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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. MARTANI ROBERTO (c.f. ) C.F._2 con studio in
IN ON (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. PUDDU CRISTINA (c.f. ), C.F._4 con studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3420/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e NA NI hanno contratto matrimonio il Parte_1
18 settembre 2005. Hanno due figli: (21 luglio 2011) e Per_1 Per_2
(30 luglio 2014).
[...]
Si sono separati in via consensuale nel 2020, con modifica dispo- sta nel 2023, a queste condizioni: 1) affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
2) frequentazioni calendarizzate tra il padre e i figli;
3) obbligo per il sig. di farsi carico del mantenimento dei Pt_1 figli versando 400 € al mese, oltre metà spese straordinarie. Il 7 novembre 2024 hanno presentato ricorso per divorziare alle stesse condizioni. Comparsi all'udienza del 12 febbraio 2025, hanno confermato di voler divorziare alle condizioni sopra riportate. Stante il breve lasso di tempo trascorso dall'ultima modifica, con- stata la funzionalità del regime concordato a suo tempo, si ritiene op- portuno pronunciare senz'altro il divorzio alle condizioni già in essere tra i coniugi.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario celebrato in Terralba in data 18/9/2005 (atto 21 del 2005, parte 2 serie A) e ordina all'ufficiale dello stato civile di annotare la sentenza.
2. Conferma l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità geni- toriale.
3. Dispone che i figli, fatta salva ogni diversa loro volontà e ac- cordo tra le parti, durante la settimana rimangano con il padre una sera con pernotto, di norma individuata nel martedì, dalle 19.30 fino alla
— 2 — mattina dopo fino quando il padre li riaccompagnerà a scuola, con pre- visione di una possibile ulteriore sera con le medesime modalità lad- dove ciò corrisponda alla volontà dei minori stessi, mentre a fine setti- mana alternati i minori rimarranno col padre dal venerdì sera fino alla mattina del lunedì, quando quest'ultimo li riaccompagnerà a scuola.
4. In caso di mancato accordo, compatibilmente con i propri im- pegni lavorativi, i genitori trascorreranno con i figli, secondo la regola dell'alternanza, il giorno del compleanno, e così in occasione delle va- canze natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alternati la Vigilia di Natale oppure il 25 dicembre, e alternativamente la vigilia di Capodanno oppure il 1° gennaio. Analogamente con il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno con i genitori il giorno di Pa- squa o il Lunedì dell'Angelo. Salvo ogni diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno.
5. Dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso il domicilio della madre, a Terralba in via Ponti Pedra n. 11.
6. Dispone che il sig. versi, tramite accredito in c/c, entro e Pt_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pronuncia della sentenza.
7. Le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche (libri, tasse di iscrizione e viaggi scolastici) che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le altre spese straordinarie sostenute nell'interesse dei mi- nori, ivi comprese quelle specialistiche non coperte dal SSN, per la baby-sitter, vacanze senza il genitore, vacanze-studio, dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate, salvo l'intero pagamento delle spese da porre a carico del coniuge che le abbia sostenute senza averle concordate.
8. Prende atto che l'assegno unico universale rimane percepito per intero dalla sig.ra NI.
9. Prende atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rila- scio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Compensa le spese.
— 3 — Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —