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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2357/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13020/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241773 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241683 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241724 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241703 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241745 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3873/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società
Resistente_1 per accertamenti Tari 2017/2018/2019/2020/2021 per l'omessa denuncia delle superfici tassabili del punto vendita Resistente_1 kids in Indirizzo_1 . Parte ricorrente rappresentava che gestiva porzione dell'immobile i forza di un contratto di affidamento di reparto stipulato con OC (ora ET SP ) .
Appella la sentenza Roma Capitale.
Contesta la mancata assoggettabilità alla Tari del gestore del reparto , lamenta che la società non ha mai presentato agli uffici la documentazione ai fini della Tari.
La società appellata propone appello incidentale per non aver disposto i giudici di primo grado condanna alle spese in primo grado.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'appello principale la Corte ritiene lo stesso infondato.
La società Resistente_1 non è soggetto direttamente responsabile della denuncia e del pagamento della Tari essendo in regime di affidamento di reparto delle aree di vendita in forza di un contratto di affidamento.
Tale contratto non costituisce subingresso. La società concedente è il legittimo titolare dell'immobile.
Il contratto di affidamento di reparto, allegato al ricorso, prevedeva che le spese comuni e le spese per utenze e rifiuti fossero a carico della società concedente che ripartiva il costo relativo tra i vari gestori delle pertinenze in base ad un regolamento. Nell'Allegato E al contratto è specificato che i rifiuti fanno parte delle spese comuni.
Pertanto la società concedente si è impegnata nei confronti di Resistente_1 alla gestione dei rifiuti prodotti nell'intero immobile . E' evidente che eventuali contestazioni circa l'applicazione della Tariffa Tari vanno rivolte al titolare del contratto PRG.
Altresì l'appello incidentale circa la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado non può essere accolto in quanto la società Resistente_1 ha depositato la documentazione comprovante l'errore sul presupposto soggettivo solo in sede di giudizio di primo grado e non in sede di accertamento presso il punto vendita ne in seguito alle richieste di AEQUA inserite nel verbale di constatazione di presentazione di documentazione.
La compensazione del primo grado è corretta perché solo in quella sede sono stati depositati i documenti.
Pertanto sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2357/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13020/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241773 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241683 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241724 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241703 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022241745 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3873/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società
Resistente_1 per accertamenti Tari 2017/2018/2019/2020/2021 per l'omessa denuncia delle superfici tassabili del punto vendita Resistente_1 kids in Indirizzo_1 . Parte ricorrente rappresentava che gestiva porzione dell'immobile i forza di un contratto di affidamento di reparto stipulato con OC (ora ET SP ) .
Appella la sentenza Roma Capitale.
Contesta la mancata assoggettabilità alla Tari del gestore del reparto , lamenta che la società non ha mai presentato agli uffici la documentazione ai fini della Tari.
La società appellata propone appello incidentale per non aver disposto i giudici di primo grado condanna alle spese in primo grado.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'appello principale la Corte ritiene lo stesso infondato.
La società Resistente_1 non è soggetto direttamente responsabile della denuncia e del pagamento della Tari essendo in regime di affidamento di reparto delle aree di vendita in forza di un contratto di affidamento.
Tale contratto non costituisce subingresso. La società concedente è il legittimo titolare dell'immobile.
Il contratto di affidamento di reparto, allegato al ricorso, prevedeva che le spese comuni e le spese per utenze e rifiuti fossero a carico della società concedente che ripartiva il costo relativo tra i vari gestori delle pertinenze in base ad un regolamento. Nell'Allegato E al contratto è specificato che i rifiuti fanno parte delle spese comuni.
Pertanto la società concedente si è impegnata nei confronti di Resistente_1 alla gestione dei rifiuti prodotti nell'intero immobile . E' evidente che eventuali contestazioni circa l'applicazione della Tariffa Tari vanno rivolte al titolare del contratto PRG.
Altresì l'appello incidentale circa la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado non può essere accolto in quanto la società Resistente_1 ha depositato la documentazione comprovante l'errore sul presupposto soggettivo solo in sede di giudizio di primo grado e non in sede di accertamento presso il punto vendita ne in seguito alle richieste di AEQUA inserite nel verbale di constatazione di presentazione di documentazione.
La compensazione del primo grado è corretta perché solo in quella sede sono stati depositati i documenti.
Pertanto sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.