Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38544 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38544-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da ET De MI EM NA DA NA NA SA IL
LL IC
MB Di OV
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
Sent. n. sez. 1333/2025 C.C. 01/10/2025 R.G.N. 27498/2025
- Relatrice-
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO OM nato a [...] il [...] (CUI:06YM4Q1)
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Milano.
Udita la relazione svolta dal Consigliere LL IC;
udito il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio;
udito l'Avv. Nicola Canestrini, difensore di fiducia di OM BO, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava l'esistenza delle condizioni di legge per disporre l'estradizione negli Stati Uniti d'America del cittadino russo-tedesco OM BO, indagato per i reati di gestione di attività di trasferimento di danaro senza licenza e di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di danaro, commessi nello Stato della Florida tra il 2018 e il 2023, nonché l'esistenza delle condizioni di legge per la consegna agli Stati Uniti
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d'America delle cose sequestrate al predetto BO al momento del suo arresto in data 3 luglio 2024.
2. Avverso la sentenza, OM BO - per il tramite del difensore di fiducia - ha presentato ricorso affidato a sei motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen., con cui ha dedotto le seguenti censure.
2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà quanto alla omessa applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia U.E. nella sentenza "Petruhhin". Si rappresenta, al riguardo, che la Germania, Stato di cui il predetto OM BO è cittadino, ha trasmesso allo Stato italiano - successivamente alla domanda di estradizione un OEI per l'interrogatorio ed ha emesso un MAE con cui sono stati contestati al consegnando i medesimi fatti reato di cui alla richiesta di estradizione. Ed infatti, sia la Germania che gli Stati Uniti d'America contestano a OM BO la gestione tra gli anni 2014/2023 di una piattaforma di scambio di criptovalute, denominata "Cryptonator", per il tramite della quale gli utenti, conservando l'anonimato, effettuavano transazioni in criptovalute. Sulla scorta di tale premesse, la Corte di appello di Milano avrebbe dovuto rilevare la oggettiva identità del fatto storico naturalistico e conseguentemente avrebbe dovuto rifiutare la consegna agli Stati Uniti d'America, dando precedenza al MAE in applicazione della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo nel caso "Pisciotti", "Pretruhhin" e "By". Ed invece, nel caso specifico, la Corte territoriale, anziché pronunciarsi sulla dedotta questione nel contradditorio delle parti, ha trasfuso nel corpo della sentenza in verifica, facendolo proprio il contenuto del provvedimento, adottato da altro Collegio della medesima Corte di appello, investito della richiesta relativa al MAE nei confronti del predetto OM BO. Nondimeno, tale modus procedendi si è risolto in una palese violazione del diritto di difesa e in violazione del principio del contraddittorio, dal momento che il provvedimento in oggetto era stato richiamato e riportato in sentenza, senza che le parti avessero potuto interloquire sulla questione di diritto dedotta con la conseguente nullità dell'atto. Il ricorrente richiama sotto tale profilo una sentenza emessa da questa Sezione (sent. del 5 novembre 2020 n. 30884), che era pervenuta alle medesime conclusioni, nell'esaminare un caso analogo a quello in esame, relativo alla utilizzazione di atti decisivi ai fini della valutazione del giudici senza che tali atti fossero stati ritualmente acquisiti al processo e senza che le parti avessero potuto interloquire in merito. In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la c.d. "giurisprudenza Petruhhin", come
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recepita dalla Corte di cassazione e dal precedente specifico di questa Sezione (sent. n 21955 del 16 maggio del 2024), secondo cui il "meccanismo Petruhhin" deve ritenersi sempre applicabile «quando una persona cittadina di uno Stato UE venga arrestata in altro Stato UE su richiesta estradizionale proveniente da uno Stato terzo, indipendentemente da quanto previsto dal Trattato bilaterale di estradizione tra lo Stato UE, in cui è avvenuto l'arresto, e lo Stato terzo richiedente». Osserva il ricorrente che i Giudici di appello al netto della assorbente eccezione di nullità della sentenza per violazione delle norme previste a pena di nullità/inutilizzabilità- avrebbero, in ogni caso, erroneamente ritenuto che la c.d. "dottrina Petruhhin" non era applicabile a tenore