Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 3
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non afferma la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, essa non è idonea a dar luogo all'incompatibilità - introdotta con sentenza additiva della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 371, che ha modificato in tal senso l'art. 34 c.p.p. - del giudice che tale sentenza abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti di concorrenti nel reato, nel separato giudizio a carico di altro coimputato. A maggior ragione deve essere affermata l'inidoneità di tale sentenza ai fini anzidetti se la condotta ascritta a quest'ultimo coimputato, nell'ambito delle stesso capo di imputazione, sia diversa da quella addebitata ai coimputati che hanno patteggiato la pena nel separato giudizio. (Fattispecie in tema di corruzione).
Può verificarsi l'ipotesi di incompatibilità del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti concorrenti nello stesso reato in giudizio separato - introdotta a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371, modificativa dell'art. 34, comma 2, c.p.p. -, nel caso in cui nel precedente giudizio siano state valutate prove (anche, eventualmente, con riferimento alla attendibilità di persone), solo se tale valutazione sia stata effettuata con specifico riferimento anche alla posizione del concorrente estraneo in quel procedimento, dimodoché si sia affermato, con riguardo sia ai profili oggettivi sia soggettivi della sua condotta, esplicitamente o implicitamente, che quelle medesime prove erano idonee a far ritenere la responsabilità anche di tale concorrente estraneo. Tale situazione non può, comunque, verificarsi se la valutazione delle prove non sia stata fatta nell'ambito dei fatti descritti nel medesimo capo di imputazione (Nella fattispecie oggetto del giudizio, i giudici di merito avevano espresso una valutazione sul comportamento tenuto dall' "extraneus" giudicando su un episodio di corruzione di cui costui non doveva rispondere, anche se era stato accusato di un diverso episodio di corruzione nel procedimento a suo carico in cui era stata proposta l'istanza di ricusazione).
Ricorre la fattispecie del concorso necessario nel reato, idonea a creare la situazione di incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p., introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371 da parte del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza a carico di concorrenti in processo separato, solo se la posizione del terzo estraneo a quel processo, che si assume pregiudicata, costituisca elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti (Nella specie, si era giudicato in separato processo sulla posizione di corruttore e di alcuni pubblici ufficiali corrotti. La Corte, nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, pur essendo il reato di corruzione a concorso necessario, non poteva ritenersi pregiudicata la posizione del terzo estraneo - altro pubblico ufficiale anch'egli corrotto secondo l'accusa - perché, essendo più i pubblici ufficiali corrotti, la posizione del terzo estraneo non era essenziale per la configurazione del reato di corruzione).
Commentario • 1
- 1. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/1998, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 14.5.1998
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 1752
Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 4731/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Avv. Prof. LO Taormina nell'interesse di IU EL avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 15 dicembre 1997 ex art. 41 c.p.p.;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. - Con atto depositato l'8 novembre 1997 IU EL dichiarava di ricusare il dott. LO EL, Presidente della VII sezione penale del Tribunale di Milano, per avere concorso a pronunciare, in procedimenti connessi a quello che lo vedeva coinvolto, le sentenze del 28 febbraio 1996 (di applicazione pena su richiesta delle parti) e del 20 novembre 1996 (pronunciata a seguito di giudizio ordinario), con le quali si era deciso sulle imputazioni a carico di suoi coimputati, contenenti valutazioni incidenti sulla sua stessa posizione processuale in corso di definizione. 2. - La Corte d'appello di Milano rigettava l'istanza di ricusazione ritenendo che dagli atti sopra richiamati non emergesse una valutazione della posizione del EL tale da far ritenere l'esistenza di un pregiudizio da parte del dott. LO EL in ordine alla posizione dell'imputato, escludendo, pertanto, che la dedotta situazione potesse rientrare nell'astratta fattispecie dell'art. 34 c.p.p., quale risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371. 3. - Quanto alla prima decisione, emessa a carico di LA AR, CI ET, IO CA, DO CO, NO De NN e CI ES DO, osservava la Corte d'appello di Milano che la stessa natura della sentenza (ex art. 444 c.p.p.) si limitava ad un'"asettica declaratoria di insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., di esattezza della definizione giuridica e di congruità della pena" a carico dei soggetti che erano stati parti di quel giudizio.
