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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2023 promossa da:
, nata Foggia il 29.06.1985, C. F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F.: , entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
al Mare (Ch), alla via Trigno n. 5, elettivamente domiciliati in Pescara, alla via Venezia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiarizia, C.F.: , dal quale sono rappresenti e difesi, C.F._3
in virtù di procura in atti,
ATTORI
Contro partita IVA: , in persona del leg. rappr. p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Pescara alla Via beato Nunzio Sulprizio 52, elettivamente domiciliata in Pescara alla via
Misticoni n 3 presso lo studio dell'avv. Christofer Leone, C.F.: dal quale è C.F._4
rappresentata e difesa giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la esponendo di aver stipulato con quest'ultima Controparte_1
un contratto di appalto per la ristrutturazione di 7 bagni siti in 3 unità immobiliari site in Francavilla al
Mare alla via Trigno come meglio identificate in atti.
In esecuzione di tale contratto, il ha pagato interamente le fatture per un totale di € 9.900,00, Parte_2
mentre la ha pagato parzialmente le fatture emesse, per una somma di € 7.700,00 su un totale Pt_1 di € 15.400,00.
Tuttavia, secondo la prospettazione attorea, le opere sono state realizzate parzialmente e non a regola d'arte; infatti, le parti, per tentare una risoluzione bonaria della controversia, avevano stipulato un accordo nel quale si era stabilito che l'appaltatrice avrebbe dovuto completare i lavori entro il
30/9/2022, provvedendo anche alla riparazione di alcuni danni ascrivibili ai lavori;
tale accordo, secondo gli attori, non è stato rispettato dalla controparte.
Di conseguenza parte attrice, dopo aver elencato specificamente i danni subiti, ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice ai sensi degli artt. 1453 e 1668 c.c., la restituzione delle somme versate, il risarcimento dei danni derivanti dai vizi, pari ad € 17.622,00 oltre
IVA per i costi di ripristino dei vizi, nonché ulteriori € 1.412,00 mensili per il mancato godimento degli immobili.
Si è costituita la convenuta, respingendo integralmente le avverse pretese.
In particolare, la stessa sostiene che in realtà l'inadempimento è da attribuirsi alla parte attrice, in quanto la ha pagato solo parzialmente le fatture emesse, legittimando così la sospensione dei Pt_1
lavori da parte dell'appaltatrice. Peraltro, tale mancato pagamento ha impedito la realizzazione del meccanismo dello sconto in fattura, non consentendo all'impresa di inserire il credito nel proprio cassetto fiscale.
La convenuta ha inoltre rappresentato che la ha chiesto una modifica rispetto ai lavori Pt_1
inizialmente pattuiti, richiedendo la ristrutturazione di soli tre bagni, anziché quattro, come stabilito all'inizio.
pagina 2 di 6 In punto di diritto, parte resistente hanno lamentato che gli attori non potrebbero chiedere la risoluzione, non avendo provveduto a notificare apposita diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo
1454 c.c., ed in ogni caso difetterebbe il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento.
La convenuta inoltre chiede in via riconvenzionale il pagamento della somma residua pari a complessivi euro 16.500,00, comprensivi anche della parte dovuta in seguito alla decadenza dal beneficio dello sconto in fattura.
La domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice per inadempimento di parte convenuta
è fondata.
Occorre premettere che l'eccezione formulata da parte convenuta secondo cui la domanda non potrebbe essere proposta in assenza di previa diffida ad adempiere, è infondata, in quanto in questa sede gli attori chiedono la risoluzione giudiziale per inadempimento, che non richiede alcuna preventiva diffida.
Passando quindi al merito della domanda, va rilevato che dalla CTU espletata nella fase istruttoria, è emersa la sussistenza di vari errori nel corso dell'esecuzione dei lavori. I vizi riscontrati dal consulente sono analiticamente esposti nella relazione peritale alle pagine 8, 9 e 10, a cui si rinvia integralmente in questa sede.
L'esperto ha riscontrato problematiche anche in altre parti dell'immobile, specificando, tuttavia, che non
è possibile attribuire con certezza tali danni ai lavori svolti dall'impresa appaltatrice, in quanto non è stato stipulato un contratto scritto, e soprattutto non vi è alcuna prova in merito allo stato dluoghi anteriore ai lavori (pag. 11 della relazione).
A questo punto, il consulente ha determinato il valore dei lavori svolti in euro 8.440,60 (cfr. computo metrico di cui all'allegato 4 alla relazione), facendo riferimento al prezzario della Regione Abruzzo, in quanto, in mancanza di accordo scritto e di un computo metrico, non è stato possibile identificare il valore attribuito dalle parti ai singoli interventi.
L'esperto ha infine calcolato i costi necessari per la rimozione dei vizi imputabili ad errori all'esecuzione dei lavori in € 7.408,72; sul punto si rinvia integralmente al computo metrico di cui all'allegato 5 alla relazione.
In base a quanto emerso dall'istruttoria, va senz'altro ritenuto sussistente un inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'impresa appaltatrice, la quale ha commesso svariati errori nell'esecuzione dei lavori;
sul punto, il CTU, a pag. 16 della relazione, afferma che “dal punto di vista
“tecnico” si ritiene di poter imputare l'origine dei suddetti vizi ad errate e/o mancate scelte pagina 3 di 6 progettuali, alla mancanza di una direzione dei lavori da parte di specifica figura qualificata, oltre che ad una scarsa attenzione e precisione in fase di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa affidataria”.
A ciò va aggiunto che la stessa appaltatrice, sottoscrivendo la scrittura privata del 7.9.2022 (cfr. doc. 5 allegato alla citazione), ha riconosciuto che “durante l'esecuzione dei predetti lavori, si sono verificati come miei disagi della committenza la quale, pertanto si è vista costretta a richiedere la definizione del presente atto”.
Tali circostanze, valutate unitariamente, dimostrano la sussistenza di un inadempimento idoneo a far venir meno la fiducia nell'appaltatore da parte della committenza, che legittima quindi la richiesta di risoluzione per inadempimento, anche ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c., secondo cui “se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Nel caso di specie, in base ai numerosi vizi riscontrati (consistenti, in alcuni casi, anche in violazione di distanze tra arredi imposte da normative nazionali) ed agli interventi necessari per il ripristino, così come risultanti dalla relazione peritale, si può senz'altro ritenere che l'opera è da considerarsi inadatta alla sua destinazione.
Per quanto riguarda le domande restitutorie, va osservato che, secondo la giurisprudenza, “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum” (cfr., in termini, Cass. Sent. n. 22065/2022).
Quindi, in base ai computi metrici elaborati dal CTU, si deve ritenere che resta a carico dei clienti la differenza tra il valore delle opere eseguite (€ 8.440,60) e i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte, in seguito agli errori di lavorazione commessi dall'appaltatore (€ 7.408,72), per un totale di € 1.031,88.
pagina 4 di 6 Pertanto, tenuto conto della somma complessivamente corrisposta dagli attori alla convenuta, pari ad €
17.600,00, la ditta appaltatrice dovrà restituire la somma di € 16.568,12, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda.
La domanda di risarcimento di ulteriori danni connessi alla mancata utilizzabilità di parte degli immobili non è fondata.
Al riguardo, occorre rilevare che nel nostro ordinamento non sono ammessi, in linea generale, i c.d. danni punitivi (salve le eccezioni previste dalla legge), cioè quelli eccedentari rispetto al pregiudizio subito per effetto dell'illecito civile, per cui il danneggiato è sempre tenuto a fornire la prova del danno conseguenza.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza anche nell'ambito del danno da inutilizzabilità dell'immobile per effetto di occupazione abusiva;
sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza n.
33645/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”; anche la giurisprudenza di merito ha statuito che “il proprietario, per ottenere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento perduta con riferimento al danno emergente, e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Corte di Appello di Napoli, sent. n. 607/2023).
Nel caso di specie, manca qualsiasi allegazione da parte degli attori sullo specifico danno subito per effetto dell'asserita inutilizzabilità delle parti degli immobili oggetto dei lavori. A ciò va aggiunto che il consulente, rispondendo al quesito numero 4, non ha riscontrato alcuna inutilizzabilità parziale degli pagina 5 di 6 immobili oggetto della consulenza, per cui vi è carenza anche di prova in merito all'effettiva sussistenza dell'evento dannoso.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata.
Infine, tenuto conto della risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta, la domanda riconvenzionale di pagamento delle opere non eseguite va rigettata.
Vista la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto di appalto, ai sensi degli art. 1453 c.c. e 1668 c.c., per inadempimento di parte convenuta;
b) in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 16.568,12 in favore della prima, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dalla domanda giudiziale fino al saldo;
c) rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte da parte attrice;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
e) compensa le spese.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2023 promossa da:
, nata Foggia il 29.06.1985, C. F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F.: , entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
al Mare (Ch), alla via Trigno n. 5, elettivamente domiciliati in Pescara, alla via Venezia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiarizia, C.F.: , dal quale sono rappresenti e difesi, C.F._3
in virtù di procura in atti,
ATTORI
Contro partita IVA: , in persona del leg. rappr. p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Pescara alla Via beato Nunzio Sulprizio 52, elettivamente domiciliata in Pescara alla via
Misticoni n 3 presso lo studio dell'avv. Christofer Leone, C.F.: dal quale è C.F._4
rappresentata e difesa giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la esponendo di aver stipulato con quest'ultima Controparte_1
un contratto di appalto per la ristrutturazione di 7 bagni siti in 3 unità immobiliari site in Francavilla al
Mare alla via Trigno come meglio identificate in atti.
In esecuzione di tale contratto, il ha pagato interamente le fatture per un totale di € 9.900,00, Parte_2
mentre la ha pagato parzialmente le fatture emesse, per una somma di € 7.700,00 su un totale Pt_1 di € 15.400,00.
Tuttavia, secondo la prospettazione attorea, le opere sono state realizzate parzialmente e non a regola d'arte; infatti, le parti, per tentare una risoluzione bonaria della controversia, avevano stipulato un accordo nel quale si era stabilito che l'appaltatrice avrebbe dovuto completare i lavori entro il
30/9/2022, provvedendo anche alla riparazione di alcuni danni ascrivibili ai lavori;
tale accordo, secondo gli attori, non è stato rispettato dalla controparte.
Di conseguenza parte attrice, dopo aver elencato specificamente i danni subiti, ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice ai sensi degli artt. 1453 e 1668 c.c., la restituzione delle somme versate, il risarcimento dei danni derivanti dai vizi, pari ad € 17.622,00 oltre
IVA per i costi di ripristino dei vizi, nonché ulteriori € 1.412,00 mensili per il mancato godimento degli immobili.
Si è costituita la convenuta, respingendo integralmente le avverse pretese.
In particolare, la stessa sostiene che in realtà l'inadempimento è da attribuirsi alla parte attrice, in quanto la ha pagato solo parzialmente le fatture emesse, legittimando così la sospensione dei Pt_1
lavori da parte dell'appaltatrice. Peraltro, tale mancato pagamento ha impedito la realizzazione del meccanismo dello sconto in fattura, non consentendo all'impresa di inserire il credito nel proprio cassetto fiscale.
La convenuta ha inoltre rappresentato che la ha chiesto una modifica rispetto ai lavori Pt_1
inizialmente pattuiti, richiedendo la ristrutturazione di soli tre bagni, anziché quattro, come stabilito all'inizio.
pagina 2 di 6 In punto di diritto, parte resistente hanno lamentato che gli attori non potrebbero chiedere la risoluzione, non avendo provveduto a notificare apposita diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo
1454 c.c., ed in ogni caso difetterebbe il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento.
La convenuta inoltre chiede in via riconvenzionale il pagamento della somma residua pari a complessivi euro 16.500,00, comprensivi anche della parte dovuta in seguito alla decadenza dal beneficio dello sconto in fattura.
La domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice per inadempimento di parte convenuta
è fondata.
Occorre premettere che l'eccezione formulata da parte convenuta secondo cui la domanda non potrebbe essere proposta in assenza di previa diffida ad adempiere, è infondata, in quanto in questa sede gli attori chiedono la risoluzione giudiziale per inadempimento, che non richiede alcuna preventiva diffida.
Passando quindi al merito della domanda, va rilevato che dalla CTU espletata nella fase istruttoria, è emersa la sussistenza di vari errori nel corso dell'esecuzione dei lavori. I vizi riscontrati dal consulente sono analiticamente esposti nella relazione peritale alle pagine 8, 9 e 10, a cui si rinvia integralmente in questa sede.
L'esperto ha riscontrato problematiche anche in altre parti dell'immobile, specificando, tuttavia, che non
è possibile attribuire con certezza tali danni ai lavori svolti dall'impresa appaltatrice, in quanto non è stato stipulato un contratto scritto, e soprattutto non vi è alcuna prova in merito allo stato dluoghi anteriore ai lavori (pag. 11 della relazione).
