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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11415/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Serena SANSAVINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Forlì, via M. Missirini n. 6, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 7 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 6 agosto 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti, sentite all'udienza del 7 ottobre 2025, hanno confermato la domanda. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio dal 2013 al 2020. Dall'unione è nato il 1° settembre 2015. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il figlio con la madre presso la residenza della stessa, a Imola, Via Puccini n. 39/b; 3) dispone che, salvo diversi accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 presso la sua abitazione, attualmente a Conselice (RA) via Paolo Fabbri n.15/G, secondo il seguente calendario:
- un giorno a settimana, con pernotto, quando il fine settimana è di propria competenza e due giorni a settimana, con pernotto, quando il minore passerà il weekend con la madre;
in ogni caso i giorni verranno scelti compatibilmente con gli impegni lavorati dei genitori e con gli impegni scolastici e sportivi del figlio;
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
la cadenza dei fine settimana sarà regolata tra le parti per consentire la coincidenza della presenza di con (la figlia della signora avuta dal precedente Per_1 Per_2 Parte_2 matrimonio);
- nelle vacanze natalizie per sei giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 e il 26 dicembre, il giorno dell'Epifania e quello di Capodanno;
- nelle festività pasquali tre giorni in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, quindici giorni anche consecutivi da concordarsi preferibilmente entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- in occasione dei ponti e delle ulteriori festività (come il patrono del luogo di residenza, ecc..) seguendo il criterio dell'alternanza; 4) prende atto che in ogni caso i genitori hanno concordato:
- di poter definire un calendario anche tramite accordi telefonici o messaggi di testo;
pagina 2 di 4 - che il regime di affidamento in occasione delle festività, ivi compreso il compleanno del minore, verrà stabilito di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi di stare pari tempo con il figlio;
5) prende atto che il padre e la madre si impegnano reciprocamente ad essere reperibili telefonicamente quando il figlio è con uno di loro così da poter sempre comunicare con il minore, seppur i contatti di comune accordo verranno circoscritti allo stretto necessario;
6) prende atto che:
- la madre si impegna a tenere sempre aggiornato il padre sulle visite mediche e tutti gli eventi e le comunicazioni/circolari inerenti alla scuola che questo frequenterà negli anni o gli impegni sportivi dello stesso, o altre attività ludiche che il minore intenderà frequentare;
- i genitori, altresì, si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni data oppure cambio di data o spostamento o cancellazione riferita a visite mediche o specialistiche private o con servizio sanitario pubblico, colloqui con insegnanti, gite scolastiche o uscite di una giornata a scopo didattico, gare sportive o centri estivi. Detta precisazione ha lo scopo preciso di garantire sempre ad entrambi i genitori la partecipazione e la conoscenza degli eventi più importanti della vita del figlio;
7) a far data dalla pronuncia della sentenza pone in capo al signor l'obbligo Pt_1 di corrispondere alla signora titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre all' IBAN: [...], la somma mensile di 150,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria annua sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); fino alla pronuncia del provvedimento l'importo del mantenimento ordinario sarà di euro 100,00; 8) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. Le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di intraprendere le spese come indicato nel protocollo e di inviarsi copia della fattura/scontrino parlante/ticket al fine di ottenerne il rimborso. Il rimborso avverrà a fronte delle documentazioni di spesa sostenute, con regolazione mensile dei conguagli, l'invio è obbligatorio per le parti in quanto dovrà poi essere presentato in sede di dichiarazione;
9) prende atto che la signora i impegna a trasmettere entro il 31/12 di Parte_2 ogni anno copia contenente il saldo del libretto intestato al minore recante n. 000052186981 e acceso presso le poste italiane 11231 - Agenzia di Imola 4 e che entrambi i ricorrenti si impegnano sin da ora di trasformare il libretto in conto corrente appena il minore ne avrà la necessità;
pagina 3 di 4 10) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le spese relative al figlio saranno detratte fiscalmente al 50% in dichiarazione dei redditi da entrambi i genitori;
12) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio/residenza a mezzo raccomandata a.r.;
13) prende atto che le parti hanno dichiarato che il padre ha sempre provveduto regolarmente al mantenimento ordinario e straordinario del minore e pertanto non sussiste alcuna somma arretrata da saldare;