dell'art. IV del Trattato bilaterale di estradizione, in tal modo disattendendo gli artt. 18 e 21 TFUE, così come interpretati dalla Corte di Giustizia e della Corte di cassazione nella già citata sentenza n. 21955 del 16 maggio 2024. In breve, osserva il ricorrente, il c.d. "meccanismo Petruhhin" deve ritenersi sempre applicabile, quando una persona cittadina di uno Stato UE venga arrestata in altro Stato UE a seguito di richiesta estradizionale proveniente da uno Stato terzo, e ciò indipendentemente da quanto previsto dal Trattato bilaterale di estradizione tra lo Stato UE, in cui è avvenuto l'arresto, e lo Stato terzo richiedente. La Corte di appello, ritenendo erroneamente non richiamabile la c.d. dottrina Petruhhin, ha omesso di verificare l'idem factum tra i fatti posti a fondamento del MAE e quelli posti a fondamento della domanda di estradizione. Ed ancora, la Corte di appello (sub 1.3.3 del ricorso) sarebbe incorsa in una evidente contraddizione, da un lato, ritenendo che la procedura "Petruhhin" non era applicabile nel caso in esame (sulla base della errata lettura di cui si è detto), e, dall'altro lato, rilevando la correttezza dell'iter procedimentale seguito dalla Corte di appello nell'ambito del procedimento MAE, là dove, proprio sulla base della c.d. "dottrina Petruhhin", era stato interpellato lo Stato tedesco in ordine alla procedura di estradizione in corso. Al punto 1.4. del ricorso, il ricorrente chiede, comunque, di sollevare la questione innanzi alla Corte di Giustizia UE al fine di chiarire se la c.d. "dottrina Petruhhin" sia applicabile quando, sebbene nel MAE venga indicato un solo titolo di reato, come accaduto nel caso di specie (essendo stato indicato solo il reato di evasione fiscale), l'attività investigativa allo stesso sottesa abbia investito e riguardato tutti i titoli di reato per cui si procede (/.e. quelli di "riciclaggio, evasione fiscale e commercio con cryptovalute") con la richiesta di estradizione. Ad avviso del ricorrente, anche in tale evenienza, sussisterebbe l'idem factum, poichè la A.G. inquirente tedesca, che ha emesso il MAE, ha svolto indagini in
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relazione a tutti i fatti per cui è stata presentata domanda di estradizione, sebbene abbia chiesto la consegna solo per il reato di evasione fiscale, di guisa che non vi sarebbe rischio di creare vuoti e spazi per eventuali impunità, là dove si dovesse procedere alla consegna in favore dello Stato U.E.
2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. XV del Trattato di estradizione Italia-USA, come modificato dall'art. 10 dell'Accordo di estradizione USA-UE, ratificato con la legge del 16 marzo 2009 n. 25. La Corte di appello avrebbe dovuto, comunque, applicare l'art. 10, par. 2, del richiamato Accordo di estradizione, a tenore del quale lo Stato richiesto - qualora per lo stesso reato o anche per reati diversi sia stata presentata domanda di estradizione ed emesso un MAE deve decidere a quale delle due autorità consegnare la persona e, in ogni caso, interpellare previamente il Ministro della Giustizia. Nel caso di specie, la Corte ha disatteso la disciplina del Trattato, avendo disposto la consegna agli USA, senza consultare previamente il Ministro della Giustizia.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento in relazione agli artt. 705 e ss. cod. proc. pen., quanto alla valutazione del quadro indiziario. Mancherebbero i "gravi indizi" in relazione al reato di riciclaggio, posto che OM BO - ogni qualvolta richiesto aveva fornito tutte le informazioni utili per consentire la identificazione della eventuale provenienza delittuosa del danaro che veniva versato dagli utenti sulla piattaforma "Cryptonator". In tal modo, egli non aveva realizzato alcuna condotta volta ad ostacolare la individuazione della provenienza del danaro.
2.4. Con un quarto motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 699 e 705 cod. proc. pen. e all'art. 6 CEDU, e vizio di motivazione quanto al rispetto del principio di specialità. Gli Stati Uniti d'America una volta disposta la consegna non assicurano il rispetto del principio di specialità, sussistendo il rischio che il consegnando sia processato anche per reati diversi rispetto a quelli per i quali è stata chiesta e ottenuta l'estradizione in violazione dell'art. 699 cod. proc. pen. Il difensore cita, a tal uopo, diverse sentenze pronunciate dalle A.G. statunitensi e una sentenza dell'Alta Corte tedesca, in cui si dà atto che l'impianto normativo statunitense circa il rispetto delle garanzie apprestate nel corso della procedura di estradizione passiva, compreso il principio di specialità, non assicura una adeguata
tutela dei diritti dell'estradando.