4. - Quanto alla seconda pronuncia, i giudici di merito rilevavano che l'espressione contenuta nella sentenza - secondo la quale le dichiarazioni di NC (coimputato in quel processo) erano caratterizzate da "complessiva credibilità" - lasciava ampio spazio a valutazioni diverse delle medesime dichiarazioni sulla posizione di altri coimputati dei quali non si faceva, peraltro, alcun cenno. 5. - Nè poteva rilevare l'altra proposizione, contenuta sempre in quest'ultima sentenza, secondo la quale il tribunale presieduto dal dott. LO EL, nel valutare un contrasto tra il capo di imputazione e le dichiarazioni del predetto NC a proposito dell'entità di una "tangente" da lui percepita in occasione di una verifica fiscale, aveva affermato che: " ... l'ammontare effettivo della tangente, ove venga messa in conto la percentuale destinata al capopattuglia Licheri, al superiore gerarchico EL ed allo stesso imputato, è stato, con ogni probabilità quello indicato nel capo di imputazione".
Tale frase, ad avviso del collegio milanese, rappresentava una semplice congettura fatta al fine di far quadrare i calcoli, senza alcuna valutazione della responsabilità del EL il quale non era neppure imputato del capo "D" ascritto al NC.
6. - Propone ricorso per cassazione il EL deducendo, con un unico, articolato motivo, l'apoditticità e l'illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 127, comma 7 e 34 c.p.p., per aver escluso l'incompatibilità del giudice che aveva concorso a pronunciare le precedenti sentenze nei confronti di altri soggetti. 7. - In particolare, e con riferimento alla prima delle due pronunce sopra richiamate, afferma che, poiché con la prima sentenza di patteggiamento si era pronunciato nei confronti di DO CO e IU GL, ritenendo che costoro avessero percepito dai privati compensi illeciti (corruzione passiva), e poiché egli era indicato tra coloro che avevano partecipato all'accordo ed avevano percepito compensi, si era implicitamente ritenuto che anche a suo carico non vi fossero gli elementi per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto la valutazione del Tribunale "afferisce una fattispecie a concorso necessario rispetto alla quale il EL è soggetto non estraneo".
8. - Con riferimento alla seconda delle due decisioni di cui sopra, sostiene il ricorrente che con la valutazione delle prove in quel processo, e in particolare delle dichiarazioni confessorie- accusatorie del NC, poste a base della affermazione di responsabilità di quest'ultimo perché ritenute dal tribunale "complessivamente credibili", si era implicitamente affermata anche la sua responsabilità, posto che egli era indicato nell'imputazione come persona che aveva ricevuto compensi illeciti insieme con altri pubblici ufficiali.
9. - Particolarmente significativa ai fini della ritenuta sussistenza di un pregiudizio a giudicare della sua posizione da parte del dott. EL sarebbe l'affermazione contenuta nella seconda delle proposizioni sopra richiamate - riduttivamente interpretata in modo inaccettabile - in quanto lo avrebbe direttamente ed in modo implicito coinvolto nei fatti di corruzione passiva affermando che i denari "percepiti da uno dei correi nel reato di corruzione passiva, sarebbero stati, in parte, consegnati al EL il quale li avrebbe ricevuti".
Il ricorrente ha tempestivamente depositato note di replica sulle conclusioni del Procuratore generale.
DIRITTO
10. - Il ricorso è infondato.
La premessa indispensabile dalla quale occorre muovere è data dalla definizione della esatta portata della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato un giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale, sia già stata comunque valutata. 11. - La lettura del testo della sentenza permette di rilevare come la Corte costituzionale prima di giungere all'affermazione del novum che caratterizza la decisione faccia richiamo a tre suoi precedenti:
il primo di essi riguarda la sentenza n. 177 del 1996, che si riporta agli indiscutibili valori che sono posti a base dell'istituto della incompatibilità; il secondo e il terzo si riferiscono alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993 allo scopo di confermare che l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente nel reato consente "una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro". 12. - Con la sentenza che riguarda il presente giudizio, la Corte costituzionale ha preso, poi, in esame l'istituto giuridico del concorso necessario di persone nel reato nel quale la valutazione della posizione del terzo estraneo al processo costituisce inevitabilmente un elemento essenziale per la configurazione del reato commesso dai soggetti al quale si riferisce l'oggetto del giudizio (si trattava, in quel caso, della sussistenza della responsabilità del terzo soggetto, la cui partecipazione è indispensabile per la configurazione del reato di associazione per delinquere), pervenendo all'evidente conclusione della sussistenza di un pregiudizio a carico del terzo estraneo al quale, senza possibilità di dubbio, si riferisce la valutazione della responsabilità penale, dando concreta e indiscutibile consistenza alla incompatibilità del magistrato che dovrebbe poi giudicare, in separato processo, la posizione del terzo.
