Sentenza 22 dicembre 2020
Massime • 1
Integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'autore del delitto-presupposto, in quanto il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. è configurabile solo nei confronti dell'"intraneus". (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la commissione, da parte di un terzo, del delitto di peculato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, secondo le norme dell'Unione europea, concorreva con il predetto ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di tale merce che, dopo la sostituzione dei contrassegni identificativi, veniva reimmessa nei circuiti commerciali).
Commentari • 2
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- 2. Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 16519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16519 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2020 |
Testo completo
16519-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 2929 MATILDE CAMMINO - Presidente - P.U. 22.12.2020 SERGIO DI PAOLA - Consigliere - R.G.N. 1395/2020 VITTORIO PAZIENZA - Consigliere - - Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NI RI, nato a [...] il [...] IS GI, nato a [...] il [...] D'AN AM, nato a [...] il [...] OF LF, nato a [...] il [...] OF EN, nato a [...] il [...] CC IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 6820/2019, emessa il 10 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di Milano Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell'udienza del 22 dicembre 2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di AZ IA e di rigettare gli altri ricorsi RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 10 ottobre 2019 la Corte d'appello di Milano, per ciò che rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, ha revocato nei confronti di NI RI e CC IM la pena accessoria dell'interdizione legale e ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea;
in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, ha condannato tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 c.p., per avere promosso, organizzato e partecipato a un'associazione criminosa, finalizzata alla commissione dei delitti di peculato, autoriciclaggio, riciclaggio, avente il centro direzionale in Secugnano (sede della Sei Per Secu Onlus), San Colombano al Lambro, Massalengo e Codogno;
luoghi in cui gli associati si incontravano per gestire i rapporti connessi alla sistematica attività di appropriazione dei prodotti ortofrutticoli, destinati alla distribuzione gratuita secondo le norme comunitarie, i quali, dopo la sostituzione delle targhette e dei segni, relativi alla loro provenienza dai canali di beneficienza, venivano reimmessi in commercio e destinati verso plurimi mercati, sia nazionali che esteri. AZ IN, quale presidente della Sei Per Secu, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriato dei prodotti ortofrutticoli, destinati alla distribuzione gratuita e, invece, venduti sul mercato, e di cui all'art. 648 ter1 c.p., perché, dopo aver commesso i delitti di peculato, impiegava i predetti prodotti ortofrutticoli all'interno di molteplici e collaudati canali commerciali, rivendendoli a scopi di lucro e occultandone l'originaria provenienza mediante operazioni consistite, tra l'altro, nel rimuovere i contrassegni, che distinguevano la provenienza della frutta e della verdura dai canali di distribuzione gratuita, finanziata dalla Unione Europea, e così ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Gli altri ricorrenti sono stati ritenuti responsabili anche del reato di cui all'art. 648 bis c.p., avendo compiuto operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei prodotti ortofrutticoli, compendio dei peculati, commessi da AZ IA. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensore degli imputati. Il difensore di NI RI ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione in ordine agli specifici e dettagliati motivi d'appello; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla determinazione della pena base e alle attenuanti generiche. La pena base per il delitto di peculato sarebbe stata determinata in misura superiore alla 2 metà della pena massima comminabile, trascurando la condotta di vita antecedente al reato;
l'assenza di precedenti;
la condotta processuale, avendo l'imputato ammesso i fatti e collaborato per l'accertamento dei reati;
i motivi del crimine. Al fine della riduzione della pena nella misura di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche (anziché nella misura di un sesto, effettivamente operata), non sarebbero stati valorizzati i motivi del crimine e l'esiguità dei profitti dell'attività, di cui il vero dominus era CI SS, nonché l'incensuratezza, le precarie condizioni di salute, la condotta di vita e quella processuale, avendo l'imputato ammesso i fatti e collaborato per l'accertamento dei reati;
3) erronea applicazione della legge penale in ordine agli aumenti di pena a titolo di continuazione, essendo stata duplicata la pena per i reati di peculato, che sono stati contestati in due capi distinti mentre i diversi episodi sarebbero dovuti confluire in un unico capo e si sarebbe dovuto operare un aumento della pena per la continuazione interna al capo. L'aumento di pena per la continuazione sarebbe stato effettuato in misura eccessiva, volgendo la pena finale a determinazioni quasi più gravose rispetto a quelle derivanti dall'applicazione del cumulo materiale delle pene;
4) erronea applicazione della legge e violazione dei principi di discrezionalità, legalità, uguaglianza e uniformità generale della sanzione. Il giudice del merito, nel determinare la sanzione, avrebbe trascurato di considerare i seguenti elementi: la vita antecedente al reato;
l'assenza di precedenti, pur avendo il ricorrente l'età di 68 anni;
la condotta susseguente al reato;
le condizioni di vita individuale, familiare e sociale nonché i motivi del crimine, posto che l'imputato, stremato da una gravissima situazione debitoria, come documentata, si sarebbe indotto a delinquere nel vano intento di conseguire la sopravvivenza economica della propria famiglia. Il trattamento sanzionatorio, riservato all'imputato, troppo severo rispetto ad analoghe ipotesi criminose, sovrapponibili alla fattispecie in esame, violerebbe i principi di uguaglianza ed omogeneità di trattamento;
5) erronea applicazione della legge penale: la condanna alla pena complessiva di anni 7 e mesi due di reclusione (finanche con riduzione di un terzo per il rito scelto), operata dal giudice di primo grado e immotivatamente confermata dalla Corte d'appello, per la sua entità comporterebbe un'ulteriore fase di reclusione, successiva alla precedente detenzione cautelare e domiciliare presofferta, gravosissima e tale da non realizzare, dati gli esiti afflittivi della carcerazione, le finalità rieducative, sancite dalla Costituzione e dal giudice delle leggi nella propri consolidata giurisprudenza;
3 6) annullamento delle statuizioni civili, essendo la Regione Emilia Romagna priva di legittimazione a far valere pretese risarcitorie (spettanti all'Unione Europea) e di interesse ad agire, stante la carenza di attualità del danno dedotto in giudizio. Il difensore di IS GI ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello, nel configurare per l'imputato NI il concorso tra il reato di peculato e quello di autoriciclaggio e per gli altri imputati il reato di riciclaggio, non avendo costoro concorso nel reato presupposto di peculato, aderito a una interpretazione che ha trovato contrasti in seno alla Suprema Corte. Secondo la Corte territoriale, il reato di peculato si consumava nel momento stesso in cui la merce perveniva nella disponibilità del AZ e l'affidava in conto vendita anziché destinarla alla distribuzione gratuita;
il riciclaggio, realizzato con la sostituzione delle etichette, interveniva quando il peculato era già consumato. Secondo il ricorrente, invece, la messa in vendita della frutta in luogo della sua gratuita distribuzione non si sarebbe potuta realizzare senza la preliminare sostituzione delle etichette, così che le due fattispecie confluirebbero in una sorta di fattispecie a formazione progressiva, che andrebbe ad unificare le condotte nell'alveo dell'art. 81 cpv c.p.. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto il ricorrente, da un lato, consapevole del peculato e dell'autoriciclaggio, commessi da AZ IA ma, dall'altro, lo avrebbe considerato non imputabile per concorso nel delitto di peculato ai sensi dell'art. 117 c.p. e dell'ulteriore reato di autoriciclaggio. Del resto, l'associazione a delinquere contestata sarebbe stata finalizzata al compimento anche di reati di peculato e la giurisprudenza, che nega il concorso nel reato di autoriciclaggio, prevederebbe comunque che il soggetto agente non abbia concorso nel reato presupposto. Peraltro, all'imputato sarebbe stata addebitata la materiale rimozione delle etichette, senza però prova al riguardo;
2) mancanza di motivazione in ordine al concorso nel delitto associativo, atteso che l'essersi l'imputato limitato a frequentare solo due correi avrebbe richiesto ben altra motivazione sulla consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso. Difetterebbe, dunque, un'idonea motivazione sulla prova utile a sostanziare l'elemento psicologico del reato, ossia la consapevolezza di partecipare attivamente non a singole mansioni, di volta in volta attribuite da CI SS, ma all'attuazione di un programma delinquenziale, in modo stabile e permanente;
3) mancanza di motivazione in ordine all'onerosa pena base per delitto sub d), stabilita in oltre un anno in più rispetto al minimo edittale, pur essendo 4 4 però stato riconosciuto il ruolo marginale dell'imputato e pur essendogli state concesse le attenuanti generiche. Il difensore di OF LF ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 416 c.p., non evincendosi dalle intercettazioni né la consapevolezza dell'imputato in merito alla ramificazione sul territorio dei traffici della Sei Per Secu e al ruolo svolto dagli altri soggetti né la sua volontà di far parte di un'associazione, così che, al più, egli avrebbe potuto rispondere di ricettazione o di riciclaggio ma non dell'associazione per delinquere;
2) erronea applicazione degli artt. 648 e 648 bis c.p., non potendosi ritenere integrato il delitto di riciclaggio nell'avere dissimulato, attraverso la sostituzione degli imballaggi, la provenienza dei prodotti a marchio UE, destinati alla distribuzione gratuita, atteso che i prodotti ortofrutticoli, oggetto del reato, avrebbero esaurito la circolazione con la vendita, a differenza del denaro che continua a permanere nel circuito finanziario e a inquinare l'economia di mercato;
inquinamento che è evenienza che la previsione del reato di riciclaggio mira a scongiurare;
3) erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., essendo state negate le attenuanti generiche, pur essendo limitato l'arco temporale, che aveva visto protagonista l'imputato, e minimo l'apporto dato dallo stesso imputato, che, inoltre, non gestiva flussi di denaro, a differenza di altri;
4) erronea applicazione dell'art. 76 c.p.p., per avere la Corte territoriale solo astrattamente ipotizzato un danno, di contro escluso dal primo giudice sulla base di fatti specifici, e per avere fatto riferimento al danno all'immagine, per la potenziale alimentazione del sospetto di gravi carenze organizzative dell'ente, senza però richiamare alcun elemento a cui ancorare tale conclusione. Il difensore di OF EN ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 416 c.p., evincendosi dalle intercettazioni che l'imputato agiva su dirette indicazioni del padre, senza avere né la consapevolezza della ramificazione sul territorio dei traffici della Sei Per Secu e del ruolo svolto dagli altri soggetti né la volontà di far parte di un'associazione, così che, al più, l'imputato avrebbe potuto rispondere di ricettazione o di riciclaggio ma non dell'associazione per delinquere;
