Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
I termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione.
Commentario • 1
- 1. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 49080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49080 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1852
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 20072/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CO N. IL 10/10/1975;
avverso l'ordinanza n. 47/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 22/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 gennaio 2013 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da TT CO nei confronti della Dr.ssa Talerico Palma, Presidente della prima Sezione di quella Corte d'appello e Presidente del Collegio dinanzi al quale pende il procedimento in appello n. 2014/12 e 5372/05 (c.d. "Santa Teda"), a carico del predetto imputato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TT CO, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto alla data della prima udienza di trattazione, celebratasi il 9 gennaio 2013, pendeva una dichiarazione di astensione avanzata dallo stesso Magistrato, che evidenziava di aver già deciso nei confronti del predetto imputato, nell'ambito di un procedimento penale i cui atti e le cui contestazioni erano analoghi a quelli del processo c.d. "Santa Teda"; solo in data 11 gennaio 2013, dunque successivamente alla prima udienza, l'istanza di astensione veniva rigettata, circostanza, questa, di cui il Presidente dava atto alla prima udienza utile in data 16 gennaio 2013. Nel corso di tale udienza, permanendo le ragioni che avevano motivato l'istanza di astensione, poi rigettata, veniva proposta istanza di ricusazione e successivamente allegata documentazione con la quale si indicava l'identità delle contestazioni associative formulate nei confronti del TT nell'ambito dei due procedimenti. La ritenuta intempestività della richiesta di ricusazione è censurabile poiché, non potendo concorrere l'astensione e la ricusazione, il primo termine utile per avanzare la richiesta era quello nel quale essa è stata proposta, ossia la prima udienza successiva alla decisione sulla dichiarazione di astensione avanzata dai Giudici della Corte di appello dinanzi ai quali si stava celebrando il processo c.d. "Santa Teda", mentre nell'ipotesi in cui la ricusazione fosse stata avanzata alla prima udienza del 9 gennaio 2013, sarebbe stata tamquam non esset.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto, per un verso, connotato da aspecificità, laddove omette di prendere in considerazione nel merito l'ordinanza impugnata - che fa espressamente riferimento al motivato provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione della dr.ssa Talerico in data 11 gennaio 2013 - e, per altro verso, manifestamente infondato, laddove non tiene conto della regola, chiaramente evidenziata nell'impugnato provvedimento, secondo cui i termini perentori previsti dall'art. 38 c.p.p., commi 1 e 2, decorrono da quando la causa della pretesa ricusazione diviene nota alla parte - nel caso in esame sino alla prima udienza di trattazione del 9 gennaio 2013, trattandosi di una circostanza già nota alle parti - ne' del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui i termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi ovvero al rigetto della relativa dichiarazione (da ultimo, Sez. 5^, n. 33422 del 26/06/2008, dep. 13/08/2008, Rv. 241385).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013