TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1600
TAR
Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241 del 1990

    La Sezione ritiene che la mancanza di uno o più elementi della comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’intero procedimento, ove risulti comunque rispettato il diritto di partecipazione e non sia stato pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame non risulta specificato quale concreto pregiudizio l’istante abbia patito in dipendenza della incompleta formulazione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Accolto
    Carenza dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    L’amministrazione si è palesata manifestamente adesiva alla versione dei fatti fornita dalla persona offesa, senza ulteriori elementi di riscontro, e non risultano compiutamente valutati gli elementi istruttori. Il provvedimento si è fondato su un quadro conoscitivo incompleto e su una parziale rappresentazione dei fatti che avrebbe dovuto essere integrato con ulteriori elementi informativi. Non sussiste un quadro indiziario idoneo a giustificare l’ammonimento emesso in chiave preventiva rispetto alla fattispecie di cui all’art. 612-bis del cod. pen., essendosi il ricorrente limitato ad un corteggiamento insistente, seppur sgradito, ma non minaccioso a tal punto da creare nella destinataria, secondo l’id quod plerunque accidit, quello stato di ansia o di timore per la propria incolumità idoneo a costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.

  • Accolto
    Omessa valutazione delle deduzioni rese in sede di contraddittorio endoprocedimentale, mancata audizione del ricorrente e delle persone informate sui fatti indicate dal medesimo

    La mancata audizione personale del destinatario del provvedimento, anche se eventualmente richiesta in sede procedimentale, non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo e, di per sé, non configura una lesione del diritto di difesa tale da inficiare la legittimità dell’ammonimento. Cionondimeno, tale conclusione non consente all’amministrazione di prescindere in toto dall’apporto procedimentale dell’interessato e di non svolgere gli approfondimenti istruttori al fine di pervenire alla ragionevole convinzione della sussistenza di un atteggiamento assillante posto in essere dal destinatario dell’ammonimento. Nel caso specifico, l’amministrazione riferisce che non sarebbe emersa alcuna esigenza di integrazione istruttoria, trattandosi di fatti valutati come già chiari, confermati dalla vittima e da un teste. Tuttavia, l’unica persona escussa a sommarie informazioni è il titolare della piscina dove lavora la persona offesa; orbene, il verbale non riporta alcuna affermazione rilevante riguardo alla presunta condotta persecutoria del ricorrente. Peraltro, nella richiesta di ammonimento, la stessa persona offesa definisce gli atteggiamenti del ricorrente come “non persecutori” ma “sicuramente opprimenti, invasivi rispetto alla mia privacy e che stanno compromettendo la mia serenità sia sul luogo di lavoro che nella mia vita privata”. Si dà quindi atto di una oggettiva condizione di disagio dovuta ad un corteggiamento insistente ma le lacune dell’istruttoria non consentono di comprendere se vi sia stata quella persecuzione pur richiesta dalla legge per “dare una parvenza a quello che oggigiorno viene chiamato stalking” e giustificare l’adozione del provvedimento impugnato. L’azione amministrativa si palesa manifestamente adesiva alla versione dei fatti fornita dalla persona offesa, senza ulteriori elementi di riscontro, e non risultano compiutamente valutati gli elementi istruttori. Tale omissione integra violazione dell’art. 8, comma 2, citato e, altresì, eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto il provvedimento si è fondato su un quadro conoscitivo incompleto e su una parziale rappresentazione dei fatti che avrebbe dovuto essere integrato con ulteriori elementi informativi.

  • Accolto
    Mancanza di attualità della condotta persecutoria

    A fronte della collocazione temporale delle vicende descritte nel provvedimento di ammonimento, tenuto conto della data di presentazione della richiesta di ammonimento da parte della persona offesa, di quella della notifica della comunicazione di avvio del procedimento e del deposito delle controdeduzioni dell’interessato, il provvedimento impugnato è stato infine adottato a distanza di alcuni mesi dai fatti e, peraltro, non risulta che durante tale lasso di tempo si siano verificate ulteriori condotte persecutorie. L'attualità della condotta persecutoria rappresenta un parametro di legittimità dell'ammonimento, perché esso postula l'attuale sussistenza nella vittima del "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero del "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"; ne deriva che, laddove la condotta sia già cessata da diversi mesi al momento della segnalazione, l'ammonimento non potrebbe essere più adottato perché si tratterebbe di un provvedimento privo di scopo o utilità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1600
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1600
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo