Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 232
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità per omessa denuncia superfici tassabili

    La Corte ritiene che la società Resistente_1 non sia direttamente responsabile della denuncia e del pagamento della TARI, essendo in regime di affidamento di reparto. Il contratto di affidamento prevede che le spese comuni e per utenze e rifiuti siano a carico della società concedente, la quale ripartisce il costo tra i gestori. Pertanto, eventuali contestazioni vanno rivolte al titolare del contratto.

  • Rigettato
    Appello incidentale per mancata condanna alle spese

    L'appello incidentale non può essere accolto in quanto la società Resistente_1 ha depositato la documentazione comprovante l'errore sul presupposto soggettivo solo in sede di giudizio di primo grado e non in sede di accertamento né in seguito alle richieste dell'AEQUA. La compensazione del primo grado è corretta perché solo in quella sede sono stati depositati i documenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 232
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 232
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo