Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
Il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità.
Commentario • 1
- 1. Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2008, n. 9166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9166 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/02/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 230
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 040282/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI ND N. IL 12/02/1943;
avverso ORDINANZA del 11/10/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'11 ottobre 2007, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile per tardi vita l'istanza di ricusazione proposta da GI AN nei confronti di un componente del collegio giudicante del Tribunale di Caltanissetta per incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento. Ha infatti ritenuto la Corte territoriale che, malgrado la causa della incompatibilità fosse divenuta nota già nel corso di precedente udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato aveva differito la presentazione della istanza a successiva udienza, avendo solo in quest'ultima circostanza appreso che la richiesta di astensione presentata da quel giudice era stata respinta. Evento, quest'ultimo, che non poteva essere ritenuto quale "fatto nuovo" tale da legittimare la proposizione di una autonoma istanza di ricusazione. Avverso l'ordinanza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza, ad avviso del ricorrente, la prevalenza che il sistema assegna alla astensione rispetto alla ricusazione, legittima l'interpretazione del dato normativo nel senso che l'esaurimento del procedimento di astensione costituirebbe il momento a partire dal quale la parte è legittimata a formulare istanza di ricusazione.
Il ricorso è infondato. Deve infatti condividersi la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di affermare che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione del giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (Cass., Sez. 4^, 29 agosto 1996, Costa;
Cass., Sez. 5^, 18 settembre 1997, Mendella). L'autonomia dei rimedi che il sistema appronta a fronte della ipotesi di index suspectus, quali normativamente previsti attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione - ciascuno dei quali dotato di differenziate scansioni procedimentali e disciplina - rende evidente come l'introduzione dell'uno non produca effetti sospensivi dell'altro, permanendo soltanto una regola di "consumazione" della ricusazione nella ipotesi in cui sia accolta la domanda di astensione, a norma dell'art. 39 c.p.p.. Posto, quindi, che per disposizione espressa, soltanto l'accoglimento della astensione funge da "condizione risolutiva" della (contemporaneamente pendente) dichiarazione di ricusazione (che il legislatore in tal caso qualifica, appunto, "come non proposta"), ne deriva che le disposizioni sulle forme e sui termini entro i quali quella dichiarazione deve, a pena di inammissibilità, essere formulata, prescindono totalmente dalla eventuale proposizione di una dichiarazione di astensione e dalla decisione sulla stessa. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008