riforma legislativa ad opera del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012. L'art. 5, c. 8 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, ha disposto, in particolare, che <le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196… sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012). L'assetto normativo compendiato in seno all'art.
5. c. 8 d.l. 95/2012 è stato vagliato dalla Corte costituzionale in occasione della pronuncia n. 95/2016. Il Giudice delle leggi ha escluso la presenza di vizi di legittimità, non ravvisando tensioni tra la normativa esaminata e il versante costituzionale;
in particolare ha osservato che il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi deve operare solo nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia determinata da una scelta assunta dal lavoratore, da un suo comportamento (dimissioni o risoluzione) o da altri eventi da lui conosciuti (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che avrebbero consentito, con una ponderata pianificazione, di potere usufruire dei giorni di ferie spettanti.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, si vuole reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, che in passato ha consentito ai lavoratori di poter indiscriminatamente adottare condotte volte a beneficare delle indennità sostitutive dei giorni di riposo strategicamente non goduti. Dall'altro mira a incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e consentire al datore di lavoro di programmare per tempo le proprie attività, sulla base dei dipendenti a disposizione nei periodi in cui altri stessero godendo del riposo feriale.
Da ciò ne discende che, in aderenza al ragionamento della Corte, il rigoroso divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare le forme di abuso, non possa, tuttavia arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, da intendersi come colui che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro.
7 5. Venendo specificatamente alla posizione del dirigente, il potere del dirigente pubblico <di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento>>. [Cass. lav. 18140/2022].
Il principio sopra tratteggiato ha determinato il superamento del diverso orientamento accolto in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità e sulla cui base è stato costruito l'impianto ermeneutico della odierna opposizione. L'orientamento superato stabiliva che <il lavoratore con qualifica di dirigente che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento>> [cfr. Cass. SU 9146/2009; vedi anche Cass. 2000/2017]. L'affermazione della nuova visione esegetica ha trovato decisivo impulso grazie alla normativa introdotta a livello euro-unitario e in virtù della elaborazione giurisprudenziale offerta dalla CGUE. Dopo l'intervento della Consulta, infatti, è sopraggiunta la sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6/11/2018 causa C-619/16, con la quale è stato affermato il seguente principio: <l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute>>.
È stato specificato, inoltre, che <l) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
8 o) pertanto se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute>>.
6. I principi tratteggiati dal giudice europeo appaiono riferibili anche alla figura dirigenziale: il perimetro applicativo della dir. 2003/88/CE abbraccia anche le ferie dei dirigenti;
invero, l'art. 17 della citata direttiva, nel consentire agli Stati membri di definire un diverso trattamento per i diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili proprio l'art. 7, riguardante le ferie.
7. La Suprema Corte ha recepito in ambito domestico i principi enunciati dalla CGUE. Segnatamente, con la sentenza n. 21780/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di accogliere una interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, di cui alle tre sentenze del
06/11/2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C- 619/2016 in causa C- 684/2016 ). Persona_1 Per_2
In particolare, ha puntualizzato che:
I. il diritto alle ferie annuali retribuite è principio essenziale del diritto sociale europeo, origina da vari atti internazionali che hanno natura imperativa e l'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è ad esso intrinsecamente collegato (sent. Max Planck punto 72); II. ad esso corrisponde in capo al datore di lavoro l'obbligo di concedere le ferie retribuite o un'indennità sostitutiva della ferie non godute (sent. Max Planck punto 79), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare di avervi adempiuto;
III. il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi in concreto e in trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo che in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. punto 42 e sent. Lancksebastian W. Per_2
Kreuziger punto 52);
9 IV. l'onere probatorio grava sul datore di lavoro (Max Planck punto 46), solo quando è stato assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
L'opzione esegetica ora ricordata è stata consolidata da ulteriori arresti di legittimità, fra i quali meritano menzione:
- la pronuncia n. 29844/2022 in materia di dirigenza sanitaria, secondo cui
<Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute>>; la pronuncia n. 32807/2023 secondo cui <va data continuità all'indirizzo affermato – in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea – da Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato ‒ in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ‒ che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato>> [nello stesso senso, anche Cass. 8803/2023].
