Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 03769/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 10277/99 Consigliere Cron. 8812 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA NIGRO VINCENZO, elettivamente PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato STRIANO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAGARESE GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 123, presso lo dell'Avvocato FRANCIOSA SANDRO e FRANZAstudio e difendono, giusta 2001 CORRADO, che 10 rappresentano 4308 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 721/98 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 28/10/98 R.G.N. 326/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio, TOFFOLI;
udito l'Avvocato ZAGARESE;
udito l'Avvocato FRANCIOSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, inammissibilità o rigetto del secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Rossano, Vincenzo NI, esponeva che la Banca Nazionale del Lavoro (B.N.L.), sua ex datrice di lavoro, nel 1989, dopo aver proceduto ad una sua dequalificazione, gli aveva proposto, in coincidenza con suo momento di stress e di difficoltà psicologiche e relazionali, di rassegnare le dimissioni, impegnandosi a fargli conseguire il prepensionamento e a corrispondergli una congrua somma di denaro;
che egli nella lettera di dimissioni non aveva fatto alcun riferimento al prepensionamento, poiché gli era stato fatto credere che si trattasse di una conseguenza automatica;
che la Banca gli aveva corrisposto la somma promessa di L. 75.000.000, ma nulla aveva fatto per fargli conseguire il prepensionamento;
che la promessa di prepensionamento aveva svolto la funzione di motivo essenziale, di presupposto delle dimissioni, e quindi il suo mancato avverarsi costituiva causa di scioglimento dell'accordo, le cui condizioni erano risultate ormai troppo gravose per il lavoratore. Chiedeva quindi la condanna della Banca alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate e al risarcimento del danno biologico e, in subordine, al pagamento dei ratei di pensione che sarebbero maturati. La B.N.L. resisteva alla domanda, che era rigettata dal Pretore con sentenza che, a seguito di appello del NI, era confermata dal Tribunale di Rossano. Questo giudice osservava che il ricorrente aveva dedotto per la prima volta in il appello, e quindi inammissibilmente, l'annullabilità dell'atto di dimissioni per vizio della volontà dell'errore essenziale caduto sull'oggetto dell'atto. E, invero, in primo grado il NI aveva fondato la domanda sull'art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità) e sull'art. 2043 c.c., oltre sugli artt. 1175, 1375 e 2103 c.c., deducendo che era rilevante, rispetto alle rassegnate dimissioni, una di quelle ipotesi che la dottrina classifica come presupposti della iniziativa economica 3 contrattuale e che il mancato avverarsi di questo presupposto -o condizione, costituente un motivo essenziale e concordato tra le parti sottostante all'atto di dimissioni, aveva sconvolto l'assetto di interessi concordato e integrava l'ipotesi della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione del lavoratore rispetto a quella della Banca. Il giudice d'appello esaminava invece nel merito le deduzioni relative al preteso inadempimento della B.N.L. agli impegni assunti, rilevando che legittimamente era stato riproposto, sia pure in forma diversa, il relativo motivo di annullabilità delle dimissioni. Riteneva che non era stata raggiunta la prova dell'assunzione da parte della Banca dell'impegno di pagare i contributi necessari ai fini del conseguimento del diritto al prepensionamento. Il deferito giuramento decisorio era ininfluente, avendo ad oggetto la circostanza che all'epoca dei fatti la Banca perseguiva una politica di riduzione del personale, intavolando trattative sindacali volte a concordare le condizioni per la risoluzione del rapporto e il pagamento dei contributi per il prepensionamento. Superfluo era l'articolato interrogatorio formale, posto che il rappresentante della convenuta aveva già reso una deposizione sulle circostanze rilevanti, in sede di interrogatorio libero, mentre le ulteriori circostanze erano irrilevanti, attenendo alla pretesa dequalificazione del NI e a detta politica aziendale di riduzione di personale. Viceversa gli elementi probatori acquisiti agli atti non confortavano la tesi del ricorrente e gli stessi testimoni indotti da quest'ultimo non avevano fatto riferimento ad un impegno della Banca a garantire il prepensionamento e, anzi, avevano eslcuso che il NI fosse stato incentivato alle dimissioni dalla datrice di lavoro. Neanche la documentazione sindacale confermava che le associazioni dei lavoratori avessero mai chiesto alla Banca di assicurare le condizioni del prepensionamento ai dipendenti dimissionari. Il NI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La B.N.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce errata interpretazione e applicazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la dichiarazione, compiuta dal giudice di appello, di inammissibilità, per novità, della deduzione di annullabilità dell'atto di recesso per errore essenziale, osservando che tale assunto è basato su omessa, incompleta e non corretta valutazione degli atti. Infatti la deduzione dei vizi del consenso, desumibile, a prescindere dal richiamo ad istituti codicistici, dal contesto letterale del ricorso introduttivo e della memoria difensiva, era stata correttamente colta dal giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che "l'azione esperita per ciò che concerne le dimissioni va qualificata, da un lato, come richiesta di annullamento delle dimissioni, proposta ex art. 428 c.c. o comunque ex art. 1427 c.c., e dall'altro, come domanda di declaratoria di risoluzione o inefficacia del medesimo atto per il venir meno di una circostanza presupposta nel momento in cui detto atto è stato posto in essere". Il ricorrente aggiunge deduzioni circa l'effettiva sussistenza dei presupposti della invocata annullabilità. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 115, 228, 233 c.p.c. e vizio di motivazione, anche con riferimento agli artt. 2697, 2727 e segg., e 1453 e segg. c.c. In riferimento al rigetto per difetto di prova della “annullabilità” per inadempimento della B.N.L., lamenta l'erroneità e incongruità, anche sul piano della motivazione, delle valutazioni del giudice di merito circa la ritenuta 5 ininfluenza delle circostanze di cui alle richieste di ammissione del giuramento decisorio e dell'interrogatorio formale, visto che tali circostanze erano idonee a dimostrare, su un piano presuntivo, i presupposti della domanda. Sostiene, poi, che anche gli elementi già acquisiti erano idonei a dimostrare l'assunto del ricorrente e che solo loro mancata considerazione o illogica valutazione ha potuto condurre il giudice d'appello a negarne tale valenza. Il primo motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è recepito il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione, mentre può configurarsi l'ipotesi del vizio di omissione di pronuncia su una domanda o una sua parte, ovvero del vizio di ultra o extrapetizione - con necessità di un diretto esame degli atti da parte della Cassazione al fine di verificare l'effettiva sussistenza della nullità processuale dedotta o della identificazione dell'effettivo contenuto della domanda giudiziale -,quando l'operato del giudice di merito non trovi il suo fondamento in un'interpretazione da lui compiuta dalla domanda, oppure tale interpretazione sia stata oggetto, in sede di legittimità, da censure ritenute fondate dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti pronunce in materia, Cass. n. 9314/1997, Cass. n. 4064/1999, Cass. n. 5945/2000, Cass. n. 11199/2000, nonché Cass. 7049/2001 con particolare riguardo all'ipotesi dell'interpretazione della domanda che la S.C. ritenga effettivamente viziata). Nella specie l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito è sorretta da una specifica motivazione, basata su un puntuale esame dell'impostazione data dal ricorrente alla domanda nel ricorso introduttivo del giudizio, sia nei suoi termini fattuali dell'esistenza di una condizione - l'accesso al prepensionamento - che, secondo la concorde volontà delle parti, fungeva da motivo 6 essenziale sottostante all'atto di dimissioni, sia nei suoi termini giuridici del riferimento all'istituto dell'eccessiva onerosità di cui all'art. 1467 c.c. (oltre che agli artt. 2043, 1175, 1375 e 2103 c.c.). E' logicamente giustificata, quindi, la conclusione che la domanda non si fondava sulla deduzione di un errore essenziale e riconoscibile, incidente sulla volontà del ricorrente. A fronte di questa puntuale motivazione, il ricorrente si limita a invocare apoditticamente il diverso convincimento cui era pervenuto il giudice di primo grado, senza neanche che la trascritta frase della motivazione resa da questo giudice apporti elementi idonei a evidenziare vizi dell'esame compiuto dal giudice d'appello. Anche il secondo motivo non è fondato. Il ricorrente, in sostanza, si limita a lamentare la mancata considerazione di elementi che, a livello indiziario, avrebbero potuto dimostrare che a lui era stato effettivamente e concretamente proposto di rassegnare le dimissioni con l'impegno della Banca di provvedere al pagamento dei contributi per il prepensionamento, quali la circostanza che all'epoca vi fossero state trattative sindacali circa eventuali risoluzioni incentivate dei rapporti di lavoro, che la Banca stesse perseguendo una politica di riduzione del personale e che il NI fosse stato adibito a mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica. Riguardo a tale impostazione difensiva va ricordato che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod prerumque accidit, essendo esercitabile dal giudice di legittimità solo il sindacato sulla coerenza della relativa motivazione (cfr., di recente, Cass. 19 settembre 2000 n. 12422 e Cass. 2 ottobre 2000 n. 13001). Nella 7 specie, le doglianze del ricorrente non sono idonee ad evidenziare alcuna effettiva illogicità delle valutazioni del giudice di merito circa l'inidoneità probatoria degli elementi cui ora fa riferimento il ricorrente, anche perché il ricorrente la cui - censura presenta così aspetti di inammissibilità – non prende in considerazione il complessivo quadro probatorio valutato dal giudice di merito. Quanto poi, in particolare, al rilievo incidentale che in tutti gli altri casi di risoluzione anticipata del rapporto vi era stata la promessa del pagamento dei contributi necessari ai fini del prepensionamento, va osservato anche che il ricorrente fa riferimento ad una circostanza che, giusta la sentenza impugnata, non censurata sul punto, non risulta aver costituito parte dei temi probatori proposti. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato. Sulle spese del giudizio si provvede in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le per a ewes 15× spese del giudizio, liquidate in L. 15 000, oltre Lire 4.000.000 per onorari povered enco 2065.83* Così deciso in Roma 1'8.11.2001. Ми синEtre Mercurio_ IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Saeco Telbel. Depositato in CencelieriaGruque fevelle IL CANCELLIERE I D A , S S O . L A T L T ANCELIVERE , R O B A A S ' D E L L D P S E A I D T N ! S G O O N P P A M S I D A E G , D A O O P E T R T T I S R A I L D L E 8 D