La Corte di appello al cospetto di tale censura - ha adottato una motivazione intrinsecamente contraddittoria, avendo, per un verso, dato atto che lo stesso
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difensore, nel corso dell'arringa finale, aveva ammesso l'assenza di elementi concreti quanto alla asserita violazione e avendo, per altro verso, ritenuto che in ogni caso la questione era rimessa alla valutazione del Ministro. Tuttavia osserva il difensore la carenza della gravità indiziaria in ordine al reato di riciclaggio comporterebbe una estradizione parziale, con il serio rischio di un processo e di una eventuale condanna anche per tale titolo di reato;
in secondo luogo, se è indubbio che il rispetto del principio di specialità è devoluto alla valutazione del Ministro, la violazione di detto principio costituisce una causa ostativa della estradizione ex art. 705 cod. proc. pen. perché non viene garantito un processo equo.
2.5. Con un quinto motivo si censurano la violazione di legge, in relazione agli artt. 705 cod. proc. pen., art. 3 CEDU e art. 11, comma 1, del Trattato di estradizione, e il vizio di motivazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità e di legalità della pena prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione. La pena gravemente sproporzionata impone allo Stato di rifiutare l'estradizione come stabilito dalla Corte Europea del Diritti dell'Uomo nella pronuncia WI e UR contro il Regno Unito con sentenza del 08 gennaio 2013. Ebbene, nel caso di specie, in relazione al reato di riciclaggio, lo Stato richiedente ha indicato solo la pena detentiva massima (oltre venti anni di reclusione), senza alcun riferimento al minimo edittale;
inoltre, essendo prevista la pena alternativa (reclusione e multa), non sono stati indicati e resi intellegibili i criteri sulla base dei quali optare per l'applicazione dell'una o dell'altra pena ovvero di entrambe. In conclusione, osserva il difensore, l'estradando non è in grado di potere prevedere la condanna che allo stesso potrà essere eventualmente comminata non essendo stato indicato il minimo e il massimo edittale. In sede di discussione innanzi alla Corte di appello, il difensore ha rappresentato di avere anche dedotto la violazione dell'art. 2, comma 1, del Trattato, a tenore del quale l'estradizione è possibile se per le leggi di entrambi i Paesi il reato sia punito con pena detentiva per un periodo superiore a un anno o con pena più severa. Nel caso in oggetto, nell'ordinamento statunitense, il reato di riciclaggio può essere punito anche solo con la pena pecuniaria.
2.6. Con un sesto motivo lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. e all'art. 3 CEDU, e vizio di motivazione quanto al rischio concreto per l'estradando di subire trattamenti disumani e degradanti. Nello specifico, ritiene il difensore che le rassicurazioni diplomatiche fornite dagli Stati Uniti d'America sulle condizioni dell'istituto penitenziario in cui verrebbe ristretto OM BO in regime cautelare sarebbero incomplete, generiche e non attendibili, essendo peraltro smentite da fonti ufficiali;
quanto invece all'istituto
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penitenziario in cui il BO sarebbe ristretto ove condannato in via definitiva- nella relazione si sarebbe fatto genericamente riferimento alle strutture gestite dal "Federal Bureau of Prisons" (BOP), senza alcuna altra specifica indicazione. Indicazione, vieppiù necessaria, in ragione del fatto che sul territorio statunitense si contano circa 122 strutture che certamente non potranno mai trovarsi nelle medesime condizioni. Inoltre, segnala il difensore, nelle strutture penitenziarie degli Stati Uniti d'America non è possibile svolgere un effettivo percorso di riabilitazione né è previsto l'istituto della "liberazione condizionale". Le valutazioni della Corte di appello sarebbero dunque in parte qua insufficienti e generiche, se non altro perché appiattite sulla relazione diplomatica e senza esaminare le specifiche censure difensive e l'allegato carteggio.
3. Alla odierna udienza che si è svolta in forma orale - il Pubblico Ministero e il difensore del consegnando hanno illustrato le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe.
seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre di
2. Con il primo motivo, il ricorrente introduce articolate questioni di diritto, che spaziano dalla verifica dell'idem factum tra i titoli di reato posti a fondamento della richiesta del MAE e quelli costituenti oggetto della richiesta di estradizione ai fini dell'applicabilità della cd "dottrina Petruhhin", alla verifica della violazione del principio del contradditorio ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia degli atti processuali. La complessità del devolutum consiglia, dunque, la trattazione preliminare delle questioni di natura processuale rispetto a quelle di ordine sostanziale per il potenziale carattere assorbente delle prime, là dove fondate.
2.1. La Corte di appello nel decidere in ordine alla domanda di estradizione di OM BO ritualmente investita della questione inerente alla applicabilità della cd. "dottrina Petruhinn" - ne ha escluso i presupposti, non ravvisando l'idem factum nell'oggetto del MAE e in quello dell'estradizione sulla scorta del provvedimento emesso nell'ambito del diverso e parallelo procedimento relativo al MAE, il cui contenuto è stato trasfuso nel corpo motivazionale della sentenza impugnata.
