Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 06/08/2025, n. 15338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15338 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06392/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6392 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO D'IN, GI Di Nuzzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Rotondi, Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ON ZO, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AH RD, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico di contenuto identico n.1205 del 24.05.2024 notificato al Prof. GI Di Nuzzo, e n. 1201 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa TO D’IN, con cui i ricorrenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all’Avviso DGPER 29.12.2023 n.79720;
nonché, ove occorra,
degli art.2 e 3 dell’AVVISO del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “ DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2 .”, e del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (già MIUR) dell’08.06.2023 prot.nr.107 e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 <<recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell''8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14>> , nella parte in cui all’art.2 denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che: “ Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta ;”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: “ Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; ” - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;
e per l’effetto accertare il diritto
- dei ricorrenti a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della
loro posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 15/10/2024:
- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n.2187 d 09.08.2024 di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 9 del DM n. 107 del 2023 con relativa graduatoria allegata;
- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n.2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria con allegata graduatoria e dell’avviso sempre del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot.124319 del 09.08.2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori, e di tutti gli eventuali provvedimenti di esclusione per carenza dei requisiti concorso Riservato Dirigenti Scolastici - Decreto approvazione graduatoria definitiva degli USR regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato dei vincitori, ove nelle more adottati, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’atto di intervento ad opponendum di RD AH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono i ricorrenti – tutti docenti di ruolo dell’Amministrazione statale - di aver partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e, all’esito della prova scritta, di esserne stati esclusi.
Avverso l’esclusione e la successiva graduatoria instauravano il giudizio n. 5191/2019 R.G., di fronte a questo Tribunale, definito con sentenza n. 4050/2020 del 21 luglio 2020, appellata di fronte al Consiglio di Stato che lo concludeva con sentenza 930/2021 del 01 febbraio 2021.
Successivamente gli odierni ricorrenti proponevano distinti e autonomi ricorsi a questo TAR con giudizi tutti pendenti alla data del 28.02.2023, impugnando per illegittimità derivata ed al fine di non prestare acquiescenza, i decreti di modifica di tale graduatoria adottati dal Ministero rispettivamente ad agosto 2020 (ricorso pendente al TAR Lazio nr.9605/2020), e solo il Prof. Di Nuzzo quelli di agosto 2021 e 2022 (impugnati con unico ricorso e successivi motivi aggiunti al Tar Lazio ancora pendente R.G.nr. 11819/2021).
Ad ogni modo, nelle more i ricorrenti impugnavano anche ulteriori decreti di modifica della graduatoria nel mese di agosto degli anni 2020, 2021 e 2022 per non prestare acquiescenza all’esito del concorso e promuovevano un atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di revocazione RG nr. 4125/2022 (avverso una delle sentenze sfavorevoli del Consiglio di Stato, la n. 1012/2021), definito con sentenza di improcedibilità nr.4697 del 09.05.2023, data successiva al 28.02.2023.
Parte ricorrente deduce poi che, con il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), il Legislatore prevedeva che potevano partecipare alla procedura per il reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, esclusivamente coloro che avessero, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio pendente relativo all’impugnazione delle prove scritte/orali del citato concorso, indetto con il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
Con il presente gravame la parte ricorrente, lamentando di essere stata esclusa dalla procedura di reclutamento straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 poiché il suo procedimento giurisdizionale non rientrava tra quelli tassativamente indicati all’articolo 2 del DM 107/2023, ha censurato l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe alla stregua delle seguenti ragioni.
1) ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3 Legge n.241/90.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6 comma 1, lett. b) Legge n.241/90 (principio del soccorso istruttorio); art.7, 8 e 10 Legge n.241/90, Art.97 della Costituzione; ECCESSO DI POTERE: per carenza e/o inadeguatezza motivazione, difetto istruttorio, difetto dei presupposti, illogicità e
ingiustizia manifesta (l’esclusione deve ritenersi illegittima per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio);
3) ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. Illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. VIOLAZIONE DI LEGGE: artt.3 e 4 della Costituzione (i ricorrenti verserebbero nella prima delle condizioni poste dalla norma per l’accesso alla selezione, essendo pendenti alla data di riferimento di fronte al TAR i ricorsi aventi ad oggetto il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, e cioè l’IMPUGNATIVA DEL DECRETO DI MODIFICA E RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 2019, ATTO CONCLUSIVO DL CONCORSO: decreti del MIM di modifica della graduatoria definitiva adottati nei mesi di agosto 2020, 2021 e 2022; ed erano intervenienti nel giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato Sez. VII R.G.nr.4125 con cui era stata chiesta la revocazione della sentenza nr.1012 del 2021). Erroneamente, quindi, l’Amministrazione avrebbe ritenuto che la posizione dei ricorrenti non rientrasse tra quelle previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 107/2023, sebbene gli stessi avessero proposto ricorso nei termini di legge ed avessero pendenti - alla data del 28 febbraio 2023 – contenziosi giurisdizionali relativi all’attribuzione del punteggio ottenuto alla prova scritta della precedente selezione.
4) In via subordinata: Eccezione di incostituzionalità dell’art.5, comma da 11-quinquies a 11-novies del D.L. n.198/2022 nel testo di conversione di cui alla Legge n.14/2023 per contrasto con gli artt.3,
51, comma 1, e art.97 della carta Costituzionale.
2. I motivi di censura sin qui elencati sono stati poi estesi avverso gli atti di cui meglio in epigrafe, sopravvenuti in corso di giudizio, con i motivi aggiunti del 15 ottobre 2024.
Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione all’accertamento del proprio diritto alla partecipazione, anche con riserva, alla prova orale della procedura del corso intensivo di formazione nonché alla relativa prova finale.
3.Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria di forma.
4. Con ordinanza n. 3027/2024, pubblicata in data 4 luglio 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 2 luglio 2024, è stata respinta la domanda cautelare proposta nel ricorso.
La domanda cautelare veniva riproposta nei motivi aggiunti ed accolta dalla Sezione con ordinanza nr. 5286 del 22 novembre 2024, ritenuto “ che con l’atto recante motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n.107 del 2023, approvata con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, la successiva graduatoria generale nazionale rettificata approvata con decreto MIM n.2206 del 19.08.2024 nonché l’avviso del MIM prot.124319 del 9 agosto 2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori e gli eventuali provvedimenti degli Uffici Scolastici regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti dei vincitori, ove adottati nelle more, ed hanno dedotto l’illegittimità per gli stessi motivi già censurati con il ricorso introduttivo tenuto conto della pendenza di giudizi alla data del 28 febbraio 2023, argomentando con ulteriori considerazioni; in particolare i ricorrenti hanno insistito sulla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli stessi per la partecipazione al concorso riservato in questione, tenuto conto della pendenza di giudizio, come dimostrato, riconducibile alle fattispecie previste dalle norme speciali di riferimento, alla luce anche di quanto da ultimo sostenuto dal giudice d’appello in caso analogo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, ord. n. 3395/2024 e n.3728/2024); …che, sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare e salva ogni altra valutazione, le censure sono fondate riguardo alla dedotta illegittima esclusione dei ricorrenti dalla procedura di reclutamento straordinaria di cui al D.M. n. 107/2023, quanto al fumus boni iuris, tenuto conto della pendenza di giudizio, come sopra riconosciuta anche alla luce delle predette ordinanze, trattandosi di procedimenti giudiziari comunque riguardanti, ancorché in via derivata e successiva, il mancato superamento della prova scritta da parte dei ricorrenti, così come indicato nel D.M. n. 107/2023;… quanto al periculum in mora, che appare apprezzarsi l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, consistente nella mancata partecipazione alle fasi successive della procedura de qua dopo aver superato la prova scritta per la rilevata carenza dei requisiti;… che l’istanza cautelare incidentalmente proposta debba essere accolta ai fini della tempestiva ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura, salve tutte le successive determinazioni dell’Amministrazione resistente, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico in questione; ”.
5. Veniva contestualmente autorizzata l’integrazione del contraddittorio con le modalità meglio ivi prescritte, cui la parte ricorrente ottemperava come da deposito del 12 dicembre 2024.
