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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 8571/2023 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante ARte_1 P.IVA_1
con sede legale a OR (BG) (avv. Linda Balsemin, avv. EN Cafora); ARte_2
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 ARte_3 P.IVA_2 ARte_4 con sede a NA (BO), fraz. NO (avv. Mauro Pacilio);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domande ed eccezione,
- accogliere l'opposizione svolta e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2360/2023 del 10.05.2023 nel procedimento R.G. n. 6316/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, per le ragioni in atto,
RIGETTARE la svolta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla conferma del decreto ingiuntivo ivi opposto, condannando, pertanto, l'odierna opponente al versamento del relativo importo in favore dell'opposta, o del diverso importo che risulterà all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e spettanze professionali del presente giudizio e le accessorie tutte come per legge».
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito dell'assunzione di prove orali e l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10 maggio 2023 n. 2360 proposta da , in ARte_1 persona del legale rappresentante avente sede legale a OR (BG), con ARte_2 CP_ citazione notificata il 19 giugno 2023 a rappresentata da con ARte_3 ARte_4 sede a NO di NA (BO), la quale si è costituita il 20 settembre 2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2.
Col decreto qui opposto è stato ingiunto a (di seguito, anche, ARte_1 ARt CP_
) di pagare a la somma capitale di euro 10.645,23, oltre interessi e spese, a ARte_3 titolo di corrispettivo delle prestazioni (smaltimento di rifiuti) meglio descritte in atti.
3.
La domanda monitoria è stata formulata nei seguenti termini, come da ricorso per decreto ingiuntivo:
«- Che tra la società e la società DA (con sede amministrativa in CP_1 Pt_3
Molinella (BO), via dell'Artigiano n. 15, p.i.: era in corso un contratto per P.IVA_3 fornitura di servizi per lo smaltimento di scarti inutilizzabili per il consumo, come descritto nelle mail di anticipazione costi per trasporto e smaltimento, a cui sono seguite le mail di accettazione ed accordi presi con controparte (cfr. doc.1/5 – mail intercorse);
- Che con comunicazione in data 04.04.2022, DA comunicava la variazione della propria denominazione in (cfr. doc. 6) ARte_1
- che il Sig. legale rappresentante di , ha ARte_2 ARte_1 richiesto che lo smaltimento di scarti di “imballaggi in plastica” venissero fatturati alla società , mentre quelli relativi a scarti di “macerie” venissero ARte_1 fatturati alla società CJ TRASPORTI SUD SRL, inviando i dati fiscali delle predette società (cfr. doc. 6);
- che in data 28.07.2022 la ricorrente ha effettuato il trasporto dei rifiuti “imballaggi in plastica” prelevandoli dal deposito della società in LA (Bo), Via ARte_1
Serraglio n.40 (cfr. doc.7 visura camerale), come indicato nei formulari di identificazione che si allegano, inizialmente intestati “ corretti prima della partenza del camion CP_2 in “ ”, come richiesto dalla società produttrice dei rifiuti (cfr. doc. 8); ARte_1
- in virtù della prestazione di servizi sopra descritta la società è creditrice ARte_5 nei confronti della società , in persona del legale rappresentante ARte_1 pro-tempore, con sede in OR (BG), Via Molinara n.16 – C.F./P.IVA: P.IVA_1 dell'importo di € 10.645,23= per le causali meglio descritte nella fattura n.1560/FE del 31.07.2022 di € 10.645,23=, che si produce (cfr. doc. 9);
- che del credito viene altresì data prova scritta mediante produzione della copia autentica delle scritture contabili notarili autenticate come per legge (cfr. doc.10);
- che i solleciti al saldo non hanno sortito esito alcuno (cfr. doc.11)».
pagina 2 di 12 4.
L'opponente nega di aver stipulato con l'opposta il contratto posto a base della domanda monitoria.
5.
Vertendosi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta, che pure ha veste processuale di convenuta, è soggetta all'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto: nel caso di specie, il diritto a ricevere il corrispettivo pattuito per l'esecuzione di prestazioni contrattualmente dovute.
In materia di diritti eterodeterminati, quali sono i diritti di credito, chi agisce in giudizio è soggetto ad uno stringente onere di allegazione e prova.
6. AR Si tratta dunque di stabilire se abbia assolto tale onere. CP_1
Non è in discussione, e anzi è stata provata, l'esecuzione ad opera della convenuta delle prestazioni per cui è causa (ritiro di rifiuti: v. anche il doc. 19, che porta il timbro del destinatario dei materiali da smaltire, Marchesini s.r.l.), avvenuta il 28 luglio 2022 e nei giorni immediatamente successivi (la testimone ha parlato di più viaggi tra la fine di luglio e i primi di agosto), presso il deposito di via Serraglio n. 40 a LA (tale indirizzo compare, verosimilmente a seguito di correzione di errore materiale contenuto in precedenti email, nella email 18 luglio 2022 ore 16:57 inviata da EN AR a ARte_2
nonché a e Email_1 Email_2
(a dimostrazione della ambiguità dei fatti). Email_3
E' la stessa convenuta a dichiarare di aver eseguito l'ultimo ritiro dei rifiuti il 10 agosto 2022 e di aver ricevuto l'11 agosto 2022 da , indicato come collaboratore di Persona_1 ARt ARt
, la richiesta di fatturazione del servizio a e di variazione dei dati sui formulari di cui al doc. 18 in modo che comparisse quale produttore del rifiuto non più DA ma ARt
. Si rimanda a pag. 4 della comparsa di costituzione, precisando che va corretto l'errore materiale relativo all'anno (come pacifico, è il 2022): CP_ AR «Come detto, una volta perfezionatosi il contratto, provvedeva a svolgere il servizio.
Dopo l'ultimo ritiro di rifiuti del 10.08.2023, e precisamente in data 11.08.2023, il Sig.
– per il tramite del proprio collaboratore , presente nella Pt_2 ARte_6 corrispondenza mail allegata sub doc. 15“ . t/bulgiolu.a@pgmlogistica.it”- chiedeva che la fatturazione del Per_1 Email_4 servizio di cui alle fatture ingiunte venisse effettuata alla Pgm e di variare i dati sui formulari qui allegati sub doc. 18 indicando quelli della Pgm.
Tale richiesta veniva effettuata telefonicamente dal predetto di ARte_6 ARt Co
alla lavoratrice di . Controparte_3 CP_ er provvedeva pertanto in questo senso, vedendosi poi rifiutare il pagamento».
La questione riguarda invece la possibilità di imputare o meno all'attrice le obbligazioni derivanti dal contratto che, come pure pacifico, risulta essere stato originariamente stipulato pagina 3 di 12 tra la convenuta ed un soggetto terzo, estraneo al processo, ossia ora CJ Controparte_2
Trasporti Sud s.r.l.
Si discute infatti di obbligazioni contrattuali.
7.
A tale questione va data risposta negativa.
8.
Per un verso, non è sufficiente evidenziare gli obiettivi e stretti rapporti tra l'opponente e oggi CJ Trasporti Sud s.r.l. ARte_1 Controparte_2
Per un altro, gli elementi acquisiti in istruttoria sono insufficienti a corroborare la tesi di parte convenuta, posto che nessun accordo successivo all'esecuzione della prestazione era intervenuto tra quelle che appaiono essere le originarie parti del contratto, ossia DA Co AR ed . e che , ossia il soggetto che, come riferito dalla testimone EN Testimone_1
AR, telefonò l'11 agosto 2022 alla responsabile commerciale di er, appunto EN CP_1 ARt AR, chiedendo di variare l'intestazione (da DA a ) dei formulari meglio descritti in atti (così nei primi due capitoli di prova: «1) Vero che in data 11.08.2022 intercorreva conversazione telefonica tra il teste ed il Sig. , lavoratore della Testimone_1
? 2) Vero che in occasione della conversazione telefonica ARte_1 ARte_1 dell'11.08.2022 tra il teste ed il Sig. , il Sig. chiedeva al teste di Testimone_1 Tes_1 variare l'intestazione dei formulari […]; v. anche il capitolo di prova 3), era un mero ARt dipendente di e comunque non un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza dell'odierna opponente.
Riferisce l'attrice in comparsa conclusionale che «All'epoca dei fatti (periodo giugno- ARt ottobre) il signor era stato da poco assunto dalla , con contratto dell'1.04.2022 Tes_1
e con mansione di responsabile magazzino, poi licenziato in data 19.10.2023. Pertanto, mai il signor , assunto da pochi mesi con qualifica di responsabile magazzino, avrebbe Tes_1 ARt potuto impegnare la ».
I fatti di causa rivelano una certa ambiguità, evidente già dalla lettura delle email Co prodotte da .Ser a riscontro delle trattative, ma ciò va a carico della parte onerata di provare i fatti costitutivi della domanda.
