Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Fattispecie in tema di domanda di estradizione proposta dalla Repubblica ucraina).
In tema di estradizione per l'estero, non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine ma è sufficiente che, secondo quanto previsto dall'art. 700, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare l'assenza di condizioni ostative per l'estradizione.
Commentari • 15
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2016, n. 28822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28822 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
22 28 822/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 977 VINCENZO ROTUNDO Presidente REGISTRO GENERALE N.21081/2016 DOMENICO CARCANO ANNA CRISCUOLO ANGELO CAPOZZI GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GH XI nato il [...] avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha " Condluso per l'annullamente Con ruuvio Udity, difensor Avv. VITTORIO MANFIO, che ha concluso pour l'accoglimento del verso. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2016 la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla Repubblica di Ucraina nei confronti di AX LI, in esecuzione del mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso in data 21 gennaio 2015 per il reato di traffico di stupefacenti ex artt. 305 e 307 cod. pen. ucraino.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, Avv. Vittorio Manfio, che ha dedotto due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione riguardo alla dedotta violazione degli artt. 700-705, comma 1, cod. proc. pen., avendo la difesa lamentato la mancanza, tra i documenti allegati alla domanda di estradizione, di elementi in concreto idonei a fondare la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte distrettuale, sul punto, si è limitata ad elencare le prove a carico del ricorrente, come meramente indicate, ma non allegate con la trasmissione della relativa documentazione nella richiesta di estradizione avanzata dalle Autorità ucraine, senza svolgere, dunque, neppure quel vaglio minimo richiesto ai fini della delibazione.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo al rispetto dei diritti fondamentali ex art. 705, comma 2, lett. a) e c), cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello rifiutato la consegna a fronte della produzione documentale offerta dalla difesa, che attestava la nazionalità russa della madre del ricorrente, con il conseguente pericolo che egli, essendo filo-russo ed in forza dell'attuale conflitto russo- ucraino, possa essere sottoposto, in sede di esecuzione della pena, a trattamenti disumani e degradanti, ovvero a forme di lavoro forzato, come pure hanno dato conto i rapporti annuali di organizzazioni come "Amnesty International". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto accogliersi entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. La prima doglianza non è fondata, prospettando censure in ordine alla presenza, ovvero all'incidenza probatoria, di atti processuali la cui valutazione du 1 deve essere propriamente effettuata dinanzi alle Autorità giudiziarie del Paese richiedente. Nel caso in esame, infatti, la Corte distrettuale si è uniformata al quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 258810), secondo cui, nell'ambito del regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'Autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi di prova a carico dell'estradando, essendole in ogni caso preclusa la diretta valutazione degli indizi di colpevolezza esposti nella documentazione. Sulla base di tali premesse, e avuto riguardo alla natura processuale dell'estradizione in esame, è agevole rilevare come nella motivazione della sentenza impugnata, sia pure con sintetici passaggi argomentativi, si dia logica giustificazione dell'esito del vaglio delibativo effettuato in merito al contenuto e all'oggetto della richiesta, in quanto basata su una precisa indicazione della natura del fatto, delle relative circostanze di tempo, di luogo e di azione, oltre che delle fonti di prova da cui le stesse sono state desunte. Nè, peraltro, è necessario, a tal fine, che alla richiesta di estradizione siano allegati tutti gli atti di indagine, tenuto conto che, in generale, l'art. 700, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. prescrive che alla domanda sia allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione di quei fatti, e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione di estradizione contempla una disposizione analoga, parlando di "esposto" dei fatti: relazione che è sufficiente sia contenuta anche nel testo della domanda medesima, purché la relativa descrizione dei fatti consenta, come avvenuto nel caso in esame, la verifica, in parte de qua, dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 25182 del 16/06/2010, Prusik, Rv. 247778) 3. Per quel che attiene, di contro, al secondo motivo di ricorso, assumono carattere decisivo ed assorbente le doglianze prospettate con riferimento all'incidenza, sulla effettiva sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda estradizionale, delle attuali condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente, non avendo la Corte d'appello compiutamente esaminato la documentazione dalla difesa del ricorrente prodotta, né il contenuto dei più recenti rapporti informativi elaborati da organizzazioni non governative di riconosciuta affidabilità sul piano internazionale (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), con specifico riguardo alle connotazioni, ли 2 sistematiche o meno, delle prospettate violazioni in tema di pene o trattamenti inumani o degradanti. Occorre dunque valutare se tale rischio sussista, basandosi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro richiedente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione (arg. ex Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu). A tal fine devono costituire oggetto di motivato apprezzamento da parte della Corte distrettale tutte le risultanze offerte da fonti conoscitive qualificate, come le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro richiedente, nonché le decisioni, le relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa, . . ovvero da quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, in conseguenza delle condizioni generali di detenzione nello Stato richiedente, l'Autorità giudiziaria di esecuzione, anche attraverso il ricorso allo strumento della richiesta di informazioni complementari a norma dell'art. 13 della su citata Convenzione europea di estradizione del 1957, dovrà svolgere un'indagine mirata, volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante.
3.1. Occorre altresì considerare, alla luce di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 23555 del 19/06/2006, dep. 06/07/2006, Rv. 234738; Sez. 6, n. 32625 del 19/06/2006, dep. 02/10/2006, Rv. 234769; Sez. 6, n. 15578 del 11/02/2011, dep. 18/04/2011, Rv. 250034), che sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, cod. proc. pen., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio con l'art. 5, comma 2, - della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., oltre che con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto in linea generale dalla disposizione di cui all'art. 698, comma 1, cod. proc. pen.. Ora, nel caso in esame, tale profilo e quello, logicamente connesso, delle garanzie da accordare circa il rispetto dei diritti umani qualora il ricorrente fosse condannato e dovesse scontare una pena detentiva in quel Paese (arg. ex Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258141) - non risultano esser ли 3 stati adeguatamente presi in considerazione dalla Corte distrettuale, non emergendo con chiarezza dalla motivazione se il fatto per il quale l'estradando è chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con pene che, per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, siano effettivamente riconducibili alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen.. L'accertamento in merito alla effettiva tipologia della sanzione applicabile ed ai criteri di scelta tra le diverse possibili sanzioni costituisce, infatti, alla luce delle implicazioni riconnesse al su indicato insegnamento giurisprudenziale, un aspetto determinante per la decisione, dovendosi peraltro escludere ogni profilo di incompatibilità quando quelle sanzioni, come pur precisato in questa Sede (Sez. 6, n. 28714 del 12/07/2012, dep. 17/07/2012, Rv. 253013), corrispondano a contesti e contenuti afflittivi omologhi agli istituti previsti dal nostro ordinamento (ad es., l'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000).
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, s'impone, limitatamente ai profili critici or ora evidenziati, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà porre rimedio ai vizi riscontrati. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203, disp. att., cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att., cod. proc. pen. . Così deciso il 28 giugno 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore License Rotundo Vincenzo Rotundo Gaetano De Amiciş DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 LUG 2016 A M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P Piera Esposito O N E