I Giudici del merito hanno, dunque, deciso la vexata quaestio richiamando "a sorpresa" all'interno dell'atto conclusivo del processo e facendolo proprio il contenuto di un provvedimento: a) adottato in altro e distinto procedimento;
b) mai ritualmente transitato nel processo e mai acquisito al fascicolo;
c) non noto alle parti all'interno del processo e in relazione al quale esse non sono state poste in grado di interloquire.
2.2. Il descritto modus procedendi si traduce in una nullità assoluta ed insanabile dell'atto conclusivo del procedimento: il Giudice non può fondare la propria decisione su atti o su prove che non siano stati acquisiti legittimamente nel fascicolo processuale pena la violazione del principio del contraddittorio, avente copertura costituzionale (art. 111, comma 4, Cost.) e convenzionale (art. 6 Conv. EDU). In tal senso si richiama anche un precedente specifico di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 30884 del 05/11/2020, [...], Rv. 279851), che ha ritenuto come in una tale evenienza si [sia] al cospetto di una nullità riguardante l'intervento della difesa dell'estradando nel processo di acquisizione di una prova, qualificabile a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. ma comunque tempestivamente dedotta dalla parte nel primo atto processuale impiegabile allo scopo (il ricorso per cassazione)... e si verta altresì in un caso di «inutilizzabilità, ai sensi del cbn. disp. degli artt. 511, comma 1 e 4 526, comma 1 cod. proc. pen., del documento per contro adoperato ai fini della pronuncia, là dove lo stesso non poteva far parte del compendio valutativo a disposizione della Corte di merito poiché non legittimamente acquisito al giudizio in virtù proprio della ricordata violazione del diritto al contraddittorio, garantito, vale ricordarlo, non solo alla difesa dell'estradando ma anche alla parte pubblica». *Il duplice vizio così determinatosi prescinde dalla concreta possibilità che la difesa dell'estradando ha successivamente avuto di esaminare il contenuto della nota, al punto di essere in grado di contestarne il tenore nel quarto motivo del ricorso per cassazione. La nullità procedurale determinatasi provoca, infatti, ai sensi dell'art. 185, comma 1 cod. proc. pen. la nullità della sentenza impugnata che va pertanto cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio (così in motivazione cit. Sez. 6) In conclusione, l'utilizzo "a sorpresa" da parte della Corte di appello di un atto (/.e. l'ordinanza emessa nel corso di altro procedimento) - vieppiù rivelatosi decisivo ai fini della decisione di consegna non può che essere sanzionato dal vizio della nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata.
2.3. Passando all'ulteriore questione della necessità di attivare la procedura informativa in favore dello Stato membro dell'Unione Europea, di cui l'estradando è cittadino, va rilevato come la questione sia stata dettagliatamente esaminata
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dalla Corte di cassazione, che, in un caso simile a quello in esame, ha ritenuto applicabile il meccanismo di notifica, descritto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" del 6 settembre 2016, C/182-15 (cfr. Sez. 6, n. 21955 del 16/05/2024, [...], Rv. 286463), onde consentire allo Stato di cittadinanza di avanzare richiesta di consegna, al fine di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto con mandato di arresto europeo. Si è, altresì, precisato che, nel caso in cui ad uno Stato della Unione Europea sia stata inoltrata da parte di uno Stato terzo la richiesta di estradizione di un cittadino di altro Stato dell'Unione Europea, l'obbligo dello Stato richiesto di informare lo Stato di cittadinanza deriva non solo e non tanto dal <<divieto di discriminazione ex art. 18 TFUE, posto che il cittadino estero non verrebbe ad essere sottoposto ad un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al cittadino italiano (si veda Sez. 6, n. 46912 del 30/10/2019, [...], Rv. 277564), quanto invece [dal]l'esigenza di tutelare il diritto alla libera circolazione sul territorio dell'Unione europea». Si legge, infatti, nella citata sentenza che «omettendo l'informativa allo Stato membro di cui l'estradando è cittadino, ciò che verrebbe pregiudicato è essenzialmente il diritto alla libera circolazione sul territorio europeo, anziché il divieto di discriminazione» Ed invero, ove quest'ultimo venisse «privato delle prerogative riconosciutegli dalla Corte di giustizia avverso l'estradizione in uno Stato estero, di cui avrebbe invece goduto nel Paese di cittadinanza, si determinerebbe un'indiretta compromissione della libertà di circolazione», nella misura in cui l'esercizio di tale diritto si traduce in una implicita e necessaria rinuncia ad un diritto connesso allo status di cittadino dello Stato U.E. Peraltro, si è anche rilevato come l'obbligo di informazione e collaborazione tra Stato UE richiesto e altro Stato membro di cui l'estradando è cittadino derivi dall'art. 3 TUE, il quale recita: « I'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima», nonché dall'art. 67 TFUE che stabilisce che: «l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto del diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». In conclusione, lo status di cittadino dell'Unione impone che, a prescindere dallo Stato membro in cui si trovi al momento della richiesta, l'estradando possa esercitare quelle prerogative che sono proprie della sua condizione, non potendo subire un trattamento deteriore per il solo fatto che lo Stato membro chiamato a pronunciarsi preveda condizioni meno stringenti per la consegna verso uno Stato terzo.