6. E’ intervenuta ad opponendum RD AH, che chiede il rigetto del ricorso.
7. Con deposito del 5 luglio 2025, la parte ricorrente ha allegato quali precedenti a sé favorevoli, le sentenze di questa Sezione nr. 13163 e 13164 del 3 luglio 2025.
8. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
9. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve pertanto essere accolto, in conformità all’orientamento della Sezione di cui alle sentenze nn. 13163 e 13164 del 3 luglio 2025.
10. La parte ricorrente si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe errato nell’adozione del provvedimento impugnato, perché (verosimilmente) essa avrebbe considerato non utile, ai fini della verifica della pendenza del giudizio - requisito indispensabile ai fini della partecipazione - , i giudizi pendenti avverso le modifiche della graduatoria a suo tempo impugnata e l’atto di intervento nel giudizio per revocazione presso il Consiglio di Stato.
Tale impostazione non sarebbe coerente con il dato testuale contenuto nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, emanato in attuazione del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, né con un’interpretazione sistematica e teleologica dalla legge, finalizzata, per l’appunto, alla deflazione del contenzioso insorto a seguito delle numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017.
11. Ritiene il Collegio, in conformità con quanto già affermato da questo Tribunale nella sede cautelare dei motivi aggiunti, che tali doglianze siano condivisibili e meritino accoglimento.
In punto di diritto, giova richiamare l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui “Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.”.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato “soggetti destinatari”), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che:
“1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale”.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.”.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che “3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”.
Infine, il comma 5 dell’art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che “5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023.
Orbene, sul punto, giova premettere che non si rinviene nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24).
Il concetto di pendenza deve quindi desunto dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”. La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
È vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato).
Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l’ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l’appunto, pendente ovvero le parti non abbiamo avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.).
Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria.
Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che “sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252).
Quanto, poi, all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l’appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo, tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023.
Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un’evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto il ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avevano avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque il ricorso, avevano ricevuto l’esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell’evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine.
Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l’appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che “l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l’altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall’Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza del 6 novembre 2024, n. 4996); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato, sez. VII, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 297.
Tenendo presente il quadro normativo complessivo che sin qui si è esposto, nel caso in esame, i ricorrenti erano parti nei giudizi 11819/2021 (pro. Di Nunzio) e 9065/2020 (prof.ssa D’IN), i quali erano pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (ad oggi risultano pronunciate tra le parti le sentenze brevi, rispettivamente, 12919 e 12909 entrambe del 30 giugno 2025), proposti avverso il decreto n.1357 del 12.08.2021, con cui è stata modificata e rettificata la graduatoria generale nazionale del Concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 approvata con decreto prot. n.AOODPPIT 1205 DEL 01.08.2019 e gli altri provvedimenti meglio elencati come in epigrafe delle relative sentenze; vero è che i relativi gravami sono sopravvenuti rispetto alla definizione dei giudizi elencati meglio nella premessa narrativa proposti originariamente contro la graduatoria del concorso 1259/2017, ma è indubbio che – ai fini di cui alla norma transitoria in commento – alla data del 28 febbraio 2023 fosse pendente per i ricorrenti il un contenzioso riconducibile alla nozione di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023. Sotto questo profilo, anche l’intervento ad adiuvandum può rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, essendo stato interpretato il requisito del giudizio personale in modo estensivo (vedi: Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 3728), a nulla rilevando altresì che il giudizio “a monte” sia stato definito con sentenza di reiezione, dal momento che la lex specialis non impone all’Amministrazione di valutare l’ammissibilità (o la fondatezza) dell’impugnazione ai fini della partecipazione al concorso straordinario, ma soltanto di verificare l’esistenza di una pendenza del giudizio (collegato alle ipotesi di cui sopra).
Il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua.
L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata, e gli atti conseguenti relativi all’assegnazione delle sedi da parte dei soggetti risultati vincitori.
Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, i provvedimenti impugnati, accerta il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua e all’inserimento nella graduatoria di concorso, salvi i provvedimenti successivi dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO