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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.286 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 286 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 9:40 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. BONGIOVANNI GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. SICUSO GIOVANNI CP_1
L'avv. BONGIOVANNI contesta le risultanze della CTU;
in subordine chiede che la causa venga decisa con parziale condanna alle spese di lite tenuto del fatto che il riconoscimento dell'evento come infortunio sul lavoro e il pagamento dell'ITA richiesto in ricorso è avvenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. L'avv. SICUSO chiede il rigetto della domanda.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.286 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 286 /2024 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SIRACUSA Viale Tunisi n. 53A, presso lo studio dell'avv. BONGIOVANNI GIUSEPPE , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
Controparte_2
- Sede di SIRACUSA, (C.F. ) elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
C/O AVV.TURA DISTRETTUALE INAIL VIA CIFALI N. 76 CATANIA rappresentato e difeso dall'avv. SICUSO GIOVANNI, giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premesso di essere stata assunta dalla on Parte_1 Parte_2
contratto stagionale in data 1.3.2022 con mansioni di governante livello 3 del CCNL settore alberghi – deduceva che in data 2.6.2022, mentre si trovava sul luogo di lavoro, subiva un infortunio riportando un trauma cranico minore e cervicale, trauma emilato dx, spalla destra e piede sn. L'infortunio era prontamente denunciato all' ma l' respingeva la domanda in data CP_1 CP_2
2 24.6.2022 non riscontrando alcuna menomazione dell'integrità psico fisica. La ricorrente deduceva, quindi, di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto e che l' , all'esito della CP_1
visita collegiale, confermava la precedente determinazione negativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire dichiarare a favore del ricorrente il riconoscimento della CP_1 prestazione assicurativa per l'infortunio occorso e, conseguentemente, condannare l'ente resistente al pagamento della indennità prevista dalle relative tabelle per la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura dell' 8 %.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente e chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, deducendo di aver riconosciuto, in autotutela e in relazione all'aggravamento del rischio cui era stata esposta la ricorrente, il periodo di ITA dal 2.7.2022 al 30.11.2022 e confermando le valutazioni espresse in sede amministrativa in ordine all'insussistenza di postumi permanenti.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale e all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, viene decisa mediante la presente sentenza.
Nella vicenda in esame, ai fini della determinazione del grado di invalidità conseguente all'infortunio subito dalla ricorrente ed alla sussistenza del nesso causale tra la stessa invalidità e l'evento traumatico, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott.
, il quale, sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata Persona_1 indagine medico – legale, ha accertato che “la sig.ra , in occasione Parte_1 dell'infortunio sul lavoro patito in data 2.6.2022, riportava un “Trauma distorsivo colonna cervicale e un trauma contusivo-distorsivo caviglia sinistra” come da documentazione sanitaria prodotta.
Le altre infermità lamentate interessanti differenti segmenti anatomici osteo-articolari (polso sinistro, ginocchio destro e caviglia destra) o non evidenziate strumentalmente, non appaiono in correlazione etiopatogenetica con l'evento lesivo in oggetto per mancato rispetto dei criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica e di esclusione di altra causa del nesso di causalità in quanto o evidenziate dopo oltre due mesi e venti giorni dopo l'infortunio de quo o determinate da altre cause quali la frattura-lussazione al polso sin. patita nel 2021 e gonartrosi dx
(patologia cronica-degenerativa) con necessità di successivo intervento di impianto di artroprotesi totale ginocchio omolaterale nel mese di Maggio del 2024.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'esame clinico-obiettivo, in risposta ai quesiti postimi dal Magistrato, possiamo affermare che le lesioni sopra descritte, quali conseguenze
3 dell'infortunio per cui è causa, determinano, in base ai criteri valutativi di cui al D.M. del
12.7.2000 ex D.Lgs 38/2000, un danno biologico pari al 4% (quattro%)”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente, in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 38/200 al grado di inabilità accertato, pari al 4%, non corrisponde alcun indennizzo atteso che l'erogazione della prestazione assicurativa è prevista per menomazioni di grado superiore al 6%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili. Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 286/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Siracusa, 17/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 286 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 9:40 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. BONGIOVANNI GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. SICUSO GIOVANNI CP_1
L'avv. BONGIOVANNI contesta le risultanze della CTU;
in subordine chiede che la causa venga decisa con parziale condanna alle spese di lite tenuto del fatto che il riconoscimento dell'evento come infortunio sul lavoro e il pagamento dell'ITA richiesto in ricorso è avvenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. L'avv. SICUSO chiede il rigetto della domanda.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.286 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 286 /2024 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SIRACUSA Viale Tunisi n. 53A, presso lo studio dell'avv. BONGIOVANNI GIUSEPPE , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
Controparte_2
- Sede di SIRACUSA, (C.F. ) elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
C/O AVV.TURA DISTRETTUALE INAIL VIA CIFALI N. 76 CATANIA rappresentato e difeso dall'avv. SICUSO GIOVANNI, giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premesso di essere stata assunta dalla on Parte_1 Parte_2
contratto stagionale in data 1.3.2022 con mansioni di governante livello 3 del CCNL settore alberghi – deduceva che in data 2.6.2022, mentre si trovava sul luogo di lavoro, subiva un infortunio riportando un trauma cranico minore e cervicale, trauma emilato dx, spalla destra e piede sn. L'infortunio era prontamente denunciato all' ma l' respingeva la domanda in data CP_1 CP_2
2 24.6.2022 non riscontrando alcuna menomazione dell'integrità psico fisica. La ricorrente deduceva, quindi, di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto e che l' , all'esito della CP_1
visita collegiale, confermava la precedente determinazione negativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire dichiarare a favore del ricorrente il riconoscimento della CP_1 prestazione assicurativa per l'infortunio occorso e, conseguentemente, condannare l'ente resistente al pagamento della indennità prevista dalle relative tabelle per la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura dell' 8 %.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente e chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, deducendo di aver riconosciuto, in autotutela e in relazione all'aggravamento del rischio cui era stata esposta la ricorrente, il periodo di ITA dal 2.7.2022 al 30.11.2022 e confermando le valutazioni espresse in sede amministrativa in ordine all'insussistenza di postumi permanenti.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale e all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, viene decisa mediante la presente sentenza.
Nella vicenda in esame, ai fini della determinazione del grado di invalidità conseguente all'infortunio subito dalla ricorrente ed alla sussistenza del nesso causale tra la stessa invalidità e l'evento traumatico, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott.
, il quale, sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata Persona_1 indagine medico – legale, ha accertato che “la sig.ra , in occasione Parte_1 dell'infortunio sul lavoro patito in data 2.6.2022, riportava un “Trauma distorsivo colonna cervicale e un trauma contusivo-distorsivo caviglia sinistra” come da documentazione sanitaria prodotta.
Le altre infermità lamentate interessanti differenti segmenti anatomici osteo-articolari (polso sinistro, ginocchio destro e caviglia destra) o non evidenziate strumentalmente, non appaiono in correlazione etiopatogenetica con l'evento lesivo in oggetto per mancato rispetto dei criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica e di esclusione di altra causa del nesso di causalità in quanto o evidenziate dopo oltre due mesi e venti giorni dopo l'infortunio de quo o determinate da altre cause quali la frattura-lussazione al polso sin. patita nel 2021 e gonartrosi dx
(patologia cronica-degenerativa) con necessità di successivo intervento di impianto di artroprotesi totale ginocchio omolaterale nel mese di Maggio del 2024.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'esame clinico-obiettivo, in risposta ai quesiti postimi dal Magistrato, possiamo affermare che le lesioni sopra descritte, quali conseguenze
3 dell'infortunio per cui è causa, determinano, in base ai criteri valutativi di cui al D.M. del
12.7.2000 ex D.Lgs 38/2000, un danno biologico pari al 4% (quattro%)”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente, in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 38/200 al grado di inabilità accertato, pari al 4%, non corrisponde alcun indennizzo atteso che l'erogazione della prestazione assicurativa è prevista per menomazioni di grado superiore al 6%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili. Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 286/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Siracusa, 17/03/2025
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dott.ssa Maddalena Vetta
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