Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 33422
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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Massime1

I termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione. (Fattispecie in cui la dichiarazione di ricusazione, dichiarata inammissibile, era intervenuta dopo la sollecitazione al giudice di astenersi e dopo che il presidente del tribunale aveva rigettato la relativa dichiarazione).

Commentario1

  • 1Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 33422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33422
Data del deposito : 26 giugno 2008

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