Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7765 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per e n.q. di eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
_____________________________
(Avv. Misuraca Margherita) Per_2
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere le spese di lite che liquida in € 1.182,30 per compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Tella
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.05.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_1
CP_ chiedendo dichiararsi il proprio diritto condannare l al pagamento dei ratei
CP_ dell'assegno ordinario di invalidità. L si costituiva in giudizio deducendo tra l'altro di non avere posto in pagamento la somma perché la ricorrente in data 29
Agosto 2024 era deceduta, chiede va dichiararsi l'interruzione del giudizio o in subordine la cessazione della materia del contendere. Spese come per legge.
Successivamente si costituivano in giudizio gli eredi della ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna entrambe procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stente l'accredito degli arretrati di cui al ricorso in data 22.04.2025 ( cfr ricevuta di pagamento in atti); tuttavia il procuratore di parte ricorrente insisteva nella vittoria delle spese atteso che la resistente aveva provveduto a pagare solo nelle more del giudizio.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio
(aprile 2025) .
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
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P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/06/2025.
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- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro