Sentenza 15 aprile 1998
Massime • 1
Per l'applicazione anche nel giudizio di Cassazione delle norme transitorie ex art. 6 l. 7 agosto 1978, n.267 è necessario che la parte interessata manifesti la "non acquiescenza" alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali sulla quali trova base la sentenza impugnata, esprimendo tale volontà nelle forme imposte dalla disciplina delle impugnazioni, nella sussistenza delle seguenti condizioni:1)gli originali motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di Cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazione rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi; 2) la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia stata introdotta, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, con la presentazione, nelle forme prescritte dall'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., di motivi nuovi, la cui proponibilità è ammessa dal combinato disposto degli artt. 606, terzo comma, e 609, secondo comma, cod. proc. pen.; 3) sia accertata, da parte della Corte, la rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/1998, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 15.4.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " GO AN " N. 556
3. " OL MI " REGISTRO GENERALE
4. " RI DE PA " N. 33265/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposto da 1) OR SE, n. a Gela il 3-4-1954;
2) DE LO, n. a Vittoria il 25-2-1955;
3) EN SC, n. a Riesi il 3-11-1939;
4) LV IO, n. a Riesi il 24-1-1954;
5) LI SE, n. a Catania il 13-12-1945;
6) RO FEERICO, n. a Genova il 6-3-1952;
avvero la sentenza: in data 24-4-1997 della Corte d'appello di GENOVA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi DE e OR;
rigetto dei ricorsi EN e LI;
annullamento con rinvio per LV e RO;
in subordine:
dichiararsi non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 513 CPP, come interpretato dalle Sezioni Unite (sent. n. 1 del 7-4-98, ud. 25-2-98, Gerina e Contu);
Uditi i difensori, avv. BRUNO LEONE (per MO), avv. GIANANTONIO MINGHELLI (per AL), avv. VITTORIO PENDINI (per AL e AR), che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 24-4-1997 la Corte d'appello di Genova confermava la decisione 7-2-96 del Tribunale della stessa città, che aveva condannato:
- OR SE alla pena di anni otto di reclusione e L. 80.000.000 di multa per i reati di cui ai capi A-B dell'imputazione (capo A: molteplici cessioni di rilevanti quantitativi di eroina a NI NT e a tali MA e OL, in Genova nell'ottobre - novembre 1992; capo B: acquisto da AR e TE di kg. 5 di hashish, che non ritiravano per l'intervento della Polizia, in Genova nel febbraio 1993, con la recidiva per RE;
- DE OL alla pena di anni sei mesi due di reclusione e L. 65.000.000 di multa per il reato di cui al capo A (v. sopra);
- EN SC alla pena di anni sette di reclusione al capo D (ripetuti episodi di detenzione e cessione di eroina a AS NT e RO AT, in Genova dal gennaio e l'estate 1988, con la recidiva);
- LV IO alla pena di anni sette di reclusione e L. 70.00.000 di multa per il reato di cui al capo D (v. sopra);
- LI SE alla pena di anni sei di reclusione e L. 30.000.000 di multa per il rato di cui al capo N (ripetute cessioni di eroina a AS NT, Di VA LO, CC NN, in Genova fra l'estate e il dicembre 1989, con la recidiva);
- RO RI alla pena di anni tre di reclusione e L. 30.000.000 di multa per il reato di cui al capo O (detenzione di kg.
5.896 di hashish, cinque dei quali cedeva a RE, MO e IZ, ma non riusciva a consegnare per l'intervento della Polizia, in Genova il 24-2-93, con la recidiva).
In motivazione la Corte territoriale sottolineava, anzitutto, come fosse da ritenere condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (indagini su RE, IZ e MO;
rapporti con NT AS e difficoltà di incasso per un assegno consegnato da costui;
arresto di AR e TE, che stavano per consegnare un certo quantitativo di hashish;
decisione del AS, resosi colpevole di omicidio del suocero, di collaborare con l'autorità giudiziaria;
analoga decisione da parte di LL NN, moglie del AS, nonché da parte di TE NN IA e SA LA, anch'esse coimputate o imputate in procedimenti connessi o collegati;
ricorso da parte di AS e LL, in dibattimento alla facoltà di non rispondere, con conseguente acquisizione e utilizzazione di verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari) e come fossero intrinsecamente attendibili le dichiarazioni accusatorie del AS, della LL, della TE e della SA.
La Corte d'appello passava, quindi, all'esame dei riscontri a dette dichiarazioni - e delle ulteriori risultanze probatorie - in relazione a ciascuno degli episodi criminosi contestati, ponendo in particolare evidenza quanto segue:
a) quanto al reato sub A (RE e MO): come le dichiarazioni accusatorie del AS avessero trovato riscontro in quelle della LL, nonché nell'accertato rilascio da parte di NT RI (zio della LL) di un assegno per L. 5.000.000 (consegnato dal AS ai fornitori RE e MO);
come le argomentazioni difensive fossero da disattendere;
come il quadro probatorio "articolato e solido" comportasse la conferma del giudizio di responsabilità formulato in primo grado;
b) quanto ai reati sub B-O (RE e AR): come la responsabilità degli imputati risultasse da quanto direttamente osservato dalla Polizia, dalle dichiarazioni dibattimentali del Sovrintendete di PS SA G.B., dalle ammissioni di NN TE e LA SA (il cui contributo era stato decisivo);
c) quanto al reato sub D (ZA e AL): come la prova dell'illecito fosse costituita dalle dichiarazioni del AS e della LL;
come vi fosse traccia dei legami tra il AL e l'ambiente del traffico di droga anche nelle dichiarazioni di RI AT (altro imputato);
d) quanto al reato sub N (LI): come le circostanziate dichiarazioni accusatorie del AS avessero trovato conferma e riscontro in quelle della LL.
La Corte territoriale riteneva, da ultimo: che la negativa personalità dei prevenuti comportasse per tutti il rifiuto delle attenuanti generiche;
che l'attenuante ex art. 73 c. 5 DPR 309/90 fosse anch'essa da negare per la gravità degli episodi, le modalità esecutive, i quantitativi oggetto di traffico;
che all'MO non fosse concedibile l'attenuante ex art. 114 CP, stante il ruolo "significativo e importante attribuitogli dal AS;
come le pene a ciascuno inflitte fossero da ritenere adeguate e congrue, e perciò non riducibili.
Proponeva ricorso per SA tutti gli imputati fin qui menzionati e indicati in epigrafe.
A) SE OR denunciava "violazione degli artt. 133, 62 bis, 69 CP", sostenendo l'eccessività della pena inflittagli e la possibilità di una congrua riduzione della stessa;
B)LO DE proponeva con ricorso assolutamente identico a quello del OR.
Con "motivi nuovi" (depositati il 28-3-98) il difensore dell'MO ha denunciato "violazione della legge processuale", in relazione alle norme della Legge n. 267/97 (modificatrice dell'art.513 CPP) e alla sentenza 25-2-98 delle Sezioni Unite di questa Corte
(sull'interpretazione dell'art. 6 della Legge 267/97);
C) SC EN deduceva "erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) e) in relazione all'art. 192 c. 3 CPP)", sottolineando: che AS e LL non si erano presentati in dibattimento a rispondere (avvalendosi entrambi della facoltà di astenersi); che la LL per ben tre volte aveva negato che tra i complici del AS vi fosse anche il ZA;
che la donna aveva fatto il nome di costui (riferendo per lo più episodi appresi de relato) solo alla vigilia della scarcerazione;
che alle dichiarazioni della LL, dunque, non poteva affatto riconoscersi natura e valenza di riscontro a quelle del AS;
D) Il difensore di IO LV e RI RO, a sua volta, deduceva nell'ordine:
1) "Inosservanza di legge e carenza e illogicità della motivazione": alla prima udienza era stata proposta ricusazione dei giudici d'appello (dichiarata inammissibile), con successivo ricorso per SA (ancora pendente); all'eventuale accoglimento della ricusazione conseguirebbe, ipso facto, la nullità della sentenza impugnata;
2) "Carenza di motivazione" sia per AR che per AL, giacché: a) per AR: la Corte non avrebbe risposto alle censure proposte con i motivi di appello e avrebbe ricostruito i fatti in maniera inaccettabile (non essendo vero che "in un bar di piazza Aprosio si verificò l'incontro del AR con lo TE";
essendo state le dichiarazioni dei verbalizzanti "incerte e sfumate";
essendosi TE e SA limitate a dire di aver visto AR parlare con RE); b) per AL: la LL avrebbe negato ogni coinvolgimento di costui (in contrasto con il AS);
3) "Mancanza di idonea motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche": il solo riferimento alla "negativa personalità" sarebbe, all'uopo, del tutto insufficiente. Con "motivi nuovi" ex art. 585 c. 4 CPP (tempestivamente depositati), il difensore del AL e del AR - richiamate le norme della Legge 267/97 e l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 25-2-98, Gerina e Contu) - ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per procedere alla citazione per nuovo esame del AS e della LL (le cui dichiarazioni sarebbero state decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità del AL), nonche0 dello TE (avvalsosi anch'egli della facoltà di non rispondere in dibattimento e giudicato separatamente;