13.- È vero che la pronuncia della Corte va di là dall'ipotesi del concorso necessario per affermare che l'esigenza del "giusto processo", nei sensi precisati, deve estendersi a tutti i casi in cui la valutazione della responsabilità del terzo abbia formato oggetto di una delibazione di merito in via incidentale sia pure in modo superficiale e sommario, ma, tenuto conto della circostanza che nel concorso (eventuale) nel reato il fatto - come afferma la Corte - si scinde in una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, è evidente che non è idonea a dar luogo all'incompatibilità qualsiasi valutazione che possa astrattamente avere riflessi sulla posizione del terzo estraneo, ma solo quella valutazione che conduca ad una precisa ascrivibilità a quest'ultimo del fatto, tanto sotto l'aspetto materiale quanto sotto quello psicologico.
14. - Più precisamente, poiché ogni attività di giudizio sul merito dell'accusa implica un'affermazione di responsabilità in base ad una valutazione delle prove assunte nel processo, se tale valutazione porti all'affermazione di responsabilità di una parte presente nel processo, ma non sia accompagnata da un riferimento (esplicito o anche implicito) al fatto che le medesime prove sono idonee anche a far ritenere la responsabilità del terzo estraneo, in tutti i possibili aspetti, oggettivi e soggettivi, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 34, comma 2, c.p.p., nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale in esame.
15. - In altri termini, la sentenza della Corte costituzionale in questione, pronunciata in tema di concorso, non giunge ad affermare che la valutazione delle prove ai danni di un concorrente debba necessariamente dar luogo ad una prevenzione in danno del concorrente estraneo al processo, perché ciò può verificarsi solo per quella valutazione che in concreto sia rapportata o rapportabile alla posizione dell'estraneo, esplicitamente o implicitamente. E si noti che tali conclusioni vanno estese anche al giudizio di attendibilità o di credibilità che venga compiuto su una fonte di prova: tale giudizio non ha necessariamente il carattere della assolutezza, perché l'attendibilità e la credibilità di un soggetto ben possono essere tali a fronte di determinate affermazioni e non di altre. 16. - In ogni caso va osservato che un coinvolgimento implicito della posizione del terzo estraneo per effetto della valutazione delle prove non potrà verificarsi necessariamente neppure quando la condotta valutata e quella di tale terzo siano identiche, nell'ambito di in medesimo capo di imputazione, anche se quello dell'identità delle condotte sembra il terreno più adatto perché possa ritenersi automaticamente valuta anche la posizione del terzo. Molto meno probabilmente una valutazione implicita potrà aversi in casi di condotte diverse all'interno della stessa imputazione. È, invece, addirittura impensabile che la valutazione di una condotta possa avere influenza su quella di un altra persona che debba rispondere di un diverso capo di imputazione, venendo in tal caso perfino a mancare il presupposto del concorso (eventuale) nel reato.
17. - Passando all'esame del ricorso del EL, ritiene la Corte di poter escludere, anzitutto, che una situazione di incompatibilità si sia verificata per il dottor EL in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dei coimputati del ricorrente sopra indicati.
Si deve preliminarmente disattendere l'affermazione del EL secondo la quale il vizio di motivazione si manifesterebbe, in primis, sul punto della decisione impugnata con il quale si ritiene che nella specie non ricorrere l'ipotesi del concorso necessario di persone, trattandosi, ad avviso del ricorrente, del caso "scolastico" del reato di corruzione che richiede l'indispensabile presenza simultanea di corruttore e corrotto.
La Corte d'appello ha correttamente ritenuto l'esclusione, nel caso, dell'ipotesi esaminata dalla Corte costituzionale che ha affermato l'incompatibilità in fattispecie di concorso necessario solo quando la posizione del terzo estraneo "costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti", situazione che nel caso non ricorre. Non si vuoi affermare che il reato di corruzione non sia a concorso necessario, ma solamente che nella specie dedotta in giudizio non ricorre l'ulteriore condizione richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale della essenzialità della posizione del ricorrente ai fini della configurazione del reato, in quanto, essendo molti più di uno i pubblici ufficiali accusati di corruzione, la posizione del EL non è affatto essenziale per la configurazione della fattispecie delittuosa.
18. - È poi da escludersi che la sentenza di patteggiamento del 28 febbraio 1996 abbia una sia pur lontana attinenza con la posizione del EL alla accusa nei confronti del quale, come si ricava dal provvedimento impugnato, non si fa il minimo accenno. È impensabile poter affermare, come evidenzia l'ordinanza della Corte d'appello, che si valuti, seppure remotamente, la sua responsabilità sotto il riflesso della applicazione della pena ai coimputati. Ammesso che con la sentenza di patteggiamento si vagli, in qualche misura, la posizione degli interessati sotto i limitati profili della insussistenza delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena, neppure tali valutazioni sono state fatte nei confronti del EL.
