Art. 8.
I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita' di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.
I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita', fino alla data dell'8 maggio 1945.
Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, e' considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita' lino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.
I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita' di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.
I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita', fino alla data dell'8 maggio 1945.
Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, e' considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidita' lino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.