Tra l'altro, non risulta prodotta in atti l'accettazione, con firma, della proposta inviata da Co AR
. accettazione che risulta trasmessa dall'indirizzo email come allegato alla email 19 luglio 2022 ore 8:39 Email_2 CP_ AR indirizzata, fra gli altri, alla responsabile commerciale di (sentita come testimone) e a
ARte_2 CP_ AR Va però richiamata la deposizione della responsabile commerciale di la quale ha CP_ dichiarato, fra l'altro, che il preventivo era stato chiesto a er da DA («Era arrivata una richiesta di preventivo da parte inizialmente da DA, non ricordo in che forma, normalmente chiediamo che la richiesta di preventivo ci sia fatta via email ma a volte qualcuno la fa al telefono»); che la convenuta non aveva svolto approfondimenti sulla posizione di DA, la quale, dalle email prodotte, risalenti a luglio 2022, risultava essere una s.r.l. con sede legale a Molinella (BO), via dell'Artigiano n. 15, dunque a breve Co AR distanza dalla sede di . e sede logistica sempre in provincia di Bologna, a Castel Guelfo, via dell'Artigianato n. 28 («Dopo il sopralluogo sono tornata in azienda e ho pagina 4 di 12 formulato il preventivo e l'ho inviato all'indirizzo email che avevo a disposizione e che mi era stato comunicato, me lo aveva comunicato il cliente ma non ricordo chi fosse la persona che lo aveva comunicato e come mi era stato comunicato. Non avevo fatto ricerche sulla società DA, era sufficiente la richiesta di preventivo e il sopralluogo»), che l'accettazione, CP_ timbrata e firmata, del preventivo di er era stata fatta da DA («Dopo l'invio del preventivo c'è stata una risposta di DA, è arrivato una email con l'accettazione dell'offerta timbrata e firmata, non ricordo chi aveva firmato questa accettazione»).
Come si dirà, l'analisi del complesso di elementi acquisiti conferma che l'accordo, o almeno quello raggiunto il 19 luglio 2022, con l'invio da DA (così dicono i documenti Con AR e così dice la teste AR) dell'accettazione a . ha visto come parti DA ed Eco.Ser: basta qui il richiamo all'art. 1326 c.c.
Manca invece la prova, che avrebbe dovuto esser data dalla convenuta, di un CP_ AR (successivo) accordo tra e PGM.
9.
E' pacifico e riscontrato dagli elementi di prova acquisiti che le trattative si erano svolte AR CP_ e comunque perfezionate tra e DA e che anzi er al tempo della CP_1 ARt conclusione dell'accordo con DA neppure sapeva chi fosse , come riferito dalla teste EN AR, anche se varie email risultano inviate a indirizzi nei quali compare anche il dominio @pgmlogistica.it. CP_ AR Sul punto, la responsabile commerciale di ha dichiarato in sede di domande preliminari, formulate nei limiti dei fatti allegati dall'opposta, volte a meglio comprendere la posizione rispetto ai fatti storici e le fonti di conoscenza della testimone nonché a valutare il CP_ grado di precisione e attendibilità della persona interrogata, che il preventivo di er era stato accettato da DA e che al tempo della conclusione del contratto (19 luglio ARt 2022) lei non conosceva («[...] Non so chi fosse il legale rappresentante di DA. lo conosco, l'ho visto in una sede di Castelguelfo ma non ricordo quando, l'ho ARte_2 visto dopo i servizi per DA, gli parlai, non ricordo se gli parlai del servizio non pagato.
l'ho conosciuta dopo, a ridosso degli ultimi carichi di agosto per le ARte_1 ARt vaschette mi era stato comunicato che i formulari dovevano essere intestati a e non ad DA. Me lo comunicò , il servizio non erano stato finito, c'erano pochi Testimone_1 carichi da fare, erano i primi di agosto ma il giorno preciso non lo ricordo. […]».
Si veda quanto segue, riportato dal verbale dell'udienza di assunzione delle prove: Con AR «Sono EN AR […] impiegata presso . da dicembre 2005, sono responsabile commerciale da due anni, prima mi occupavo di logistica.
Era arrivata una richiesta di preventivo da parte inizialmente da DA, non ricordo in che forma, normalmente chiediamo che la richiesta di preventivo ci sia fatta via email ma a volte qualcuno la fa al telefono. Prima di allora non conoscevamo DA. Non ricordo chi era a scrivere o telefonare per DA. Prima di formulare l'offerta io e il collega eravamo andati a fare un sopralluogo nello stabilimento di LA dove Testimone_2 poi abbiamo fatto il ritiro, non ricordo l'indirizzo, era vuoto, dovevano sgomberare, i rifiuti erano vaschette di plastica di varia tipologia per uso alimentare. Sul posto ci ha portato un referente, , è lui che ci ha aperto e ci ha portato nel capannone a vedere i Testimone_1 bancali con le vaschette, era materiale che aveva preso la pioggia ed esporto alle intemperie, era danneggiato e non più utilizzabile.
pagina 5 di 12 L'appuntamento lo avevamo preso al telefono, non ricordo chi avesse parlato con noi. Dopo il sopralluogo sono tornata in azienda e ho formulato il preventivo e l'ho inviato all'indirizzo email che avevo a disposizione e che mi era stato comunicato, me lo aveva comunicato il cliente ma non ricordo chi fosse la persona che lo aveva comunicato e come mi era stato comunicato. Non avevo fatto ricerche sulla società DA, era sufficiente la richiesta di preventivo e il sopralluogo.
Dopo l'invio del preventivo c'è stata una risposta di DA, è arrivato una email con l'accettazione dell'offerta timbrata e firmata, non ricordo chi aveva firmato questa accettazione.
Siamo stati incaricati di fare i servizi che sono stati organizzati, sono stati eseguiti più servizi, il materiale era tanto, sono stati fatti 3 o 4 viaggi a fine luglio e un paio di viaggi ai primi di agosto.
Abbiamo mezzi di nostra proprietà e i nostri autisti. Io durante i servizi non ci sono andata, mi sono solo accertata che sul posto ci fosse un loro referente perché erano loro a dover caricare i bancali sui nostri mezzi con muletto, io avevo scritto una email al produttore dei rifiuti raccomandandomi che ci fosse un loro incaricato, così facciamo di solito quando informiamo che stiamo per iniziare il servizio, uno o due giorni prima, mandai una email all'indirizzo di cui ho detto, non ricordo se ci fu una risposta. Tutto è andato bene, il riscontro era dato anche dai formulari su carta intestata nostra perché noi siamo i trasportatori, li deve firmare il trasportatore e il produttore, c'è una parte che spetta al produttore firmare, noi lo abbiamo redatto e il produttore lo ha firmato, il formulario è in quattro copie, la prima resta al produttore. Non so chi ha firmato i formulari. Erano gli autisti a portare il formulario e a far farlo firmare. Non ricordo se c'è stato un riscontro dal produttore.
l'ho conosciuto quando sono andata a fare il sopralluogo, si è Testimone_1 presentato a noi, non ci disse che ruolo aveva, era l'unico che abbiamo trovato lì, era lui che aveva aperto il cancello, era un capannone chiuso, quando siamo andati via penso che sia stato lui a chiudere, era l'unico. L'ho rivisto ad agosto sempre a LA da un'altra parte, in un altro capannone adiacente a quello di cui ho parlato, era andata lì per un altro lavoro, un sopralluogo, dopo abbiamo fatto un altro servizio, non ricordo chi era il cliente, neanche quest'altro servizio ci è stato pagato. Non so che ruolo svolgesse in questo altro Tes_1 capannone. Anche qui era l'unico nel capannone, c'era solo lui, ero andata da sola. Tes_1
Poi non l'ho più visto. Non ricordo di avergli parlato al telefono. Dopo l'esecuzione del servizio nessuno si è fatto sentire ma noi dopo il servizio inviamo i formulari anche per informare che il servizio è concluso, lo abbiamo anticipato via email non ricordo a che indirizzo molto probabilmente era quello di prima. Non ricordo se vi sia stata una risposta. Non so chi fosse il legale rappresentante di DA. lo conosco, l'ho visto in una sede di ARte_2
Castelguelfo ma non ricordo quando, l'ho visto dopo i servizi per DA, gli parlai, non ricordo se gli parlai del servizio non pagato. l'ho conosciuta dopo, a ARte_1 ridosso degli ultimi carichi di agosto per le vaschette mi era stato comunicato che i formulari ARt dovevano essere intestati a e non ad DA. Me lo comunicò , il Testimone_1 servizio non erano stato finito, c'erano pochi carichi da fare, erano i primi di agosto ma il giorno preciso non lo ricordo. […]».
10.
pagina 6 di 12 E' altresì pacifico, e confermato dalla deposizione della responsabile commerciale di CP_ er, che la modifica dei dati riportati sui formulari è avvenuta quando la prestazione richiesta da DA era già stata conclusa da tempo.
Si rimanda sul punto alla deposizione testimoniale, ma è la stessa convenuta ad averlo esplicitato già nella sua prima difesa (si rimanda ancora a pagina 4 della comparsa di costituzione).
11.
La documentazione acquisita non corrobora la prospettazione della convenuta.
Il doc. 5 prodotto da er conferma che l'accettazione del preventivo inviato da CP_1 Co
.Ser era stata fatta da con sede legale a Molinella (BO). Controparte_2 CP_ AR La responsabile commerciale di ha così risposto sul punto:
«Il giudice mostra alla testimone le email di cui al doc. 5 fase monitoria.