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2.4. Ed ancora, si è affermato, altresi, che l'obbligo di collaborazione estradizionale assunto da uno Stato membro verso uno Stato terzo (art. 4 del Trattato Italia-USA) non comporta una deroga alle pertinenti disposizioni previste dal TUE ed è, pertanto, recessivo rispetto ai prevalenti obblighi euro-unitari che lo Stato membro, in forza del TUE e della CDFUE, è tenuto a rispettare verso altro Stato membro nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea. Infine, sempre nella citata sentenza, è stato precisato che «la necessità di instaurare la procedura informativa in favore dello Stato membro, di cui l'estradando è cittadino, deriva inoltre dall'esigenza di garantire, in condizioni di parità rispetto al cittadino italiano, la verifica dell'eventuale esercizio dell'azione penale nello Stato di cittadinanza. In base all'art. 7 del Trattato di estradizione Italia Stati Uniti, infatti, l'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento, per gli stessi fatti, dallo Stato che dovrebbe provvedere alla consegna. Analoga garanzia non potrebbe essere fatta valere dal cittadino di altro Stato membro, posto che l'Autorità italiana - ove non provvedesse ad informare lo Stato di cittadinanza dell'estradando non potrebbe conoscere l'eventuale instaurazione del procedimento per i medesimi fatti, il che determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadino italiano e cittadino di altro Stato membro. Sotto tale ulteriore profilo, pertanto, la necessità di procedere con l'onere informativo dettato dalla sentenza "Petruhhin" previene anche il rischio di discriminazione nei confronti del cittadino di un diverso Stato membro, vietato dall'art. 18 TFUE e dall'art. 21, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, così come richiamata nell'art. 6 TUE».
2.5. Deve essere, dunque, ribadito l'obbligo in capo all'Autorità giudiziaria procedente di informare lo Stato di cittadinanza dell'estradando circa la pendenza della procedura di consegna. Assorbita è l'ulteriore istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea.
3. Fondato deve ritenersi, anche, il secondo motivo, con cui il ricorrente evidenzia la illegittimità dell'iter procedimentale sotto l'ulteriore profilo della mancata applicazione dell'art. XV del Trattato di Estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America. Si osserva, al riguardo, che l'art. 10, par. 2., dell'Accordo di estradizione USA-UE, ratificato con legge del 16 marzo 2009 n. 25, ad integrazione e modifica del citato Trattato, prevede l'obbligo in capo all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, in caso di pendenza di un MAE a carico della persona destinataria anche della domanda di estradizione per gli stessi fatti o anche per fatti diversi, di interpellare l'autorità esecutiva, rectius il Ministro della Giustifica, e ciò al fine di
ottenere un parere in merito a quale delle due procedure debba essere accordata la precedenza. Nel caso in esame, tale previsione è stata disattesa, non essendo stato preventivamente richiesto il necessario parere del Ministro competente.
4. Passando poi alla disamina del quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata la doglianza con cui il difensore prospetta, anche richiamando provvedimenti giurisdizionali adottati da Stati dell'UE, la sistematica violazione della regola della specialità nell'ambito del sistema processuale statunitense ed evidenzia, pertanto, il rischio che OM BO possa essere processato per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali è stata chiesta la consegna.
