Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
In tema di ricusazione del giudice, la previsione di cui all'art. 38, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen. - per la quale se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa - deve essere intesa, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla. Ne consegue che qualora la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l'udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., in virtù del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa, ex art. 24, comma secondo, Cost., che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore - o l'imputato personalmente - fosse costretto ad abbandonare l'udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all'art. 38, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione presentata nel rispetto del termine di tre giorni, considerata l'impossibilità di provvedere al deposito della predetta dichiarazione presso la competente Corte d'appello prima che si concludesse l'udienza, che si svolgeva in diversa città, sicché il difensore per espletare l'incombente sarebbe stato costretto ad abbandonare la difesa degli imputati).
Commentario • 1
- 1. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 36624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36624 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/05/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 812
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 02684/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU RT, N. IL 06/12/1966;
2) TU LI, N. IL 13/07/1961;
avverso l'ORDINANZA del 05/12/2008 CORTE DI APPELLO di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 5 dicembre 2008 la Corte d'Appello di Trento ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da RT KU e LI KU nei confronti del giudice Dott. Ettore Di Fazio, componente monocratico del Tribunale di Rovereto, con riferimento al procedimento penale nel quale essi rivestivano la qualità di imputati. La causa di ricusazione dedotta dagli istanti si riferiva al comportamento assertivamente ostile agli imputati, tenuto dal giudice nel corso dell'udienza dibattimentale svoltasi il 27 novembre 2008.
Ha ritenuto quel collegio che la dichiarazione di ricusazione, presentata nella cancelleria della Corte d'Appello il giorno 1 dicembre 2008, fosse tardiva rispetto al termine stabilito dall'art.38 c.p.p., comma 2 ("prima del termine dell'udienza", per tale intendendosi l'unità quotidiana di lavoro del giudice e non il dibattimento del suo complesso).
Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due imputati, deducendo violazione di legge. Ad illustrazione del gravame osservano che sarebbe stato impossibile provvedere al deposito della dichiarazione presso la Corte d'Appello di Trento prima che si concludesse l'udienza del giorno 27 novembre 2008, dato che il procedimento si svolgeva nella diversa città di Rovereto e che il difensore, per adempiere all'incombente, sarebbe stato costretto ad abbandonare la difesa degli imputati. Rilevano che il deposito della dichiarazione è avvenuto nel rispetto del diverso termine di tre giorni dall'insorgere della causa di ricusazione, considerato che il 30 novembre 2008 era giorno festivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto la norma applicata dalla Corte d'Appello non lasci apparentemente alternative alla necessità di depositare la dichiarazione di ricusazione -in forma scritta - nella cancelleria del giudice competente a decidere prima che sia conclusa l'udienza davanti al giudice ricusato, nondimeno una lettura costituzionalmente orientata non può non indurre a intendere il precetto come condizionato alla obiettiva possibilità di osservarlo: ciò in base al doveroso rispetto del principio di ragionevolezza della norma, desumibile dall'art. 3 Cost., nonché del diritto alla difesa, che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore - o l'imputato personalmente - fosse costretto ad abbandonare l'udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve concludersi che in casi come quello di cui si tratta il termine da applicare è quello indicato dal cit. art. 38 c.p.p., comma 2, prima parte e cioè di tre giorni dall'insorgenza della causa di ricusazione: termine che risulta rispettato nel caso di specie.
In senso conforme alla decisione qui adottata si è già espressa questa Corte Suprema con sentenza n. 8247 in data 6 febbraio 2008 (vedasi anche la precedente Cass. 5 aprile 2004 n. 34877 di questa stessa sezione, non massimata).
L'ordinanza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Trento, affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Trento per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009