Riconosco le email, sono quelle che ho inviato dopo il sopralluogo, c'era stato uno scambio. La email 18 luglio 2022 ore 16:57 è l'offerta che ho inviato. Prima avevo scritto ad
C'è anche l'indirizzo di , ho messo anche il suo indirizzo perché era la ARte_2 Tes_1 persona che c'era al momento del sopralluogo. Non ricordo come sono venuta a conoscenza dell'indirizzo email di . immagino che sia la referente amministrativa della Tes_1 Per_2 società che ha compilato i documenti ossia la richiesta dei dati anagrafici e l'accettazione dell'offerta, ma non posso dirlo con certezza, non ci siamo mai parlati».
Il doc. 6 prodotto dalla convenuta, ossia una email inviata da porta la data dell'11 agosto 2022 e non ha alcuna Email_5 attinenza col rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Sul punto è stata sentita anche la testimone EN AR:
«Il giudice mostra alla teste la email 11 agosto 2022 (doc. 6)
La conosco, non so chi l'ha scritta ma è il foglio che mi è stato dato coi dati dei clienti da indicare nei documenti, è il foglietto di cui ho parlato prima, è il foglietto che ho ricevuto da Con
coi dati delle società. Lo è per la fatturazione elettronica. Non so chi è Tes_1
[...]
non mi sono mai chiesta chi fosse. L'indirizzo non ricordo Per_3 Email_6 se lo conoscevo, penso di non aver scritto a quell'indirizzo.
Giudice: i formulari corretti a chi li ha inviati?
Li ho inviati alla società alla quale avevo mandato l'offerta perché io avevo quell'interscambio lì».
Il doc. 8 prodotto dalla convenuta dimostra che i formulari di identificazione dei rifiuti erano stati redatti al computer, ed evidentemente stampati, il 27 luglio 2022 indicando DA, col suo codice fiscale, quale produttore – detentore dei rifiuti, e ciò conferma, CP_ AR trattandosi di documenti elaborati da che l'accordo contrattuale era intervenuto tra DA ed Esso conferma inoltre che solo in un momento successivo (dopo l'11 Pt_5 agosto 2022, secondo la convenuta: v. anche i capitoli di prova da 1 a 3) i formulari erano stati modificati a mano, sbarrando i dati relativi ad DA e scrivendo, a mano appunto, i dati relativi a PGM.
Dunque, secondo la stessa prospettazione di er, i formulari erano stati modificati CP_1 in un momento successivo a quello della redazione e stampa. Tale fatto non è sufficiente a pagina 7 di 12 dimostrare che tale modificazione sia avvenuta sulla base di un valido ed efficace contratto ARt tra ed Eco.Ser.
Manca insomma una sia pur minima documentazione idonea a dimostrare l'esistenza CP_ del contratto tra PMG ed er posto a fondamento della domanda di condanna.
Il doc. 5 prodotto da er già in fase monitoria è una email proveniente da CP_1
DA, come evidente dall'indirizzo email della mittente nonché dal logo e dai dati in calce al messaggio di posta elettronica datato 19 luglio 2022,
La stessa deposizione della teste EN AR lo conferma:
«[…] Dopo il sopralluogo sono tornata in azienda e ho formulato il preventivo e l'ho inviato all'indirizzo email che avevo a disposizione e che mi era stato comunicato [gli indirizzi dei destinatari sono tre, di cui un riferibile alla amministrazione di DA, n.d.r.], me lo aveva comunicato il cliente ma non ricordo chi fosse la persona che lo aveva comunicato e come mi era stato comunicato. Non avevo fatto ricerche sulla società DA, era sufficiente la richiesta di preventivo e il sopralluogo.
Dopo l'invio del preventivo c'è stata una risposta di DA [appunto il doc. 5, n.d.r.], è arrivato una email con l'accettazione dell'offerta timbrata e firmata, non ricordo chi aveva firmato questa accettazione.
Siamo stati incaricati di fare i servizi che sono stati organizzati, sono stati eseguiti più servizi, il materiale era tanto, sono stati fatti 3 o 4 viaggi a fine luglio e un paio di viaggi ai primi di agosto.
Abbiamo mezzi di nostra proprietà e i nostri autisti. Io durante i servizi non ci sono andata, mi sono solo accertata che sul posto ci fosse un loro referente perché erano loro a dover caricare i bancali sui nostri mezzi con muletto, io avevo scritto una email al produttore dei rifiuti raccomandandomi che ci fosse un loro incaricato, così facciamo di solito quando informiamo che stiamo per iniziare il servizio, uno o due giorni prima, mandai una email all'indirizzo di cui ho detto, non ricordo se ci fu una risposta. Tutto è andato bene, il riscontro era dato anche dai formulari su carta intestata nostra perché noi siamo i trasportatori, li deve firmare il trasportatore e il produttore, c'è una parte che spetta al produttore firmare, noi lo abbiamo redatto e il produttore lo ha firmato, il formulario è in quattro copie, la prima resta al produttore. Non so chi ha firmato i formulari. Erano gli autisti a portare il formulario e a far farlo firmare. Non ricordo se c'è stato un riscontro dal produttore.
[…]».
12.
E' particolarmente significativo il fatto che, come già riferito, la modifica dei formulari è stata effettuata quando l'accordo era già stato raggiunto ed anzi quando le prestazioni pattuite erano già state eseguite. La convenuta ha infatti affermato che l'ultimo ritiro dei rifiuti era avvenuto il 10 agosto 2022 e che la richiesta di modificare i formulari era stata fatta per telefono da l'11 agosto 2022 (pag. 4 della comparsa di risposta;
v. Persona_1 anche i capitoli di prova dedotti dalla convenuta).
La teste AR ha riferito:
«[…].
l'ho conosciuto quando sono andata a fare il sopralluogo, si è Testimone_1 presentato a noi, non ci disse che ruolo aveva , era l'unico che abbiamo trovato lì, era lui che pagina 8 di 12 aveva aperto il cancello, era un capannone chiuso, quando siamo andati via penso che sia stato lui a chiudere, era l'unico. L'ho rivisto ad agosto sempre a LA da un'altra parte, in un altro capannone adiacente a quello di cui ho parlato, era andata lì per un altro lavoro, un sopralluogo, dopo abbiamo fatto un altro servizio, non ricordo chi era il cliente, neanche quest'altro servizio ci è stato pagato. Non so che ruolo svolgesse in questo altro Tes_1 capannone. Anche qui era l'unico nel capannone, c'era solo lui, ero andata da sola. Tes_1
Poi non l'ho più visto. Non ricordo di avergli parlato al telefono. Dopo l'esecuzione del servizio nessuno si è fatto sentire ma noi dopo il servizio inviamo i formulari anche per informare che il servizio è concluso, lo abbiamo anticipato via email non ricordo a che indirizzo molto probabilmente era quello di prima. Non ricordo se vi sia stata una risposta. Non so chi fosse il legale rappresentante di DA. lo conosco, l'ho visto in una sede di ARte_2
Castelguelfo ma non ricordo quando, l'ho visto dopo i servizi per DA, gli parlai, non ricordo se gli parlai del servizio non pagato. l'ho conosciuta dopo, a ARte_1 ridosso degli ultimi carichi di agosto per le vaschette mi era stato comunicato che i formulari
ARt dovevano essere intestati a e non ad DA. Me lo comunicò , il Testimone_1 servizio non erano stato finito, c'erano pochi carichi da fare, erano i primi di agosto ma il giorno preciso non lo ricordo. Me lo comunicò, verbalmente, non ricordo chi fu a chiamare al telefono se lui o io, lui al telefono mi disse che c'era stato un errore, che i formulari dovevano
ARt essere intestati a e non ad DA, non so dire quale fosse l'errore, fu a Tes_1 dirmi che i formulari dovevano essere intestati a questa altra società ma ignoro il perché, fino
ARt a quel momento non avevo contatti con , era un nome che non conoscevo. I dati della
ARt
li ho ricevuto tramite un foglio scritto non so da chi, non ricordo chi mi ha consegnato questo foglio, a me è stato consegnato a mano, non ricordo da chi, io ho sempre parlato con per i carichi ed i servizi, secondo me lo ha solo consegnato di persona, mi pare Tes_1 Tes_1 sempre a LA nel capannone delle vaschette, ci ero tornata perché era adiacente all'altro cantiere che doveva partire, secondo me era sempre della stessa società perché era adiacente a quello delle vaschette e io ero stata contattata sempre da loro, ho incontrato non ricordo in quale dei due capannoni, mi ha dato il foglio e mi ha spiegato Tes_1 Tes_1 che c'era stato un errore sui documenti».
Alle richieste di chiarimenti formulate dal giudice, la testimone AR ha così risposto:
«Giudice: questo è avvenuto prima o dopo la telefonata di cui mi ha parlato?
Non ricordo.
Giudice: dunque, dell'errore le aveva parlato sia al telefono che in un Tes_1 capannone?
Dell'errore mi aveva parlato al telefono e poi dopo in occasione degli altri lavori che si stavano sviluppando. Non so se il foglietto lo aveva scritto lui. Non ho capito perché c'era stato un errore.
L'errore mi viene comunicato dal mio produttore, parte integrante del formulario, e io non ho fatto altri approfondimenti, era il mio referente sul lavoro in essere. Sono stata a quello che mi ha detto il cliente.
La teste esamina il doc. 18.
Sono questi i formulari, li avevano predisposti i miei colleghi che si occupano della mansione, la correzione a mano l'ho fatta io per correggere l'errore che mi aveva detto
, per andare indietro al cliente. Poi dopo la correzione li ho spediti per email, non Tes_1 ricordo se prima della correzione c'era stato un primo invio. Ricordo che l'errore di pagina 9 di 12 indicazione della ragione sociale del cliente mi è stata comunicata a ridosso dell'ultimo servizio ossia dopo l'ultimo servizio, forse il giorno dopo, non c'erano più trasporti da fare. I formulari con la correzione sono stati spediti via email, non ricordo se sono stata io a spedire. Non ricordo a quale indirizzo email sono stati spediti.
Non c'è stata nessuna risposta all'invio dei formulari corretti, in genere noi non chiediamo una risposta. Non ricordo se di questa correzione avevo parlato con qualcuno.
Giudice: Lei sa chi aveva firmato i formulari per il cliente? glielo aveva detto? Tes_1
Non so chi aveva firmato. non mi aveva detto niente. Non so di chi sia la sigla sui Tes_1 formulari».
Richiamati i capitoli di prova come formulati dalla convenuta nella seconda memoria integrativa («1) Vero che in data 11.08.2022 intercorreva conversazione telefonica tra il teste ed il Sig. , lavoratore della ? 2) Vero che in Testimone_1 ARte_1 occasione della conversazione telefonica dell'11.08.2022 tra il teste ed il Sig. , Testimone_1 il Sig. chiedeva al teste di variare l'intestazione dei formulari n. 57182/22, 57183/22, Tes_1
57184/22, 57974/22, di cui al doc. n. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta che le si rammostrano, indicando i dati della PGM SPA LOGISTICSYSTEM in luogo della
3) Dica il teste se provvide a variare l'intestazione dei formulari n. Controparte_2
57182/22, 57183/22, 57184/22, 57974/22, di cui al doc. n. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, modificando l'intestazione con Controparte_2 ARte_1
»), si riportano di seguito le risposte della testimone AR:
[...]
«Cap. 1: Ho già risposto, ho parlato al telefono con ma non ricordo la data Tes_1 precisa ma era agosto e il lavoro era già finito.
Cap. 2: E' vero, i dati li ha specificati nel foglietto che mi ha dato. Non avevo Tes_1 fatto un controllo dei dati ricevuti, mi sono fidata di quello che c'era nel foglietto che mi aveva dato . Tes_1
Cap. 3: E' vero come ho già detto.
Giudice: succede spesso di fare correzioni di formulari già predisposti e già firmati dal produttore-cliente?
No. E' successo solo in questo caso.
Nell'altro servizio nel capannone adiacente mi pare che non ci sia stato nulla da correggere».
13. ARt L'uso promiscuo di indirizzi di posta elettronica riferibili a o DA è del tutto ARt insufficiente a dimostrare la titolarità del contratto in capo a , quando invece le prove documentali e orali dicono che la controparte contrattuale di er era DA e CP_1 comunque che non era PGM.
Il doc. 14 prodotto dalla convenuta non ha particolare rilievo ai fini della decisione, ARt essendo pacifico che , una società per azioni (codice fiscale;
dalla visura P.IVA_1 rilasciata da Cribis prodotta dalla convenuta come doc. 13, «documento richiesto il ARt 13/03/2023 alle 15:21 Company Card Completa», risulta che dispone, fra l'altro, di una «Unità locale n.5 Deposito INDIRIZZO VIA DEL SERRAGLIO 40, 40026, IMOLA (BO)»), e DA, una società a responsabilità limitata (codice fiscale poi P.IVA_1 denominata CJ Trasporti Sud s.r.l. (già con sede a Molinella, oggi con sede a Roma, come da pagina 10 di 12 visura rilasciata da Cribis prodotta dalla convenuta, doc. 16, «documento richiesto il 13/03/2023 alle 15:34 Company Card Completa», dalla quale risulta che detta società dispone, anche, di una «Unità locale n. 6 Deposito INDIRIZZO VIA DEL SERRAGLIO 40, 40026, IMOLA (BO)»), sono due distinti soggetti di diritto (la differenza di codice fiscale è ben CP_ evidente anche nei formulari di er modificati a mano, doc. 8 prodotto dalla convenuta), benché fra loro collegati, come si desume anche dalle email inviate da oltre ARte_2 che dai molteplici dati desumibili dalle due visure prodotte dalla convenuta.
Il doc. 14, oltretutto, porta la data del 4 aprile 2022 e non risulta che a quel tempo la convenuta conoscesse o avesse avuto rapporti con le due società AR La responsabile commerciale di non aveva mai visto quel documento. CP_1
Sul doc. 14, datato 4 aprile 2022, la testimone AR ha dichiarato:
«Il giudice mostra alla teste il doc. 14.
Non ricordo se l'ho visto prima di oggi.
Giudice: lei seguiva anche l'emissione delle fatture? e delle richieste di pagamento?
No, non mi occupo della emissione delle fatture, lo fanno le colleghe del reparto amministrativo. A volte mi capita se i clienti non pagano di fare, come commerciale, delle telefonate per avere riscontri sulle fatture non pagate. L'ho fatto anche in questo caso, chiamavo in sede del cliente, inizialmente DA perché avevo il suo numero di telefono, non ricordo chi rispondeva,
Giudice: Cosa rispondevano?
Con esattezza non so. ARt Giudice: C'era anche un numero telefonico di ? ARt Non ricordo e non so se il numero telefonico al quale chiamavo valeva anche per ».
Del pari non ha rilevanza, né potrebbe servire a colmare la lacuna probatoria un approfondimento dell'indagine su chi avesse la disponibilità del magazzino-deposito invia del CP_ AR
n. 40 a LA nel quale ha effettuato il prelievo dei rifiuti;
e ciò tanto più vale Pt_7 ARt considerati gli stretti rapporti tra e DA.
E' peraltro da segnalare che la fattura 31 agosto 2022 prodotta dalla convenuta come doc. 17, unitamente alla diffida 28 novembre 2022, risulta che già a quella data la società con codice fiscale (un tempo riferito ad fosse denominata CJ P.IVA_1 Controparte_2
Trasporti Sud s.r.l. con sede a Molinella (BO), via dell'Artigiano n. 15, ove aveva sede DA (come risulta anche dalle email scambiate in luglio 2022 e prodotte dalla convenuta, documenti 1-5 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Non risultano prodotte visure storiche né le parti hanno fornito chiarimenti in ordine alle vicende della società poi divenuta CJ Trasporti Sud s.r.l. Controparte_2
Peraltro, ai fini della decisione non è necessario stabilire quando è Controparte_2 divenuta CJ Trasporti Sud s.r.l., poiché la convenuta, a fronte delle radicali contestazioni dell'attrice, doveva pienamente dimostrare, e dunque fornire una prova positiva, che la controparte contrattuale, tenuta a pagare il corrispettivo di cui alla fattura n. 1560 azionata ARt in sede monitoria, fosse .
Al contrario, la convenuta non ha provato che si sia trasformata, Controparte_2 nell'estate 2022, in (come invece si legge nel ricorso per decreto ARte_1 ingiuntivo: «- Che con comunicazione in data 04.04.2022, DA comunicava la variazione della propria denominazione in (cfr. doc. 6)»); che la ARte_1
pagina 11 di 12 ARt richiesta di fatturazione in capo a (o, se si vuole, di modifica dei formulari già ARt menzionati), e non ad DA, sia stata fatta dal legale rappresentante di (come invece si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo: «- che il Sig. legale ARte_2 rappresentante di , ha richiesto che lo smaltimento di scarti di ARte_1
“imballaggi in plastica” venissero fatturati alla società , mentre ARte_1 quelli relativi a scarti di “macerie” venissero fatturati alla società CJ TRASPORTI SUD SRL, inviando i dati fiscali delle predette società (cfr. doc. 6)»); che i formulari erano stati modificati prima della partenza dei camion e dunque prima dell'esecuzione della prestazione (come invece si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo: «- che in data 28.07.2022 la ricorrente ha effettuato il trasporto dei rifiuti “imballaggi in plastica” prelevandoli dal deposito della società in LA (Bo), Via Pt_1 ARte_1
Serraglio n.40 (cfr. doc. 7 visura camerale), come indicato nei formulari di identificazione che si allegano, inizialmente intestati “ corretti prima della partenza del camion CP_2 in “ ”, come richiesto dalla società produttrice dei rifiuti (cfr. doc. ARte_1
8)».
14.
Su tali premesse, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque revocato il decreto opposto.
15.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo 10 maggio 2023 n. 2360;
- condanna l'opposta a pagare all'opponente le spese processuali liquidate in euro 145,50 per spese e in euro 5.077,00 per compenso, oltre RF 15%, CP e IVA come per legge.
Bologna, 8 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 8571/2023 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante ARte_1 P.IVA_1
con sede legale a OR (BG) (avv. Linda Balsemin, avv. EN Cafora); ARte_2
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 ARte_3 P.IVA_2 ARte_4 con sede a NA (BO), fraz. NO (avv. Mauro Pacilio);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domande ed eccezione,
- accogliere l'opposizione svolta e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2360/2023 del 10.05.2023 nel procedimento R.G. n. 6316/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, per le ragioni in atto,
RIGETTARE la svolta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla conferma del decreto ingiuntivo ivi opposto, condannando, pertanto, l'odierna opponente al versamento del relativo importo in favore dell'opposta, o del diverso importo che risulterà all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e spettanze professionali del presente giudizio e le accessorie tutte come per legge».
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito dell'assunzione di prove orali e l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10 maggio 2023 n. 2360 proposta da , in ARte_1 persona del legale rappresentante avente sede legale a OR (BG), con ARte_2 CP_ citazione notificata il 19 giugno 2023 a rappresentata da con ARte_3 ARte_4 sede a NO di NA (BO), la quale si è costituita il 20 settembre 2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2.
Col decreto qui opposto è stato ingiunto a (di seguito, anche, ARte_1 ARt CP_
) di pagare a la somma capitale di euro 10.645,23, oltre interessi e spese, a ARte_3 titolo di corrispettivo delle prestazioni (smaltimento di rifiuti) meglio descritte in atti.
3.
La domanda monitoria è stata formulata nei seguenti termini, come da ricorso per decreto ingiuntivo:
«- Che tra la società e la società DA (con sede amministrativa in CP_1 Pt_3
Molinella (BO), via dell'Artigiano n. 15, p.i.: era in corso un contratto per P.IVA_3 fornitura di servizi per lo smaltimento di scarti inutilizzabili per il consumo, come descritto nelle mail di anticipazione costi per trasporto e smaltimento, a cui sono seguite le mail di accettazione ed accordi presi con controparte (cfr. doc.1/5 – mail intercorse);
- Che con comunicazione in data 04.04.2022, DA comunicava la variazione della propria denominazione in (cfr. doc. 6) ARte_1
- che il Sig. legale rappresentante di , ha ARte_2 ARte_1 richiesto che lo smaltimento di scarti di “imballaggi in plastica” venissero fatturati alla società , mentre quelli relativi a scarti di “macerie” venissero ARte_1 fatturati alla società CJ TRASPORTI SUD SRL, inviando i dati fiscali delle predette società (cfr. doc. 6);
- che in data 28.07.2022 la ricorrente ha effettuato il trasporto dei rifiuti “imballaggi in plastica” prelevandoli dal deposito della società in LA (Bo), Via ARte_1
Serraglio n.40 (cfr. doc.7 visura camerale), come indicato nei formulari di identificazione che si allegano, inizialmente intestati “ corretti prima della partenza del camion CP_2 in “ ”, come richiesto dalla società produttrice dei rifiuti (cfr. doc. 8); ARte_1
- in virtù della prestazione di servizi sopra descritta la società è creditrice ARte_5 nei confronti della società , in persona del legale rappresentante ARte_1 pro-tempore, con sede in OR (BG), Via Molinara n.16 – C.F./P.IVA: P.IVA_1 dell'importo di € 10.645,23= per le causali meglio descritte nella fattura n.1560/FE del 31.07.2022 di € 10.645,23=, che si produce (cfr. doc. 9);
- che del credito viene altresì data prova scritta mediante produzione della copia autentica delle scritture contabili notarili autenticate come per legge (cfr. doc.10);
- che i solleciti al saldo non hanno sortito esito alcuno (cfr. doc.11)».
pagina 2 di 12 4.
L'opponente nega di aver stipulato con l'opposta il contratto posto a base della domanda monitoria.
5.
Vertendosi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta, che pure ha veste processuale di convenuta, è soggetta all'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto: nel caso di specie, il diritto a ricevere il corrispettivo pattuito per l'esecuzione di prestazioni contrattualmente dovute.
In materia di diritti eterodeterminati, quali sono i diritti di credito, chi agisce in giudizio è soggetto ad uno stringente onere di allegazione e prova.
6. AR Si tratta dunque di stabilire se abbia assolto tale onere. CP_1
Non è in discussione, e anzi è stata provata, l'esecuzione ad opera della convenuta delle prestazioni per cui è causa (ritiro di rifiuti: v. anche il doc. 19, che porta il timbro del destinatario dei materiali da smaltire, Marchesini s.r.l.), avvenuta il 28 luglio 2022 e nei giorni immediatamente successivi (la testimone ha parlato di più viaggi tra la fine di luglio e i primi di agosto), presso il deposito di via Serraglio n. 40 a LA (tale indirizzo compare, verosimilmente a seguito di correzione di errore materiale contenuto in precedenti email, nella email 18 luglio 2022 ore 16:57 inviata da EN AR a ARte_2
nonché a e Email_1 Email_2
(a dimostrazione della ambiguità dei fatti). Email_3
E' la stessa convenuta a dichiarare di aver eseguito l'ultimo ritiro dei rifiuti il 10 agosto 2022 e di aver ricevuto l'11 agosto 2022 da , indicato come collaboratore di Persona_1 ARt ARt
, la richiesta di fatturazione del servizio a e di variazione dei dati sui formulari di cui al doc. 18 in modo che comparisse quale produttore del rifiuto non più DA ma ARt
. Si rimanda a pag. 4 della comparsa di costituzione, precisando che va corretto l'errore materiale relativo all'anno (come pacifico, è il 2022): CP_ AR «Come detto, una volta perfezionatosi il contratto, provvedeva a svolgere il servizio.
Dopo l'ultimo ritiro di rifiuti del 10.08.2023, e precisamente in data 11.08.2023, il Sig.
– per il tramite del proprio collaboratore , presente nella Pt_2 ARte_6 corrispondenza mail allegata sub doc. 15“ . t/bulgiolu.a@pgmlogistica.it”- chiedeva che la fatturazione del Per_1 Email_4 servizio di cui alle fatture ingiunte venisse effettuata alla Pgm e di variare i dati sui formulari qui allegati sub doc. 18 indicando quelli della Pgm.
Tale richiesta veniva effettuata telefonicamente dal predetto di ARte_6 ARt Co
alla lavoratrice di . Controparte_3 CP_ er provvedeva pertanto in questo senso, vedendosi poi rifiutare il pagamento».
La questione riguarda invece la possibilità di imputare o meno all'attrice le obbligazioni derivanti dal contratto che, come pure pacifico, risulta essere stato originariamente stipulato pagina 3 di 12 tra la convenuta ed un soggetto terzo, estraneo al processo, ossia ora CJ Controparte_2
Trasporti Sud s.r.l.
Si discute infatti di obbligazioni contrattuali.
7.
A tale questione va data risposta negativa.
8.
Per un verso, non è sufficiente evidenziare gli obiettivi e stretti rapporti tra l'opponente e oggi CJ Trasporti Sud s.r.l. ARte_1 Controparte_2
Per un altro, gli elementi acquisiti in istruttoria sono insufficienti a corroborare la tesi di parte convenuta, posto che nessun accordo successivo all'esecuzione della prestazione era intervenuto tra quelle che appaiono essere le originarie parti del contratto, ossia DA Co AR ed . e che , ossia il soggetto che, come riferito dalla testimone EN Testimone_1
AR, telefonò l'11 agosto 2022 alla responsabile commerciale di er, appunto EN CP_1 ARt AR, chiedendo di variare l'intestazione (da DA a ) dei formulari meglio descritti in atti (così nei primi due capitoli di prova: «1) Vero che in data 11.08.2022 intercorreva conversazione telefonica tra il teste ed il Sig. , lavoratore della Testimone_1
? 2) Vero che in occasione della conversazione telefonica ARte_1 ARte_1 dell'11.08.2022 tra il teste ed il Sig. , il Sig. chiedeva al teste di Testimone_1 Tes_1 variare l'intestazione dei formulari […]; v. anche il capitolo di prova 3), era un mero ARt dipendente di e comunque non un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza dell'odierna opponente.
Riferisce l'attrice in comparsa conclusionale che «All'epoca dei fatti (periodo giugno- ARt ottobre) il signor era stato da poco assunto dalla , con contratto dell'1.04.2022 Tes_1
e con mansione di responsabile magazzino, poi licenziato in data 19.10.2023. Pertanto, mai il signor , assunto da pochi mesi con qualifica di responsabile magazzino, avrebbe Tes_1 ARt potuto impegnare la ».
I fatti di causa rivelano una certa ambiguità, evidente già dalla lettura delle email Co prodotte da .Ser a riscontro delle trattative, ma ciò va a carico della parte onerata di provare i fatti costitutivi della domanda.
Tra l'altro, non risulta prodotta in atti l'accettazione, con firma, della proposta inviata da Co AR
. accettazione che risulta trasmessa dall'indirizzo email come allegato alla email 19 luglio 2022 ore 8:39 Email_2 CP_ AR indirizzata, fra gli altri, alla responsabile commerciale di (sentita come testimone) e a
ARte_2 CP_ AR Va però richiamata la deposizione della responsabile commerciale di la quale ha CP_ dichiarato, fra l'altro, che il preventivo era stato chiesto a er da DA («Era arrivata una richiesta di preventivo da parte inizialmente da DA, non ricordo in che forma, normalmente chiediamo che la richiesta di preventivo ci sia fatta via email ma a volte qualcuno la fa al telefono»); che la convenuta non aveva svolto approfondimenti sulla posizione di DA, la quale, dalle email prodotte, risalenti a luglio 2022, risultava essere una s.r.l. con sede legale a Molinella (BO), via dell'Artigiano n. 15, dunque a breve Co AR distanza dalla sede di . e sede logistica sempre in provincia di Bologna, a Castel Guelfo, via dell'Artigianato n. 28 («Dopo il sopralluogo sono tornata in azienda e ho pagina 4 di 12 formulato il preventivo e l'ho inviato all'indirizzo email che avevo a disposizione e che mi era stato comunicato, me lo aveva comunicato il cliente ma non ricordo chi fosse la persona che lo aveva comunicato e come mi era stato comunicato. Non avevo fatto ricerche sulla società DA, era sufficiente la richiesta di preventivo e il sopralluogo»), che l'accettazione, CP_ timbrata e firmata, del preventivo di er era stata fatta da DA («Dopo l'invio del preventivo c'è stata una risposta di DA, è arrivato una email con l'accettazione dell'offerta timbrata e firmata, non ricordo chi aveva firmato questa accettazione»).
Come si dirà, l'analisi del complesso di elementi acquisiti conferma che l'accordo, o almeno quello raggiunto il 19 luglio 2022, con l'invio da DA (così dicono i documenti Con AR e così dice la teste AR) dell'accettazione a . ha visto come parti DA ed Eco.Ser: basta qui il richiamo all'art. 1326 c.c.
Manca invece la prova, che avrebbe dovuto esser data dalla convenuta, di un CP_ AR (successivo) accordo tra e PGM.
9.
E' pacifico e riscontrato dagli elementi di prova acquisiti che le trattative si erano svolte AR CP_ e comunque perfezionate tra e DA e che anzi er al tempo della CP_1 ARt conclusione dell'accordo con DA neppure sapeva chi fosse , come riferito dalla teste EN AR, anche se varie email risultano inviate a indirizzi nei quali compare anche il dominio @pgmlogistica.it. CP_ AR Sul punto, la responsabile commerciale di ha dichiarato in sede di domande preliminari, formulate nei limiti dei fatti allegati dall'opposta, volte a meglio comprendere la posizione rispetto ai fatti storici e le fonti di conoscenza della testimone nonché a valutare il CP_ grado di precisione e attendibilità della persona interrogata, che il preventivo di er era stato accettato da DA e che al tempo della conclusione del contratto (19 luglio ARt 2022) lei non conosceva («[...] Non so chi fosse il legale rappresentante di DA. lo conosco, l'ho visto in una sede di Castelguelfo ma non ricordo quando, l'ho ARte_2 visto dopo i servizi per DA, gli parlai, non ricordo se gli parlai del servizio non pagato.
l'ho conosciuta dopo, a ridosso degli ultimi carichi di agosto per le ARte_1 ARt vaschette mi era stato comunicato che i formulari dovevano essere intestati a e non ad DA. Me lo comunicò , il servizio non erano stato finito, c'erano pochi Testimone_1 carichi da fare, erano i primi di agosto ma il giorno preciso non lo ricordo. […]».
Si veda quanto segue, riportato dal verbale dell'udienza di assunzione delle prove: Con AR «Sono EN AR […] impiegata presso . da dicembre 2005, sono responsabile commerciale da due anni, prima mi occupavo di logistica.
Era arrivata una richiesta di preventivo da parte inizialmente da DA, non ricordo in che forma, normalmente chiediamo che la richiesta di preventivo ci sia fatta via email ma a volte qualcuno la fa al telefono. Prima di allora non conoscevamo DA. Non ricordo chi era a scrivere o telefonare per DA. Prima di formulare l'offerta io e il collega eravamo andati a fare un sopralluogo nello stabilimento di LA dove Testimone_2 poi abbiamo fatto il ritiro, non ricordo l'indirizzo, era vuoto, dovevano sgomberare, i rifiuti erano vaschette di plastica di varia tipologia per uso alimentare. Sul posto ci ha portato un referente, , è lui che ci ha aperto e ci ha portato nel capannone a vedere i Testimone_1 bancali con le vaschette, era materiale che aveva preso la pioggia ed esporto alle intemperie, era danneggiato e non più utilizzabile.
pagina 5 di 12 L'appuntamento lo avevamo preso al telefono, non ricordo chi avesse parlato con noi. Dopo il sopralluogo sono tornata in azienda e ho formulato il preventivo e l'ho inviato all'indirizzo email che avevo a disposizione e che mi era stato comunicato, me lo aveva comunicato il cliente ma non ricordo chi fosse la persona che lo aveva comunicato e come mi era stato comunicato. Non avevo fatto ricerche sulla società DA, era sufficiente la richiesta di preventivo e il sopralluogo.
Dopo l'invio del preventivo c'è stata una risposta di DA, è arrivato una email con l'accettazione dell'offerta timbrata e firmata, non ricordo chi aveva firmato questa accettazione.
Siamo stati incaricati di fare i servizi che sono stati organizzati, sono stati eseguiti più servizi, il materiale era tanto, sono stati fatti 3 o 4 viaggi a fine luglio e un paio di viaggi ai primi di agosto.
Abbiamo mezzi di nostra proprietà e i nostri autisti. Io durante i servizi non ci sono andata, mi sono solo accertata che sul posto ci fosse un loro referente perché erano loro a dover caricare i bancali sui nostri mezzi con muletto, io avevo scritto una email al produttore dei rifiuti raccomandandomi che ci fosse un loro incaricato, così facciamo di solito quando informiamo che stiamo per iniziare il servizio, uno o due giorni prima, mandai una email all'indirizzo di cui ho detto, non ricordo se ci fu una risposta. Tutto è andato bene, il riscontro era dato anche dai formulari su carta intestata nostra perché noi siamo i trasportatori, li deve firmare il trasportatore e il produttore, c'è una parte che spetta al produttore firmare, noi lo abbiamo redatto e il produttore lo ha firmato, il formulario è in quattro copie, la prima resta al produttore. Non so chi ha firmato i formulari. Erano gli autisti a portare il formulario e a far farlo firmare. Non ricordo se c'è stato un riscontro dal produttore.
l'ho conosciuto quando sono andata a fare il sopralluogo, si è Testimone_1 presentato a noi, non ci disse che ruolo aveva, era l'unico che abbiamo trovato lì, era lui che aveva aperto il cancello, era un capannone chiuso, quando siamo andati via penso che sia stato lui a chiudere, era l'unico. L'ho rivisto ad agosto sempre a LA da un'altra parte, in un altro capannone adiacente a quello di cui ho parlato, era andata lì per un altro lavoro, un sopralluogo, dopo abbiamo fatto un altro servizio, non ricordo chi era il cliente, neanche quest'altro servizio ci è stato pagato. Non so che ruolo svolgesse in questo altro Tes_1 capannone. Anche qui era l'unico nel capannone, c'era solo lui, ero andata da sola. Tes_1
Poi non l'ho più visto. Non ricordo di avergli parlato al telefono. Dopo l'esecuzione del servizio nessuno si è fatto sentire ma noi dopo il servizio inviamo i formulari anche per informare che il servizio è concluso, lo abbiamo anticipato via email non ricordo a che indirizzo molto probabilmente era quello di prima. Non ricordo se vi sia stata una risposta. Non so chi fosse il legale rappresentante di DA. lo conosco, l'ho visto in una sede di ARte_2
Castelguelfo ma non ricordo quando, l'ho visto dopo i servizi per DA, gli parlai, non ricordo se gli parlai del servizio non pagato. l'ho conosciuta dopo, a ARte_1 ridosso degli ultimi carichi di agosto per le vaschette mi era stato comunicato che i formulari ARt dovevano essere intestati a e non ad DA. Me lo comunicò , il Testimone_1 servizio non erano stato finito, c'erano pochi carichi da fare, erano i primi di agosto ma il giorno preciso non lo ricordo. […]».
10.
pagina 6 di 12 E' altresì pacifico, e confermato dalla deposizione della responsabile commerciale di CP_ er, che la modifica dei dati riportati sui formulari è avvenuta quando la prestazione richiesta da DA era già stata conclusa da tempo.
Si rimanda sul punto alla deposizione testimoniale, ma è la stessa convenuta ad averlo esplicitato già nella sua prima difesa (si rimanda ancora a pagina 4 della comparsa di costituzione).
11.
La documentazione acquisita non corrobora la prospettazione della convenuta.
Il doc. 5 prodotto da er conferma che l'accettazione del preventivo inviato da CP_1 Co
.Ser era stata fatta da con sede legale a Molinella (BO). Controparte_2 CP_ AR La responsabile commerciale di ha così risposto sul punto:
«Il giudice mostra alla testimone le email di cui al doc. 5 fase monitoria.
