Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
I termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione. (Fattispecie in cui la dichiarazione di ricusazione, dichiarata inammissibile, era intervenuta dopo la sollecitazione al giudice di astenersi e dopo che il presidente del tribunale aveva rigettato la relativa dichiarazione).
Commentario • 1
- 1. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 33422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33422 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
33422/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/06/2008
SENTENZA N..9761 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE CONSIGLIERE
" N. 040881/2007 2. Dott. FERRUA GIULIANA
11 3. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
11 4.Dott.VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 12/05/1965 1) RA MAURO
avverso ORDINANZA del 28/03/2007
CORTE APPELLO di L'AQUILA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FERRUA GIULIANA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Con ordinanza 28-3-07 la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile la ricusazione proposta il 19-3-07 da CI AR nei confronti del presidente e di un componente del collegio giudicante, in un procedimento a suo carico dinnanzi al
Tribunale di Teramo;
in particolare detta Corte rilevava che all'udienza del 7-3-07
l'imputato aveva sollecitato l'astensione dei predetti giudici, i quali avevano avanzato quindi istanza in tal senso, istanza rigettata dal presidente del Tribunale: pertanto la successiva dichiarazione di ricusazione dell'imputato, intervenuta alla successiva udienza era tardiva.
Avverso la riportata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo CI
deducendone l'illogicità per essersi ritenuta la tardività in questione, pur a fronte della circostanza che, avendo i giudici dichiarato di astenersi, l'imputato non era tenuto a formulare istanza di ricusazione, assumendo altresì che l'erroneo decreto di rigetto del presidente del Tribunale aveva costituito un fatto nuovo, per cui la di lui 'istanza, avanzata il giorno stesso della conoscenza di questo provvedimento, era tempestiva.
La denuncia è infondata.
Invero i termini per proporre la ricusazione decorrono da quando la causa posta a base della stessa diviene nota al dichiarante e siffatta decorrenza è autonoma rispetto alla decisione del giudice di astenersi o dalla decisione di rigetto del presidente (Cass. 29-
8-96 n. 2057 Rv. 206105; Cass. 18-9-97 n. 3845 Rv. 209035; Cass. 27-5-03 n. 38938
Rv. 228222)
Pertanto, correttamente l'istanza di ricusazione nel caso in esame è stata ritenuta tardiva ex art. 38 c. 2 ult. parte c.p.p., posto che quantomeno all'udienza del 7-3-07
l'imputato era a conoscenza della situazione denunciata nel proprio atto.
Né può valere la censura in ordine all'esclusa affermazione di illegittimità del provvedimento presidenziale di rigetto dell'astensione, neppure risultando dal ricorso
ел quali considerazioni sul punto sarebbero state sottoposte all'esame della Corte
territoriale nell'istanza di ricusazione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 26-6-08
Кожени спал Il Presidente
Il Cons. est.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 13 AGO. 2008- Buy use
IL CANCELLIERE C1. Carmela Lanzuise