8. Successivamente, i dettami sviluppatesi nel diritto euro-unitario hanno trovato una importante conferma con la sentenza della CGUE, sez. I 18/01/2024 C-218/2022.
La Corte ha ricordato che la restrizione del diritto alle ferie, quale posizione giuridica riconosciuta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, è astrattamente possibile nel rispetto dei limiti posti dall'art. 52 della ridetta Carta. Tale norma chiarisce che le restrizioni in parola devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Non solo, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni dei diritti riconosciuti dalla Carta possono dirsi ammissibili solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Ciò ha portato la sentenza allo studio a riconsiderare gli obiettivi perseguiti dal legislatore con l'adozione dell'art. 5 c. 8 d.l. 95/2012.
Il fine di contenimento della spesa pubblica non viene considerato utile a sostenere la compatibilità del citato art. 5 con il diritto dell'UE. A ciò osta il considerando 4 della direttiva 2003/88, secondo cui il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.
Una conclusione diversa viene invece raggiunta a proposito del fine di tutela delle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, che comprende altresì la programmazione razionale dei periodi di ferie e l'incentivazione di comportamenti virtuosi. La Corte di Giustizia, infatti, vede in ciò anche lo sprone al godimento
10 effettivo delle ferie, un obiettivo senza dubbio rispettoso delle finalità della direttiva
2003/88 in quanto rivolto ad un reale godimento dei periodi di riposo. La Corte di Lussemburgo ha reiterato poi i principi esposti dalla sentenza
06/11/2018 causa C-684/16. Con tale importante precedente si era affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite <non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie” (né, evidentemente, gli Stati possono derogare a tale principio); diverso è però il caso in cui il lavoratore
“deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse>>.
In quest'ultima eventualità, l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali non osta alla perdita del diritto alle ferie né alla mancata erogazione dell'indennità pecuniaria sostitutiva per il caso di cessazione del rapporto di lavoro;
sotto altro profilo, nelle ridette circostanze il datore di lavoro non può ritenersi tenuto ad imporre al proprio dipendente di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie.
Ad ulteriore esplicazione dei principi richiamati, la decisione in commento ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi – in concreto e secondo trasparenza – che il proprio dipendente sia posto realmente in condizione di fruire delle ferie, dunque assentandosi dal lavoro, e deve se del caso invitarlo a fare ciò, anche formalmente e informandolo – ancora una volta in modo completo ed in tempo utile – che la mancata fruizione delle ferie può comportare che le stesse vadano perse al termine del periodo di riferimento o di riporto o che non sia più possibile sostituire le medesime con l'erogazione di una indennità pecuniaria sostitutiva.
Spetta alla parte datoriale dare prova di avere adempiuto ai doveri informativi appena descritti. Pertanto, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per porre il lavoratore nella condizione di poter effettivamente fruire delle ferie, si deve ritenere che <l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta>>.
Dopo aver rilevato che il provvedimento di rinvio lasciava intendere che il divieto di versare un'indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti si riferisse a quelli maturati durante l'ultimo anno di impiego in corso, la Corte di Giustizia ha risposto alle questioni pregiudiziali sollevate nei seguenti termini: <l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà>>.
In tale frangente, il giudice europeo, collocandosi nel solco di un orientamento robusto e granitico, è tornato a ribadire che il diritto alle ferie annuali retribuite non tollera condizioni, sicché il periodo feriale deve essere fruito o monetizzato senza che
11 siano ammissibili automatismi congegnati in modo da comportare la perdita della situazione di vantaggio. Tale posizione non è stata scalfita neppure dal prospettato bilanciamento con posizioni certamente meritevoli di considerazione, quali il contenimento della spesa pubblica e la considerazione delle esigenze organizzative datoriali, entrambe particolarmente avvertite in Italia, endemicamente alle prese con un elevato debito pubblico ed organici – specie nel pubblico impiego - incompleti.
9. Le coordinate ermeneutiche sopra scandite sono in grado di evidenziare Parte l'erroneità delle argomentazioni giuridiche prospettate dall' opponente. Quest'ultima ha valorizzato, come nucleo centrale del proprio atto di opposizione, gli obblighi del lavoratore, di cui alla contrattazione collettiva, in ordine alla comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle proprie ferie ed il potere del lavoratore di auto-organizzare le stesse. L'assetto sostanziale della fattispecie deve invece muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute.
Il dott. nella propria memoria difensiva, ha delineato una serie di CP_1 circostanze da cui si ricava come il godimento delle ferie sia stato compromesso da plurimi fattori ad esso non imputabili;
invero, non appare contestato che:
➢ costui ha dovuto sovraintendere contemporaneamente a tre diversi incarichi direttivi: dal 2001 quello di OR , dal 2011 quello CP_3 aggiuntivo di OR della chiamata “Dipartimento Controparte_2 Strutturale di Prevenzione Medico” infine, dal 2013 al 2017, l'ulteriore incombenza collegata alla reggenza del “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”;
➢ tali incarichi hanno comportato un notevole carico di lavoro e lo svolgimento di funzioni delicate come quelle di datore di lavoro delegato in materia di sicurezza sul lavoro, di <Presidente della Commissione
Rischio Radiazioni Ionizzanti, nonché di Responsabile Aziendale del
Piano di Prevenzione Regionale>>;
➢ in quest'ultima veste, l'opposto era onerato tanto della predisposizione del Piano Aziendale di Prevenzione, quanto della minuziosa rendicontazione <di tutti gli obiettivi assegnati dalla per Pt_3 l'anno di riferimento, con relazione semestrale e annuale da inviare all'Assessorato Regionale della Salute rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre…>>;
➢ nonostante l'importanza dei compiti cui era preposto, l'organizzazione del lavoro si è rivelata particolarmente problematica a causa della cronica ed “endemica” carenza di personale, come da lui stesso segnalato numerose volte [a partire dal 2011 – cfr. il documento in cui sono racchiusi i molteplici verbali del Comitato del Dipartimento sub doc. III) ric.];
➢ le notevoli scoperture d'organico hanno provocato anche deficienze organizzative alquanto significative, come rappresentato dalla mancata predisposizione di uno staff di supporto tecnico-amministrativo che ha costretto l'opposto ad espletare in prima persona buona parte delle attività di competenza e a sovraccaricare, per quanto concerne le attività di segreteria, il personale amministrativo già sottodimensionato;
➢ prima di poter godere di un periodo di riposo, il dott. era tenuto CP_1
a valutare l'impatto della propria assenza ed a ricercare un soggetto in
12 grado di adempiere le funzioni vicarie [in tale senso, vedi art. 33, c. 9
CCNL Sanità 2016-2018, il quale prevede che <... Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie>>];
➢ la necessità di garantire una costante ed attiva presenza in servizio è attestata dagli orari di servizio riportati nei cedolini paga che comprovano una permanente reperibilità dell'opposto. Dinnanzi a tale dinamica fattuale, l' non ha dimostrato: Parte_1
➢ di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie;
➢ di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione;
➢ di essersi attivata per porlo nelle condizioni di godere dei giorni di ferie arretrati;
anzi, nel corso dell'ultimo semestre di attività, lo ha richiamato in servizio per combattere l'emergenza pandemica [doc. 5 ric. e doc. 6 Parte
e successivamente, lo ha invitato a differire l'inizio del periodo feriale per agevolare la riorganizzazione aziendale in vista della c.d. Fase Parte 2 della pandemia [doc. 6 ric. e doc. 7 ;
Tale atteggiamento datoriale ha sostanzialmente impedito al Dott. di CP_1 poter usufruire delle proprie ferie, per non interrompere servizi di pubblica utilità. L'insufficienza d'organico nella struttura da lui diretta lascia inoltre presumere che il predetto dirigente non abbia potuto godere dei giorni di ferie per l'impossibilità di essere adeguatamente sostituito in un servizio essenziale per la collettività come quello della prevenzione e della sanità pubblica.