Riconosco le email, sono quelle che ho inviato dopo il sopralluogo, c'era stato uno scambio. La email 18 luglio 2022 ore 16:57 è l'offerta che ho inviato. Prima avevo scritto ad
C'è anche l'indirizzo di , ho messo anche il suo indirizzo perché era la ARte_2 Tes_1 persona che c'era al momento del sopralluogo. Non ricordo come sono venuta a conoscenza dell'indirizzo email di . immagino che sia la referente amministrativa della Tes_1 Per_2 società che ha compilato i documenti ossia la richiesta dei dati anagrafici e l'accettazione dell'offerta, ma non posso dirlo con certezza, non ci siamo mai parlati».
Il doc. 6 prodotto dalla convenuta, ossia una email inviata da porta la data dell'11 agosto 2022 e non ha alcuna Email_5 attinenza col rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Sul punto è stata sentita anche la testimone EN AR:
«Il giudice mostra alla teste la email 11 agosto 2022 (doc. 6)
La conosco, non so chi l'ha scritta ma è il foglio che mi è stato dato coi dati dei clienti da indicare nei documenti, è il foglietto di cui ho parlato prima, è il foglietto che ho ricevuto da Con
coi dati delle società. Lo è per la fatturazione elettronica. Non so chi è Tes_1
[...]
non mi sono mai chiesta chi fosse. L'indirizzo non ricordo Per_3 Email_6 se lo conoscevo, penso di non aver scritto a quell'indirizzo.
Giudice: i formulari corretti a chi li ha inviati?
Li ho inviati alla società alla quale avevo mandato l'offerta perché io avevo quell'interscambio lì».
Il doc. 8 prodotto dalla convenuta dimostra che i formulari di identificazione dei rifiuti erano stati redatti al computer, ed evidentemente stampati, il 27 luglio 2022 indicando DA, col suo codice fiscale, quale produttore – detentore dei rifiuti, e ciò conferma, CP_ AR trattandosi di documenti elaborati da che l'accordo contrattuale era intervenuto tra DA ed Esso conferma inoltre che solo in un momento successivo (dopo l'11 Pt_5 agosto 2022, secondo la convenuta: v. anche i capitoli di prova da 1 a 3) i formulari erano stati modificati a mano, sbarrando i dati relativi ad DA e scrivendo, a mano appunto, i dati relativi a PGM.
Dunque, secondo la stessa prospettazione di er, i formulari erano stati modificati CP_1 in un momento successivo a quello della redazione e stampa. Tale fatto non è sufficiente a pagina 7 di 12 dimostrare che tale modificazione sia avvenuta sulla base di un valido ed efficace contratto ARt tra ed Eco.Ser.
Manca insomma una sia pur minima documentazione idonea a dimostrare l'esistenza CP_ del contratto tra PMG ed er posto a fondamento della domanda di condanna.
Il doc. 5 prodotto da er già in fase monitoria è una email proveniente da CP_1
DA, come evidente dall'indirizzo email della mittente nonché dal logo e dai dati in calce al messaggio di posta elettronica datato 19 luglio 2022,
La stessa deposizione della teste EN AR lo conferma:
«[…] Dopo il sopralluogo sono tornata in azienda e ho formulato il preventivo e l'ho inviato all'indirizzo email che avevo a disposizione e che mi era stato comunicato [gli indirizzi dei destinatari sono tre, di cui un riferibile alla amministrazione di DA, n.d.r.], me lo aveva comunicato il cliente ma non ricordo chi fosse la persona che lo aveva comunicato e come mi era stato comunicato. Non avevo fatto ricerche sulla società DA, era sufficiente la richiesta di preventivo e il sopralluogo.
Dopo l'invio del preventivo c'è stata una risposta di DA [appunto il doc. 5, n.d.r.], è arrivato una email con l'accettazione dell'offerta timbrata e firmata, non ricordo chi aveva firmato questa accettazione.
Siamo stati incaricati di fare i servizi che sono stati organizzati, sono stati eseguiti più servizi, il materiale era tanto, sono stati fatti 3 o 4 viaggi a fine luglio e un paio di viaggi ai primi di agosto.
Abbiamo mezzi di nostra proprietà e i nostri autisti. Io durante i servizi non ci sono andata, mi sono solo accertata che sul posto ci fosse un loro referente perché erano loro a dover caricare i bancali sui nostri mezzi con muletto, io avevo scritto una email al produttore dei rifiuti raccomandandomi che ci fosse un loro incaricato, così facciamo di solito quando informiamo che stiamo per iniziare il servizio, uno o due giorni prima, mandai una email all'indirizzo di cui ho detto, non ricordo se ci fu una risposta. Tutto è andato bene, il riscontro era dato anche dai formulari su carta intestata nostra perché noi siamo i trasportatori, li deve firmare il trasportatore e il produttore, c'è una parte che spetta al produttore firmare, noi lo abbiamo redatto e il produttore lo ha firmato, il formulario è in quattro copie, la prima resta al produttore. Non so chi ha firmato i formulari. Erano gli autisti a portare il formulario e a far farlo firmare. Non ricordo se c'è stato un riscontro dal produttore.
[…]».
12.
E' particolarmente significativo il fatto che, come già riferito, la modifica dei formulari è stata effettuata quando l'accordo era già stato raggiunto ed anzi quando le prestazioni pattuite erano già state eseguite. La convenuta ha infatti affermato che l'ultimo ritiro dei rifiuti era avvenuto il 10 agosto 2022 e che la richiesta di modificare i formulari era stata fatta per telefono da l'11 agosto 2022 (pag. 4 della comparsa di risposta;
v. Persona_1 anche i capitoli di prova dedotti dalla convenuta).
La teste AR ha riferito:
«[…].
l'ho conosciuto quando sono andata a fare il sopralluogo, si è Testimone_1 presentato a noi, non ci disse che ruolo aveva , era l'unico che abbiamo trovato lì, era lui che pagina 8 di 12 aveva aperto il cancello, era un capannone chiuso, quando siamo andati via penso che sia stato lui a chiudere, era l'unico. L'ho rivisto ad agosto sempre a LA da un'altra parte, in un altro capannone adiacente a quello di cui ho parlato, era andata lì per un altro lavoro, un sopralluogo, dopo abbiamo fatto un altro servizio, non ricordo chi era il cliente, neanche quest'altro servizio ci è stato pagato. Non so che ruolo svolgesse in questo altro Tes_1 capannone. Anche qui era l'unico nel capannone, c'era solo lui, ero andata da sola. Tes_1
Poi non l'ho più visto. Non ricordo di avergli parlato al telefono. Dopo l'esecuzione del servizio nessuno si è fatto sentire ma noi dopo il servizio inviamo i formulari anche per informare che il servizio è concluso, lo abbiamo anticipato via email non ricordo a che indirizzo molto probabilmente era quello di prima. Non ricordo se vi sia stata una risposta. Non so chi fosse il legale rappresentante di DA. lo conosco, l'ho visto in una sede di ARte_2
Castelguelfo ma non ricordo quando, l'ho visto dopo i servizi per DA, gli parlai, non ricordo se gli parlai del servizio non pagato. l'ho conosciuta dopo, a ARte_1 ridosso degli ultimi carichi di agosto per le vaschette mi era stato comunicato che i formulari
ARt dovevano essere intestati a e non ad DA. Me lo comunicò , il Testimone_1 servizio non erano stato finito, c'erano pochi carichi da fare, erano i primi di agosto ma il giorno preciso non lo ricordo. Me lo comunicò, verbalmente, non ricordo chi fu a chiamare al telefono se lui o io, lui al telefono mi disse che c'era stato un errore, che i formulari dovevano
ARt essere intestati a e non ad DA, non so dire quale fosse l'errore, fu a Tes_1 dirmi che i formulari dovevano essere intestati a questa altra società ma ignoro il perché, fino
ARt a quel momento non avevo contatti con , era un nome che non conoscevo. I dati della
ARt
li ho ricevuto tramite un foglio scritto non so da chi, non ricordo chi mi ha consegnato questo foglio, a me è stato consegnato a mano, non ricordo da chi, io ho sempre parlato con per i carichi ed i servizi, secondo me lo ha solo consegnato di persona, mi pare Tes_1 Tes_1 sempre a LA nel capannone delle vaschette, ci ero tornata perché era adiacente all'altro cantiere che doveva partire, secondo me era sempre della stessa società perché era adiacente a quello delle vaschette e io ero stata contattata sempre da loro, ho incontrato non ricordo in quale dei due capannoni, mi ha dato il foglio e mi ha spiegato Tes_1 Tes_1 che c'era stato un errore sui documenti».
Alle richieste di chiarimenti formulate dal giudice, la testimone AR ha così risposto:
«Giudice: questo è avvenuto prima o dopo la telefonata di cui mi ha parlato?
Non ricordo.
Giudice: dunque, dell'errore le aveva parlato sia al telefono che in un Tes_1 capannone?
Dell'errore mi aveva parlato al telefono e poi dopo in occasione degli altri lavori che si stavano sviluppando. Non so se il foglietto lo aveva scritto lui. Non ho capito perché c'era stato un errore.