secondo l'accusa, concorrente con il AR nella detenzione di quasi kg. 6 di hashish);
E) Il difensore di SE LI, da ultimo, proponeva le seguenti doglianze:
1) "In osservanza dell'art. 606 CPP in relazione all'art. 192 CPP": le accuse formulate dal AS sarebbero state generiche e non riscontrate;
la LL avrebbe riferito solo de relato;
Di VA non avrebbe mai accennato alla ricezione dal LI di stupefacente (per lui e per il AS); dagli atti processuali non risulterebbe alcun sicuro coinvolgimento del LI stesso (nè come "socio" o "fornitore" del AS, ne' comunque come "detentore e spacciatore di stupefacenti");
2) "Incompatibilità del giudice d'appello ex art. 34 CPP":
avendo pronunciato sentenza ex art. 599 CPP nei confronti di altri coimputati, i componenti del collegio giudicante in appello si sarebbero trovati in situazione di incompatibilità a giudicare nei confronti dei restanti imputati (e cioè degli attuali ricorrenti);
tale anomalia avrebbe determinato la nullità della sentenza. All'odierna udienza il Procuratore generale presso questa Corte e i tre difensori presenti hanno svolto, rispettivamente, la requisitoria e le arringhe a sostegno delle richieste conclusive sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(I) Il difensore di LV e RO, richiamata la ricusazione alla prima udienza dei giudici d'appello (per avere gli stessi pronunciato sentenza ex art. 599 CPP nei confronti di altri coimputati), ha sottolineato nel proprio ricorso (pagg. 1-2) la possibilità di accoglimento in SA della impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità della ricusazione stessa (con conseguente nullità della sentenza 24-4-97 della Corte d'appello di Genova). Allo stesso tema - pur se con argomentazioni diverse - ha fatto riferimento anche il difensore del LI.
Orbene, dette censure devono ritenersi ormai superati e irrilevanti, avendo altra sezione di questa Corte rigettato i ricorsi del AL e del AR avverso l'ordinanza 8-2-97 che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione (Cass. IV, sent. 3022 del 15- 1-98. Cc 20-11-97). Poiché la difesa LV - RO e la difesa DE hanno tempestivamente presentato "motivi nuovi ex art. 585 c.4", con riferimento ai principi enunciati da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sent. 1 del 7-4-98, ud. 25-2-98, Gerina e Contu), pare opportuno ricordare che detta sentenza - nel ritenere applicabili anche nel giudizio di cassazione le norme transitorie ex art. 6 della Legge 267/97, sempreché la parte interessata manifesti la "non -
acquiescenza" alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali sulle quali trova base la sentenza impugnata, e sempreché tale volontà sia espressa nelle forme imposte dalla disciplina delle impugnazioni, ossia a mezzo della presentazione di motivi di ricorso nuovi a norma dell'art. 585 c.4 CPP - ha espressamente indicato le seguenti "ulteriori, concorrenti condizioni":
1) inderogabile necessità che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di SA il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi, "essendo palese che la parte non potrebbe richiedere e, correlativamente il Supremo Collegio non potrebbe applicare la nuova disciplina, se questa vertesse su un tema di decisione irretrattabilmente coperto da preclusioni";
2) necessità (per il combinato disposto degli artt. 606 c.3 - 609 c. 2 u.p. CPP) che la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia introdotta nel thema dedicendum, attraverso il "mezzo indispensabile" della presentazione di motivi nuovi, nelle forme prescritte dall'art. 595 c. 4 CPP;
3) necessità di verificare la rilevanza, sul dictum contenuto nella sentenza impugnata, degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite, nel senso che la Corte di legittimità deve accertare se la valutazione dei predetti elementi abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, e deve quindi controllare la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di persè sufficienti a giustificare l'identico convincimento. È appena il caso di aggiungere, a questo punto, che appare del tutto irrilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale proposta, in via di subordine, dal Procuratore Generale all'odierna udienza (asserito contrasto dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite all'art. 513 CPP, con le norme della Costituzione e con il "pensiero della Corte Costituzionale" di cui alle decisioni n. 254/92, n. 255/92, n. 60/95), e ciò per un duplice ordine di ragioni: a) perché le Sezioni Unite si occuparono non della interpretazione dell'art. 513 CPP, ma dell'applicabilità o meno nel giudizio di cassazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 Legge 8-8-97 n. 267; b) perché le Sezioni Unite non mancarono di sottolineare come, con la nuova disciplina, il legislatore avesse semplicemente realizzato un nuovo e diverso bilanciamento fra i principi - guida "del contraddittorio, dell'oralità, della formazione della prova attraverso la dialettica dibattimentale" e quelli "della non dispersione dei mezzi di prova e di efficace esercizio della giurisdizione penale" (punto di equilibrio, dunque, a un livello "differente" ma non "incompatibile" con quello indicato dalle pronunce della Corte Costituzionale). Sempre in via di osservazioni e precisazioni preliminari, devesi anche sottolineare come il difetto di motivazione (ex art. 606 lett. e) CPP) sia valutabile in SA solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se, a parere del ricorrente, più esatta) valutazione delle risultanze processuali. Esula dai poteri della SA, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posto a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Cass. III, sent. 1709 del 13-8-93, rv. 194649; Sez. Un., sent. 930 del 29-1-96, rv. 203428). (II) Alla luce di condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati, l'esame delle doglianze proposte nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti impone le seguenti considerazioni:
A) posizione OR: i motivi di ricorso, peraltro ai limiti della ammissibilità perché piuttosto schematici e generici, non sono fondati.
La Corte territoriale, richiamando e facendo proprie le considerazioni già svolte sul punto dal primo giudice, non mancò infatti di porre correttamente e convincentemente in evidenza: come la gravità dei fatti (in relazione alla quantità e qualità della sostanza e alla pluralità degli episodi) e la pericolosità sociale del soggetto) desumibile dai gravi e numerosi precedenti penali e dall'avere egli ripreso l'attività illecita quando ancora era in espiazione di pena) ostassero alla concessione delle attenuanti generiche;
come la pena inflitta dal Tribunale, pertanto, fosse da ritenere equa e adeguata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 CP (v. alle pagg. 41 sent. Trib. e 21-22 sent. Appl.).
B) Posizione DE : il ricorso proposto è identico a quello del RE, onde si impongono le medesime considerazioni già svolte a proposito di quest'ultimo, avendo i giudici del merito opportunamente sottolineato come la misura della pena inflitta fosse da ritenere congrua e adeguata in relazione ai criteri di cui all'art. 133 CP. È appena il caso di aggiungere che appare del tutto fuori luogo il riferimento del ricorrente agli artt. 62 bis e 69 CP, per esser state le attenuanti generiche già concesse in primo grado e riputate prevalenti sulla recidiva contestata (v. alle pagg. 41-42 Sent. Trib. e 20-21 Sent. App.).
L'accoglimento dei "motivi nuovi ex art. 585 CPP" è precluso dal fatto che col ricorso originario l'MO non aveva contestato l'affermazione della propria penale responsabilità, ma si era limitato a censurare l'entità della pena inflittagli: non sussistono, dunque, le "ulteriori, concorrenti condizioni" richieste dalla citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (v. sopra, in altra parte di questa stessa motivazione).
C) Posizione EN: le doglianze proposte non sono condivisibili.
I giudici del merito (e in particolare il Tribunale, le cui argomentazioni furono richiamate e fatte proprie dalla Corte d'appello) motivarono, in maniera congrua e diffusa, sia in ordine alla attendibilità della LL sia in ordine alla valenza di "riscontro" da riconoscere alle dichiarazioni della donna, sottolineando opportunamente: come l'intrinseca affidabilità della LL fosse garantita anche dall'intervenuta separazione dal marito (dopo che costui le aveva ucciso il padre); come l'iniziale reticenza trovasse agevole spiegazione nel fatto che lei stessa era coinvolta nell'attività illecita, e perciò tendenzialmente portata a ridurre l'ambito delle responsabilità proprie e altrui;
come gradatamente fosse giunta a rendere dichiarazioni sempre più diffuse e complete (dettagliatamente riportate alle pagg. 26-27 sent. Trib.);
come dette dichiarazioni non solo riflettessero confidenze ricevute dal marito nei periodi di convivenza e di reciproca collaborazione, ma proponessero anche fatti e circostanze specifici dei quali la LL aveva avuto cognizione diretta (quali la frequentazione di casa AS da parte del ZA, e la consegna di danaro a costui con espresso riferimento ai rapporti di compravendita di stupefacenti); come, insomma, le dichiarazioni della donna costituissero un riscontro oggettivo e di piena conferma delle circostanziate accuse rivolte al ZA dal AS (descritte a pag. 25 sent. Trib.).
D) Posizione LV: la responsabilità di questo ricorrente per il reato di cui al capo D è stata affermata concordemente dai giudici di primo e secondo grado sulla base delle dichiarazioni die collaboratori AS e LL, imputati in procedimenti connessi, delle cui dichiarazioni, rese nel corso delle indagini preliminari, è stata data lettura per essersi entrambi rifiutati di sottoporsi all'esame dibattimentale.
Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito risulta, infatti, decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato proprio il contenuto delle dichiarazioni predibattimentali dei menzionati AS e LL (mentre un significato e un valore del tutto marginali e/o indiretti risultano attribuiti alle affermazioni di AT RI: v. alle pagg. 27-28 sent. Trib. e a pag. 18 sent. App.).
Sussistono, d'altro canto, tutte le "ulteriori, concorrenti condizioni" indicate dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo nuovo relativo all'applicazione della normativa transitoria ex art. 6 Legge 267/97, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che - su richiesta della parte interessata - dovrà provvedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per poi rivalutare tutte le risultanze probatorie, tenendo anche conto delle regole dettate dal comma 5^ dell'art. 6 Legge 267/97. Restano, ovviamente, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, circa i contrasti fra le dichiarazioni rispettivamente rese dal AS e dalla LL e in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
E) Posizione RO: il "motivo nuovo" relativo alla normativa transitoria di cui all'art. 6 Legge 267/97 è stato proposto in relazione al fatto che il coimputato CH TE (chiamato a rispondere di concorso col AR nella detenzione di kg. 6 di hashish, ma giudicato separatamente) si sarebbe avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere.
Devesi rilevare, peraltro, come entrambe le sentenze di merito siano giunte ad affermare la penale responsabilità del AR in ordine al reato di cui al capo O senza tenere conto alcuno di eventuali dichiarazioni predibattimentali dello TE (delle quali non v'è traccia e/o cenno, ne' nella motivazione della decisione del Tribunale, ne' in quella della Corte d'appello), ma piuttosto sulla base di elementi probatori del tutto autonomi e distinti rispetto a quelle (osservazioni dirette della Polizia;
contributi decisivi di TE NN e SA LA;
deposizione dibattimentale del sovrintendente G.B. SA).
Devesi, dunque, escludere la ricorrenza, nel corso di specie, delle "condizioni" indicate dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (o quantomeno della terza e ultima di esse: v. sopra, in questa stessa decisione), apparendo evidente che l'elemento dedotto con i "motivi nuovi" non ebbe peso alcuno sulla decisione dei giudici di merito.
Le tesi e le istanze proposte con detti "motivi nuovi" devono essere, pertanto, rigettate.
Le doglianze proposte con il ricorso principale, a loro volta, sono ai limiti dell'ammissibilità, giacché in buona parte risolventesi in censure di fatto e in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito.
Il Tribunale e la Corte d'appello, d'altro canto, non omisero di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come il coinvolgimento del prevenuto nell'operazione del 24-2-93 risultasse dalla diretta osservazione dei poliziotti in appostamento (arrivo del RE e del cognato IZ, provenienti da piazza Barabino in Sampierdarena, a piazza Aprosio di Sestri Ponente;
primo incontro dei due col AR, in un bar;
contatto del AR con lo TE, che trasportava lo stupefacente;
secondo incontro del RE e del IZ col AR, sempre all'interno dello stesso bar;
intervento della polizia e arresto del AR e dello TE); come detto coinvolgimento avesse trovato conferma nelle precise, dettagliate e convergenti dichiarazioni della TE e della SA (portatesi in Sestri Ponente con la somma necessaria per pagare la partita di hashish contrattata, si erano fermate in un bar - trattoria;
avevano parlato non solo con il RE, ma anche con il AR, che avrebbe voluto ritirare i soldi;
si erano rifiutate di versare il danaro se prima la "roba" non fosse stata caricata sulla loro autovettura;
si erano infine allontanate, senza concludere, perché si era fatto tardi per la TE: v. alla pag. 24 sent. Trib. e alla pag. 15 sent. App.); come la definitiva certezza che i fatti si fossero svolti secondo la descrizione delle due "collaboratrici" (e dei poliziotti) si ricavasse dalla testimonianza dibattimentale del Sovrintendente G.B. SA (il quale aveva precisato esser stata la stessa TE ad anticipare confidenzialmente che vi sarebbe stato un "passaggio di stupefacente", rendendo in tal modo possibile la predisposizione dell'intervento delle forse dell'ordine).
