Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
Non sussistono le condizioni per l'estradizione per l'estero, difettando il requisito della doppia incriminabilità, in relazione ad una domanda avente ad oggetto il riciclaggio di proventi d'attività illecite nelle quali abbia concorso lo stesso estradando. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America).
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In tema di estradizione verso Stato terzo (Stati Uniti d'America) di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, lo Stato membro richiesto (Italia) deve obbligatoriamente: (1) informare lo Stato di cittadinanza e consentirgli di esercitare la giurisdizione mediante Mandato d'Arresto Europeo ai sensi del meccanismo Petruhhin (CGUE C-182/15), applicabile indipendentemente dalle previsioni dei trattati bilaterali poiché gli obblighi eurounitari di tutela della libera circolazione e del divieto di discriminazione prevalgono sui trattati di estradizione con Stati terzi; (2) rispettare il principio del contraddittorio astenendosi dal fondare la decisione su atti provenienti da procedimenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2008, n. 31812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31812 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/06/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1519
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 14076/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES SO RI, N. IL 22/02/1971;
avverso SENTENZA del 04/03/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. M. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio sul riciclaggio e per il rigetto nel resto;
uditi i difensori avv. M. Passione e avv. M. Ciappi, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 4/3/2008, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso gli Stati Uniti d'America di DE ON CH, colpito da ordine di cattura n. CR 07-134 emesso dall'Autorità giudiziaria statunitense il 28/2/2007, perché rinviato a giudizio - in pari data - dinanzi al Tribunale Distrettuale della California Centrale per rispondere di undici reati in materia di frode postale e dodici reati in materia di riciclaggio;
per un lungo periodo, protrattosi fino al luglio 2006, il predetto, in concorso con numerose altre persone, aveva gestito e tratto profitto da una colossale attività truffaldina, consistita nell'organizzare, servendosi del servizio postale, false lotterie, accumulando così ingenti somme di denaro ai danni di migliaia di soggetti tratti in inganno, somme che erano state riciclate attraverso depositi su conti bancali e quindi reinvestite nell'illecito traffico.
La Corte territoriale, dopo avere premesso che il DE, in relazione alla domanda di estradizione, era stato tratto in arresto il 20/4/2008, con conseguente emissione nei suoi confronti di misura custodiale finalizzata a garantire la consegna, rilevava: a) i reati per cui si procedeva nello Stato richiedente erano previsti come tali anche dal nostro ordinamento;
b) il rinvio a giudizio era stato disposto soltanto per quegli illeciti non caduti in prescrizione;
c) il sistema sanzionatorio americano, pur rapportato - in teoria - al livello di offensività degli illeciti, non si poneva in contrasto, nella sua concreta operatività, con i principi fondamentali del nostro ordinamento e non prevedeva trattamenti disumani o incompatibili col rispetto dei diritti della persona.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, l'estradando, deducendo motivi in rito e di merito, che vengono di seguito indicati e analizzati nella loro successione logica. 2a - Violazione della legge processuale, con riferimento agli artt.127, 178, 704 c.p.p., art. 525 c.p.p., comma 2, per essere stata la sentenza impugnata deliberata da un Collegio giudicante in composizione diversa da quello che aveva istruito il procedimento. La censura non è fondata.