L'errore mi viene comunicato dal mio produttore, parte integrante del formulario, e io non ho fatto altri approfondimenti, era il mio referente sul lavoro in essere. Sono stata a quello che mi ha detto il cliente.
La teste esamina il doc. 18.
Sono questi i formulari, li avevano predisposti i miei colleghi che si occupano della mansione, la correzione a mano l'ho fatta io per correggere l'errore che mi aveva detto
, per andare indietro al cliente. Poi dopo la correzione li ho spediti per email, non Tes_1 ricordo se prima della correzione c'era stato un primo invio. Ricordo che l'errore di pagina 9 di 12 indicazione della ragione sociale del cliente mi è stata comunicata a ridosso dell'ultimo servizio ossia dopo l'ultimo servizio, forse il giorno dopo, non c'erano più trasporti da fare. I formulari con la correzione sono stati spediti via email, non ricordo se sono stata io a spedire. Non ricordo a quale indirizzo email sono stati spediti.
Non c'è stata nessuna risposta all'invio dei formulari corretti, in genere noi non chiediamo una risposta. Non ricordo se di questa correzione avevo parlato con qualcuno.
Giudice: Lei sa chi aveva firmato i formulari per il cliente? glielo aveva detto? Tes_1
Non so chi aveva firmato. non mi aveva detto niente. Non so di chi sia la sigla sui Tes_1 formulari».
Richiamati i capitoli di prova come formulati dalla convenuta nella seconda memoria integrativa («1) Vero che in data 11.08.2022 intercorreva conversazione telefonica tra il teste ed il Sig. , lavoratore della ? 2) Vero che in Testimone_1 ARte_1 occasione della conversazione telefonica dell'11.08.2022 tra il teste ed il Sig. , Testimone_1 il Sig. chiedeva al teste di variare l'intestazione dei formulari n. 57182/22, 57183/22, Tes_1
57184/22, 57974/22, di cui al doc. n. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta che le si rammostrano, indicando i dati della PGM SPA LOGISTICSYSTEM in luogo della
3) Dica il teste se provvide a variare l'intestazione dei formulari n. Controparte_2
57182/22, 57183/22, 57184/22, 57974/22, di cui al doc. n. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, modificando l'intestazione con Controparte_2 ARte_1
»), si riportano di seguito le risposte della testimone AR:
[...]
«Cap. 1: Ho già risposto, ho parlato al telefono con ma non ricordo la data Tes_1 precisa ma era agosto e il lavoro era già finito.
Cap. 2: E' vero, i dati li ha specificati nel foglietto che mi ha dato. Non avevo Tes_1 fatto un controllo dei dati ricevuti, mi sono fidata di quello che c'era nel foglietto che mi aveva dato . Tes_1
Cap. 3: E' vero come ho già detto.
Giudice: succede spesso di fare correzioni di formulari già predisposti e già firmati dal produttore-cliente?
No. E' successo solo in questo caso.
Nell'altro servizio nel capannone adiacente mi pare che non ci sia stato nulla da correggere».
13. ARt L'uso promiscuo di indirizzi di posta elettronica riferibili a o DA è del tutto ARt insufficiente a dimostrare la titolarità del contratto in capo a , quando invece le prove documentali e orali dicono che la controparte contrattuale di er era DA e CP_1 comunque che non era PGM.
Il doc. 14 prodotto dalla convenuta non ha particolare rilievo ai fini della decisione, ARt essendo pacifico che , una società per azioni (codice fiscale;
dalla visura P.IVA_1 rilasciata da Cribis prodotta dalla convenuta come doc. 13, «documento richiesto il ARt 13/03/2023 alle 15:21 Company Card Completa», risulta che dispone, fra l'altro, di una «Unità locale n.5 Deposito INDIRIZZO VIA DEL SERRAGLIO 40, 40026, IMOLA (BO)»), e DA, una società a responsabilità limitata (codice fiscale poi P.IVA_1 denominata CJ Trasporti Sud s.r.l. (già con sede a Molinella, oggi con sede a Roma, come da pagina 10 di 12 visura rilasciata da Cribis prodotta dalla convenuta, doc. 16, «documento richiesto il 13/03/2023 alle 15:34 Company Card Completa», dalla quale risulta che detta società dispone, anche, di una «Unità locale n. 6 Deposito INDIRIZZO VIA DEL SERRAGLIO 40, 40026, IMOLA (BO)»), sono due distinti soggetti di diritto (la differenza di codice fiscale è ben CP_ evidente anche nei formulari di er modificati a mano, doc. 8 prodotto dalla convenuta), benché fra loro collegati, come si desume anche dalle email inviate da oltre ARte_2 che dai molteplici dati desumibili dalle due visure prodotte dalla convenuta.
Il doc. 14, oltretutto, porta la data del 4 aprile 2022 e non risulta che a quel tempo la convenuta conoscesse o avesse avuto rapporti con le due società AR La responsabile commerciale di non aveva mai visto quel documento. CP_1
Sul doc. 14, datato 4 aprile 2022, la testimone AR ha dichiarato:
«Il giudice mostra alla teste il doc. 14.
Non ricordo se l'ho visto prima di oggi.
Giudice: lei seguiva anche l'emissione delle fatture? e delle richieste di pagamento?
No, non mi occupo della emissione delle fatture, lo fanno le colleghe del reparto amministrativo. A volte mi capita se i clienti non pagano di fare, come commerciale, delle telefonate per avere riscontri sulle fatture non pagate. L'ho fatto anche in questo caso, chiamavo in sede del cliente, inizialmente DA perché avevo il suo numero di telefono, non ricordo chi rispondeva,
Giudice: Cosa rispondevano?
Con esattezza non so. ARt Giudice: C'era anche un numero telefonico di ? ARt Non ricordo e non so se il numero telefonico al quale chiamavo valeva anche per ».
Del pari non ha rilevanza, né potrebbe servire a colmare la lacuna probatoria un approfondimento dell'indagine su chi avesse la disponibilità del magazzino-deposito invia del CP_ AR
n. 40 a LA nel quale ha effettuato il prelievo dei rifiuti;
e ciò tanto più vale Pt_7 ARt considerati gli stretti rapporti tra e DA.
E' peraltro da segnalare che la fattura 31 agosto 2022 prodotta dalla convenuta come doc. 17, unitamente alla diffida 28 novembre 2022, risulta che già a quella data la società con codice fiscale (un tempo riferito ad fosse denominata CJ P.IVA_1 Controparte_2
Trasporti Sud s.r.l. con sede a Molinella (BO), via dell'Artigiano n. 15, ove aveva sede DA (come risulta anche dalle email scambiate in luglio 2022 e prodotte dalla convenuta, documenti 1-5 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Non risultano prodotte visure storiche né le parti hanno fornito chiarimenti in ordine alle vicende della società poi divenuta CJ Trasporti Sud s.r.l. Controparte_2
Peraltro, ai fini della decisione non è necessario stabilire quando è Controparte_2 divenuta CJ Trasporti Sud s.r.l., poiché la convenuta, a fronte delle radicali contestazioni dell'attrice, doveva pienamente dimostrare, e dunque fornire una prova positiva, che la controparte contrattuale, tenuta a pagare il corrispettivo di cui alla fattura n. 1560 azionata ARt in sede monitoria, fosse .
Al contrario, la convenuta non ha provato che si sia trasformata, Controparte_2 nell'estate 2022, in (come invece si legge nel ricorso per decreto ARte_1 ingiuntivo: «- Che con comunicazione in data 04.04.2022, DA comunicava la variazione della propria denominazione in (cfr. doc. 6)»); che la ARte_1
pagina 11 di 12 ARt richiesta di fatturazione in capo a (o, se si vuole, di modifica dei formulari già ARt menzionati), e non ad DA, sia stata fatta dal legale rappresentante di (come invece si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo: «- che il Sig. legale ARte_2 rappresentante di , ha richiesto che lo smaltimento di scarti di ARte_1
“imballaggi in plastica” venissero fatturati alla società , mentre ARte_1 quelli relativi a scarti di “macerie” venissero fatturati alla società CJ TRASPORTI SUD SRL, inviando i dati fiscali delle predette società (cfr. doc. 6)»); che i formulari erano stati modificati prima della partenza dei camion e dunque prima dell'esecuzione della prestazione (come invece si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo: «- che in data 28.07.2022 la ricorrente ha effettuato il trasporto dei rifiuti “imballaggi in plastica” prelevandoli dal deposito della società in LA (Bo), Via Pt_1 ARte_1
Serraglio n.40 (cfr. doc. 7 visura camerale), come indicato nei formulari di identificazione che si allegano, inizialmente intestati “ corretti prima della partenza del camion CP_2 in “ ”, come richiesto dalla società produttrice dei rifiuti (cfr. doc. ARte_1
8)».
14.
Su tali premesse, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque revocato il decreto opposto.
15.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo 10 maggio 2023 n. 2360;
- condanna l'opposta a pagare all'opponente le spese processuali liquidate in euro 145,50 per spese e in euro 5.077,00 per compenso, oltre RF 15%, CP e IVA come per legge.
Bologna, 8 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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