4.1. In tema di estradizione, la clausola di specialità si traduce - in via generale- nel principio secondo cui lo Stato che ha avuto in consegna una persona accusata di un determinato reato non può, senza il consenso dello Stato estradante, procedere per fatti diversi da quello o da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa. Il principio mira chiaramente a prevenire richieste fraudolente ed è insito nell'istituto dell'estradizione come strumento di cooperazione internazionale, perché sarebbe contrario alla stessa funzione dell'istituto consentire che la consegna per un determinato fatto possa essere utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad altro fatto in ordine al quale l'estradizione non è stata richiesta (o, a fortiori, non è stata concessa). La regola della specialità si pone, dunque, quale limite ai poteri di giurisdizione dello Stato richiedente, precludendogli di esorbitare dai confini della richiesta utilizzando la consegna come strumento diretto per perseguire l'estradato per fatti precedentemente commessi e senza il previo consenso dello Stato di rifugio (così Sez. Un., n 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese, Rv. 218768). Trattasi di un principio immanente a ciascun ordinamento, inserito dalla più recente giurisprudenza, tra le norme di diritto internazionale consuetudinario, operativo anche in difetto di una clausola ad hoc ed applicabile nel nostro sistema ai sensi dell'art. 10 della Costituzione (cosi Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, [...]).
4.2. Nonostante il fondamento nel diritto consuetudinario, la regola della specialità rinviene specifica e variegata disciplina nelle fonti convenzionali. Per quanto di interesse, detta regola è prevista espressamente dal Trattato di estradizione del 13 ottobre 1983 stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, entrato in vigore per l'Italia il 24 settembre 1984, in forza della legge 26 maggio 1984, n. 225 che, infatti, con specifico riferimento alla richiesta di estradizione passiva, all'art. XVI sancisce l'obbligo in capo all'Autorità Giudiziaria richiedente
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di rispettare il principio di specialità: lo Stato richiedente, in assenza del consenso dello Stato richiesto o di comportamenti concludenti della persona estradata, non può «detenere, giudicare o punire per fatti, commessi prima della consegna della persona, diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa». La previsione della regola della specialità in termini di obbligo e la specifica trasposizione in una norma di natura pattizia rendono un tale principio vincolante per gli Stati contraenti. Peraltro, l'art. 6 della Costituzione statunitense stabilisce che "i trattati formano parte del supremo diritto comune e sono vincolanti per tutti i tribunali degli Stati Uniti.... indipendentemente da qualsiasi altra disposizione presente nelle leggi dello Stato". La diretta e immediata applicazione delle norme recepite nei Trattati da parte delle Corti, statali e nazionali, al pari di una norma di legge interna, è principio, sancito anche dalla Suprema Corte degli Stati Uniti nel caso United States v. Rauscher, 119 U.S. 407, 1886. 4.3. Ed allora, nel delineato contesto normativo in cui gli Stati Uniti d'America sono tenuti in forza della loro stessa Costituzione a rispettare i Trattati internazionali, non può ipotizzarsi che in relazione al caso specifico il ricorrente venga posto sotto processo e/o condannato per ipotesi di reato diverse e ulteriori rispetto a quelle per cui è stata chiesta la consegna. Peraltro, il tema è stato già affrontato da questa Corte che ha ritenuto come la norma della Costituzione statunitense impedisca "in assoluto" la contestazione di un reato diverso da quello per cui l'estradizione è stata richiesta (Sez. 6, n. 35069 del 19/09/2005, [...], Rv. 232085; in senso conforme, Sez. 6, n. 16288 del 2011; Sez. 6, n. 14941 del 2018), rilevando che, nei rapporti bilaterali, non risultano inoltre casi in cui gli Stati Uniti non abbiano fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. XVI cit. (cosi Sez. 6, n. 42870 del 6/02/2025, [...], Rv. 287700). Ritiene, in conclusione, la Corte che rispetto a tale assetto normativo e alla circostanza che non risultano casi di violazione della norma bilaterale pattizia da parte degli Stati Uniti - non si riscontri un serio e concreto vulnus alla effettività della garanzia della specialità. Sono, dunque, scevre da errori di valutazione e di diritto le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello che sulla base di un percorso argomentativo logico e immune da vizi - ha rilevato l'assenza di un rischio reale per mancanza di elementi concreti da cui desumere che OM BO, una volta consegnato agli Stati Uniti d'America, potesse essere giudicato o perseguito per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui la estradizione è stata richiesta.
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5. Infondato è il motivo relativo al profilo del trattamento sanzionatorio sotto il profilo della adeguatezza e della proporzionalità della pena. La ragionevolezza della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità dell'offesa è un principio immanente al sistema normativo, posto che alla pena non può essere riconosciuta esclusivamente una funzione sanzionatoria, <ma essa deve racchiudere in sé gli elementi riconducibili all'aspetto rieducativo e risocializzante, con il connesso corollario del rispetto dei diritti, di cui il principio di legalità si fa garante, quale asse irrinunciabile dell'esperienza giuridica, volta alla salvaguardia dei diritti fondamentali e del correlato sistema di checks and balances> (così in motivazione, Sez. 2, n 33881 del 15/07/2019,Pg/ Sartini, Rv278677).
