TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro, Leonardo CA nella causa instaurata
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Masanelli Parte_1
-opponente-
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Patrizia Montalbano
[...]
- opposto-
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso 5.4.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 11/2023 emesso il 24.2.2023 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 145/2023, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 29.274,00, a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, dal 2011 al 2020.
L'opponente ha chiesto dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendone la illegittimità. In particolare, il geometra ha eccepito la duplicazione del titolo Pt_1 esecutivo relativamente alle annualità 2011-2017, evidenziando che per le medesime somme richieste a titolo di contributi previdenziali era già stata notificata, in data 16 settembre 2022, la cartella di pagamento n. 291 2020 00263192 27 000 (non opposta), emessa in relazione al ruolo n. 2020/000576, reso esecutivo in data 12 dicembre 2019, per un importo complessivo pari ad € 22.216,87.
Parte opponente ha dedotto altresì l'intervenuto pagamento parziale delle somme oggetto della predetta cartella, a seguito dell'accoglimento della istanza di rateizzazione, con conseguente ammissione ad un piano di ammortamento in 70 rate mensili.
Si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_2 eccependo la infondatezza in fatto ed in diritto delle
[...] domande di cui all'opposizione, chiedendo al Tribunale la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della opposizione.
La causa, istruita mediante documenti, è stata decisa all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato nei seguenti termini.
Preliminarmente, è opportuno precisare che “[…] la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto, posto che all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. La suddetta trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una
Pag. 2 di 10 modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Costituzionale n. 248 del 2007)”
(Cass. civile sez. lav., 03/11/2021, n.31459).
Ne consegue che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 della Costituzione ai relativi enti di previdenza. Sempre in ossequio precetti costituzionali, l'iscrizione alla di previdenza è obbligatoria e non CP_1 meramente facoltativa essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale -essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito- avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla
L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr. Cass. n. 23627/2021; Cass. 4568 del 2021).
Nel caso concreto, l'opponente non ha contestato l'obbligatorietà della sua iscrizione alla
Cassa di previdenza né tantomeno l'obbligatorietà della contribuzione richiesta, pertanto, deve ritenersi pacifico che l'obbligazione contributiva sussista in capo allo stesso, in quanto derivante direttamente dalla sua iscrizione all'albo professionale e, conseguentemente, alla relativa Cassa di previdenza, ai sensi del regolamento dell'ente e della normativa vigente (L. n. 335/1995; D.Lgs. n. 509/1994).
Sul punto, la S.C. ha statuito che: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Controparte_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante CP_1 la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare
Pag. 3 di 10 l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”. (cfr. ex multis: Cass. 4154/2023; Cass.
4155/2023; Cass. 4568/2021).
Tanto premesso, giova rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria- il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale)
l'onere di provare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa creditoria.
Tale principio è stato è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (cfr. Cass. 8718/2000; Cass. 24815/2005; 2421/2006; Cass. 22754/2013).
Le doglianze del ricorrente si articolano in due distinti profili di censura che attengono, rispettivamente, alla dedotta duplicazione del titolo esecutivo e all'intervenuto pagamento delle somme oggetto della cartella di pagamento n. 291 2020 00263192 27 000 in seguito ad accoglimento della istanza di rateizzazione con identificativo 103028 del 3.3.2023
(momento successivo all'emanazione del decreto ingiuntivo).
Con riguardo alla prima questione, deve osservarsi che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (pure citato dall'opponente) quello secondo cui, nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto di duplicazione del titolo esecutivo per lo stesso credito nei confronti del medesimo debitore, né un divieto di azionare una pluralità di titoli esecutivi riferiti al medesimo credito (ex multis. Cass. 21768/2019), purché l'azione non si sia
Pag. 4 di 10 consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, non vi sia abuso del diritto o del processo e sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ebbene, nel caso concreto, parte opponente non ha neppure prospettato l'esistenza di un precedente titolo giudiziale giudizio avente ad oggetto l'accertamento del medesimo credito determinante la consumazione della successiva azione giudiziale, né ha dedotto una condotta abusiva da parte dell'ente creditore. Quanto all'interesse ad agire, questo è evidente dall'attitudine del titolo giudiziale ad acquisire l'autorità di giudicato con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione (2953 c.c.) in luogo di quello di 5 anni altrimenti applicabile.
