Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
Qualora la causa di ricusazione del giudice emerga nel corso dell'udienza dibattimentale cui l'imputato partecipi in videoconferenza, dando quindi mandato al difensore di presentare la relativa dichiarazione, il termine che il difensore deve osservare è da individuarsi in quello di tre giorni stabilito dall'art. 38, comma secondo, prima parte, cod.proc.pen., non potendosi pretendere che egli, onde osservare il più ristretto termine segnato dalla fine dell'udienza, quale indicato nella seconda parte del medesimo art. 38, comma secondo, abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va, per legge, presentata (nella specie, la corte d'appello, trattandosi di ricusazione di un giudice del tribunale).
Commentario • 1
- 1. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2008, n. 8247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8247 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 06/02/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 335
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 024046/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO SE ZO, N. IL 06/01/1959;
avverso ORDINANZA del 06/04/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha giudicato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del presidente del collegio del Tribunale di Patti dott.ssa Scolaro formulata dapprima oralmente dall'imputato NZ BO AV, che partecipava all'udienza in video- conferenza, e successivamente, su mandato di costui, dal suo difensore, difettando per la prima la forma scritta ed essendo la seconda stata ritenuta tardiva in quanto presentata tre giorni dopo la conclusione dell'udienza in cui era divenuta nota la pretesa causa di ricusazione anziché entro il termine previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 1. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per violazione della legge processuale, sull'assunto dell'applicabilità del termine di cui all'art. 38 c.p.p., comma 2, 1 parte, attesa la pratica impossibilità di provvedere a depositare la dichiarazione presso la Corte di appello entro il termine stabilito dall'art. 38 c.p.p., comma 1, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale che intende il concetto di "udienza" di cui al comma 2 come comprensivo dell'intero dibattimento che si protragga per più udienze. Il ricorso è fondato.
Con riferimento allo specifico caso in esame occorre, invero, considerare che l'imputato prese effettiva conoscenza della pretesa causa di ricusazione (presenza nel collegio del giudice Scolaro, che era già concorso a giudicarlo in altro processo) soltanto alla prima udienza dibattimentale, non avendo in precedenza ricevuto alcun atto da cui risultasse la composizione del collegio e non essendo esigibile una preventiva indagine al riguardo dell'interessato (peraltro nella specie detenuto), facendo la legge riferimento al momento in cui la causa di ricusazione diviene nota, ovvero concretamente conosciuta, e non solo conoscibile.
Deve ulteriormente considerarsi che il dibattimento si svolgeva innanzi al Tribunale di Patti mentre la dichiarazione di ricusazione, da formulare per iscritto, doveva essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ovvero, nel caso di specie, della Corte di appello di Messina, donde la pratica impossibilità di provvedervi nel termine di cui all'art. 38 c.p.p., comma 1, od anche nel termine di cui al comma 2, ultima parte (prima della fine dell'udienza, intesa, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non già come dibattimento nel suo complesso ma come unità quotidiana di lavoro o singola frazione in cui si articola il giudizio).
La dichiarazione di ricusazione, redatta in forma scritta dal difensore all'uopo delegato dall'imputato, fu presentata nel rispetto dell'unico termine in concreto osservabile, ovvero entro 3 giorni da quello in cui la causa di ricusazione era divenuta nota all'interessato (cadendo il primo aprile 2007 di domenica), non potendosi pretendere che il difensore, all'udienza del 29 marzo, abbandonasse la difesa del BO AV per recarsi nella cancelleria della Corte d'appello di Messina prima della conclusione dell'udienza in corso presso il Tribunale di Patti.
Soccorre, in proposito, il precedente di questa Corte (sez. 5, 5.4.2004, Acquaviva, in Cass. pen., 2005, 1322) secondo cui, quando è obbiettivamente impossibile rispettare i diversi termini previsti dall'art. 38 c.p.p., deve operare la previsione di cui alla prima parte del detto articolo, comma 2, che consente di presentare la dichiarazione di ricusazione entro 3 giorni dall'insorgenza o conoscenza della relativa causa.
Diversamente opinando, la disciplina dell'istituto non potrebbe sottrarsi a seri sospetti di illegittimità costituzionale, restando di fatto precluso all'interessato l'esercizio di una facoltà preordinata al rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte territoriale per la decisione sul merito della dichiarazione di ricusazione formulata dal difensore, su mandato del proprio assistito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008