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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/11/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n.3043/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 25/11/2025, che viene riaperto alle ore 16.50 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 16.50 in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa MO DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa MO Di IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 3043 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Masi ed elettivamente domiciliata presso Parte_1
il suo studio legale in Frosinone, via Marittima n. 180, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del lrpt, e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 CP_2
persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Picone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura allegata Email_1
alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta-
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Controparte_3
ER FO, Avv. Marco Pesenti, Avv. Christian Romeo, Avv. Luciana Cipolla, Avv. Flora
Lettenmayer, Avv. MO Daminelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Pascale in
Cassino (FR), Via Bonghi n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-parte intervenuta- OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, oppone l'atto di precetto per Parte_1
complessivi € 100.920,73, notificatole in data 06.12.2023 da e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, sulla base del mutuo fondiario a rogito del Notaio del CP_2 Per_1
29/12/2006 stipulato dall'odierna opponente, quale parte mutuataria, e Controparte_4
quale parte mutuante. L'attrice eccepisce il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria;
l'inesistenza del titolo esecutivo, qualificandosi il mutuo in questione come condizionato;
l'indeterminatezza del regime finanziario e la produzione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346, 1418 c.c.;
l'errata indicazione dell'esatto tasso corrispettivo e la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali;
difformità tra TAEG dichiarato e
TAEG effettivo, con conseguente nullità della clausola ex art. 117 TUB e applicazione del tasso sostitutivo dei BOT;
l'usurarietà ab origine del tasso effettivo globale (teg). Chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, di accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato in capo all'intimante e, per l'effetto, dichiarare la nullità/inefficacia del precetto intimato;
di accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo da cui deriva il credito azionato a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, l'impossibilità dell'opposta di agire in executivis e, per l'effetto, di dichiarare la nullità/inefficacia del precetto intimato;
di accertare e dichiarare che la banca ha omesso di inserire nel TEG i costi relativi ai premi assicurativi sottoscritti dal mutuatario in uno al contratto di mutuo e che tali costi andavano, invece, considerati ai fini della indicazione del costo complessivo del mutuo;
di accertare e dichiarare che il TEG, considerati i costi delle polizze, è pari all'8,84% a fronte di un tasso soglia pari al 7,155% con conseguente sussistenza di usura ab origine e, per l'effetto, dichiarare il mutuo oggetto di causa contratto a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. In subordine, accertare e dichiarare che il difetto di indicazioni circa il regime finanziario adottato nel contratto de quo, costituisce violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede così come meglio argomentato in premessa e, per l'effetto, disporre la rideterminazione del piano di ammortamento attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi così come previsto dall'art. 117 TUB comma 7 da effettuarsi in capitalizzazione semplice;
accertare e dichiarare che il regime finanziario adottato dall'istituto mutuante corrisponde al regime dell'interesse composto sia nel calcolo della rata che nelle altre grandezze del piano di ammortamento (debito residuo, quota capitale, quota interessi) e, in conseguenza di ciò, con esso si concretizza un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché dell'art. 120 c. 2 lett. B del TUB e, per l'effetto disporre la rideterminazione dell'intero piano di ammortamento attraverso la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali e senza capitalizzazione alcuna;
accertare e dichiarare che l'effetto anatocistico derivante dal regime adottato comporta un tasso effettivo del mutuo (TAE) totalmente difforme da quello indicato dalla banca e, conseguentemente, anche un TAEG del tutto diverso dal valore contenuto nel contratto;
per l'effetto, disporre la rideterminazione del piano di ammortamento attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi così come previsto dall'art. 117 TUB comma 7 da effettuarsi in capitalizzazione semplice;
In ogni caso, dichiarare il precetto opposto nullo e/o inefficace. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistario.
Costituitasi in giudizio, per essa, quale mandataria, nel Controparte_1 CP_2
chiedere il rigetto dell'opposizione, contesta le argomentazioni di controparte, affermandosi titolare del credito per cui agisce esecutivamente;
eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie;
sostenendo che l'oggetto del contratto è determinato in quanto, pur non esplicitando il tipo di ammortamento applicato, esso indica i criteri di calcolo degli interessi;
deducendo la genericità della censura in punto di anatocismo e precisando che, in ogni caso, il piano di ammortamento alla francese non genera tale fenomeno;
sostenendo che non v'è obbligo di indicare il TAE nel contratto ma che in ogni caso i tassi di interesse sono determinati, e che l'omessa o errata indicazione del TAEG non può giustificare l'applicazione dei tassi sostitutivi. Chiede, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva di rispetto a ogni eventuale domanda di natura Controparte_1
risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente. Con vittoria di spese.
Si costituisce volontariamente in giudizio la quale argomenta sul merito della Controparte_3
controversia e chiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa matura per la decisione, questa è stata rinviata all'udienza del
25.11.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
1. Legittimazione passiva.
e per essa, quale mandataria, eccepisce il proprio difetto di Controparte_1 CP_2
legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande a contenuto risarcitorio che l'opponente dovesse spiegare in caso di accoglimento dell'opposizione nel merito delle censure svolte.
A tal proposito, è sufficiente osservare che l'opponente non ha spiegato formale domanda risarcitoria contro la convenuta, non essendovene traccia nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, avendo esclusivamente istato per una riformulazione del piano d'ammortamento ovvero rideterminazione del quantum all'esito dell'accoglimento delle proprie domande, con implicita richiesta di carattere restitutorio laddove risultasse un credito in suo favore. In secondo luogo,
l'intervento volontario di parte mutuante e creditrice cedente, consente di ritenere Controparte_3
superata ogni questione sul punto.
2. Titolarità del credito azionato in executivis. Infondatezza.
Parte opponente contesta la titolarità del credito in capo a e, per essa, Controparte_1 [...]
di mandataria, in quanto la presunta creditrice farebbe riferimento unicamente alla data CP_5
dell'asserita cessione del credito, senza provare che quest'ultimo fosse effettivamente incluso nell'operazione. Dal canto suo, la cessionaria allega documentazione a riprova della titolarità del credito.
La doglianza è infondata.
La convenuta, infatti, ha fornito prova della titolarità del diritto di credito per cui agisce mediante deposito dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., parte seconda, n. 137 del 18.11.2021 (all. 4), che contiene una elencazione sufficientemente chiara delle categorie in cui rientrano i crediti ceduti
(“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito e l'eventuale presenza di cambiali”) e della lista dei debitori ceduti nell'ambito di tale operazione (all. 6), reperibile anche dal sito internet il cui collegamento è indicato nell'avviso di cessione (percorso: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione.html; operazioni aperte - Project
OL (2021) – documentazione a supporto – lista rapporti ceduti – “NDG 60772745; ID rapporto: 101620144; mutui ipotecari non agevolati”). Tale lista riporta il numero identificativo associato alla sig.ra (della cui riferibilità alla debitrice peraltro non si dubita, essendo Parte_1
il medesimo codice identificativo riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e facente parte della documentazione di parte opponente).
Sotto questo profilo, dunque, l'opposizione è infondata.
3. Inesistenza del titolo esecutivo. Infondatezza.
L'opponente eccepisce la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, per essere state le somme mutuate vincolate in deposito cauzionale infruttifero. Il contratto, dunque, dovendosi intendere quale mutuo condizionato, non costituirebbe titolo esecutivo in assenza dei relativi atti di erogazione e quietanza. L'argomentazione è confutata dalle controparti.
La domanda è infondata.
Sul punto, basti richiamare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, secondo cui ““il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto“ (cfr. S.U. Cass. n. 5968/2025).
La richiamata pronuncia si pone a valle di un già consolidato orientamento, in base al quale “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25632; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, Sez. III, 16 gennaio 2019: “la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma”; cfr. ex plurimis Corte d'Appello di
Firenze, Sentenza n. 278/2024 del 12.02.2024; Tribunale di Ancona, Sentenza n. 82/2024 del
16.01.2024).
In specie, la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata e ne ha rilasciato ampia quietanza (cfr. art. 1 del contratto di mutuo); ha inoltre riconsegnato la somma alla banca mutuante affinché venisse costituita in deposito (art. 2). È evidente che la riconsegna ai fini della costituzione del deposito cauzionale implichi la disponibilità giuridica della somma mutuata che, una volta ricevuta dalla mutuataria, è stata da questa riconsegnata alla banca mutuante. Sicché, può concludersi nel senso del perfezionamento del contratto di mutuo attraverso la consegna della somma e l'acquisizione della disponibilità giuridica da parte della mutuataria, la quale ne ha a sua volta disposto attraverso la riconsegna. Peraltro, lo stesso adempimento all'obbligazione restitutoria da parte della mutuataria, che ha dunque iniziato a corrispondere le rate del mutuo secondo il piano di ammortamento dalla stessa accettato e sottoscritto, evidenzia che la consegna delle somme vi è stata, essendone la restituzione conseguenza logica e giuridica.
4. Indeterminatezza dell'oggetto del contratto per omessa indicazione del regime finanziario.
Infondatezza.
L'opponente eccepisce l'indeterminatezza del regime finanziario, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346, 1418 c.c. In particolare, sostiene che l'indicazione del tipo di ammortamento praticato (in specie, ammortamento alla francese) non è sufficiente per comprendere come funziona il piano, essendo necessaria anche l'esplicitazione del regime finanziario praticato e del criterio di calcolo degli interessi. In specie, non è stato indicato il regime finanziario né il tasso corrispettivo effettivo, ciò che comporta l'indeterminatezza del finanziamento, poiché utilizzando i soli dati indicati in contratto e in assenza degli altri due (cioè regime finanziario e tasso corrispettivo effettivo) potrebbero essere sviluppati diversi piani di ammortamento. A detta della parte, l'assenza di tali informazioni rappresenta una violazione dei principi di trasparenza, dovendosi pertanto procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB comma 7 da effettuarsi in capitalizzazione semplice.
La domanda è infondata.
L'omessa indicazione del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi e lo sviluppo del piano di ammortamento non comporta nullità del contratto per sua indeterminatezza, in quanto non v'è norma di legge che prescriva tale elemento a pena di invalidità. L'omessa indicazione del regime finanziario non rileva nemmeno sul profilo della trasparenza contrattuale, in quanto la parte mutuataria è posta nelle condizioni di comprendere la portata e la convenienza dell'operazione negoziale attraverso l'esplicitazione di elementi quali l'importo erogato;
la durata del mutuo e il numero delle rate;
la previsione del tasso variabile;
l'indicazione del tasso corrispettivo e di mora vigente alla data della stipula;
il piano di ammortamento, accettato e sottoscritto dalla parte, con la ripartizione delle rate in quota capitale e quota interessi.
La scelta del regime finanziario al più rileva sotto il profilo della onerosità dell'operazione contrattuale ma non sul piano della invalidità, che deriva dalla violazione di una norma di fattispecie che attiene alla struttura del contratto ovvero di una norma imperativa posta a tutela di interessi ritenuti giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.
Pertanto, non può ritenersi condivisibile l'assunto di parte opponente, che fa applicazione al caso di specie del principio espresso dalla sentenza a sezioni unite n. 8770/2020, che si occupa di fattispecie diversa da quella in discorso (trattavasi, in particolare, di validità di contratti derivati stipulati da enti locali).
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai mutui a tasso fisso sviluppati con ammortamento alla francese, ha condivisibilmente affermato che “L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt.
1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo,
Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto, la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto” (Cassazione
Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130). Sul punto, recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che “I principi espressi dalle Sezioni Unite n.15130/2024 in ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato dal piano di ammortamento c.d. «alla francese» vanno ribaditi anche per ciò che riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese: in tale modo, infatti, il mutuatario avrà piena cognizione di tutti gli elementi contrattuali giuridici ed economici che consentiranno a lui di ricostruire quale sarà l'esborso finale e compararlo con altre soluzioni” (cfr. App. Ancona, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 1703). Peraltro, “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente” (Cassazione Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).
In specie, l'oggetto del contratto non appare indeterminato, laddove esso esplicita l'importo della somma mutuata, la durata del mutuo, il numero delle rate di cui si compone il piano di ammortamento, il criterio di calcolo del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora e, in generale, le condizioni economiche applicate, il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi di cui si compone ciascuna rata e le relative scadenze.
Sotto altro profilo, il contratto de quo rispetta i requisiti prescritti dall'art. 38 comma 1 T.U.B. per il tipo fondiario e non v'è norma di legge che sanzioni con la nullità un contratto che, sulla base di valutazioni effettuate ex post dalle parti, si sia rivelato meno vantaggioso di quanto previsto ovvero più oneroso rispetto alle alternative sul mercato, circostanze che si presuppone la parte mutuataria abbia valutato in fase di trattative e in ogni caso prima della stipula del contratto di mutuo.
In definitiva, lo sviluppo del piano di ammortamento secondo il regime dell'interesse composto ovvero dell'interesse semplice certamente può dare luogo a risultati tra loro diversi (ciò è evidente già solo all'osservazione delle formule di matematica finanziaria applicate nei diversi regimi, laddove il fattore tempo, quale fattore esponenziale nella formula dell'interesse composto, diviene un moltiplicatore lineare nella formula dell'interesse semplice). Tuttavia, la circostanza, si ribadisce, non incide sulla validità del contratto, che nel caso di specie appare conforme al tipo di cui all'art. 38 comma 1 T.U.B., ma evidenzia semplicemente una diversa onerosità dell'operazione negoziale, onerosità di cui la parte mutuataria poteva avere contezza dal semplice esame delle condizioni economiche e contrattuali come esplicitate in contratto (in particolar modo dal piano di ammortamento allegato e dalla previsione di un tasso d'interesse variabile), certamente più intellegibili per i clienti che non hanno familiarità con i tecnicismi propri del settore bancario e le formule di matematica finanziaria applicate.
Per tali ragioni, la domanda è infondata e va rigettata.
5. Anatocismo nel piano di ammortamento. Infondatezza.
L'opponente contesta l'applicazione della formula del regime composto nel calcolo degli interessi anche sotto il profilo dell'anatocismo. Ritiene, infatti, che l'applicazione del regime composto comporti una maggiorazione degli interessi qualificabile in termini di anatocismo. Ciò, oltre ai profili di nullità già evidenziati per indeterminatezza del contratto e violazione delle norme in tema di trasparenza, comporterebbe anche la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e art. 120
TUB, oltre che del principio di proporzionalità ex art. 821 c.c.
Ebbene, anche tale doglianza è infondata.
In primo luogo, si osserva che l'anatocismo realizza un fenomeno di produzione di interessi sugli interessi scaduti ed è consentito alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. Nel piano di ammortamento alla francese, invece, non c'è anatocismo in quanto gli interessi sono calcolati ab origine sull'intero capitale e poi ripartiti nelle singole rate in quota via via decrescente al crescere della quota capitale, in modo tale da assicurare una rata di importo costante per tutto il piano di ammortamento. Dunque, allo scadere della rata, la quota di interessi non si capitalizza e non va a produrre gli interessi della rata successiva;
gli interessi di ciascuna rata, invece, sono calcolati sin dall'inizio sull'intero capitale. Per cui non può realizzarsi, quantomeno in astratto, un fenomeno di tipo anatocistico. Non osta peraltro all'esigibilità degli interessi la circostanza che il capitale su cui essi maturano non sia ancora divenuto tale, attesa la natura autonoma – benché accessoria – dell'obbligazione per interessi e il disposto di cui all'art. 1820 c.c.
L'argomento è stato di recente confutato dalle stesse S.U. Cass., con sentenza n. 15130/2024, che si
è pronunciata in riferimento al piano di ammortamento di tipo alla francese con tasso d'interesse fisso (cfr. altresì la giurisprudenza di merito già richiamata secondo cui tali principi sarebbero applicabili anche ai mutui a tasso variabile quando il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, con l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato nonché delle spese: App. Ancona, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 1703).
Peraltro, il regime di capitalizzazione composta rappresenta una delle modalità di calcolo della rata e di sviluppo dell'ammortamento, ma non determina di per sé il fenomeno dell'anatocismo (cfr. anche nella giurisprudenza di merito, ex plurimis, Tribunale Cosenza, sez. II , 18/09/2023 , n. 1492; Corte appello Campobasso, 17/04/2023, n. 124; Tribunale Roma, sez. II, 27/02/2023 , n. 3228; Tribunale Pordenone, 06/02/2023, n. 118; Tribunale Taranto, sez. II, 01/02/2022, n. 233; Tribunale Roma, sez. XVII, 06/11/2020, n. 15551).
In definitiva, il piano di ammortamento alla francese non determina un fenomeno anatocistico, in quanto la quota di interessi che compone ciascuna rata non è calcolata sulle rate precedenti, e quindi sulla quota interessi già scaduta, ma è calcolata ab origine sull'intero capitale e poi ripartita in quote nelle singole rate in modo che ciascuna di esse abbia lo stesso importo, così da garantire rate costanti per tutta la durata dell'ammortamento. Il contratto de quo, inoltre, espressamente esclude la capitalizzazione periodica degli interessi di mora, evidentemente in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Chiarito tale aspetto, si osserva ulteriormente che la differenza evidenziata dal perito di parte dei due piani di ammortamento sviluppati con calcolo degli interessi in regime composto e in regime semplice si traduce in un maggior costo del primo rispetto al secondo. Tale difformità, tuttavia, non comporta indeterminatezza - e quindi nullità - del mutuo.
A ben vedere, l'oggetto contrattuale del mutuo è perfettamente determinato e ciò appare ictu oculi dalla lettura del testo negoziale e degli allegati che ne costituiscono parte integrante, tra cui il piano di ammortamento. Come già rilevato, l'invalidità del contratto consegue alla violazione di una regola di fattispecie, attinente alla struttura del negozio, ovvero di una norma imperativa che persegua e tuteli un certo preminente interesse pubblico, non potendo essere rimessa a valutazioni ex post delle parti in ordine alla concreta convenienza economica dell'operazione (valutazioni che si presume le parti abbiano svolto in sede di trattative ovvero al momento della stipula e che potrebbero giustificare al più una pretesa risarcitoria, laddove se ne dimostrino i presupposti).
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
6. Errata indicazione del tasso corrispettivo.
L'opponente sostiene che il tasso nominale effettivo ammonterebbe al 5,641 % e, pertanto, sarebbe superiore sia al TAN dichiarato in contratto (pari al 5,50 %), sia al TAE. Ciò per effetto della presenza di costi occulti, della capitalizzazione degli interessi e del calcolo degli interessi con la formula del regime composto. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346,
1418 cc, con conseguente nullità della relativa clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1346-1418 co. 2 c.c. e per violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 co. 4 TUB quanto agli interessi ultralegali. Contestano l'assunto le controparti.
Sul punto, si osserva quanto segue. In primo luogo, non v'è norma di legge che prescriva l'indicazione del T.A.E. in contratto a pena di nullità.
In secondo luogo, l'ammortamento alla francese non dà luogo a fenomeni di capitalizzazione infrannuale degli interessi ma modula l'adempimento dell'obbligo restitutorio nel senso di prevedere l'abbattimento dapprima della quota interessi, calcolata ab origine sul capitale residuo e frazionata nelle singole rate in misura via via decrescente, e successivamente della quota capitale, conglobata nelle rate in misura via via crescente, ciò escludendo la produzione di un fenomeno anatocistico.
Peraltro, il contratto de quo non prevede la capitalizzazione periodica degli interessi, ma anzi espressamente esclude quella degli interessi di mora, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio
2000.
Inoltre, la clausola relativa all'interesse corrispettivo applicato indica tutti i criteri di calcolo e i parametri adottati al fine della determinazione del tasso, esplicitando inoltre il tasso applicato alla data della stipula del contratto, non residuando pertanto margini di indeterminatezza.
In definitiva, dall'esame delle censure spiegate dall'opponente e approfondite nella perizia di parte versata in atti emerge non tanto un problema di indeterminatezza del contratto de quo (che, come si ribadisce, contiene tutti gli elementi del tipo contrattuale di appartenenza e che esplicita tutti gli elementi utili alla comprensione della portata dell'operazione economica e delle obbligazioni che la parte mutuataria assume), bensì di onerosità o, meglio detto, di convenienza dell'operazione negoziale, considerato che l'opponente, anche attraverso la perizia contabile, si duole dell'applicazione di una formula dell'interesse composto, che comporterebbe la produzione di maggiori interessi rispetto a quelli che si produrrebbero se si optasse per la formula alternativa dell'interesse semplice (differenziale che l'opponente qualifica in termini di costo occulto). Tuttavia, la ritenuta maggiore onerosità del mutuo, peraltro eccepita ex post e solo a seguito dell'inadempimento della parte mutuataria e della risoluzione del contratto, non può incidere la validità del contratto, per quanto già ampiamente motivato.
7. Difformità del TAEG dichiarato e del TAEG effettivo. Infondatezza.
L'opponente deduce la difformità del Taeg dichiarato in contratto con quello effettivamente praticato. In particolare, facendo proprie le conclusioni della perizia versata in atti, ricalcola il Taeg prendendo in considerazione i cd. costi occulti, tra cui l'asserito maggior costo del mutuo provocato dall'applicazione, per il calcolo degli interessi, della formula del regime composto in luogo di quella del regime semplice, concludendo per la nullità ex art. 117 TUB della clausola in questione, con applicazione del tasso sostitutivo dei BOT previsto dalla norma. Le parti avversarie contestano tali argomentazioni.
La doglianza si ritiene infondata.
Richiamato quanto già ampiamente motivato sull'adozione della metodologia di calcolo dell'interesse composto, si osserva che l'indicatore sintetico di costo – che in specie viene espressamente indicato dal contratto di mutuo - rappresenta un mero valore medio in termini percentuali, che assolve a finalità informative e pubblicitarie, essendo appunto funzionale a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo dell'operazione, la cui omissione o non corretta indicazione non può ritenersi causa di nullità, non essendo tale indicatore sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 117 TUB (tassi, prezzi e condizioni). Peraltro, come già a più riprese ribadito, il contratto esprime tutti gli elementi necessari e sufficienti al cliente per comprendere la portata e la convenienza dell'operazione negoziale (l'ammontare della somma erogata;
la durata del contratto;
il numero delle rate;
il tasso d'interesse corrispettivo e di mora, con l'indicazione del tasso alla data della stipula, trattandosi di mutuo a tasso variabile;
il piano di ammortamento allegato, con l'indicazione dell'ammontare della rata, della quota capitale e della quota interessi).
8. Usura. Infondatezza.
L'opponente eccepisce altresì l'usura contrattuale, atteso che il TEG del contratto, calcolato includendo i costi di cui alle polizze assicurative stipulate dalla mutuataria, risulta pari a 8,84%, a fronte di un tasso soglia di riferimento pari a 7,155%. Ritiene pertanto il mutuo affetto da usura originaria e conseguentemente da considerarsi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, l'attrice sostiene di aver sottoscritto delle polizze assicurative collegate al contratto di mutuo e a riprova di ciò deposita la richiesta di adesione del 28.12.2006 collegata al mutuo de quo, in cui dichiara di aderire alle coperture assicurative ivi menzionate in caso di accoglimento della domanda di mutuo (all. 7 alla citazione); un documento informativo contenente le condizioni della polizza Creditor Protection (all. 8 alla citazione); un documento contenente le condizioni della polizza Credit Protection abbinata a mutui all. 9 alla citazione). Controparte_3
Tuttavia, non v'è quantificazione del premio assicurativo, per cui la dichiarazione di adesione rinvia alle condizioni del mutuo (verosimilmente all'allegato A, ove è indicato il criterio di calcolo del premio unico anticipato per le polizze Creditor Protection e Incendio Fabbricati), ma soprattutto non v'è prova che tali spese assicurative siano state effettivamente sostenute dalla parte (non è chiaro se tale versamento del premio unico anticipato vi sia stato e se tale importo fosse ricompreso nel capitale mutuato, dal momento che il contratto di mutuo non ne fa menzione). E invero, la giurisprudenza di legittimità, anche quella richiamata dall'opponente nella propria citazione, testualmente afferma che “[…] ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 c.p.c., comma 2) trova sede non solo nella L. n. 108 del 1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644 c.p., comma 4, siccome novellato dalla legge predetta (sull'unitarietà della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806). Norma, quest'ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, Sentenza n.17466 del 20/08/2020).
Peraltro, la perizia di parte non esplicita il procedimento di calcolo adoperato per l'individuazione del T.E.G., limitandosi a elencare i dati presi in considerazione, compresi i costi assicurativi, nella loro consistenza numerica effettiva e fornendo il solo dato percentuale finale ricavato.
Pertanto, ai fini dell'accertamento in ordine all'usurarietà dei tassi, non potrà tenersi conto di tali costi.
Quanto all'usura originaria, ossia sulla circostanza che sin dall'epoca della stipula del contratto di mutuo (29/12/2006) i tassi pattuiti corrispettivi e di mora fossero usurari (precisata, ove fosse necessario, l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta: cfr. Cassazione civile sez. III, 17/08/2023,
n.24743: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”), premesso che la verifica del superamento del tasso soglia debba avvenire, quanto ai primi, con il raffronto del tasso contrattualmente pattuito al tasso soglia rilevato dal decreto ministeriale per il trimestre di riferimento e, quanto ai secondi, sulla scorta dei principi enunciati da Cass. S.U. 19597/2020, si osserva che nel caso di specie, il D.M. 21 settembre 2006 applicabile ratione temporis (in vigore dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2006 e contenente la rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile-30 giugno 2006) individua il tasso medio relativo ai mutui a tasso variabile nella misura del 4,77 %, precisando che ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del decreto devono essere aumentati della metà (dunque 7,155 %, arrotondato 7,20 %). Dal momento che nel contratto de quo il tasso variabile degli interessi corrispettivi è stato pattuito nella misura iniziale del 5,50 % (cfr. art. 5 del contratto di mutuo), il tasso corrispettivo in specie non si configurava come usurario. Quanto al tasso soglia di mora, esso si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nel D.M. 21 settembre 2006 all'art. 3 comma 4), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (e dunque (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5). Atteso che il contratto di mutuo de quo, stipulato nel dicembre 2006, ha previsto che il tasso di mora fosse determinato nella misura del tasso contrattualmente vigente aumentato di due punti percentuali, ossia 7,50% alla data della stipula (ossia al tasso degli interessi corrispettivi maggiorato di due punti percentuali – cfr. art. 5 del contratto); e che il T.E.G.M. relativo ai mutui a tasso variabile per il quarto trimestre del 2006 era pari a 4,77%; applicando il correttivo sopra descritto il tasso di mora indicato in contratto (7,50%) appare allo stato inferiore alla soglia di usurarietà vigente all'epoca della stipula del contratto (pari a 10,305 %, ossia [4,77 % + 2,1%] x 1,5).
Peraltro, quand'anche fosse accertata l'usurarietà della clausola sugli interessi moratori,
l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. avrebbe come conseguenza quella di rendere gli interessi moratori dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 co.1 c.c., in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non comporta anche la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi.
Tanto premesso, anche sotto tale profilo l'opposizione si ritiene infondata.
9. Infine e ad abundantiam, si osserva altresì che l'opponente ha depositato degli estratti conto e dei bonifici eseguiti in favore di a riprova del pagamento delle rate del mutuo. Tuttavia, Controparte_3
la parte non sembrerebbe contestare che un inadempimento vi sia stato ma, dal tenore dell'atto, tali documenti sembrerebbero essere stati allegati più ai fini di una eventuale rideterminazione del quantum debeatur, alla luce delle contestazioni mosse al piano di ammortamento e al contratto di mutuo in discorso e delle formulate istanze di rideterminazione del piano medesimo, con conseguente riconoscimento di un credito restitutorio in suo favore.