14) prende atto che ognuno dei genitori dà inoltre sin da ora assenso all'altro in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e/o di polizia comunque collegata all'espatrio per motivi di turismo e/o lavoro e al rilascio dei necessari documenti. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Serena SANSAVINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Forlì, via M. Missirini n. 6, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 7 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 6 agosto 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti, sentite all'udienza del 7 ottobre 2025, hanno confermato la domanda. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio dal 2013 al 2020. Dall'unione è nato il 1° settembre 2015. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il figlio con la madre presso la residenza della stessa, a Imola, Via Puccini n. 39/b; 3) dispone che, salvo diversi accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 presso la sua abitazione, attualmente a Conselice (RA) via Paolo Fabbri n.15/G, secondo il seguente calendario:
- un giorno a settimana, con pernotto, quando il fine settimana è di propria competenza e due giorni a settimana, con pernotto, quando il minore passerà il weekend con la madre;
in ogni caso i giorni verranno scelti compatibilmente con gli impegni lavorati dei genitori e con gli impegni scolastici e sportivi del figlio;
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
la cadenza dei fine settimana sarà regolata tra le parti per consentire la coincidenza della presenza di con (la figlia della signora avuta dal precedente Per_1 Per_2 Parte_2 matrimonio);
- nelle vacanze natalizie per sei giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 e il 26 dicembre, il giorno dell'Epifania e quello di Capodanno;
- nelle festività pasquali tre giorni in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, quindici giorni anche consecutivi da concordarsi preferibilmente entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- in occasione dei ponti e delle ulteriori festività (come il patrono del luogo di residenza, ecc..) seguendo il criterio dell'alternanza; 4) prende atto che in ogni caso i genitori hanno concordato:
- di poter definire un calendario anche tramite accordi telefonici o messaggi di testo;
pagina 2 di 4 - che il regime di affidamento in occasione delle festività, ivi compreso il compleanno del minore, verrà stabilito di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi di stare pari tempo con il figlio;
5) prende atto che il padre e la madre si impegnano reciprocamente ad essere reperibili telefonicamente quando il figlio è con uno di loro così da poter sempre comunicare con il minore, seppur i contatti di comune accordo verranno circoscritti allo stretto necessario;
6) prende atto che:
- la madre si impegna a tenere sempre aggiornato il padre sulle visite mediche e tutti gli eventi e le comunicazioni/circolari inerenti alla scuola che questo frequenterà negli anni o gli impegni sportivi dello stesso, o altre attività ludiche che il minore intenderà frequentare;
- i genitori, altresì, si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni data oppure cambio di data o spostamento o cancellazione riferita a visite mediche o specialistiche private o con servizio sanitario pubblico, colloqui con insegnanti, gite scolastiche o uscite di una giornata a scopo didattico, gare sportive o centri estivi. Detta precisazione ha lo scopo preciso di garantire sempre ad entrambi i genitori la partecipazione e la conoscenza degli eventi più importanti della vita del figlio;
7) a far data dalla pronuncia della sentenza pone in capo al signor l'obbligo Pt_1 di corrispondere alla signora titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre all' IBAN: [...], la somma mensile di 150,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria annua sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); fino alla pronuncia del provvedimento l'importo del mantenimento ordinario sarà di euro 100,00; 8) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. Le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di intraprendere le spese come indicato nel protocollo e di inviarsi copia della fattura/scontrino parlante/ticket al fine di ottenerne il rimborso. Il rimborso avverrà a fronte delle documentazioni di spesa sostenute, con regolazione mensile dei conguagli, l'invio è obbligatorio per le parti in quanto dovrà poi essere presentato in sede di dichiarazione;
9) prende atto che la signora i impegna a trasmettere entro il 31/12 di Parte_2 ogni anno copia contenente il saldo del libretto intestato al minore recante n. 000052186981 e acceso presso le poste italiane 11231 - Agenzia di Imola 4 e che entrambi i ricorrenti si impegnano sin da ora di trasformare il libretto in conto corrente appena il minore ne avrà la necessità;
pagina 3 di 4 10) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le spese relative al figlio saranno detratte fiscalmente al 50% in dichiarazione dei redditi da entrambi i genitori;
12) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio/residenza a mezzo raccomandata a.r.;
13) prende atto che le parti hanno dichiarato che il padre ha sempre provveduto regolarmente al mantenimento ordinario e straordinario del minore e pertanto non sussiste alcuna somma arretrata da saldare;
14) prende atto che ognuno dei genitori dà inoltre sin da ora assenso all'altro in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e/o di polizia comunque collegata all'espatrio per motivi di turismo e/o lavoro e al rilascio dei necessari documenti. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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