Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/1998, n. 1752
CASS
Sentenza 14 maggio 1998

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Massime3

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non afferma la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, essa non è idonea a dar luogo all'incompatibilità - introdotta con sentenza additiva della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 371, che ha modificato in tal senso l'art. 34 c.p.p. - del giudice che tale sentenza abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti di concorrenti nel reato, nel separato giudizio a carico di altro coimputato. A maggior ragione deve essere affermata l'inidoneità di tale sentenza ai fini anzidetti se la condotta ascritta a quest'ultimo coimputato, nell'ambito delle stesso capo di imputazione, sia diversa da quella addebitata ai coimputati che hanno patteggiato la pena nel separato giudizio. (Fattispecie in tema di corruzione).

Può verificarsi l'ipotesi di incompatibilità del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti concorrenti nello stesso reato in giudizio separato - introdotta a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371, modificativa dell'art. 34, comma 2, c.p.p. -, nel caso in cui nel precedente giudizio siano state valutate prove (anche, eventualmente, con riferimento alla attendibilità di persone), solo se tale valutazione sia stata effettuata con specifico riferimento anche alla posizione del concorrente estraneo in quel procedimento, dimodoché si sia affermato, con riguardo sia ai profili oggettivi sia soggettivi della sua condotta, esplicitamente o implicitamente, che quelle medesime prove erano idonee a far ritenere la responsabilità anche di tale concorrente estraneo. Tale situazione non può, comunque, verificarsi se la valutazione delle prove non sia stata fatta nell'ambito dei fatti descritti nel medesimo capo di imputazione (Nella fattispecie oggetto del giudizio, i giudici di merito avevano espresso una valutazione sul comportamento tenuto dall' "extraneus" giudicando su un episodio di corruzione di cui costui non doveva rispondere, anche se era stato accusato di un diverso episodio di corruzione nel procedimento a suo carico in cui era stata proposta l'istanza di ricusazione).

Ricorre la fattispecie del concorso necessario nel reato, idonea a creare la situazione di incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p., introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371 da parte del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza a carico di concorrenti in processo separato, solo se la posizione del terzo estraneo a quel processo, che si assume pregiudicata, costituisca elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti (Nella specie, si era giudicato in separato processo sulla posizione di corruttore e di alcuni pubblici ufficiali corrotti. La Corte, nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, pur essendo il reato di corruzione a concorso necessario, non poteva ritenersi pregiudicata la posizione del terzo estraneo - altro pubblico ufficiale anch'egli corrotto secondo l'accusa - perché, essendo più i pubblici ufficiali corrotti, la posizione del terzo estraneo non era essenziale per la configurazione del reato di corruzione).

Commentario1

  • 1Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/1998, n. 1752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1752
Data del deposito : 14 maggio 1998

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