È appena il caso di aggiungere: che appare del tutto irrilevante accertare se lo TE abbia o meno incontrato il AR all'interno del bar menzionato (pag. 14 sent. App.) o all'esterno dello stesso (pag. 24 sent. App.), stante l'indubbio spessore accusatorio degli ulteriori elementi emersi;
che le apodittiche asserzioni del ricorrente non valgono a scalfire la significativa valenza (sfavorevole per il prevenuto) di quanto direttamente constatato dai verbalizzanti e di quanto riferito dalla TE e dalla SA.
Anche il diniego delle attenuanti generiche è da ritenere adeguatamente motivato, avendo entrambe le sentenze di merito fatto opportuno e convincente riferimento - in proposito - ai criteri di cui all'art. 133 CP, e segnatamente alla gravità dei reati commessi e alla negativa personalità degli imputati (v. sul punto a pag. 45 sent. Trib. e a pagg. 20-21 sent. App.).
Devesi in conclusione ritenere che la Corte di appello di Genova abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente AR, per contro, si sia limitato a riproporre, in questa sede, questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto. F) Posizione LI: della questione relativa alla pretesa "incompatibilità dei componenti il collegio giudicante in appello" ci si è già occupati in altra parte di questa stessa sentenza. Le ulteriori doglianze (ai limiti dell'ammissibilità giacché in gran parte risolventisi, anche esse, in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito) sono da ritenere comunque infondate, posto che il Tribunale e la Corte d'appello non mancarono di sottolineare (v. alle pagg. 29 - 40 - 47 sent. Trib., nonché alle pagg. 18, 19, 20 sent. App.): come il nome di esso prevenuto, quale fornitore di stupefacenti, fosse stato fatto dal AS nell'interrogatorio reso il 7-1-94 (con descrizione fisica dettagliata e corrispondente all'aspetto dell'imputato); come le accuse del AS avessero ricevuto significativa conferma dalle dichiarazioni rese dalla LL in data 17-2-94 (con la precisazione che tra i fornitori di stupefacenti vi era, appunto, il LI); come le dichiarazioni delle LL riflettessero non solo confidenze ricevute dal AS, ma anche circostanze percepite direttamente (quali, ad esempio, gli incontri presso l'ospedale Gaslini c/o piazza Caricamento, entrambi collegati alla consegna di sostanze stupefacenti proprio da parte di esso LI: v. sul punto a pag. 40 sent. Trib.).
Sono da respingere, dunque, la tesi difensiva secondo le quali:
a) le dichiarazioni accusatorie del AS sarebbero prive di riscontri;
b) la LL avrebbe parlato solo di particolari appresi de relato;
c) dagli atti non risulterebbe alcun coinvolgimento del LI nell'illecito traffico di stupefacenti. Nè si comprende perché mai dovrebbe condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte dai giudici del merito (in termini di penale responsabilità del LI), il particolare che il coimputato Di OV non abbia mai parlato di forniture di stupefacente, da parte del LI, in favore suo e/o del AS. Anche con riferimento alla posizione LI devesi ritenere, dunque, che la Corte d'appello di Genova abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre in sede di legittimità questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Le considerazioni e le argomentazioni fin qui svolte, consentono di ritenere conclusivamente:
a) che la sentenza impugnata debba essere annullata per quanto concerne la posizione di IO LV, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio in proposito;
b) che i ricorsi proposti nell'interesse di SE OR, LO DE, SC EN, SE LI e RI RO, debbano essere rigettati;
c) che i ricorrenti appena menzionati (RE, MO, ZA, LI e AR) debbano essere condannati - in via solidale fra loro - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di LV IO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Rigetta i ricorsi di OR, DE, EN, LI e RO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998