Non senza ricordare, poi, che la sentenza di patteggiamento non è sentenza di condanna perché non afferma la penale responsabilità dell'imputato, tanto che si ritiene autorevolmente che si tratti di giurisdizione "senza giudizio" (su tutti tali concetti v., recentemente, Cass., sez. un., c.c. 8 maggio 1996, De Leo;
Cass., sez. un., 26 febbraio 1997, Bahrouni), e che la stessa Corte costituzionale - in una situazione che si attaglia perfettamente alla fattispecie dedotta in giudizio -ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia emesso, previa separazione dei giudizi, una sentenza di applicazione della pena concordata nei confronti di un coimputato di concorso negli stessi reati, l'incompatibilità a celebrare il giudizio nei confronti dell'altro imputato (Corte cost., 22 aprile 1992, n. 186). 19. - Si deve aggiungere in argomento che dal provvedimento impugnato emerge (pag. 7) che il comportamento materiale ascritto al EL si differenzia in modo totale da quello contestato ai coimputati che hanno patteggiato, in quanto al primo, diversamente dagli altri, non si addebita di aver percepito materialmente alle verifiche fiscali percependo denari direttamente dai privati. Le considerazioni svolte in precedenza assumono una valenza ancor più significativa giacché il concorso nel reato non si concreta in un apporto al risultato per mezzo di condotte uguali e convergenti, bensì completamente diverse, circostanza che contribuisce ancor più ad escludere l'operatività del principio di cui al comma 2 dell'art. 34 c.p.p.. 21. - Con riferimento alla seconda delle sentenze del Tribunale di Milano in relazione alle quali dovrebbe ravvisarsi - ad avviso del ricorrente - una ragione di incompatibilità del dott. EL (20 novembre 1996), si è sopra osservato che la valutazione di una fonte di prova, per generare l'incompatibilità, deve essere stata compiuta anche con riferimento alla posizione del terzo estraneo. Nella specie, le dichiarazioni del NC, che nel processo terminato con la sentenza di che trattasi ha rivestito il ruolo di imputato e di accusatore, non sono state valutate nei riguardi del EL, la responsabilità del quale non è stata vagliata in quella sede neppure incidentalmente ovvero in modo superficiale o sommario. 22. - Il giudizio espresso in quel processo, secondo il quale le dichiarazioni del NC hanno "complessiva credibilità" non è stato pronunciato se non con riferimento alle posizioni processuali in quella sede considerate. Da un punto di vista letterale appare poi più che esatta e logica l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale l'espressione "complessiva credibilità" è assolutamente diversa da quella di "totale" o "completa" credibilità. "Complessiva credibilità" significa che, se è vero che il NC ha riferito cose esatte, la valutazione non può estendersi ad ogni aspetto delle sue dichiarazioni, in quanto sotto alcuni profili non sono state sottoposte a vaglio. In termini diversi significa che la sua credibilità è ancora sub judice perché non è stata verificata sotto ogni sua possibile direzione ed implicazione e che vi è spazio per giudizi diversi.
23. - Per quanto riguarda, infine, la frase contenuta nella sentenza riportata sub 9), vanno confermate le valutazioni effettuate dalla Corte d'appello di Milano secondo le quali il pregiudizio che l'art.34, comma 2, c.p.p. tende a prevenire non può essere quello emergente da formulazioni ambigue e assolutamente inessenziali. La frase, per così dire, "incriminata" è frutto di una congettura al fine di far quadrare calcoli aritmetici e non ha alcuna concreta implicazione sulla responsabilità del EL. Ma assume un valore decisivo l'ulteriore considerazione, pure contenuta nella ordinanza della corte milanese, che l'espressione contestata dal ricorrente è riferita al capo D) delle imputazioni complessive formulate nell'originario ed unitario procedimento che ha coinvolto il Nucleo regionale PT della Guardia di Finanza di Milano, capo che si riferisce ad una verifica fiscale per la quale la responsabilità del ricorrente non è neanche ipotizzata e del quale il EL non deve rispondere. Pertanto, l'espressione stessa è assolutamente inconferente anche e soprattutto sotto tale profilo, dovendo ribadirsi il principio di cui si è già detto che la sentenza della Corte costituzionale richiamata all'inizio non è operante quando le affermazioni che si sospetta possano dar luogo ad incompatibilità siano pronunciate in relazione ad un capo di imputazione per il quale l'imputato che si assume pregiudicato non debba rispondere. 24. - Il ricorso deve quindi essere rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998