Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2011, n. 46310
CASS
Sentenza 23 novembre 2011

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In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale, ma, per poter usufruire del termine previsto dal secondo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., ha comunque l'onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della sua conclusione.

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  • 1Art. 38 c.p.p. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Giudice ricusabile se ha già applicato il patteggiamento ad un coimputatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2011, n. 46310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46310
Data del deposito : 23 novembre 2011

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