2) erronea applicazione degli artt. 648 e 648 bis c.p., non potendosi ritenere integrato il delitto di riciclaggio nell'avere dissimulato, attraverso la sostituzione degli imballaggi, la provenienza dei prodotti a marchio UE destinati alla distribuzione gratuita, atteso che i prodotti ortofrutticoli, oggetto del reato, avrebbero esaurito la circolazione con la vendita, a differenza del denaro che continua a permanere nel circuito finanziario e a inquinare l'economia di if 5 mercato;
inquinamento che è evenienza che invece mira a scongiurare la previsione del reato di riciclaggio;
3) erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., essendo state negate le attenuanti generiche, pur essendo limitato l'arco temporale, che aveva visto protagonista l'imputato, e minimo l'apporto dal medesimo arrecato, avendo lo stesso Gip evidenziato il ruolo marginale dell'imputato, che, inoltre, non gestiva flussi di denaro, a differenza di altri;
4) erronea applicazione dell'art. 76 c.p.p., per avere la Corte territoriale solo astrattamente ipotizzato un danno, di contro escluso dal primo giudice sulla base di fatti specifici, e per avere fatto riferimento al danno all'immagine, per la potenziale alimentazione del sospetto di gravi carenze organizzative dell'ente, senza però richiamare alcun elemento a cui ancorare tale conclusione. Il difensore di CC IM ha dedotto i seguenti motivi: 1) contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte d'appello considerato che il Giudice dell'udienza preliminare aveva basato il quadro probatorio sulle conversazioni intercettate, che, però, non sarebbero sintomatiche della presunta attività illecita dell'imputato; 2) violazione dell'art. 416 c.p., essendo stata delineata, nella sentenza impugnata, una rete di persone, dedite al riciclaggio e alla commercializzazione illecita di prodotti ortofrutticoli, attraverso vari operatori del mercato, che però tra loro non avrebbero avuto alcun contatto né consapevolezza dell'esistenza reciproca. Nelle conversazioni intercettate, qualora utilizzabili, non vi sarebbe traccia della consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di un vincolo associativo e, a volere solo ipotizzare che vi fosse consapevolezza in capo all'imputato della provenienza о della destinazione illecita dei prodotti ortofrutticoli inviati dalla ONLUS, si sarebbe dovuta riconoscere solo la ricettazione (non essendovi prova dell'attività di sostituzione delle etichette), in concorso con altri, ma non il reato associativo, di cui mancherebbero gli elementi costitutivi;
3) contraddittorietà e/o insufficiente motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto quale riciclaggio anziché ricettazione. L'attività di sostituzione delle etichette sugli imballaggi non integrerebbe gli estremi del reato di riciclaggio ma semmai una vendita di aliud pro alio ovvero di ricettazione, attesa la facile fungibilità delle derrate ortofrutticole, per definizione deteriorabili. Ad ogni modo, non vi sarebbe prova del compimento da parte dell'imputato di operazioni di dissimulazione della merce;
4) insussistenza di prove sul reato di riciclaggio: nelle intercettazioni non vi sarebbe alcun riferimento al cambio delle etichette sugli imballaggi o alla 6 falsificazione dei documenti di viaggio;
l'attività dell'imputato si sarebbe limitata alla mediazione e smaltimento delle merce, destinata alla distribuzione gratuita;
5) violazione degli artt. 266, 267, 268 e 271 c.p.p., per essere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche stati motivati per relationem e privi di elementi idonei a far ritenere che il Giudice per le indagini preliminari avesse esaminato gli atti e formulato un giudizio autonomo circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, necessari per giustificare le intercettazioni;
6) vizio di motivazione, per essere stata inflitta una pena superiore a quella irrogata a AZ, che rivestiva un ruolo di maggior rilievo, e, in ogni caso, eccessiva, non essendo stata valutata l'incensuratezza dell'imputato, nei cui confronti non potrebbe rilevare la ritenuta mancanza di collaborazione;
7) illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati valorizzati l'incensuratezza, la giovane età, il comportamento processuale e la scelta del rito abbreviato, il comportamento irreprensibile successivo al reato, la mancata conoscenza degli accordi per la gestione della merce e dell'esistenza di un'organizzazione, la non odiosità del reato. Il difensore di D'AN AM ha dedotto i seguenti motivi: 1) contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte d'appello considerato che il Giudice dell'udienza preliminare aveva basato il quadro probatorio sulle conversazioni intercettate, che, però, non sarebbero sintomatiche della presunta attività illecita dell'imputato; 2) violazione dell'art. 416 c.p., essendo stata delineata, nella sentenza impugnata, una rete di persone, dedite al riciclaggio e alla commercializzazione illecita di prodotti ortofrutticoli, che vedrebbe come compartecipi solo i responsabili dell'ONLUS Sei Per Secu. Dalle conversazioni intercettate emergerebbe solo che l'imputato ha avuto rapporti con il rappresentante dell'Onlus e con il rivenditore di prodotti ortofrutticoli IO LF, curando la mediazione della rivendita di prodotti, senza mai provvedere però alla rimozione delle etichette. Dalle stesse conversazioni non sarebbe emersa traccia della consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di un vincolo associativo e, a volere solo ipotizzare la valenza probatoria delle intercettazioni, si sarebbe dovuto riconoscere solo il concorso in alcuni singoli reati con altri ma non il reato associativo, di cui mancherebbero gli elementi costitutivi;
3) contraddittorietà e/o insufficiente motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto quale riciclaggio anziché ricettazione. L'attività di sostituzione delle etichette sugli imballaggi non integrerebbe gli estremi del reato di riciclaggio ma semmai una vendita di aliud pro alio ovvero di ricettazione, attesa la facile fungibilità delle derrate ortofrutticole, per definizione 7 deteriorabili. Ad ogni modo, non vi sarebbe prova del compimento da parte dell'imputato di operazioni di dissimulazione della merce;
4) insussistenza di prove sul reato di riciclaggio: nelle intercettazioni non vi sarebbe alcun riferimento al cambio delle etichette sugli imballaggio alla falsificazione dei documenti di viaggio;
l'attività dell'imputato si sarebbe limitata alla mediazione tra i responsabili dell'Onlus e i IO, padre e figlio, e sarebbe errato affermare che egli svolgeva attività di rivendita all'ingrosso di dolciumi, atteso che il predetto il 30 ottobre 2009 aveva ceduto le quote della Dolciaria s.r.l., dichiarata poi fallita con sentenza del 5 ottobre 2011; 5) violazione degli artt. 266, 267, 268 e 271 c.p.p, per essere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche motivati per relationem e privi di elementi idonei a far ritenere che il Giudice per le indagini preliminari avesse esaminato gli atti e formulato un giudizio autonomo circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, necessari per giustificare le intercettazioni;
6) vizio di motivazione, per essere stata inflitta una pena superiore a quella irrogata a IO LF, che aveva rivestito un ruolo di maggior rilievo, e, in ogni caso, eccessiva, non essendo stata valutata l'incensuratezza dell'imputato; 7) illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati valorizzati: le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, aventi dignità di spirito collaborativo;
l'incensuratezza; la giovane età; il comportamento processuale e la scelta del rito abbreviato;
il comportamento irreprensibile successivo al reato;
il ruolo defilato rivestito all'interno della presunta organizzazione e per un periodo limitato;
la non odiosità del reato. Sono pervenute memorie nell'interesse di IO LF e di AZ IA nonché conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della parte civile Regione Emilia Romagna. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure, formulate nei ricorsi, sono nel complesso infondate.
1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da NI RI, deve rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata risposta ai motivi d'appello, senza indicare il contenuto degli stessi, così formulando doglianze prive della dovuta specificità. Peraltro, la censura trova smentita nella lettura della sentenza impugnata, da cui emerge chiaramente che la Corte del merito, dopo avere passato in rassegna le emergenze processuali, oggetto della disamina del primo decidente, 8 le cui valutazioni ha pienamente condiviso, ha puntualmente vagliato i motivi d'appello, espressi negli atti di impugnazione, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite, dimostratesi essenziali per delineare non solo la sussistenza dell'associazione contestata ma anche la commissione degli altri reati ascritti agli imputati. Giova poi ribadire che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni, contenute nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata nella sentenza o, ancora, per avere il giudicante seguito un differente iter motivazionale (per tutte, Sez. VI, n. 1307 del 26/9/2002, Rv. n. 223061). In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, come nel caso in esame, inoltre, il giudice di appello, nell'effettuare il controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte, prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
1.2 Il secondo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla quantificazione della pena, inflitta all'imputato, sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, dopo avere rimarcato che gli elementi, indicati dall'appellante, erano stati presi in considerazione dal primo giudice al fine della concessione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, ha ritenuto la pena "alquanto contenuta rispetto all'estrema gravità delle condotte", le quali, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, non trovavano giustificazione nel suo stato di dissesto. Così argomentando, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto congrua la riduzione della pena base in misura inferiore ad un terzo, operata per la concessione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice, il quale aveva sottolineato che l'imputato non poteva beneficiare delle anzidette circostanze nella massima estensione, "in considerazione della propensione e capacità delinquenziale dimostrata e del tradimento del ruolo rivestito, della fiducia in lui riposta dalle autorità e della freddezza manifestata nel perseguire i suoi fini particolari e manovrare tutti i sodali". Facendo riferimento all'estrema gravità delle condotte, inoltre, il Collegio del merito ha condiviso la valutazione compiuta al riguardo dal Tribunale che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., oltre alla capacità delinquenziale "assolutamente non comune palesata dagli imputati e, in particolare, dai due organizzatori", intenti a perseguire il mero profitto personale a discapito dei fini sociali cui l'Associazione, facente capo a AZ IA, si dichiarava portatrice, aveva valorizzato la gravità delle condotte, "biasimevoli e socialmente pericolose, quanto più ampio è divenuto il commercio illecito, perpetrato dai sodali in maniera del tutto incurante e indifferente della gravità dei danni arrecati, soprattutto se si pone l'attenzione al fatto che le vittime principali delle stesse erano proprio dei soggetti socialmente deboli e bisognosi". A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi che, per risalente ed immutata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298), le statuizioni del giudice di merito in tema di determinazione della pena (anche nei conteggi intermedi di attenuazione od aumento) sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, nella specie non rilevabile, tenuto conto dell'adeguatezza e della correttezza della giustificazione espressa.
1.3 La sentenza impugnata sfugge ad ogni rilievo critico anche nella parte in cui ha mantenuto fermi gli aumenti della pena, disposti dal primo Giudice a titolo di continuazione. Deve premettersi che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando, come avvenuto nel caso in disamina, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento della decisione (Sez. II, n. 1309 del 22/11/1993, Rv. 197250; Sez. III, n. n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595; Sez. II, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218). Ciò posto, deve rilevarsi che con riguardo all'entità degli aumenti della pena a titolo di continuazione può farsi rinvio alle puntuali argomentazioni del primo giudice, che ha fatto leva sull'indiscusso "ruolo verticistico e di mente ideatrice e capo dell'associazione rivestito dall'imputato AZ" e sul "giudizio ampiamente negativo e di riprovevolezza delle azioni poste in essere dal soggetto", il quale, peraltro, non aveva minimamente contribuito a ricostruire le movimentazioni economiche dell'attività e non aveva fornito indicazioni su dove fossero confluiti gli ingenti guadagni ottenuti, "con ciò palesando una non totale presa di distanza dalla vicenda". Infondata è poi la doglianza sull'erroneità della duplicazione dei delitti di peculato, contestati ai capi A) e B) della rubrica. 10 Difatti, secondo la ricostruzione effettuata da entrambi i Giudici del merito, AZ IA, nella veste di Presidente della Sei Per Secu, si era accreditato presso enti pubblici e soggetti di rilievo in ambito nazionale per il reperimento di prodotti ortofrutticoli, destinati alla distribuzione gratuita. Le organizzazioni di produttori ricevevano un aiuto finanziario per i prodotti ortofrutticoli, ritirati dal mercato e successivamente destinati alla distribuzione gratuita in favore di opere di beneficienza o enti caritativi;
distribuzione disciplinata nelle varie fasi dai regolamenti comunitari. La Onlus Sei Per Secu aveva ricevuto da due distinte organizzazioni di produttori le eccedenze di mercato dei prodotti ortofrutticoli ma anziché destinarle alla distribuzione gratuita le aveva immesse sul mercato e commercializzate, così operando uti domina, ossia imprimendo una diversa destinazione ai prodotti ricevuti, che restavano però di proprietà delle due organizzazioni di produttori, richiamate ciascuna in un capo d'imputazione. In tale contesto è agevole osservare che le condotte delineate nel capo A) dell'editto accusatorio sono distinte da quelle indicate nel capo B) e ciò in ragione della provenienza e dell'appartenenza dei prodotti ortofrutticoli da due differenti organizzazioni di produttori agricoli, con conseguente autonomia degli eventi giuridici, essendo l'offesa stata arrecata · quanto al piano privatistico - a due distinte organizzazioni. Giova rammentare che il delitto di peculato è un reato plurioffensivo, che, oltre a vulnerare l'interesse per il buon andamento e l'imparzialità della P.A., offende anche l'interesse che il titolare del bene oggetto dell'appropriazione ha di conservarlo: si tratta, generalmente, di un interesse patrimoniale, ma non si può affatto escludere, come pure si è evidenziato da parte della dottrina, che sia, anche o solo, di altra natura, in dipendenza di particolari legami del soggetto passivo con il bene (v. Sez. 6, n. 46797 del 6/10/2015, Rv. 265146). Nell'ambito invece di ciascuno dei due capi di imputazione sono stati contestati plurimi episodi, costituenti una reiterazione di una medesima condotta interessante beni che provenivano da una stessa organizzazione. Ne discende che è corretta la contestazione - in un capo d'imputazione - di condotte aventi ad oggetto beni provenienti da una stessa organizzazione di produttori agricoli e - in un altro capo d'imputazione di condotte aventi ad - oggetto prodotti provenienti da un'altra organizzazione di produttori.
1.4 Il quinto motivo è manifestamente infondato. La dedotta afflittività della carcerazione, successiva alla precedente detenzione cautelare e domiciliare presofferta da un imputato, è un evento che si verifica ogni qual volta la pena è determinata in misura superiore alla durata della custodia cautelare ma, operando l'una, ossia la pena, e l'altra, la custodia 11 cautelare, su piani diversi ed avendo finalità diverse, non si comprende la ragione per cui dovrebbe ritenersi, come asserito dal ricorrente, insussistente la finalità rieducativa della pena per il solo fatto che quest'ultima sia stata determinata in misura superiore alla durata della custodia cautelare.
1.5 L'ultimo motivo del ricorso di NI RI è infondato. Entrambi i giudici del merito hanno correttamente ritenuto legittimata la Regione Emilia Romagna, avendo tale Ente territoriale prospettato di avere subito un danno per effetto della condotta, posta in essere dagli imputati, la quale, in effetti, "può avere generato un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per la parte civile, avendo creato un turbamento del normale ed ordinato svolgimento di funzioni di competenza della Regione, con riguardo allo specifico settore delle procedure per un corretto ed ordinato ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli destinati alla distribuzione gratuita e, ancora a monte, per avere affidato un compito delicato e di grosso rilievo sociale a soggetti del tutto inaffidabili, alimentando il sospetto di gravi carenze organizzative". Trattasi di motivazione esente da vizi, che si pone in linea con i principi affermati da questa Corte. Non vi è dubbio che, come sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 38343 del 24/04/2014, P.G., RC., Espenhahn, Rv. 261110), è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. Non è altresì revocabile in dubbio che la Regione Emilia Romagna ha prospettato un danno prodotto a sfere di sua competenza, qual è il settore del ritiro e della distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli, e ciò è sufficiente al fine di ritenere la stessa legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale. Nel pronunciare la condanna generica al risarcimento del danno, la Corte del merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 28216 del 25/9/2020, Rv. 279625) secondo cui, al fine della condanna generica, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. 12 グ 1.6 Passando all'esame del ricorso proposto da IS GI, deve rilevarsi che è infondato il primo motivo, con cui è stata contestata l'affermazione della responsabilità a titolo di riciclaggio anziché di concorso nel delitto di autoriciclaggio, commesso da NI RI. Sul punto la Corte d'appello ha rimarcato che i delitti di peculato sono stati contestati soltanto a AZ IA, il quale aveva commesso i reati nel momento stesso in cui la merce perveniva nella sua disponibilità, ed egli, avvalendosi di strutture a tal fine preventivamente acquisite, decideva quale merce destinare alla distribuzione gratuita (in minimi quantitativi, in cattivo stato) e quale commercializzare. A ciò seguiva l'attività di materiale sostituzione delle etichette dei prodotti ortofrutticoli, costituente tipica attività di dissimulazione della provenienza delittuosa della merce, che interveniva a reati di peculato già commessi e che era da addebitare a NI TI quale autoriciclaggio e agli altri correi quale riciclaggio, non avendo questi ultimi commesso i delitti presupposto. Siffatta costruzione resiste ai rilievi critici del ricorrente, secondo cui la vendita dei prodotti, che integrerebbe il delitto di peculato, sarebbe stata preceduta dalla sostituzione delle etichette e le due condotte confluirebbero in una fattispecie a formazione progressiva, così che egli dovrebbe rispondere di concorso nell'autoriciclaggio, commesso da AZ RI. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'appropriazione dei prodotti si realizzava non all'atto della vendita ma già in un momento precedente, ossia quando NI RI, acquisita la disponibilità della merce, distingueva quale destinare alla distribuzione gratuita e quale invece commercializzare: considerazione, questa, del tutto corretta, atteso che il delitto di peculato è integrato anche quando si imprime a un bene una destinazione diversa da quella per cui se ne è ottenuta la detenzione. Al riguardo questa Corte (Sez. 6, n. 25258 del 4/6/2014, Rv. 260070) ha già avuto modo di affermare che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. La distrazione dei prodotti ortofrutticoli dalla distribuzione gratuita era un'attività compiuta solo da NI TI e ciò rappresenta una conclusione del giudice del merito che non è stata specificamente contestata dal ricorrente e che, ad ogni modo, potrebbe essere superata solo sulla base di accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte. 13 Ciò posto, deve allora affermarsi che entrambi i Giudici del merito, nell'addebitare a AZ IA il delitto di autoriciclaggio e agli altri quello di riciclaggio, hanno fatto buon governo dei criteri ermeneutici indicati da questa 6, n. 3608 del 7/6/2018, Rv. 275288; Corte (Sez. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652) e condivisi dal Collegio, in quanto frutto di un'approfondita ricostruzione normativa (si rinvia sul punto in particolare alla citata sentenza n. 17235 del 2018), secondo cui, in tema di autoriciclaggio, il soggetto, che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, pone in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisce alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648 ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo quest'ultimo configurabile solo nei confronti dell" "intraneus" Difatti, il riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e il reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 c.p.), hanno, come presupposto, l'esclusione della configurabilità del concorso dell'agente nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano. A seguito dell'introduzione del reato di cui all'art. 648 ter1 c.p., quindi, se il denaro, i beni o le altre utilità, provenienti dalla commissione di un delitto, non colposo, vengano impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, applica l'art. 648- ter.1 c.p.; se la predetta condotta sia posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p. Nel rispetto della ratio che ha ispirato l'inserimento nel codice penale dell'art. 648-ter.1 c.p., che intendeva non già dettare una nuova disciplina per le condotte alle quali era già attribuito rilievo penale ma colmare la lacuna, prima esistente con riguardo alla punibilità delle condotte di riciclaggio, commesse dal soggetto autore del delitto presupposto, si è precisato che il soggetto, il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, pone in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o comunque contribuisce alla realizzazione da parte dell'intraneus delle condotte tipizzate dall'art. 648-ter.1 c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall'art. 648 ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto 14 di autoriciclaggio ex art. 648 ter.
1.c.p. Nel predetto caso, soltanto l'intraneus risponderà del delitto di autoriciclaggio. Nel caso in esame, quindi, tutti i ricorrenti, che hanno concorso con AZ IA nelle condotte tese ad ostacolare l'accertamento sulla provenienza delittuosa dei prodotti ortofrutticoli, rispondono di riciclaggio, non avendo commesso i delitti di peculato presupposto.
1.7 Le residue doglianze, formulate nel primo e nel secondo motivo del ricorso di IS GI, non sono consentite. La Corte d'appello ha adeguatamente motivato sulla responsabilità dell'imputato in ordine sia al reato di riciclaggio sia a quello associativo, avendo rimarcato, in particolare, (v. f. 38, 39 e 40 della sentenza impugnata) che dalle conversazioni intercettate era risultato che egli era persona fidata del CI e gli erano stati affidati il controllo della fase di ripulitura della cassette, la vestizione della merce, l'immediata rivendita della stessa e la riscossione, in alcuni casi, dei pagamenti relativi ai prodotti venduti dall'associazione. Attività, queste, che presuppongono la piena consapevolezza che la merce proveniva dalla distribuzione gratuita ed era venduta invece con fini di profitto. La menzionata Corte ha avuto altresì cura di indicare le intercettazioni da cui emergeva che l'imputato mostrava di comprendere le dinamiche illecite sottese alle operazioni effettuate ed era inserito nel sodalizio. A fronte di siffatti rilievi le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
1.8 Il terzo motivo del ricorso di IS GI difetta di specificità. La pena inflittagli è stata determinata avuto riguardo ai suoi precedenti penali, anche recenti, e alla sistematicità e professionalità della condotta, posta 15 in essere anche dopo i controlli subiti da parte delle forze dell'ordine. Il che conduce ad affermare che il Giudice del merito ha fatto buon uso del suo potere discrezionale al riguardo.
1.9 I ricorsi proposti da OF LF e OF EN possono essere trattati congiuntamente, poggiando su doglianze sostanzialmente sovrapponibili. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti hanno censurato l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. Secondo la Corte territoriale, OF LF e suo figlio EN amministravano la società "Oro della Costiera di IO CO & C. s.a.s.", che era divenuta nel tempo un punto nevralgico per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti di provenienza dell'Onlus Sei per Secu. La Corte del merito ha indicato una serie di conversazioni da cui emerge la partecipazione di IO LF al sodalizio e, in particolare: le conversazioni che hanno ad oggetto la ricerca di luoghi di stoccaggio al riparo da occhi indiscreti, sintomatiche della volontà di proseguire sine die la collaborazione;
le conversazioni da cui si evince che erano state adottate cautele per tenere distinta l'attività formalmente lecita della distribuzione della merce per conto della Sei per Secu e la parallela attività illecita di rivendita di prodotti, provenienti dal medesimo canale;
le conversazioni in cui si registra l'impegno dell'imputato per la ricerca di contatti nel modo dell'industria, per la trasformazione dei prodotti provenienti dalla Sei Per Secu;
le conversazioni tra CI e D'NG in cui quest'ultimo rappresenta di aver dovuto rassicurare il IO sul futuro. La Corte territoriale, pur premettendo che non sono particolarmente numerose le conversazioni che hanno riguardato IO CO, ha rimarcato che egli gestiva con il padre la società Oro della Costiera e dalle conversazioni intercettate come analiticamente riportate alle pagine 49, 50, 51 e 52 della - sentenza emergeva "la consapevole e fattiva partecipazione dell'imputato agli scopi del sodalizio, come si evince anche dal suo personale impegno per la ricerca di contatti nel mondo dell'industria per la trasformazione dei prodotti provenienti dalla Sei per Secu". A fronte di siffatte argomentazioni le censure dei ricorrenti OF, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 16 G 1.10 Il secondo motivo, formulato in entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato. RV.Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, 274081), il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. La disposizione di cui all'art. 648 bis c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv 227731). Trattandosi di reato a forma libera, che si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 37559 del 30/5/2019, Rv. 277080), è evidente che non ha pregio la tesi dei ricorrenti secondo cui, nel caso concreto, il reato non sarebbe configurabile, perché i prodotti ortofrutticoli avrebbero esaurito la circolazione con la vendita, a differenza del denaro, che continua a circolare anche dopo la commissione del reato. La tesi, propugnata dai ricorrenti, infatti, fa leva su circostanze successive al perfezionamento del reato di riciclaggio, da loro commesso, come tali irrilevanti al fine della sussistenza del reato stesso. Essa, inoltre, si scontra con la formulazione stessa dell'art. 648 bis c.p., che accanto al denaro menziona "i beni o le altre utilità", che all'evidenza possono avere una circolazione diversa rispetto al denaro.
1.11 Il terzo motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità. Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'assenza di elementi positivamente valutabili e dell'intensità del dolo, evidenziata dalla reiterazione della condotta, protrattasi sino a tempi recentissimi. In tal modo la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per 17 effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
1.12 L'ultimo motivo è infondato. Come già rilevato con riguardo al ricorso proposto da AZ IA, la Corte del merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 28216 del 25/9/2020, Rv. 279625) secondo cui, al fine della pronunzia della condanna generica al risarcimento del danno, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente.
1.13 Passando ai ricorsi presentati da CC IM e D'AN AM, contenenti censure in parte sovrapponibili, deve rilevarsi che la prima censura, con cui i ricorrenti hanno dedotto che le conversazioni intercettate non sarebbero sintomatiche dell'attività illecita a loro ascritta, è del tutto generica, oltre che non consentita, risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione della non condivisione delle valutazioni effettuate in modo conforme da entrambi i Giudici del merito. La doglianza, quindi, è diversa da quelle consentite, non essendo volta ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative o illogicità percepibili ictu oculi della sentenza impugnata ma mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative, compiute nei due precedenti gradi di giudizio.
