Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2008, n. 8247
CASS
Sentenza 6 febbraio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora la causa di ricusazione del giudice emerga nel corso dell'udienza dibattimentale cui l'imputato partecipi in videoconferenza, dando quindi mandato al difensore di presentare la relativa dichiarazione, il termine che il difensore deve osservare è da individuarsi in quello di tre giorni stabilito dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod.proc.pen., non potendosi pretendere che egli, onde osservare il più ristretto termine segnato dalla fine dell'udienza, quale indicato nella seconda parte del medesimo art. 38, comma secondo, abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va, per legge, presentata (nella specie, la corte d'appello, trattandosi di ricusazione di un giudice del tribunale).

Commentario1

  • 1Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2008, n. 8247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8247
Data del deposito : 6 febbraio 2008

Testo completo