10. Altrettanto priva di fondamento si rivela la tesi dell'opponente secondo cui sarebbero persi e inutilizzabili i giorni di ferie non goduti dal dirigente negli anni dal
2014 al 2018, così come si rivela errata l'imputazione dei 45 giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno 2020 al monte-ferie degli anni 2019 (n. 32 giorni) e 2020 (n. 16 giorni). Come segnalato dall'opposto, il nostro ordinamento non contempla alcuna decadenza in caso di mancata fruizione delle ferie maturate nell'anno entro il semestre dell'anno successivo. Come visto, infatti,
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro ed il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo allo stesso tempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax a cui esse sono indirizzate, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
13 Giova segnalare che tali coordinate sono state di recente ribadite dalla Suprema
Corte in una pronuncia del 2024 in cui la stessa, in linea con i propri precedenti, ha nuovamente statuito che <Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo>> [Cass. lav. 9982/2024]. Parte Sarebbe gravato sull' quindi, dimostrare:
- di aver invitato il dott. ad utilizzare tutti i giorni di ferie arretrati;
CP_1
- di aver avvertito il dott. che la mancata fruizione dei giorni di ferie ne CP_1 avrebbe comportato la definitiva perdita;
- di aver offerto al dott. un adeguato lasso di tempo per il godimento CP_1 delle ferie, di cui lo stesso non abbia volontariamente usufruito (incorrendo nella c.d.
“mora del creditore”). Parte Tutto ciò non è stato adempiuto: mancano evidenze sul fatto che l' di abbia formalmente invitato e/o ammonito il dott. in relazione alla Parte_1 CP_1 fruizione delle ferie pregresse e sul fatto che l' si sia curata di Parte_1 informarlo circa una presunta decadenza dall'indennità sostitutiva. All'opposto, pertanto, spetta il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite;
è una indennità che, per un verso, ha carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali,
l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
11. Sul versante del quantum debeatur va rilevato come il conteggio impostato dalla difesa dell'opposto non sia stato investito da alcuna puntuale ed effettiva critica.
Il conteggio appare fondato su una corretta metodologia ed esenti da vizi, rispettoso della disciplina contenuta nell'art. 33, c. 10 CCNL 2016-2018 secondo cui
<Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1>> [cfr. prospetto a pag. 4 della memoria del dott. . CP_1
L'entità delle ferie non godute è comprovata dai report estratti dal gestionale in uso ai dipendenti denominato “My Aliseo”, alimentato da dati inseriti dalla stessa
[...]
; si tratta quindi di documenti provenienti dalla parte opponente e non Parte_1 contestati nella loro autenticità [doc. 1 – “Visualizzazione stato ferie.rar”]. Circa gli interessi e la rivalutazione, nel ricorso monitorio non è stata chiesto il pagamento cumulativo dei suddetti accessori bensì la condanna alla corresponsione della maggior somma.
Conformemente a ciò, il decreto opposto ha ingiunto il pagamento degli interessi e della rivalutazione “come da domanda”.
14 12. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e deve essere confermato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati, in conformità all'art. 4 DM n. 55/2014, i coefficienti tariffari minimi delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 26001 ed € 52000, esclusa la fase istruttoria.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Parte
- condanna l' di a rifondere le spese di lite all'opposto, spese Parte_1 che liquida in complessivi € 3700,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Caltanissetta, 08/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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