5.1. Il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stato codificato anche in ambito sovranazionale (art.10, par. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 110, par. 3, dello Statuto della Corte penale internazionale, art. 3 Convenzione E.D.U., art. 19, par. 2, e art. 49, par. 3, della Carta di Nizza) ed è un tema nei cui confronti la giurisprudenza della Corte E.D.U. ha manifestato crescente interesse. I Giudici di Strasburgo- nel premettere che le differenze, spesso notevoli, nelle condizioni civili, politiche, economiche, sociali e culturali nei Paesi di tutto il mondo hanno determinato la costruzione dei sistemi di giustizia penale su principi diversi e che, quindi, è fisiologico che si registrino differenze, anche significative, in merito alla durata delle condanne inflitte da ciascuno Stato anche per reati simili (sentenza 23 Calovskis c. Lettonia, 24/07/2014, § 141) hanno nondimeno precisato che -se, in linea di principio, gli Stati sovrani decidono il modo migliore per affrontare i problemi che sorgono nei rispettivi territori è imprescindibile che le risposte [sanzionatorie] <rimangano nella gamma di approcci ritenuti accettabili dagli Stati democratici».
5.2. In questa prospettiva ermeneutica, la Corte di cassazione ha precisato come sia compito del giudice di ciascuno Stato nei cui confronti è stata avanzata domanda di estradizione di verificare a presidio e garanzia dei diritti fondamentali della persona nell'ambito di un sistema di fonti multilivello di matrice legislativa e giurisprudenziale la proporzionalità e l'adeguatezza della sanzione (Sez. 6, n. 6769 del 19/02/2016, [...], non mass.). Pertanto, pur nella consapevolezza che il regime sanzionatorio è riservato - fatta eccezione per il solo caso in cui sia prevista la pena capitale - alle diverse e autonome valutazioni dei due ordinamenti, reciprocamente insindacabili, l'entità della pena prevista nell'ordinamento dello Stato richiedente può divenire causa ostativa ad una pronuncia favorevole alla estradizione, li dove vi sia motivo di ritenere che l'estradando possa essere sottoposto ad atti, pene o trattamenti indicati dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15927 del 28/03/2013,
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D'Angelantonio; Sez. 6, n. 31812 del 05/06/2008, [...], Rv. 240325; Sez. 6, n. 36550 del 01/07/2003, [...], Rv. 227045). Ed ancora, si è ulteriormente precisato che l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno è sicuramente condizione ostativa alla consegna, ma che tuttavia un sistema punitivo - per quanto severo e rigido non sia da valutare automaticamente in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 CEDU e 27, comma 3, Cost.: eventuali riserve, infatti, potranno assumere rilevanza nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 708 cod. proc. (ex multis, Sez.6, n 16507 del 20/03/2018, Napolitano, Rv.272911). Sempre nell'ambito di questo approccio ermeneutico, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che lo scrutinio sulla proporzionalità del meccanismo sanzionatorio dello Stato richiedente in tanto potrebbe essere condotto da questa Corte in quanto lo stesso presentasse ragioni di evidenza ictu oculi» e che *uno scrutinio di un parametro tanto indeterminato presupporrebbe una perfetta omologabilità tra il sistema sanzionatorio del Paese richiedente l'estradizione rispetto a quello vigente nel Paese richiesto in quanto, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di spurio tertium genus di apprezzamento, del tutto incompatibile con le regole dell'estradizione (vedi anche Corte cost., n. 274/2011 e n. 10/2012) e con lo stesso principio di leale collaborazione tra Stati che l'istituto mira preservare (Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, [...]; Sez. 6, n. 275424 del 5/12/2018, dep. 2019, [...]) (così in motivazione Sez. 2, n 33881 del 15/07/2019, Rv. 278677).
5.3. Ebbene, la Corte di appello (pag. 15 e ss. della sentenza), nel ritenere insussistente il pericolo, paventato dalla difesa, della sottoposizione dell'estradando a pene contrarie all'art. 3 CEDU, si è correttamente mossa nell'ambito degli enunciati principi di diritto, valutando la sproporzione sotto un duplice e distinto profilo. Si legge, infatti, nella sentenza in verifica (cfr. pagg. 13 e ss.) che <...già in astratto le forbici edittali [previste per i reati oggetto della domanda di estradizione] - confrontate con le forbici del corrispondenti reati previsti e puniti dalla legge italiana non sono così ampie e così diverse da dare luogo ad una sostanziale e inaccettabile indeterminatezza della pena.... Ed invero per il primo reato le forbici sono assai simili, mentre ai venti anni di reclusione, quale pena edittale massima prevista per il secondo reato dall'ordinamento statunitense, fa da pendant l'inferiore pena, ma in ogni caso consistente, di dodici anni di reclusione prevista dalla legge italiana. Analizzando poi il tema in concreto (pag. 14 della sentenza), i Giudici hanno congruamente rilevato come la violazione del principio di proporzionalità
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assumesse «carattere ancora più evanescente», posto che il cumulo materiale delle pene comporterebbe nella peggiore delle ipotesi l'applicazione di una pena massima pari a 25 anni di reclusione. Pena che, per quanto severa, non potrebbe essere di ostacolo alla estradizione, anche in considerazione del fatto che l'ordinamento statunitense, nelle ipotesi di imputato raggiunto da una "sentenza a vita", prevede vari istituti che ne consentono, previa valutazione della condotta del condannato, la liberazione anticipata (Sez. 6, n 14941del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767, che, nel valutare un caso di estradizione verso gli Stati Uniti d'America per reati puniti con pena dell'ergastolo, ha ritenuto che *... non costituisce circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga, in assenza dell'allegazione di un reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 C.E.D.U., essendo previsti nell'ordinamento statunitense istituti che, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, consentono, anche con riferimento alle ipotesi di "detenzione a vita", la liberazione anticipata»). Parimenti non coglie nel segno la questione relativa alla violazione dell'art. II del Trattato di estradizione, anch'essa già scrutinata dalla Corte di appello (cfr pag. 15) con argomentazioni valide e ineccepibili in punto di diritto, cui si rimanda anche in assenza di nuove argomentazioni difensive.
6. In ultimo, è inammissibile - perché reiterativo di questioni che la Corte di appello ha compiutamente scrutinato il motivo di ricorso con cui il difensore deduce il rischio di trattamenti inumani e degradanti per le condizioni detentive esistenti nelle carceri dello Stato della Florida. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, [...], Rv.268109; Sez.6, n 32685 del08/07/2010, Pg e altri, Rv.248002; Sez.6, n 54467 del 15/11/2016, Resnelli, Rv.268933; Sez. 6, n 22818 del 23/07/2020, Balcan Veaceslav, Rv.279567), che si intende ribadire, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo. L'Autorità procedente deve basare le proprie valutazioni «su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e comprovanti la presenza
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di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione» (così già citata Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, [...], Rv.268109). A tal fine, è tenuta ad attingere le relative informazioni da fonti conoscitive qualificate, come le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato richiedente, nonché le decisioni, le relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa, ovvero da quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.
6.1. Nel caso in esame, la Corte di appello al cospetto delle puntuali e documentate allegazioni difensive sulle molteplici criticità della situazione carceraria negli Stati Uniti d'America si è attivata, avanzando richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare la sussistenza - nel caso specifico e in relazione alla persona dell'estradando di un effettivo rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Nel provvedimento impugnato, i Giudici di merito hanno, con dovizia di particolari, descritto le condizioni trattamentali del consegnando sia per la fase cautelare, sia per la fase esecutiva della eventuale condanna, per un verso diffondendosi lungamente sulle concrete modalità di trattamento (i.e. spazio delle celle a disposizione del detenuto;
le ore previste per la libertà di movimento;
l'assistenza medica e psicologica fornita, le attività ricreative e fisiche consentite, ecc.), per altro verso fornendo sulla base di atti ufficiali informazioni assai dettagliate in base alle quali è stato convincentemente escluso in nuce ogni possibile rischio di detenzione in condizioni inumane e degradanti. Si tratta di informazioni provenienti da fonti ufficiali e non generiche o equivoche, ma complete ed esaustive. Né è rilevante la questione della non esatta individuazione, nell'ambito delle 122 strutture penitenziarie, del carcere di destinazione post condanna, essendo sufficiente a tal uopo la specifica indicazione delle correlate modalità del trattamento, che lo Stato richiedente, quale Parte del Trattato bilaterale, è in quanto tale tenuto a rispettare.
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio relativamente alla eccepita nullità e alla violazione dell'art. XV del Trattato di Estradizione Italia-USA, come modificato dall'art. 10 dell'Accordo di Estradizione USA-UE, ratificato con legge del 16 marzo 2009 n.
25.
La Corte di appello indicata in dispositivo procederà, altresì, ad attivare la procedura di informazione dello Stato di cittadinanza dell'estradando circa la pendenza della procedura di consegna, fissando un congruo termine per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
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E' assorbito, allo stato, il terzo motivo di ricorso, mentre gli altri motivi devono ritenersi infondati. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulia la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 01/10/2025 Il Consignere estensore LL Cannicello
Il Presidente ET De MI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.saluseppina Cirimele
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