Il principio sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2, opera indubbiamente anche nei procedimenti camerali partecipati, qual è quello relativo alla deliberazione sulla domanda di estradizione, perché deve garantirsi che la decisione giurisdizionale finale sia assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura e ha direttamente percepito le risultanze della stessa. Tuttavia, il principio dell'identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto all'assunzione della medesima -il quale costituisce specificazione del più generale principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 c.p.p. - non è violato nel caso in cui il giudice valuti il contenuto di una documentazione la cui acquisizione sia stata disposta in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto;
e ciò perché la prova documentale, quale prova precostituita, può essere acquisita indipendentemente dalla preventiva adozione di un formale provvedimento di acquisizione, sicché deve considerarsi irrilevante che questo sia stato eventualmente disposto in precedenza dallo stesso organo giudicante diversamente composto. Nel caso in esame, è accaduto che la Corte d'Appello di Firenze in una determinata composizione, all'udienza camerale del 5/11/2007, dispose l'acquisizione di documentazione aggiuntiva presso l'Autorità dello Stato richiedente e rinviò all'udienza del 4/3/2008; in quest'ultima udienza, l'organo giudicante, diversamente composto (era mutata la persona del presidente), dette corso all'effettiva trattazione della procedura, esaminando la documentazione aggiuntiva nel frattempo pervenuta, sentendo le parti e riservando la decisione, che veniva depositata il giorno 10 successivo. Tale dinamica processuale evidenzia chiaramente che non v'è stata alcuna violazione sostanziale del principio dell'immutabilità del giudice, considerato che la decisione giurisdizionale finale fu adottata all'esito dell'udienza camerale del 4/3/2008, in cui concretamente la procedura venne trattata. 2b - Violazione della legge processuale, con riferimento agli artt.143 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180, 705 c.p.p., per omessa traduzione in inglese della sentenza impugnata, non conoscendo l'estradando la lingua italiana.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Tra gli atti cui l'estradando partecipa seguendone il compimento, rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p., assicura l'assistenza gratuita dell'interprete, non può farsi rientrare la traduzione della sentenza che conclude la relativa procedura. Fuori da ogni contestualità, infatti, l'interesse a difendersi e quindi ad impugnare non è menomato dalla mancata traduzione della sentenza, a fronte della quale l'estradando, avuta cognizione del dispositivo, ha tutto il tempo per chiedere e ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli (cfr. Cass. sez. 125/11/2004 n. 48742). 2c - Violazione del principio della doppia incriminabilità (art. 13 c.p., comma 2 e art. 2 del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti) con riferimento al reato di riciclaggio, in relazione al quale - peraltro - non erano state neppure fornite indicazioni circa la pena prevista dall'ordinamento straniero. Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 2 del Trattato di estradizione 13/10/1983, reso esecutivo in Italia con L. n. 225 del 1984, e dell'art. 13 c.p., comma 2, non è ammessa l'estradizione, se il fatto che forma oggetto della relativa domanda non è preveduto come reato dalla legge italiana e da quella straniera.
Secondo il nostro ordinamento, in tanto il riciclaggio è punibile in quanto l'agente non abbia concorso nel reato presupposto. L'esordio, infatti, dell'art. 648 bis c.p. ("fuori dei casi di concorso nel reato") esclude che possa concorrere in capo allo stesso soggetto una responsabilità sia per il reato presupposto che per quello di riciclaggio.
Nella specie, il riciclaggio, per quello che si evince dalla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta di estradizione, ha per oggetto il profitto dei vari reati di truffa dei quali è chiamato a rispondere lo stesso soggetto, con l'effetto che l'offensività della condotta a costui ascritta deve ritenersi, secondo il nostro ordinamento, sanzionata esclusivamente dalla norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p.. Difetta, quindi, in relazione al riciclaggio, il principio della doppia incriminabilità e, quindi, una delle condizioni per farsi luogo all'estradizione.
Quanto al reato di cd. "frode postale", che corrisponde alla fattispecie di truffa prevista dall'art. 640 c.p., sussiste, invece, la doppia incriminabilità.
2d- Violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla ragionevolezza e sulla conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento della pena irrogabile all'estradando nello Stato richiedente.
La censura non è fondata.
Non osta alla pronuncia favorevole all'estradizione l'entità della pena prevista, in astratto, dall'ordinamento dello Stato richiedente per il reato per il quale la richiesta è avanzata, poiché il trattamento sanzionatorio è rimesso - ad eccezione della sola previsione della pena di morte - alle diverse e autonome valutazioni dei due ordinamenti, reciprocamente insindacabili e irrilevanti ai fini dell'estradizione, perché espressione di differenti politiche legislative che rispondono ad esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, salvo che vi sia motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti, pene o trattamenti di cui all'art. 698 c.p.p., comma 1. La misura della pena in astratto prevista dall'ordinamento statunitense viene, in concreto, temperata da una serie di meccanismi che la rendono proporzionata, in base sempre alle finalità di politica legislativa perseguite da quello Stato, all'entità e gravità dei fatti presi in considerazione, senza vanificare - peraltro - anche la sua funzione rieducativa.
2 e- In difetto di altre contestazioni, deve concludersi per l'esistenza delle condizioni legittimanti la sollecitata estradizione in relazione ai soli fatti di "frode postale".
3 - In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla ritenuta sussistenza delle condizioni per l'estradizione del DE verso lo Stato richiedente, con riferimento ai fatti di riciclaggio. Nella residua parte, il ricorso va rigettato. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'esistenza delle condizioni per l'estradizione per i fatti di "riciclaggio". Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008