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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1771/2024 promossa da
e Sig. C.F. rappresentati e Parte_1 Parte_2 C.F._1
difesi, dagli avv.ti Giuseppe Grasso e Giovanni Grasso del Foro di Mantova, elettivamente domiciliato presso il loro studio;
parte appellante;
, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Trento è ex lege domiciliato;
parte appellata;
con oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 416/2023 - ricorso ex CP_1
art. 7 Dlgs. 151/2011.
CONCLUSIONI dei procuratori della parte appellante:
“In via principale nel merito:
In integrale riforma della Sentenza 416/23 R.G. 1316/2023 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Dott.ssa Maria Costanza Giatti in data 13 Dicembre 2023, accogliere il Ricorso oggi formulato e, conseguentemente
Annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il Verbale n. PTR 2564000818 redatto dagli
Agenti della Sezione di Polizia Stradale di in data 13 Febbraio 2023; CP_1
Condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”. della parte appellata:
pagina 1 di 3 “Contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti
Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n.151/2011, la , unitamente al Parte_1
Sig. impugnavano il verbale di contestazione n. PTR2564000818 del 13.02.2023 Parte_2
emesso dalla Sezione Polizia Stradale per violazione dell'art. 164, comma 8, del codice della CP_1
strada.
Tale verbale veniva contestato unitamente all'altro verbale per violazione degli artt. 10, comma 18, art. 175, comma 16, e art. 63, comma 5, del codice della strada.
Esponeva parte ricorrente che il verbale impugnato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stata effettuata dalla Polizia Stradale un'oggettiva rilevazione delle sporgenze, in particolare per quella longitudinale non sarebbero stati indicati gli strumenti utilizzati per l'accertamento, né la relativa marca, e/o omologazione, né in ogni caso qualsiasi elemento utile a stabilire se la misurazione effettuata possa considerarsi effettiva, con la conseguenza che si tratterebbe di mero apprezzamento soggettivo degli agenti verbalizzanti. Precisava, altresì, che non sarebbe stata calcolata, oltre alla tolleranza del 10% di cui all'art. 10, comma 6, anche l'ulteriore tolleranza del 2% prevista dal comma
24 del citato art. 10.
Con sentenza n. 416/2023 il Giudice di Pace di rigettava il ricorso in opposizione. CP_1
Proponevano appello i ricorrenti in primo grado deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provata la sporgenza posteriore su cui si fonda l'emissione della sanzione, riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
Il Commissariato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
2. La violazione oggetto del presente giudizio trova il suo fondamento nel verbale di contestazione di data 13/02/2023 n. PTR 2564000819 con il quale è stata contestata agli odierni appellanti una sporgenza longitudinale del veicolo targato SBL49547 alla quale conseguiva l'obbligo di esposizione del panello quadrangolare.
Sulla base della documentazione dimessa nel corso del giudizio di primo grado dall'amministrazione resistente, la cui ammissibilità e tempestività non è oggetto di alcun motivo di appello, risulta provato che le rilevazioni che hanno determinato gli agenti ad emettere la sanzione contestata, sono state eseguite legittimamente mediante l'utilizzo di una rotella metrica a nastro marca "Metrica" con omologazione CE M 14 0122 IlI, secondo lo standard europeo di precisione, dopo che l'autotreno era stato perfettamente allineato e posizionato in parallelo agli stalli. La misurazione ha interessato l'estremità della motrice e la parte finale della sporgenza dell'ultimo veicolo caricato nel rimorchio. La
pagina 2 di 3 lunghezza rilevata è stata di 21,80 m, ossia superiore al limite di categoria di cui all'art. 61 CdS
(18,75mt.) maggiorata del 12% come stabilito dall'art. 10 comma 6 CdS.
L'atto proviene da un pubblico ufficiale ed è stato formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione di una violazione delle norme del codice della strada. La misurazione svolta ha dunque carattere di accertamento eseguito dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quanto da questi riportato nel verbale di contestazione e cioè che "il convoglio aveva una lunghezza di 21,80 mt" ha valore probatorio pieno, essendo coperto da fede privilegiata e, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non può essere considerata una valutazione del verbalizzante.
La decisione di primo grado risulta dunque esente da censure e va integralmente confermata.
3. In ragione del rigetto dell'appello proposto, gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese in favore dell'appellato.
Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate in base ai valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di cognizione pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore fino ad € 1.100,00.
Va inoltre accertato e dichiarato che sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, co. 1 – quater del
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio che, nel complesso, vengono liquidate in € 662,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge e spese forfettarie nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) accerta e dichiara che sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, co. 1 – quater del D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.
