Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2014, n. 36847
CASS
Sentenza 26 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata" - sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato.

I termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata.

In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.

Integra propriamente una causa di ricusazione, ex art. 37, comma primo lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. n. 283 del 2000) e non una causa di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. la circostanza che il medesimo magistrato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio.

Commentari3

  • 1Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Giudice ignorante, di professionalità carente: è oltraggio (Cass. 22376/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2022

    Quando l'espressione oggettivamente ingiuriosa viene rivolta ad un magistrato in udienza essa è scrimianta solo se non è gratuita, ma funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali. Non costituiscono motivo di ricusazione asserite violazioni di legge o anche discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 24/03/2022) 08-06-2022, n. 22376 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …

     Leggi di più…

  • 3Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2014, n. 36847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36847
Data del deposito : 26 giugno 2014

Testo completo