Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 26994
CASS
Sentenza 26 maggio 2009

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La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e l'obbligo di allegazione dei documenti al momento della sua presentazione è previsto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen.; qualora non sia possibile completare prima del termine dell'udienza la detta dichiarazione, deve comunque osservarsi il termine di tre giorni da quando la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota.

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  • 1Art. 38 c.p.p. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
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  • 2Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 26994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26994
Data del deposito : 26 maggio 2009

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