Sentenza 5 marzo 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., verificata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2010, n. 11854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11854 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/03/2010
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 420
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 29342/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA AN N. IL 18/07/1952;
avverso l'ordinanza n. 14982/2007 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 19/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALATI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Gip del Tribunale di Brescia ha revocato il decreto di archiviazione emesso in data 14 dicembre 2007 nel procedimento
contro
MI AN, avendo riscontrato l'omissione dell'avviso di cui all'art. 408 c.p.p.. 2. Ricorre per cassazione il MI deducendo che l'atto in questione è abnorme, giacché non è previsto da alcuna norma processuale.
3. Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha ripetutamente ritenuto, con orientamento che si è ormai consolidato (da ultimo Sez. 4^, 13 giugno 2006, rv. 234813) l'eventuale nullità del decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio di cui all'art.408 c.p.p. può essere dedotta solo con il ricorso per Cassazione. Ne
consegue che deve ritenersi abnorme il provvedimento col quale il GIP, accertata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso. Tale orientamento deve essere ribadito. Il decreto di archiviazione costituisce atto dotato di sia pur limitata stabilità e di effetto (limitatamente) preclusivo. Esso, infatti, può venir meno solo quando venga annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione, a causa della già evocata violazione del contraddittorio;
o quando venga decretata la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.. Tale caratterizzazione dell'istituto verrebbe meno se fosse consentito al giudice che ha adottato il decreto di caducarlo per qualunque ragione che solleciti la riconsiderazione dell'adottata statuizione. Il decreto in questione, essendo perciò estraneo al sistema e quindi abnorme, deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010