Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, con riferimento al Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, deve ritenersi garanzia assoluta ai fini della concessione dell'estradizione la norma positiva contenuta nella legislazione dello Stato richiedente, in forza della quale la pena capitale non è prevista per il reato in ordine al quale l'estradizione è richiesta. (Nella specie - a fronte dell'eccezione sollevata dall'estradando circa il fatto che i suoi complici, già processati negli USA, erano stati condannati alla pena di morte - la Corte ha specificato che non può ipotizzarsi, dato il rispetto dei Trattati internazionali cui gli Stati Uniti sono tenuti in forza della loro stessa Costituzione, che tale Paese richiedente proceda poi per una diversa più grave ipotesi delittuosa che preveda la pena capitale).
Commentari • 7
- 1. Dottrina Petruhhin applicabile sempre nelle estradizione verso Stati terzi di cittadini UE (Cass. 1333/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 novembre 2025
In tema di estradizione verso Stato terzo (Stati Uniti d'America) di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, lo Stato membro richiesto (Italia) deve obbligatoriamente: (1) informare lo Stato di cittadinanza e consentirgli di esercitare la giurisdizione mediante Mandato d'Arresto Europeo ai sensi del meccanismo Petruhhin (CGUE C-182/15), applicabile indipendentemente dalle previsioni dei trattati bilaterali poiché gli obblighi eurounitari di tutela della libera circolazione e del divieto di discriminazione prevalgono sui trattati di estradizione con Stati terzi; (2) rispettare il principio del contraddittorio astenendosi dal fondare la decisione su atti provenienti da procedimenti …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione processuale formulata dalla Repubblica Islamica del Pakistan nei confronti di Muhammad A., arrestato a seguito della esecuzione di un mandato di cattura emesso il 18 giugno 2020 dal Tribunale di Mandi Bahaudin (Pakistan) per il reato di omicidio volontario di cui agli artt. 302, 148 e 149 del codice penale pakistano, commesso il 20 maggio 2019. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando un errore nella …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 giugno 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione processuale formulata dalla Repubblica Islamica del Pakistan nei confronti di Muhammad A., arrestato a seguito della esecuzione di un mandato di cattura emesso il 18 giugno 2020 dal Tribunale di Mandi Bahaudin (Pakistan) per il reato di omicidio volontario di cui agli artt. 302, 148 e 149 del codice penale pakistano, commesso il 20 maggio 2019. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando un errore nella …
Leggi di più… - 4. Rassicurazioni diplomatiche su pena di morte irricevibili (Cass. 17316/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 maggio 2024
In assenza di trattato con lo Stato richiedente va respinta l'estradizione processuale in favore dello Stato estero quando il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte; le eventuali "assicurazioni" dello Stato richiedente sono - in via generale - costituzionalmente incompatibili e, comunque, esorbitanti dai limiti delle condizioni oggi richieste dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. per dare accesso alla domanda di estradizione processuale, in quanto finalizzate a sollecitare non consentite valutazioni discrezionali dell'Autorità giudiziaria e del Ministro della giustizia sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dallo Stato …
Leggi di più… - 5. Consegna estradizonale impedita da domanda di protezione internazionale (Cass. 11374/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2020
La pendenza della procedura di protezione internazionale non fa divieto della concessione della estradizione, ma impone soltanto alle autorità nazionali di non effettuare la consegna fintanto che sia pendente la domanda. Quanto ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, che la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria all'estradizione in presenza di un provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni, che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2005, n. 35069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35069 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/09/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1472
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 22706/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI ET;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 24.3.2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MISSERVILLE Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ricorre NI DE, a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 24.3.2005, che ha dichiarato sussistere le condizioni di legge per la sua estradizione nello Stato del Connecticut (U.S.A.), dove deve rispondere dei reati di omicidio e di associazione per commettere omicidio (conspirancy). Riteneva tra l'altro la Corte che, essendo stato contestato al NI un reato non qualificato dalla legislazione dello Stato richiedente come "capitale", dovesse essere escluso il pericolo dell'applicazione della pena di morte.
Pressoché esclusivamente su tale affermazione si appuntano i rilievi del ricorrente. Osterebbe in via assoluta all'estradizione, a suo avviso, la sentenza n. 223/96 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 698 c. 2 c.p.p. e della l. 26.5.1984 n. 225, nella parte in cui da esecuzione all'art. 9 del Trattato tra Italia e Stati Uniti d'America; ed invero, sarebbe non soltanto possibile, ma altamente probabile, la modifica dell'imputazione con la contestazione di un reato più grave, tale da comportare l'applicazione della pena di morte, dal momento che tutti i pretesi complici del NI sono accusati di capital felony e non si vede ragione per cui al solo NI (secondo la prospettiva accusatoria ideatore, organizzatore e mandante del delitto) dovrebbe essere riservato un trattamento diverso. L'esistenza di tale pericolo sarebbe denunciata dalle stesse note integrative della richiesta di estradizione provenienti dallo Stato richiedente, nella parte in cui descrivono gli strumenti di gravame che sarebbero a disposizione del NI nel caso in cui, nonostante le garanzie, venisse incolpato di "delitto capitale". La sentenza impugnata violerebbe, pertanto, il dettato della Consulta. La decisione sarebbe inoltre connotata da un evidente disagio intellettuale, documentato dal dispositivo, che autorizza l'estradizione "a condizione che per tali delitti, come contestati, non sia prevista o comunque possibile la pena di morte". Ulteriori sintetici rilievi vengono dedicati alle modalità di acquisizione delle prove: tutte le pretese confessioni o confidenze, di cui non esiste comunque traccia documentale, sarebbero state pressoché immediatamente ritrattate;
e sarebbero state utilizzate annotazioni di polizia relative a dichiarazioni rese da altri soggetti.
L'estradando, che ha ricevuto tempestiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 19 settembre, ha richiesto (mediante dichiarazione resa alla Direzione della casa circondariale di Frosinone, dove si trova detenuto, alle ore 14.05 di sabato 17 settembre) di essere tradotto per presenziare all'udienza. La richiesta si deve peraltro ritenere intempestiva e perciò insuscettibile di considerazione. Trova invero applicazione al procedimento di estradizione l'art. 127 c.p.p., che regola i procedimenti camerali in genere;
e quindi anche il suo secondo comma, che prevede il termine minimo di cinque giorni per il deposito di memorie in cancelleria: disposizione da ritenersi applicabile anche per la presentazione di istanze di qualsiasi tipo Si è ritenuto infatti per il giudizio di appello che si svolga in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., e non preveda pertanto la partecipazione obbligatoria, ma soltanto eventuale, dell'imputato, che lo stato di detenzione, per rendere la traduzione obbligatoria a pena di nullità, debba essere preventivamente e tempestivamente rappresentato insieme alla manifestazione della volontà di essere presente all'udienza camerale (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 6.2.1998, Granata;
Sez. 4^, 26.11.1996, Vinzi); che tale principio conservi la propria validità anche dopo l'entrata in vigore della l. 16.12.1999 n. 479, che ha riformato il giudizio abbreviato, non avendo la stessa inciso sul quarto comma dell'art. 443 c.p.p. e sull'art. 599 c.p.p. dallo stesso richiamato
(in tal senso Sez. 1^, 2.10.2001 n. 41687, Morelli;
Sez. 5^, 23.3.2004 n. 22308, Chinaglia); e che non possa essere presa in considerazione una manifestazione di volontà tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di cui all'art. 127 c. 2 c.p.p. e perciò fuori del tempo utile a disporre la traduzione dell'imputato per l'udienza fissata o la sua audizione da parte del giudice di sorveglianza del luogo di detenzione. Tali principi, per la sostanziale identità delle situazioni, debbono ritenersi validi anche per il procedimento di estradizione, regolato del pari dall'art. 127 c.p.p.. Per quanto attiene ai rilievi del ricorrente, essi non possono ritenersi fondati.
È pacifico che per il reato di omicidio contestato all'estradando la legislazione dello Stato richiedente non prevede la pena di morte, ma quella di anni sessanta di reclusione. Sostiene nondimeno la difesa che, essendo stato contestato invece ai correi (presunti esecutori materiali dell'omicidio dietro compenso in danaro) un "delitto capitale", per cui la pena di morte è invece prevista, sarebbe altamente probabile per il NI una modifica della contestazione originale nello stesso senso;
onde non esisterebbe quella garanzia assoluta pretesa dalla Corte Costituzionale come condizione essenziale di una pronuncia favorevole all'estradizione. La sentenza citata ha ritenuto inidoneo il presupposto delle "sufficienti assicurazioni" previsto dal secondo comma dell'art. 698 c.p.p., in quanto demandante a valutazioni discrezionali il giudizio sull'affidabilità della garanzia offerta dallo Stato richiedente;
e ha subordinato l'estradizione per un reato per cui, nell'ordinamento di tale Stato, sia prevista la pena di morte ad una garanzia "assoluta", che precluda l'applicazione di tale pena o la sua esecuzione. Si deve peraltro ritenere, come già correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che sia garanzia assoluta quella contenuta in una norma di legge dello Stato richiedente, ostativa all'irrogazione della pena di morte. Ora, la sentenza richiama esattamente sul punto l'art. 16 c. 1 lett. a) del Trattato tra Italia e Stati Uniti, secondo il quale "una persona estradata.... non può essere detenuta, giudicata o punita, nella Parte richiedente, salvo che per il reato per il quale l'estradizione è stata concessa", posto che, secondo l'art. 6 della Costituzione degli Stati Uniti, come attesta la nota agli atti dello Stato richiedente, "i trattati formano parte del supremo diritto comune e sono vincolanti per tutti i tribunali degli Stati Uniti.... indipendentemente da qualsiasi altra disposizione presente nelle leggi dello Stato". Si deve ritenere, infatti, che la norma suddetta osti in assoluto alla contestazione di un reato diverso da quello per cui l'estradizione è stata richiesta;
e che pertanto, non prevedendo il reato al NI contestato la pena di morte, non ne sia giuridicamente possibile l'irrogazione da parte dello Stato richiedente. Manifestamente infondate appaiono, infine, le argomentazioni del ricorrente circa la previsione dell'udienza preliminare, secondo lui sintomatica dell'intenzione di modificare la contestazione originale in quella di reato diverso, atteso che l'udienza preliminare è prevista dalla legislazione dello Stato richiedente, come attesta la documentazione trasmessa, sia per i delitti che prevedono la pena di morte, sia per quelli puniti con pena detentiva equiparabile a quella dell'ergastolo.
Le denunciate differenze, in tema di valutazione e di utilizzabilità delle prove, tra la legislazione interna e quella dello Stato richiedente non attengono al principio della cosiddetta doppia incriminabilità e non ostano pertanto alla richiesta estradizione. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella udienza, il 19 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005