La funzione propria del titolo esecutivo è quella di attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del diritto di credito, costituendo il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione esecutiva.
Ne deriva che, qualora il creditore disponga di più titoli legittimamente formatisi aventi ad oggetto il medesimo credito, egli è libero di scegliere quale di essi porre in esecuzione, non sussistendo alcun divieto in tal senso. Ciò nondimeno, l'esercizio di tale facoltà incontra il limite rappresentato dal divieto di conseguire una duplicazione della soddisfazione del credito, dovendo escludersi che il medesimo diritto possa essere realizzato più volte attraverso l'azione esecutiva.
Se ne trae che, la Controparte_1 era pienamente legittimata ad agire in via monitoria per il recupero delle somme oggetto di contestazione già oggetto di iscrizione a ruolo.
Con riferimento al secondo motivo di doglianza, concernente l'avvenuto pagamento delle somme oggetto della cartella di pagamento, resa esecutiva in data 12 dicembre 2019, per contributi dovuti all'Ente di previdenza in relazione agli anni 2011-2017, per un importo complessivo pari ad euro 22.216,87, parte ricorrente ha dedotto – e documentalmente comprovato – di aver presentato, in data 3 marzo 2023, istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (cfr. doc.3, ricorso), accolta dall'Ente creditore, con conseguente approvazione di un piano di ammortamento articolato in n. 70 rate mensili per un importo complessivo di euro 28.696,45 (cfr. doc.4, ricorso).
Pag. 5 di 10 ha altresì fornito prova di aver regolarmente adempiuto, nel periodo Parte_1 compreso tra marzo 2023 e ottobre 2025, al pagamento delle prime 32 rate del piano, mediante il sistema PagoPA, pagamenti in relazione ai quali la opposta non ne ha in alcun modo contestato la idoneità estintiva del credito ingiunto;
né la opposta ha contestato nel corso del giudizio la efficacia probatoria della documentazione prodotta.
In particolare, risulta versata:
- la somma di euro 469,12 (codice modulo pagamento 180291101030011413), effettuata in data 3 marzo 2023;
- la somma di euro 405,56 (codice modulo pagamento 180291101030012322), corrisposta il 3/3/2023;
- la somma di euro 405,63 (codice modulo pagamento 180291101030013635), corrisposta il 27/4/2023;
- la somma di euro 405,66 (codice modulo pagamento 180291101030014847), corrisposta il 1/6/2023;
- la somma di euro 405,74 (codice modulo pagamento 180291101030015958), corrisposta il 30/6/2023;
- la somma di euro 405,85 (codice modulo pagamento 180291101030016059), corrisposta l'1/8/2023;
- la somma di euro 405,91 (codice modulo pagamento 180291101030017978), corrisposta l'1/9/2023;
- la somma di euro 406,00 (codice modulo pagamento 180291101030018685), corrisposta il 28/9/2023;
- la somma di euro 406,07 (codice modulo pagamento 180291101030019905), corrisposta il 26/10/2023;
- la somma di euro 406,16 (codice modulo pagamento 180291101030028814), corrisposta il 30/11/2023;
- la somma di euro 406,22 (codice modulo pagamento 180291101030021420), corrisposta il 3/1/2024;
- la somma di euro 406,30 (codice modulo pagamento 180291101030022531), corrisposta il 2/2/2024;
- la somma di euro 406,41 (codice modulo pagamento 180291101537437003), corrisposta il 2/3/2024;
Pag. 6 di 10 - la somma di euro 406,50 (codice modulo pagamento 180291101537438922), corrisposta il 3/4/2024;
- la somma di euro 406,60 (codice modulo pagamento 180291101537439629), corrisposta il 3/5/2024;
- la somma di euro 406,66 (codice modulo pagamento 180291101537440134), corrisposta il 3/6/2024;
- la somma di euro 406,80 (codice modulo pagamento 180291101537441851), corrisposta il 2/7/2024;
- la somma di euro 406,88 (codice modulo pagamento 180291101537442962), corrisposta il 2/8/2024;
- la somma di euro 406,96 (codice modulo pagamento 180291101537443063), corrisposta il 3/9/2024;
- la somma di euro 407,07 (codice modulo pagamento 180291101537444578), corrisposta il 2/10/2024;
- la somma di euro 407,16 (codice modulo pagamento 180291101537445487), corrisposta il 4/11/2024;
- la somma di euro 407,31 (codice modulo pagamento 180291101537446000), corrisposta il 3/12/2024;
- la somma di euro 407,42 (codice modulo pagamento 180291101537447515), corrisposta il 3/1/2025;
- la somma di euro 407,53 (codice modulo pagamento 180291101537448020), corrisposta il 31/1/2025;
- la somma di euro 407,60 (codice modulo pagamento 180291102087297778), corrisposta il 28/2/2025;
- la somma di euro 407,63 (codice modulo pagamento 180291102087298889), corrisposta il 23/5/2025;
- la somma di euro 407,84 (codice modulo pagamento 180291102087299301), corrisposta il 3/6/2025;
- la somma di euro 407,93 (codice modulo pagamento 180291102087300210), corrisposta il 9/7/2025;
- la somma di euro 408,06 (codice modulo pagamento 180291102087301220), corrisposta il 4/8/2025);
Pag. 7 di 10 - la somma di euro 408,17 (codice modulo pagamento 180291102087302533), corrisposta il 17/9/2025;
- la somma di euro 408,31 (codice modulo pagamento 180291102087303341), corrisposta il 26/9/2025;
- la somma di euro 408,43 (codice modulo pagamento 180291102087304654), corrisposta il 7/10/2025.
Dunque, tenuto conto dell'effetto estintivo dei detti pagamenti, pacifica la (parziale) medesimezza del credito portato nella cartella rispetto a quello azionato in via monitoria, dall'importo ingiunto deve essere detratto l'importo di euro 12.721,49, già corrisposto da parte opponente, come documentato dalle ricevute di pagamento depositate in atti (cfr. deposito del 9.11.2023; deposito del 6.3.2025; deposito del 10.10.2025).
Al netto dei suddetti pagamenti, residua in capo al geometra un debito Pt_1 complessivo pari ad euro 16.552,51, somma che risulta tuttora dovuta e non estinta.
Va, poi, disattesa l'eccezione sollevata dall'odierno opponente in ordine alla dedotta non debenza delle somme richieste per l'annualità 2020.
Come correttamente evidenziato dalla Controparte_1
nulla è stato chiesto al geometra a titolo di contribuzione
[...] Pt_1 minima obbligatoria per la suddetta annualità.
Ed invero, come si evince dalla dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, rilevante ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., la quale contiene, tra l'altro, un prospetto analitico degli importi richiesti, anno per anno e il relativo titolo (cfr. doc.1, fascicolo monitorio), per l'anno 2020 al geometra è stata irrogata esclusivamente la Pt_1 sanzione di euro 33,00, per tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente ovvero nell'anno di cancellazione dalla Cassa (2019), in quanto la dichiarazione va presentata nell'anno successivo all'anno di imposta.
Infine, in ordine all'annualità 2019, il ricorrente deduce la non debenza dei contributi per l'intero anno, fondando la propria eccezione sulla circostanza di aver presentato istanza di cancellazione dalla Controparte_1 nel gennaio 2019 (cfr. doc. 3, ricorso). A tal proposito, va richiamato l'art. 1
[...]
Pag. 8 di 10 del Regolamento sulla Contribuzione (cfr. docc. 7-13, fascicolo monitorio), a mente del quale:
“Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla . CP_1
1.1 bis. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese”.
Ed ancora, con riferimento al contributo integrativo, il successivo art.
2.4 statuisce che:
“Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, CP_1 un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma
2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
Dalla normativa richiamata emerge con chiarezza che l'iscritto alla è tenuto al CP_1 versamento della contribuzione obbligatoria unicamente per i mesi di effettiva iscrizione, che, nel caso di specie, si riducono al solo mese di gennaio 2019.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo, doc. 6, fascicolo monitorio) risulta che, per l'anno 2019, il geometra ha effettuato Pt_1 versamenti, peraltro incompleti, limitatamente a un solo mese e figura come non contribuente per i restanti undici mesi.
Ne consegue che l'obbligo contributivo è stato correttamente determinato e circoscritto dalla al periodo di effettiva iscrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, CP_1 comma 1-bis, e dall'art.
2.4 del Regolamento sulla Contribuzione.
In ragione di tutto quanto precede, in considerazione della parziale estinzione del credito ingiunto, il decreto ingiuntivo n. 11/2023, emesso dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 145/2023, va revocato (cfr. Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085).
Pag. 9 di 10 La somma dovuta va rideterminata in euro 16.552,51, somma per la quale va emessa statuizione di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
La valutazione di soccombenza va rapportata infatti all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., con la conseguenza che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in misura inferiore rispetto al credito originario, non può qualificarsi soccombente (arg. ex Cass. n. 9587/15); ciò vale tanto più nel caso concreto ove la revoca è dipesa da pagamenti successivi alla emanazione del decreto ingiuntivo.
Le spese, comprensive della fase monitoria, sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti, per la fase monitoria nonché per quelle di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
revoca il decreto ingiuntivo n.11/2023, emesso il 24.2.2023, dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento N.R.G 145/2023; condanna a versare in favore della Parte_1 [...] la residua somma di euro 16.552,51, per i Controparte_2 titoli di cui in motivazione, oltre interessi nella misura di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 5.929,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali 15%, IVA e C.P.A.
Così deciso in Sciacca, 12 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro, Leonardo CA nella causa instaurata
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Masanelli Parte_1
-opponente-
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Patrizia Montalbano
[...]
- opposto-
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso 5.4.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 11/2023 emesso il 24.2.2023 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 145/2023, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 29.274,00, a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, dal 2011 al 2020.
L'opponente ha chiesto dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendone la illegittimità. In particolare, il geometra ha eccepito la duplicazione del titolo Pt_1 esecutivo relativamente alle annualità 2011-2017, evidenziando che per le medesime somme richieste a titolo di contributi previdenziali era già stata notificata, in data 16 settembre 2022, la cartella di pagamento n. 291 2020 00263192 27 000 (non opposta), emessa in relazione al ruolo n. 2020/000576, reso esecutivo in data 12 dicembre 2019, per un importo complessivo pari ad € 22.216,87.
Parte opponente ha dedotto altresì l'intervenuto pagamento parziale delle somme oggetto della predetta cartella, a seguito dell'accoglimento della istanza di rateizzazione, con conseguente ammissione ad un piano di ammortamento in 70 rate mensili.
Si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_2 eccependo la infondatezza in fatto ed in diritto delle
[...] domande di cui all'opposizione, chiedendo al Tribunale la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della opposizione.
La causa, istruita mediante documenti, è stata decisa all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato nei seguenti termini.
Preliminarmente, è opportuno precisare che “[…] la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto, posto che all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. La suddetta trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una
Pag. 2 di 10 modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Costituzionale n. 248 del 2007)”
(Cass. civile sez. lav., 03/11/2021, n.31459).
Ne consegue che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 della Costituzione ai relativi enti di previdenza. Sempre in ossequio precetti costituzionali, l'iscrizione alla di previdenza è obbligatoria e non CP_1 meramente facoltativa essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale -essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito- avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla
L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr. Cass. n. 23627/2021; Cass. 4568 del 2021).
Nel caso concreto, l'opponente non ha contestato l'obbligatorietà della sua iscrizione alla
Cassa di previdenza né tantomeno l'obbligatorietà della contribuzione richiesta, pertanto, deve ritenersi pacifico che l'obbligazione contributiva sussista in capo allo stesso, in quanto derivante direttamente dalla sua iscrizione all'albo professionale e, conseguentemente, alla relativa Cassa di previdenza, ai sensi del regolamento dell'ente e della normativa vigente (L. n. 335/1995; D.Lgs. n. 509/1994).
Sul punto, la S.C. ha statuito che: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Controparte_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante CP_1 la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare
Pag. 3 di 10 l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”. (cfr. ex multis: Cass. 4154/2023; Cass.
4155/2023; Cass. 4568/2021).
Tanto premesso, giova rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria- il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale)
l'onere di provare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa creditoria.
Tale principio è stato è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (cfr. Cass. 8718/2000; Cass. 24815/2005; 2421/2006; Cass. 22754/2013).
Le doglianze del ricorrente si articolano in due distinti profili di censura che attengono, rispettivamente, alla dedotta duplicazione del titolo esecutivo e all'intervenuto pagamento delle somme oggetto della cartella di pagamento n. 291 2020 00263192 27 000 in seguito ad accoglimento della istanza di rateizzazione con identificativo 103028 del 3.3.2023
(momento successivo all'emanazione del decreto ingiuntivo).
Con riguardo alla prima questione, deve osservarsi che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (pure citato dall'opponente) quello secondo cui, nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto di duplicazione del titolo esecutivo per lo stesso credito nei confronti del medesimo debitore, né un divieto di azionare una pluralità di titoli esecutivi riferiti al medesimo credito (ex multis. Cass. 21768/2019), purché l'azione non si sia
Pag. 4 di 10 consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, non vi sia abuso del diritto o del processo e sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ebbene, nel caso concreto, parte opponente non ha neppure prospettato l'esistenza di un precedente titolo giudiziale giudizio avente ad oggetto l'accertamento del medesimo credito determinante la consumazione della successiva azione giudiziale, né ha dedotto una condotta abusiva da parte dell'ente creditore. Quanto all'interesse ad agire, questo è evidente dall'attitudine del titolo giudiziale ad acquisire l'autorità di giudicato con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione (2953 c.c.) in luogo di quello di 5 anni altrimenti applicabile.
La funzione propria del titolo esecutivo è quella di attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del diritto di credito, costituendo il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione esecutiva.
Ne deriva che, qualora il creditore disponga di più titoli legittimamente formatisi aventi ad oggetto il medesimo credito, egli è libero di scegliere quale di essi porre in esecuzione, non sussistendo alcun divieto in tal senso. Ciò nondimeno, l'esercizio di tale facoltà incontra il limite rappresentato dal divieto di conseguire una duplicazione della soddisfazione del credito, dovendo escludersi che il medesimo diritto possa essere realizzato più volte attraverso l'azione esecutiva.
Se ne trae che, la Controparte_1 era pienamente legittimata ad agire in via monitoria per il recupero delle somme oggetto di contestazione già oggetto di iscrizione a ruolo.
Con riferimento al secondo motivo di doglianza, concernente l'avvenuto pagamento delle somme oggetto della cartella di pagamento, resa esecutiva in data 12 dicembre 2019, per contributi dovuti all'Ente di previdenza in relazione agli anni 2011-2017, per un importo complessivo pari ad euro 22.216,87, parte ricorrente ha dedotto – e documentalmente comprovato – di aver presentato, in data 3 marzo 2023, istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (cfr. doc.3, ricorso), accolta dall'Ente creditore, con conseguente approvazione di un piano di ammortamento articolato in n. 70 rate mensili per un importo complessivo di euro 28.696,45 (cfr. doc.4, ricorso).
Pag. 5 di 10 ha altresì fornito prova di aver regolarmente adempiuto, nel periodo Parte_1 compreso tra marzo 2023 e ottobre 2025, al pagamento delle prime 32 rate del piano, mediante il sistema PagoPA, pagamenti in relazione ai quali la opposta non ne ha in alcun modo contestato la idoneità estintiva del credito ingiunto;
né la opposta ha contestato nel corso del giudizio la efficacia probatoria della documentazione prodotta.
In particolare, risulta versata:
- la somma di euro 469,12 (codice modulo pagamento 180291101030011413), effettuata in data 3 marzo 2023;
- la somma di euro 405,56 (codice modulo pagamento 180291101030012322), corrisposta il 3/3/2023;
- la somma di euro 405,63 (codice modulo pagamento 180291101030013635), corrisposta il 27/4/2023;
- la somma di euro 405,66 (codice modulo pagamento 180291101030014847), corrisposta il 1/6/2023;
- la somma di euro 405,74 (codice modulo pagamento 180291101030015958), corrisposta il 30/6/2023;
- la somma di euro 405,85 (codice modulo pagamento 180291101030016059), corrisposta l'1/8/2023;
- la somma di euro 405,91 (codice modulo pagamento 180291101030017978), corrisposta l'1/9/2023;
- la somma di euro 406,00 (codice modulo pagamento 180291101030018685), corrisposta il 28/9/2023;
- la somma di euro 406,07 (codice modulo pagamento 180291101030019905), corrisposta il 26/10/2023;
- la somma di euro 406,16 (codice modulo pagamento 180291101030028814), corrisposta il 30/11/2023;
- la somma di euro 406,22 (codice modulo pagamento 180291101030021420), corrisposta il 3/1/2024;
- la somma di euro 406,30 (codice modulo pagamento 180291101030022531), corrisposta il 2/2/2024;
- la somma di euro 406,41 (codice modulo pagamento 180291101537437003), corrisposta il 2/3/2024;
Pag. 6 di 10 - la somma di euro 406,50 (codice modulo pagamento 180291101537438922), corrisposta il 3/4/2024;
- la somma di euro 406,60 (codice modulo pagamento 180291101537439629), corrisposta il 3/5/2024;
- la somma di euro 406,66 (codice modulo pagamento 180291101537440134), corrisposta il 3/6/2024;
- la somma di euro 406,80 (codice modulo pagamento 180291101537441851), corrisposta il 2/7/2024;
- la somma di euro 406,88 (codice modulo pagamento 180291101537442962), corrisposta il 2/8/2024;
- la somma di euro 406,96 (codice modulo pagamento 180291101537443063), corrisposta il 3/9/2024;
- la somma di euro 407,07 (codice modulo pagamento 180291101537444578), corrisposta il 2/10/2024;
- la somma di euro 407,16 (codice modulo pagamento 180291101537445487), corrisposta il 4/11/2024;
- la somma di euro 407,31 (codice modulo pagamento 180291101537446000), corrisposta il 3/12/2024;
- la somma di euro 407,42 (codice modulo pagamento 180291101537447515), corrisposta il 3/1/2025;
- la somma di euro 407,53 (codice modulo pagamento 180291101537448020), corrisposta il 31/1/2025;
- la somma di euro 407,60 (codice modulo pagamento 180291102087297778), corrisposta il 28/2/2025;
- la somma di euro 407,63 (codice modulo pagamento 180291102087298889), corrisposta il 23/5/2025;
- la somma di euro 407,84 (codice modulo pagamento 180291102087299301), corrisposta il 3/6/2025;
- la somma di euro 407,93 (codice modulo pagamento 180291102087300210), corrisposta il 9/7/2025;
- la somma di euro 408,06 (codice modulo pagamento 180291102087301220), corrisposta il 4/8/2025);
Pag. 7 di 10 - la somma di euro 408,17 (codice modulo pagamento 180291102087302533), corrisposta il 17/9/2025;
- la somma di euro 408,31 (codice modulo pagamento 180291102087303341), corrisposta il 26/9/2025;
- la somma di euro 408,43 (codice modulo pagamento 180291102087304654), corrisposta il 7/10/2025.
Dunque, tenuto conto dell'effetto estintivo dei detti pagamenti, pacifica la (parziale) medesimezza del credito portato nella cartella rispetto a quello azionato in via monitoria, dall'importo ingiunto deve essere detratto l'importo di euro 12.721,49, già corrisposto da parte opponente, come documentato dalle ricevute di pagamento depositate in atti (cfr. deposito del 9.11.2023; deposito del 6.3.2025; deposito del 10.10.2025).
Al netto dei suddetti pagamenti, residua in capo al geometra un debito Pt_1 complessivo pari ad euro 16.552,51, somma che risulta tuttora dovuta e non estinta.
Va, poi, disattesa l'eccezione sollevata dall'odierno opponente in ordine alla dedotta non debenza delle somme richieste per l'annualità 2020.
Come correttamente evidenziato dalla Controparte_1
nulla è stato chiesto al geometra a titolo di contribuzione
[...] Pt_1 minima obbligatoria per la suddetta annualità.
Ed invero, come si evince dalla dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, rilevante ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., la quale contiene, tra l'altro, un prospetto analitico degli importi richiesti, anno per anno e il relativo titolo (cfr. doc.1, fascicolo monitorio), per l'anno 2020 al geometra è stata irrogata esclusivamente la Pt_1 sanzione di euro 33,00, per tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente ovvero nell'anno di cancellazione dalla Cassa (2019), in quanto la dichiarazione va presentata nell'anno successivo all'anno di imposta.
Infine, in ordine all'annualità 2019, il ricorrente deduce la non debenza dei contributi per l'intero anno, fondando la propria eccezione sulla circostanza di aver presentato istanza di cancellazione dalla Controparte_1 nel gennaio 2019 (cfr. doc. 3, ricorso). A tal proposito, va richiamato l'art. 1
[...]
Pag. 8 di 10 del Regolamento sulla Contribuzione (cfr. docc. 7-13, fascicolo monitorio), a mente del quale:
“Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla . CP_1
1.1 bis. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese”.
Ed ancora, con riferimento al contributo integrativo, il successivo art.
2.4 statuisce che:
“Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, CP_1 un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma
2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
Dalla normativa richiamata emerge con chiarezza che l'iscritto alla è tenuto al CP_1 versamento della contribuzione obbligatoria unicamente per i mesi di effettiva iscrizione, che, nel caso di specie, si riducono al solo mese di gennaio 2019.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo, doc. 6, fascicolo monitorio) risulta che, per l'anno 2019, il geometra ha effettuato Pt_1 versamenti, peraltro incompleti, limitatamente a un solo mese e figura come non contribuente per i restanti undici mesi.
Ne consegue che l'obbligo contributivo è stato correttamente determinato e circoscritto dalla al periodo di effettiva iscrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, CP_1 comma 1-bis, e dall'art.
2.4 del Regolamento sulla Contribuzione.
In ragione di tutto quanto precede, in considerazione della parziale estinzione del credito ingiunto, il decreto ingiuntivo n. 11/2023, emesso dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 145/2023, va revocato (cfr. Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085).
Pag. 9 di 10 La somma dovuta va rideterminata in euro 16.552,51, somma per la quale va emessa statuizione di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
La valutazione di soccombenza va rapportata infatti all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., con la conseguenza che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in misura inferiore rispetto al credito originario, non può qualificarsi soccombente (arg. ex Cass. n. 9587/15); ciò vale tanto più nel caso concreto ove la revoca è dipesa da pagamenti successivi alla emanazione del decreto ingiuntivo.
Le spese, comprensive della fase monitoria, sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti, per la fase monitoria nonché per quelle di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
revoca il decreto ingiuntivo n.11/2023, emesso il 24.2.2023, dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento N.R.G 145/2023; condanna a versare in favore della Parte_1 [...] la residua somma di euro 16.552,51, per i Controparte_2 titoli di cui in motivazione, oltre interessi nella misura di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 5.929,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali 15%, IVA e C.P.A.
Così deciso in Sciacca, 12 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 10 di 10