Sentenza 16 aprile 1998
Massime • 1
La sentenza con la quale il giudice applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non può essere assimilata ad una sentenza che accerta la colpevolezza dell'imputato, ne' tale accertamento può considerarsi coincidente con la valutazione negativa dell'applicabilità dell'art. 129, comma 1, c.p.p., che costituisce il presupposto della sentenza anzidetta. Pertanto, in tale pronuncia non può ritenersi implicita quella valutazione di responsabilità penale del terzo non imputato che la sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 considera causa di incompatibilità del giudice che la abbia pronunciata o abbia concorso a pronunciarla (Corte cost., n. 186/1992; Corte cost., n. 439/1993; Corte cost., n.371/1996).
Commentari • 3
- 1. Per le Sezioni Unite l'incompatibilità extraprocedimentaleJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista, clicca qui. Per leggere l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte a seguito della camera di consiglio del 26 giugno 2014, clicca qui. 1. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza qui pubblicata, hanno risposto in senso affermativo al quesito se l'ipotesi d'incompatibilità[1] ex art. 34, comma 2, c.p.p., introdotta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 371 del 1996, sussiste anche per il giudice del dibattimento che, in un separato procedimento, abbia pronunciato un patteggiamento nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato oggetto del …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'incompatibilità delJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Quinta Sezione, con l'ordinanza qui pubblicata, si è trovata ad affrontare l'annosa problematica concernente l'eventuale incompatibilità[1] del giudice dibattimentale, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un coimputato, a giudicare gli altri concorrenti nel medesimo reato[2]. Per una migliore comprensione della questione, paiono indispensabili alcuni cenni relativi al caso di specie. Il Tribunale di Roma, a seguito di un decreto di giudizio immediato riguardante una molteplicità di reati (tra cui un'imputazione per associazione per delinquere), applicava sentenza ex art. 444 c.p.p. a un coimputato e procedeva al dibattimento nei confronti di …
Leggi di più… - 3. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1998, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 16.4.1998
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " UN Oliva " N.1385
3. " Francesco RI " REGISTRO GENERALE
4. " OL MI " N.38166/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TE EL EL avverso ordinanza della Corte d'Appello di Palermo, in data 2.7.1997, con la quale veniva dichiarata inammissibile una ricusazione da lui proposta
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dett. A. Di Virginia;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
o s s e r v a
Con sentenza in data 2.7.1997 il Tribunale di Marsala applicava a NE NR e a TE NO, imputati del reato di cui agli artt. 110-321 c.p., la pena concordata con la pubblica accusa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. TE EL EL, imputato del reato di cui all'art. 319 c.p. nello stesso procedimento, proponeva successivamente dichiarazione di ricusazione nei confronti dei componenti del collegio giudicante, allegando la situazione di incompatibilità prevista dall'art. 34 e. 2 c.p.p. La Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza in data 11.7.1997, dichiarava l'inammissibilità della ricusazione per manifesta infondatezza. Ad avviso della Corte, con la sentenza applicativa della pena il Tribunale non aveva valutato affatto la posizione del TE;
per cui non poteva trovare applicazione al caso la norma invocata. pur tenendo conto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 371/96. Ricorre il TE a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza dell'art. 34 c.2 c.p.p. e difetto di motivazione. La sua posizione e quella degli altri due imputati già giudicati sarebbero complementari e interdipendenti;
e l'avere il Tribunale già escluso. relativamente a questi ultimi, l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p comporterebbe l'esistenza di quel pregiudizio che la sentenza della
Corte Costituzionale avrebbe inteso scongiurare. Tali rilievi sono ribaditi in una successiva memoria, che sottolinea la pretesa identità totale tra i connotati del caso in esame e i presupposti della decisione citata.
La tesi del ricorrente non pub ritenersi fondata.
È ben vero che la Corte Costituzionale, rettificando un precedente indirizzo (sent. n. 186/92 e 439/93) col quale era stata esclusa l'incompatibilità del giudice che avesse già esaminato in sede separata la posizione di concorrenti nel reato, ha affermato siffatta incompatibilità nel caso in cui la posizione dell'imputato, essenziale ai fini della configurabilità del reato (come ad esempio nel caso di concorso necessario), sia stata di necessità valutata ai fini della definizione del giudizio precedente;
e ciò non soltanto quando la precedente valutazione sia stata approfondita ed esaustiva, ma anche (e secondo la Corte a maggior ragione) quando essa sia stata superficiale e sommaria, purché attinente al merito delle accuse nei confronti del terzo non imputato in quella sede.
In base alla motivazione della sentenza n.371/96 si è pertanto ritenuto (Cass. Sez. VI 11.12.1996 n. 38229 Di Donato) che l'incompatibilità sia configurabile anche nel caso in cui il precedente processo sia stato celebrato con il rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., perché anche tale rito comporta una valutazione di merito dei fatti che pregiudica comunque quella imparzialità richiesta per la neutralità del giudizio nel processo successivo. In altra occasione (Cass. Sez. VI 8.10.1997 n. 3849, Viezzoli) si è però ritenuto. al contrario, che la sentenza di applicazione della pena non importi affatto una valutazione della responsabilità penale dell'imputato e che la sua pronuncia non rilevi pertanto come causa di incompatibilità relativamente al giudizio nei confronti dei concorrenti.
Ritiene il Collegio di doversi uniformare al secondo indirizzo, coerente con la natura della sentenza di applicazione della pena quale ritenuta dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle recenti sentenze 4.6.1996, De Leo. e 26.2.1997. Bahrouni. La decisione più recente, in particolare, ha affermato che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "si dissocia completamente dalla dichiarazione di colpevolezza nei confronti del destinatario della sanzione per l'assoluta incompatibilità di una siffatta dichiarazione con i limiti generici e strutturali del procedimento al quale si ricollega"; e che la stessa non può quindi in alcun modo essere assimilata ad una pronuncia che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato. Tale accertamento non può di certo considerarsi coincidente con la valutazione negativa circa l'applicabilità dell'art. 129 c.l. c.p.p., che costituisce il presupposto della sentenza di applicazione della pena;
e ciò significa che in una sentenza siffatta non può ritenersi implicita quella valutazione della responsabilità penale del terzo non imputato che la sentenza n. 371/96 della Corte Costituzionale considera causa di incompatibilità del giudice che la abbia pronunciata o abbia concorso a pronunciarla.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 16 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998