Così deciso in , con dispositivo letto all'udienza del 13/03/2025. CP_1
Il Giudice
Morris Recla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1771/2024 promossa da
e Sig. C.F. rappresentati e Parte_1 Parte_2 C.F._1
difesi, dagli avv.ti Giuseppe Grasso e Giovanni Grasso del Foro di Mantova, elettivamente domiciliato presso il loro studio;
parte appellante;
, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Trento è ex lege domiciliato;
parte appellata;
con oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 416/2023 - ricorso ex CP_1
art. 7 Dlgs. 151/2011.
CONCLUSIONI dei procuratori della parte appellante:
“In via principale nel merito:
In integrale riforma della Sentenza 416/23 R.G. 1316/2023 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Dott.ssa Maria Costanza Giatti in data 13 Dicembre 2023, accogliere il Ricorso oggi formulato e, conseguentemente
Annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il Verbale n. PTR 2564000818 redatto dagli
Agenti della Sezione di Polizia Stradale di in data 13 Febbraio 2023; CP_1
Condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”. della parte appellata:
pagina 1 di 3 “Contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti
Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n.151/2011, la , unitamente al Parte_1
Sig. impugnavano il verbale di contestazione n. PTR2564000818 del 13.02.2023 Parte_2
emesso dalla Sezione Polizia Stradale per violazione dell'art. 164, comma 8, del codice della CP_1
strada.
Tale verbale veniva contestato unitamente all'altro verbale per violazione degli artt. 10, comma 18, art. 175, comma 16, e art. 63, comma 5, del codice della strada.
Esponeva parte ricorrente che il verbale impugnato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stata effettuata dalla Polizia Stradale un'oggettiva rilevazione delle sporgenze, in particolare per quella longitudinale non sarebbero stati indicati gli strumenti utilizzati per l'accertamento, né la relativa marca, e/o omologazione, né in ogni caso qualsiasi elemento utile a stabilire se la misurazione effettuata possa considerarsi effettiva, con la conseguenza che si tratterebbe di mero apprezzamento soggettivo degli agenti verbalizzanti. Precisava, altresì, che non sarebbe stata calcolata, oltre alla tolleranza del 10% di cui all'art. 10, comma 6, anche l'ulteriore tolleranza del 2% prevista dal comma
24 del citato art. 10.
Con sentenza n. 416/2023 il Giudice di Pace di rigettava il ricorso in opposizione. CP_1
Proponevano appello i ricorrenti in primo grado deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provata la sporgenza posteriore su cui si fonda l'emissione della sanzione, riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
Il Commissariato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
2. La violazione oggetto del presente giudizio trova il suo fondamento nel verbale di contestazione di data 13/02/2023 n. PTR 2564000819 con il quale è stata contestata agli odierni appellanti una sporgenza longitudinale del veicolo targato SBL49547 alla quale conseguiva l'obbligo di esposizione del panello quadrangolare.
Sulla base della documentazione dimessa nel corso del giudizio di primo grado dall'amministrazione resistente, la cui ammissibilità e tempestività non è oggetto di alcun motivo di appello, risulta provato che le rilevazioni che hanno determinato gli agenti ad emettere la sanzione contestata, sono state eseguite legittimamente mediante l'utilizzo di una rotella metrica a nastro marca "Metrica" con omologazione CE M 14 0122 IlI, secondo lo standard europeo di precisione, dopo che l'autotreno era stato perfettamente allineato e posizionato in parallelo agli stalli. La misurazione ha interessato l'estremità della motrice e la parte finale della sporgenza dell'ultimo veicolo caricato nel rimorchio. La
pagina 2 di 3 lunghezza rilevata è stata di 21,80 m, ossia superiore al limite di categoria di cui all'art. 61 CdS
(18,75mt.) maggiorata del 12% come stabilito dall'art. 10 comma 6 CdS.
L'atto proviene da un pubblico ufficiale ed è stato formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione di una violazione delle norme del codice della strada. La misurazione svolta ha dunque carattere di accertamento eseguito dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quanto da questi riportato nel verbale di contestazione e cioè che "il convoglio aveva una lunghezza di 21,80 mt" ha valore probatorio pieno, essendo coperto da fede privilegiata e, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non può essere considerata una valutazione del verbalizzante.
La decisione di primo grado risulta dunque esente da censure e va integralmente confermata.
3. In ragione del rigetto dell'appello proposto, gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese in favore dell'appellato.
Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate in base ai valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di cognizione pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore fino ad € 1.100,00.
Va inoltre accertato e dichiarato che sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, co. 1 – quater del
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio che, nel complesso, vengono liquidate in € 662,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge e spese forfettarie nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) accerta e dichiara che sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, co. 1 – quater del D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.
Così deciso in , con dispositivo letto all'udienza del 13/03/2025. CP_1
Il Giudice
Morris Recla
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