A questo punto, il consulente ha determinato il valore dei lavori svolti in euro 8.440,60 (cfr. computo metrico di cui all'allegato 4 alla relazione), facendo riferimento al prezzario della Regione Abruzzo, in quanto, in mancanza di accordo scritto e di un computo metrico, non è stato possibile identificare il valore attribuito dalle parti ai singoli interventi.
L'esperto ha infine calcolato i costi necessari per la rimozione dei vizi imputabili ad errori all'esecuzione dei lavori in € 7.408,72; sul punto si rinvia integralmente al computo metrico di cui all'allegato 5 alla relazione.
In base a quanto emerso dall'istruttoria, va senz'altro ritenuto sussistente un inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'impresa appaltatrice, la quale ha commesso svariati errori nell'esecuzione dei lavori;
sul punto, il CTU, a pag. 16 della relazione, afferma che “dal punto di vista
“tecnico” si ritiene di poter imputare l'origine dei suddetti vizi ad errate e/o mancate scelte pagina 3 di 6 progettuali, alla mancanza di una direzione dei lavori da parte di specifica figura qualificata, oltre che ad una scarsa attenzione e precisione in fase di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa affidataria”.
A ciò va aggiunto che la stessa appaltatrice, sottoscrivendo la scrittura privata del 7.9.2022 (cfr. doc. 5 allegato alla citazione), ha riconosciuto che “durante l'esecuzione dei predetti lavori, si sono verificati come miei disagi della committenza la quale, pertanto si è vista costretta a richiedere la definizione del presente atto”.
Tali circostanze, valutate unitariamente, dimostrano la sussistenza di un inadempimento idoneo a far venir meno la fiducia nell'appaltatore da parte della committenza, che legittima quindi la richiesta di risoluzione per inadempimento, anche ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c., secondo cui “se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Nel caso di specie, in base ai numerosi vizi riscontrati (consistenti, in alcuni casi, anche in violazione di distanze tra arredi imposte da normative nazionali) ed agli interventi necessari per il ripristino, così come risultanti dalla relazione peritale, si può senz'altro ritenere che l'opera è da considerarsi inadatta alla sua destinazione.
Per quanto riguarda le domande restitutorie, va osservato che, secondo la giurisprudenza, “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum” (cfr., in termini, Cass. Sent. n. 22065/2022).
Quindi, in base ai computi metrici elaborati dal CTU, si deve ritenere che resta a carico dei clienti la differenza tra il valore delle opere eseguite (€ 8.440,60) e i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte, in seguito agli errori di lavorazione commessi dall'appaltatore (€ 7.408,72), per un totale di € 1.031,88.
pagina 4 di 6 Pertanto, tenuto conto della somma complessivamente corrisposta dagli attori alla convenuta, pari ad €
17.600,00, la ditta appaltatrice dovrà restituire la somma di € 16.568,12, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda.
La domanda di risarcimento di ulteriori danni connessi alla mancata utilizzabilità di parte degli immobili non è fondata.
Al riguardo, occorre rilevare che nel nostro ordinamento non sono ammessi, in linea generale, i c.d. danni punitivi (salve le eccezioni previste dalla legge), cioè quelli eccedentari rispetto al pregiudizio subito per effetto dell'illecito civile, per cui il danneggiato è sempre tenuto a fornire la prova del danno conseguenza.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza anche nell'ambito del danno da inutilizzabilità dell'immobile per effetto di occupazione abusiva;
sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza n.
33645/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”; anche la giurisprudenza di merito ha statuito che “il proprietario, per ottenere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento perduta con riferimento al danno emergente, e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Corte di Appello di Napoli, sent. n. 607/2023).
Nel caso di specie, manca qualsiasi allegazione da parte degli attori sullo specifico danno subito per effetto dell'asserita inutilizzabilità delle parti degli immobili oggetto dei lavori. A ciò va aggiunto che il consulente, rispondendo al quesito numero 4, non ha riscontrato alcuna inutilizzabilità parziale degli pagina 5 di 6 immobili oggetto della consulenza, per cui vi è carenza anche di prova in merito all'effettiva sussistenza dell'evento dannoso.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata.
Infine, tenuto conto della risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta, la domanda riconvenzionale di pagamento delle opere non eseguite va rigettata.
Vista la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto di appalto, ai sensi degli art. 1453 c.c. e 1668 c.c., per inadempimento di parte convenuta;
b) in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 16.568,12 in favore della prima, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dalla domanda giudiziale fino al saldo;
c) rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte da parte attrice;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
e) compensa le spese.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 6 di 6