Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/1998, n. 5837
CASS
Sentenza 15 aprile 1998

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Per l'applicazione anche nel giudizio di Cassazione delle norme transitorie ex art. 6 l. 7 agosto 1978, n.267 è necessario che la parte interessata manifesti la "non acquiescenza" alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali sulla quali trova base la sentenza impugnata, esprimendo tale volontà nelle forme imposte dalla disciplina delle impugnazioni, nella sussistenza delle seguenti condizioni:1)gli originali motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di Cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazione rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi; 2) la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia stata introdotta, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, con la presentazione, nelle forme prescritte dall'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., di motivi nuovi, la cui proponibilità è ammessa dal combinato disposto degli artt. 606, terzo comma, e 609, secondo comma, cod. proc. pen.; 3) sia accertata, da parte della Corte, la rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/1998, n. 5837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5837
    Data del deposito : 15 aprile 1998

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