1.14 Il secondo motivo dei ricorsi difetta di specificità, a fronte delle argomentazioni formulate nella sentenza impugnata, letta congiuntamente a quella di primo grado, con cui, come già detto, si fonde. Nella pronuncia impugnata, infatti, come rimarcato anche nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale di questa Corte, sia pure in modo sintetico si è dato atto degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, tra cui una struttura ruotante intorno alla Onlus Sei Per Secu ed avente nella società "L'Oro della Costiera" un anello operativo e logistico essenziale, finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di condotte illecite. La Corte d'appello ha sottolineato che la struttura organizzativa vedeva l'attribuzione di specifici compiti ai diversi soggetti coinvolti, che li eseguivano in modo sinergico, con una chiara progettualità rispetto alla prosecuzione delle condotte illecite e con la consapevolezza di tutti dello strutturato meccanismo di cui costituivano, con ruoli di vertice o altri ruoli, gli ingranaggi. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio e, in ragione dell'evidenziata progettualità dei ricorrenti, tesa a realizzare una serie 18 5 indeterminata di reati, rendono evidente che non può aderirsi alla tesi dei ricorrenti stessi, secondo cui al più nei fatti sarebbe ravvisabile un concorso di persone nel reato. Costituisce infatti ius receptum di questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442) quello secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno - criminoso con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.
1.15 Il terzo motivo non è fondato. Deve ricordarsi che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma anche, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. Nell'interpretare tale seconda parte del primo comma dell'art. 648 bis c.p. questa Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 648 bis c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività, poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731). Appare pertanto evidente che, trattandosi di reato a forma libera, non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che, pur non W 19 mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 c.p. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto. Nel caso in esame, non è venuta in rilievo la mera ricezione di beni di provenienza delittuosa ma è stata accertata la sussistenza di un'attività tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei prodotti ortofrutticoli e la loro destinazione alla distribuzione gratuita, essendo state rimosse le etichette originarie, riportanti l'indicazione che si trattava di beni destinati alla distribuzione gratuita ai sensi del Reg. UE 1931/14 o del Reg. UE 1308/2013, e sostituite con altre. Si appalesa quindi corretta la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648 bis c.p. anziché quale ricettazione, come invece sollecitato dai ricorrenti.
1.16 Non è consentito, invece, il quarto motivo. La Corte d'appello ha rimarcato che dalle conversazioni intercettate, indicate in sentenza, era risultato che CI SS, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dei prodotti ortofrutticoli, aveva posto in essere una serie di condotte pacificamente inquadrabili nell'ambito della fattispecie di riciclaggio, avendo concorso (talora con apporto materiale e, in altre occasioni, attraverso indicazioni, spiegazioni, accordi) a manomettere la merce privandola dei segni distintivi, accompagnarla con falsi documenti e rivenderla con ingenti profitti sia in Italia che all'estero. Anche con riguardo a D'NG GI la Corte del merito ha evidenziato che dalle conversazioni intercettate, indicate analiticamente, era emerso il coinvolgimento dell'imputato nelle varie fasi pulizia, vestizione e commercializzazione) cui era sottoposta la merce, compendio dei delitti di peculato. Siffatta motivazione sfugge ad ogni rilievo censorio, essendo ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. A fronte di essa i ricorrenti hanno sollecitato una rivalutazione degli elementi probatori, non consentita in questa sede.
1.17 Anche il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, sull'inutilizzabilità delle intercettazioni non coglie nel segno. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la deduzione dei ricorrenti, secondo cui il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe effettuato una valutazione autonoma degli elementi indiziari, era del tutto generica e, come tale, non consentita. 20 0 2 Giova ad ogni modo aggiungere che secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 36913 del 5/6/2017, Rv. 270758), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, |""iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.
1.18 Il sesto motivo di entrambi i ricorsi privo di specificità. - -La Corte territoriale ha affermato quanto a D'AN AM che "il raffronto con la pena irrogata a IO aveva tenuto conto del diverso ruolo avuto dai due imputati", mentre quanto a CC IM - ha precisato - che il diverso trattamento sanzionatorio, riservato a AZ IA, "pure ai vertici dell'associazione, derivava dall'avvenuta concessione delle attenuanti generiche al coimputato, atteso il ben diverso comportamento processuale". ΑΙ riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 27115 del 19/2/2015, Rv. 264020) ha già avuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Ipotesi, questa, che non ricorre nella specie, avendo il Giudice del merito dato adeguata e ragionevole giustificazione del differente trattamento sanzionatorio, inflitto ai coimputati.
1.19 Anche l'ultimo motivo, formulato in entrambi i ricorsi, difetta di specificità. La Corte d'appello ha affermato che, in ragione dell'allarmante gravità dei fatti e del profondo inserimento di D'AN AM nell'ambito dell'associazione, lo stato di incensuratezza del medesimo, in assenza di qualsiasi altro elemento positivo di valutazione, era inidoneo a giustificare l'invocata concessione delle attenuanti generiche. Quanto a CC IM la menzionata Corte ha ritenuto difettare elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche, laddove ha rimarcato che tali circostanze erano concedibili invece al coimputato NI, pure al vertice dell'associazione, tenuto conto "del ben diverso comportamento processuale”.
2. In definitiva i ricorsi vanno rigettati e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla if 21 rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Emilia Romagna, che liquida in complessivi euro 3.281,85, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Emilia Romagna, che liquida in complessivi euro 3.281,85, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 22 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Matilde Cammino Gimpia Q. R. Pa lli lucario DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONEAZNALE ..3.0. APR. 2021 Il Cancelliere IL IL CANCELLIERE Massime PASSERIN! 22