Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 36624
CASS
Sentenza 26 maggio 2009

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Massime1

In tema di ricusazione del giudice, la previsione di cui all'art. 38, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen. - per la quale se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa - deve essere intesa, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla. Ne consegue che qualora la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l'udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., in virtù del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa, ex art. 24, comma secondo, Cost., che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore - o l'imputato personalmente - fosse costretto ad abbandonare l'udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all'art. 38, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione presentata nel rispetto del termine di tre giorni, considerata l'impossibilità di provvedere al deposito della predetta dichiarazione presso la competente Corte d'appello prima che si concludesse l'udienza, che si svolgeva in diversa città, sicché il difensore per espletare l'incombente sarebbe stato costretto ad abbandonare la difesa degli imputati).

Commentario1

  • 1Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 36624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36624
Data del deposito : 26 maggio 2009

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