Sul punto, ci si limita ad osservare che, da un lato tali richieste restitutorie risultano destituite di fondamento, attesa la sostanziale infondatezza di tutte le domande formulate dall'attrice; dall'altro, la stessa attrice deposita un sollecito di pagamento del 10.10.2016 inviatole da in Controparte_3
relazione alle rate nn. 115 (con scadenza al 31.07.2016), 116 (con scadenza al 31.08.2016) e 117 (con scadenza al 30.09.2016). L'estratto conto al 30.09.2016 (all. 4) evidenzia dei pagamenti parziali eseguiti dalla sig.ra con riferimento alla rata n. 115 e 116 e nessun pagamento quanto alla rata Pt_1
n. 117. Sicché, l'attrice non ha dedotto né dimostrato di aver correttamente e pienamente adempiuto alla propria obbligazione con i pagamenti effettuati, considerato inoltre che i versamenti di cui all'all.
10 dell'atto introduttivo non appaiono pienamente aderenti a quanto previsto dal piano di ammortamento, risultando essi parziali nell'importo ovvero nelle mensilità versate, essendo peraltro taluni versamenti di dubbia riconducibilità al mutuo de quo.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i valori medi di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022 dettati per lo scaglione di valore della causa compreso tra 52.001,00 e
260.000,00 (avuto riguardo all'importo precettato), operate le seguenti diminuzioni:
- riduzione di 1/3 quanto alla fase istruttoria nei confronti di e, per essa, Controparte_1 CP_2
avendo questa depositato soltanto la prima e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
[...]
- riduzione di 1/3 quanto alla fase istruttoria nei confronti di avendo questa Controparte_3 depositato soltanto la seconda e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
- riduzione della metà attesa la scarsa complessità della controversia.
Le spese vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3043 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da nei Parte_1 confronti di in persona del lrpt, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
in persona del lrpt, nonché in persona del lrpt, e avente ad oggetto
[...] Controparte_3
“opposizione a precetto”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide: - RIGETTA l'opposizione;
- AN parte attrice a rifondere a in persona del lrpt, e per Parte_1 Controparte_1
essa, quale mandataria, in persona del lrpt, la somma di € 6.106,50 per compensi, CP_2
oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
- AN parte attrice a rifondere a in persona del lrpt la Parte_1 Controparte_3
somma di € 6.106,50 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa MO Di IC
SEZIONE CIVILE
n.3043/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 25/11/2025, che viene riaperto alle ore 16.50 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 16.50 in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa MO DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa MO Di IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 3043 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Masi ed elettivamente domiciliata presso Parte_1
il suo studio legale in Frosinone, via Marittima n. 180, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del lrpt, e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 CP_2
persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Picone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura allegata Email_1
alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta-
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Controparte_3
ER FO, Avv. Marco Pesenti, Avv. Christian Romeo, Avv. Luciana Cipolla, Avv. Flora
Lettenmayer, Avv. MO Daminelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Pascale in
Cassino (FR), Via Bonghi n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-parte intervenuta- OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, oppone l'atto di precetto per Parte_1
complessivi € 100.920,73, notificatole in data 06.12.2023 da e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, sulla base del mutuo fondiario a rogito del Notaio del CP_2 Per_1
29/12/2006 stipulato dall'odierna opponente, quale parte mutuataria, e Controparte_4
quale parte mutuante. L'attrice eccepisce il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria;
l'inesistenza del titolo esecutivo, qualificandosi il mutuo in questione come condizionato;
l'indeterminatezza del regime finanziario e la produzione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346, 1418 c.c.;
l'errata indicazione dell'esatto tasso corrispettivo e la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali;
difformità tra TAEG dichiarato e
TAEG effettivo, con conseguente nullità della clausola ex art. 117 TUB e applicazione del tasso sostitutivo dei BOT;
l'usurarietà ab origine del tasso effettivo globale (teg). Chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, di accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato in capo all'intimante e, per l'effetto, dichiarare la nullità/inefficacia del precetto intimato;
di accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo da cui deriva il credito azionato a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, l'impossibilità dell'opposta di agire in executivis e, per l'effetto, di dichiarare la nullità/inefficacia del precetto intimato;
di accertare e dichiarare che la banca ha omesso di inserire nel TEG i costi relativi ai premi assicurativi sottoscritti dal mutuatario in uno al contratto di mutuo e che tali costi andavano, invece, considerati ai fini della indicazione del costo complessivo del mutuo;
di accertare e dichiarare che il TEG, considerati i costi delle polizze, è pari all'8,84% a fronte di un tasso soglia pari al 7,155% con conseguente sussistenza di usura ab origine e, per l'effetto, dichiarare il mutuo oggetto di causa contratto a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. In subordine, accertare e dichiarare che il difetto di indicazioni circa il regime finanziario adottato nel contratto de quo, costituisce violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede così come meglio argomentato in premessa e, per l'effetto, disporre la rideterminazione del piano di ammortamento attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi così come previsto dall'art. 117 TUB comma 7 da effettuarsi in capitalizzazione semplice;
accertare e dichiarare che il regime finanziario adottato dall'istituto mutuante corrisponde al regime dell'interesse composto sia nel calcolo della rata che nelle altre grandezze del piano di ammortamento (debito residuo, quota capitale, quota interessi) e, in conseguenza di ciò, con esso si concretizza un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché dell'art. 120 c. 2 lett. B del TUB e, per l'effetto disporre la rideterminazione dell'intero piano di ammortamento attraverso la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali e senza capitalizzazione alcuna;
accertare e dichiarare che l'effetto anatocistico derivante dal regime adottato comporta un tasso effettivo del mutuo (TAE) totalmente difforme da quello indicato dalla banca e, conseguentemente, anche un TAEG del tutto diverso dal valore contenuto nel contratto;
per l'effetto, disporre la rideterminazione del piano di ammortamento attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi così come previsto dall'art. 117 TUB comma 7 da effettuarsi in capitalizzazione semplice;
In ogni caso, dichiarare il precetto opposto nullo e/o inefficace. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistario.
Costituitasi in giudizio, per essa, quale mandataria, nel Controparte_1 CP_2
chiedere il rigetto dell'opposizione, contesta le argomentazioni di controparte, affermandosi titolare del credito per cui agisce esecutivamente;
eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie;
sostenendo che l'oggetto del contratto è determinato in quanto, pur non esplicitando il tipo di ammortamento applicato, esso indica i criteri di calcolo degli interessi;
deducendo la genericità della censura in punto di anatocismo e precisando che, in ogni caso, il piano di ammortamento alla francese non genera tale fenomeno;
sostenendo che non v'è obbligo di indicare il TAE nel contratto ma che in ogni caso i tassi di interesse sono determinati, e che l'omessa o errata indicazione del TAEG non può giustificare l'applicazione dei tassi sostitutivi. Chiede, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva di rispetto a ogni eventuale domanda di natura Controparte_1
risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente. Con vittoria di spese.
Si costituisce volontariamente in giudizio la quale argomenta sul merito della Controparte_3
controversia e chiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa matura per la decisione, questa è stata rinviata all'udienza del
25.11.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
1. Legittimazione passiva.
e per essa, quale mandataria, eccepisce il proprio difetto di Controparte_1 CP_2
legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande a contenuto risarcitorio che l'opponente dovesse spiegare in caso di accoglimento dell'opposizione nel merito delle censure svolte.
A tal proposito, è sufficiente osservare che l'opponente non ha spiegato formale domanda risarcitoria contro la convenuta, non essendovene traccia nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, avendo esclusivamente istato per una riformulazione del piano d'ammortamento ovvero rideterminazione del quantum all'esito dell'accoglimento delle proprie domande, con implicita richiesta di carattere restitutorio laddove risultasse un credito in suo favore. In secondo luogo,
l'intervento volontario di parte mutuante e creditrice cedente, consente di ritenere Controparte_3
superata ogni questione sul punto.
2. Titolarità del credito azionato in executivis. Infondatezza.
Parte opponente contesta la titolarità del credito in capo a e, per essa, Controparte_1 [...]
di mandataria, in quanto la presunta creditrice farebbe riferimento unicamente alla data CP_5
dell'asserita cessione del credito, senza provare che quest'ultimo fosse effettivamente incluso nell'operazione. Dal canto suo, la cessionaria allega documentazione a riprova della titolarità del credito.
La doglianza è infondata.
La convenuta, infatti, ha fornito prova della titolarità del diritto di credito per cui agisce mediante deposito dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., parte seconda, n. 137 del 18.11.2021 (all. 4), che contiene una elencazione sufficientemente chiara delle categorie in cui rientrano i crediti ceduti
(“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito e l'eventuale presenza di cambiali”) e della lista dei debitori ceduti nell'ambito di tale operazione (all. 6), reperibile anche dal sito internet il cui collegamento è indicato nell'avviso di cessione (percorso: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-dicartolarizzazione.html; operazioni aperte - Project
OL (2021) – documentazione a supporto – lista rapporti ceduti – “NDG 60772745; ID rapporto: 101620144; mutui ipotecari non agevolati”). Tale lista riporta il numero identificativo associato alla sig.ra (della cui riferibilità alla debitrice peraltro non si dubita, essendo Parte_1
il medesimo codice identificativo riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e facente parte della documentazione di parte opponente).
Sotto questo profilo, dunque, l'opposizione è infondata.
3. Inesistenza del titolo esecutivo. Infondatezza.
L'opponente eccepisce la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, per essere state le somme mutuate vincolate in deposito cauzionale infruttifero. Il contratto, dunque, dovendosi intendere quale mutuo condizionato, non costituirebbe titolo esecutivo in assenza dei relativi atti di erogazione e quietanza. L'argomentazione è confutata dalle controparti.
La domanda è infondata.
Sul punto, basti richiamare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, secondo cui ““il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto“ (cfr. S.U. Cass. n. 5968/2025).
La richiamata pronuncia si pone a valle di un già consolidato orientamento, in base al quale “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25632; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, Sez. III, 16 gennaio 2019: “la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma”; cfr. ex plurimis Corte d'Appello di
Firenze, Sentenza n. 278/2024 del 12.02.2024; Tribunale di Ancona, Sentenza n. 82/2024 del
16.01.2024).
In specie, la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata e ne ha rilasciato ampia quietanza (cfr. art. 1 del contratto di mutuo); ha inoltre riconsegnato la somma alla banca mutuante affinché venisse costituita in deposito (art. 2). È evidente che la riconsegna ai fini della costituzione del deposito cauzionale implichi la disponibilità giuridica della somma mutuata che, una volta ricevuta dalla mutuataria, è stata da questa riconsegnata alla banca mutuante. Sicché, può concludersi nel senso del perfezionamento del contratto di mutuo attraverso la consegna della somma e l'acquisizione della disponibilità giuridica da parte della mutuataria, la quale ne ha a sua volta disposto attraverso la riconsegna. Peraltro, lo stesso adempimento all'obbligazione restitutoria da parte della mutuataria, che ha dunque iniziato a corrispondere le rate del mutuo secondo il piano di ammortamento dalla stessa accettato e sottoscritto, evidenzia che la consegna delle somme vi è stata, essendone la restituzione conseguenza logica e giuridica.
4. Indeterminatezza dell'oggetto del contratto per omessa indicazione del regime finanziario.
Infondatezza.
L'opponente eccepisce l'indeterminatezza del regime finanziario, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346, 1418 c.c. In particolare, sostiene che l'indicazione del tipo di ammortamento praticato (in specie, ammortamento alla francese) non è sufficiente per comprendere come funziona il piano, essendo necessaria anche l'esplicitazione del regime finanziario praticato e del criterio di calcolo degli interessi. In specie, non è stato indicato il regime finanziario né il tasso corrispettivo effettivo, ciò che comporta l'indeterminatezza del finanziamento, poiché utilizzando i soli dati indicati in contratto e in assenza degli altri due (cioè regime finanziario e tasso corrispettivo effettivo) potrebbero essere sviluppati diversi piani di ammortamento. A detta della parte, l'assenza di tali informazioni rappresenta una violazione dei principi di trasparenza, dovendosi pertanto procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB comma 7 da effettuarsi in capitalizzazione semplice.
La domanda è infondata.
L'omessa indicazione del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi e lo sviluppo del piano di ammortamento non comporta nullità del contratto per sua indeterminatezza, in quanto non v'è norma di legge che prescriva tale elemento a pena di invalidità. L'omessa indicazione del regime finanziario non rileva nemmeno sul profilo della trasparenza contrattuale, in quanto la parte mutuataria è posta nelle condizioni di comprendere la portata e la convenienza dell'operazione negoziale attraverso l'esplicitazione di elementi quali l'importo erogato;
la durata del mutuo e il numero delle rate;
la previsione del tasso variabile;
l'indicazione del tasso corrispettivo e di mora vigente alla data della stipula;
il piano di ammortamento, accettato e sottoscritto dalla parte, con la ripartizione delle rate in quota capitale e quota interessi.
La scelta del regime finanziario al più rileva sotto il profilo della onerosità dell'operazione contrattuale ma non sul piano della invalidità, che deriva dalla violazione di una norma di fattispecie che attiene alla struttura del contratto ovvero di una norma imperativa posta a tutela di interessi ritenuti giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.
Pertanto, non può ritenersi condivisibile l'assunto di parte opponente, che fa applicazione al caso di specie del principio espresso dalla sentenza a sezioni unite n. 8770/2020, che si occupa di fattispecie diversa da quella in discorso (trattavasi, in particolare, di validità di contratti derivati stipulati da enti locali).
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai mutui a tasso fisso sviluppati con ammortamento alla francese, ha condivisibilmente affermato che “L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt.
1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo,
Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto, la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto” (Cassazione
Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130). Sul punto, recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che “I principi espressi dalle Sezioni Unite n.15130/2024 in ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato dal piano di ammortamento c.d. «alla francese» vanno ribaditi anche per ciò che riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese: in tale modo, infatti, il mutuatario avrà piena cognizione di tutti gli elementi contrattuali giuridici ed economici che consentiranno a lui di ricostruire quale sarà l'esborso finale e compararlo con altre soluzioni” (cfr. App. Ancona, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 1703). Peraltro, “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente” (Cassazione Civile, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).
In specie, l'oggetto del contratto non appare indeterminato, laddove esso esplicita l'importo della somma mutuata, la durata del mutuo, il numero delle rate di cui si compone il piano di ammortamento, il criterio di calcolo del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora e, in generale, le condizioni economiche applicate, il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi di cui si compone ciascuna rata e le relative scadenze.
Sotto altro profilo, il contratto de quo rispetta i requisiti prescritti dall'art. 38 comma 1 T.U.B. per il tipo fondiario e non v'è norma di legge che sanzioni con la nullità un contratto che, sulla base di valutazioni effettuate ex post dalle parti, si sia rivelato meno vantaggioso di quanto previsto ovvero più oneroso rispetto alle alternative sul mercato, circostanze che si presuppone la parte mutuataria abbia valutato in fase di trattative e in ogni caso prima della stipula del contratto di mutuo.
In definitiva, lo sviluppo del piano di ammortamento secondo il regime dell'interesse composto ovvero dell'interesse semplice certamente può dare luogo a risultati tra loro diversi (ciò è evidente già solo all'osservazione delle formule di matematica finanziaria applicate nei diversi regimi, laddove il fattore tempo, quale fattore esponenziale nella formula dell'interesse composto, diviene un moltiplicatore lineare nella formula dell'interesse semplice). Tuttavia, la circostanza, si ribadisce, non incide sulla validità del contratto, che nel caso di specie appare conforme al tipo di cui all'art. 38 comma 1 T.U.B., ma evidenzia semplicemente una diversa onerosità dell'operazione negoziale, onerosità di cui la parte mutuataria poteva avere contezza dal semplice esame delle condizioni economiche e contrattuali come esplicitate in contratto (in particolar modo dal piano di ammortamento allegato e dalla previsione di un tasso d'interesse variabile), certamente più intellegibili per i clienti che non hanno familiarità con i tecnicismi propri del settore bancario e le formule di matematica finanziaria applicate.
Per tali ragioni, la domanda è infondata e va rigettata.
5. Anatocismo nel piano di ammortamento. Infondatezza.
L'opponente contesta l'applicazione della formula del regime composto nel calcolo degli interessi anche sotto il profilo dell'anatocismo. Ritiene, infatti, che l'applicazione del regime composto comporti una maggiorazione degli interessi qualificabile in termini di anatocismo. Ciò, oltre ai profili di nullità già evidenziati per indeterminatezza del contratto e violazione delle norme in tema di trasparenza, comporterebbe anche la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e art. 120
TUB, oltre che del principio di proporzionalità ex art. 821 c.c.
Ebbene, anche tale doglianza è infondata.
In primo luogo, si osserva che l'anatocismo realizza un fenomeno di produzione di interessi sugli interessi scaduti ed è consentito alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. Nel piano di ammortamento alla francese, invece, non c'è anatocismo in quanto gli interessi sono calcolati ab origine sull'intero capitale e poi ripartiti nelle singole rate in quota via via decrescente al crescere della quota capitale, in modo tale da assicurare una rata di importo costante per tutto il piano di ammortamento. Dunque, allo scadere della rata, la quota di interessi non si capitalizza e non va a produrre gli interessi della rata successiva;
gli interessi di ciascuna rata, invece, sono calcolati sin dall'inizio sull'intero capitale. Per cui non può realizzarsi, quantomeno in astratto, un fenomeno di tipo anatocistico. Non osta peraltro all'esigibilità degli interessi la circostanza che il capitale su cui essi maturano non sia ancora divenuto tale, attesa la natura autonoma – benché accessoria – dell'obbligazione per interessi e il disposto di cui all'art. 1820 c.c.
L'argomento è stato di recente confutato dalle stesse S.U. Cass., con sentenza n. 15130/2024, che si
è pronunciata in riferimento al piano di ammortamento di tipo alla francese con tasso d'interesse fisso (cfr. altresì la giurisprudenza di merito già richiamata secondo cui tali principi sarebbero applicabili anche ai mutui a tasso variabile quando il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, con l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato nonché delle spese: App. Ancona, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 1703).
Peraltro, il regime di capitalizzazione composta rappresenta una delle modalità di calcolo della rata e di sviluppo dell'ammortamento, ma non determina di per sé il fenomeno dell'anatocismo (cfr. anche nella giurisprudenza di merito, ex plurimis, Tribunale Cosenza, sez. II , 18/09/2023 , n. 1492; Corte appello Campobasso, 17/04/2023, n. 124; Tribunale Roma, sez. II, 27/02/2023 , n. 3228; Tribunale Pordenone, 06/02/2023, n. 118; Tribunale Taranto, sez. II, 01/02/2022, n. 233; Tribunale Roma, sez. XVII, 06/11/2020, n. 15551).
In definitiva, il piano di ammortamento alla francese non determina un fenomeno anatocistico, in quanto la quota di interessi che compone ciascuna rata non è calcolata sulle rate precedenti, e quindi sulla quota interessi già scaduta, ma è calcolata ab origine sull'intero capitale e poi ripartita in quote nelle singole rate in modo che ciascuna di esse abbia lo stesso importo, così da garantire rate costanti per tutta la durata dell'ammortamento. Il contratto de quo, inoltre, espressamente esclude la capitalizzazione periodica degli interessi di mora, evidentemente in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Chiarito tale aspetto, si osserva ulteriormente che la differenza evidenziata dal perito di parte dei due piani di ammortamento sviluppati con calcolo degli interessi in regime composto e in regime semplice si traduce in un maggior costo del primo rispetto al secondo. Tale difformità, tuttavia, non comporta indeterminatezza - e quindi nullità - del mutuo.
A ben vedere, l'oggetto contrattuale del mutuo è perfettamente determinato e ciò appare ictu oculi dalla lettura del testo negoziale e degli allegati che ne costituiscono parte integrante, tra cui il piano di ammortamento. Come già rilevato, l'invalidità del contratto consegue alla violazione di una regola di fattispecie, attinente alla struttura del negozio, ovvero di una norma imperativa che persegua e tuteli un certo preminente interesse pubblico, non potendo essere rimessa a valutazioni ex post delle parti in ordine alla concreta convenienza economica dell'operazione (valutazioni che si presume le parti abbiano svolto in sede di trattative ovvero al momento della stipula e che potrebbero giustificare al più una pretesa risarcitoria, laddove se ne dimostrino i presupposti).
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
6. Errata indicazione del tasso corrispettivo.
L'opponente sostiene che il tasso nominale effettivo ammonterebbe al 5,641 % e, pertanto, sarebbe superiore sia al TAN dichiarato in contratto (pari al 5,50 %), sia al TAE. Ciò per effetto della presenza di costi occulti, della capitalizzazione degli interessi e del calcolo degli interessi con la formula del regime composto. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346,
1418 cc, con conseguente nullità della relativa clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1346-1418 co. 2 c.c. e per violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 co. 4 TUB quanto agli interessi ultralegali. Contestano l'assunto le controparti.
Sul punto, si osserva quanto segue. In primo luogo, non v'è norma di legge che prescriva l'indicazione del T.A.E. in contratto a pena di nullità.
In secondo luogo, l'ammortamento alla francese non dà luogo a fenomeni di capitalizzazione infrannuale degli interessi ma modula l'adempimento dell'obbligo restitutorio nel senso di prevedere l'abbattimento dapprima della quota interessi, calcolata ab origine sul capitale residuo e frazionata nelle singole rate in misura via via decrescente, e successivamente della quota capitale, conglobata nelle rate in misura via via crescente, ciò escludendo la produzione di un fenomeno anatocistico.
Peraltro, il contratto de quo non prevede la capitalizzazione periodica degli interessi, ma anzi espressamente esclude quella degli interessi di mora, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio
2000.
Inoltre, la clausola relativa all'interesse corrispettivo applicato indica tutti i criteri di calcolo e i parametri adottati al fine della determinazione del tasso, esplicitando inoltre il tasso applicato alla data della stipula del contratto, non residuando pertanto margini di indeterminatezza.
In definitiva, dall'esame delle censure spiegate dall'opponente e approfondite nella perizia di parte versata in atti emerge non tanto un problema di indeterminatezza del contratto de quo (che, come si ribadisce, contiene tutti gli elementi del tipo contrattuale di appartenenza e che esplicita tutti gli elementi utili alla comprensione della portata dell'operazione economica e delle obbligazioni che la parte mutuataria assume), bensì di onerosità o, meglio detto, di convenienza dell'operazione negoziale, considerato che l'opponente, anche attraverso la perizia contabile, si duole dell'applicazione di una formula dell'interesse composto, che comporterebbe la produzione di maggiori interessi rispetto a quelli che si produrrebbero se si optasse per la formula alternativa dell'interesse semplice (differenziale che l'opponente qualifica in termini di costo occulto). Tuttavia, la ritenuta maggiore onerosità del mutuo, peraltro eccepita ex post e solo a seguito dell'inadempimento della parte mutuataria e della risoluzione del contratto, non può incidere la validità del contratto, per quanto già ampiamente motivato.
7. Difformità del TAEG dichiarato e del TAEG effettivo. Infondatezza.
L'opponente deduce la difformità del Taeg dichiarato in contratto con quello effettivamente praticato. In particolare, facendo proprie le conclusioni della perizia versata in atti, ricalcola il Taeg prendendo in considerazione i cd. costi occulti, tra cui l'asserito maggior costo del mutuo provocato dall'applicazione, per il calcolo degli interessi, della formula del regime composto in luogo di quella del regime semplice, concludendo per la nullità ex art. 117 TUB della clausola in questione, con applicazione del tasso sostitutivo dei BOT previsto dalla norma. Le parti avversarie contestano tali argomentazioni.
La doglianza si ritiene infondata.
Richiamato quanto già ampiamente motivato sull'adozione della metodologia di calcolo dell'interesse composto, si osserva che l'indicatore sintetico di costo – che in specie viene espressamente indicato dal contratto di mutuo - rappresenta un mero valore medio in termini percentuali, che assolve a finalità informative e pubblicitarie, essendo appunto funzionale a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo dell'operazione, la cui omissione o non corretta indicazione non può ritenersi causa di nullità, non essendo tale indicatore sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 117 TUB (tassi, prezzi e condizioni). Peraltro, come già a più riprese ribadito, il contratto esprime tutti gli elementi necessari e sufficienti al cliente per comprendere la portata e la convenienza dell'operazione negoziale (l'ammontare della somma erogata;
la durata del contratto;
il numero delle rate;
il tasso d'interesse corrispettivo e di mora, con l'indicazione del tasso alla data della stipula, trattandosi di mutuo a tasso variabile;
il piano di ammortamento allegato, con l'indicazione dell'ammontare della rata, della quota capitale e della quota interessi).
8. Usura. Infondatezza.
L'opponente eccepisce altresì l'usura contrattuale, atteso che il TEG del contratto, calcolato includendo i costi di cui alle polizze assicurative stipulate dalla mutuataria, risulta pari a 8,84%, a fronte di un tasso soglia di riferimento pari a 7,155%. Ritiene pertanto il mutuo affetto da usura originaria e conseguentemente da considerarsi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, l'attrice sostiene di aver sottoscritto delle polizze assicurative collegate al contratto di mutuo e a riprova di ciò deposita la richiesta di adesione del 28.12.2006 collegata al mutuo de quo, in cui dichiara di aderire alle coperture assicurative ivi menzionate in caso di accoglimento della domanda di mutuo (all. 7 alla citazione); un documento informativo contenente le condizioni della polizza Creditor Protection (all. 8 alla citazione); un documento contenente le condizioni della polizza Credit Protection abbinata a mutui all. 9 alla citazione). Controparte_3
Tuttavia, non v'è quantificazione del premio assicurativo, per cui la dichiarazione di adesione rinvia alle condizioni del mutuo (verosimilmente all'allegato A, ove è indicato il criterio di calcolo del premio unico anticipato per le polizze Creditor Protection e Incendio Fabbricati), ma soprattutto non v'è prova che tali spese assicurative siano state effettivamente sostenute dalla parte (non è chiaro se tale versamento del premio unico anticipato vi sia stato e se tale importo fosse ricompreso nel capitale mutuato, dal momento che il contratto di mutuo non ne fa menzione). E invero, la giurisprudenza di legittimità, anche quella richiamata dall'opponente nella propria citazione, testualmente afferma che “[…] ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 c.p.c., comma 2) trova sede non solo nella L. n. 108 del 1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644 c.p., comma 4, siccome novellato dalla legge predetta (sull'unitarietà della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806). Norma, quest'ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, Sentenza n.17466 del 20/08/2020).
Peraltro, la perizia di parte non esplicita il procedimento di calcolo adoperato per l'individuazione del T.E.G., limitandosi a elencare i dati presi in considerazione, compresi i costi assicurativi, nella loro consistenza numerica effettiva e fornendo il solo dato percentuale finale ricavato.
Pertanto, ai fini dell'accertamento in ordine all'usurarietà dei tassi, non potrà tenersi conto di tali costi.
Quanto all'usura originaria, ossia sulla circostanza che sin dall'epoca della stipula del contratto di mutuo (29/12/2006) i tassi pattuiti corrispettivi e di mora fossero usurari (precisata, ove fosse necessario, l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta: cfr. Cassazione civile sez. III, 17/08/2023,
n.24743: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”), premesso che la verifica del superamento del tasso soglia debba avvenire, quanto ai primi, con il raffronto del tasso contrattualmente pattuito al tasso soglia rilevato dal decreto ministeriale per il trimestre di riferimento e, quanto ai secondi, sulla scorta dei principi enunciati da Cass. S.U. 19597/2020, si osserva che nel caso di specie, il D.M. 21 settembre 2006 applicabile ratione temporis (in vigore dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2006 e contenente la rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile-30 giugno 2006) individua il tasso medio relativo ai mutui a tasso variabile nella misura del 4,77 %, precisando che ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del decreto devono essere aumentati della metà (dunque 7,155 %, arrotondato 7,20 %). Dal momento che nel contratto de quo il tasso variabile degli interessi corrispettivi è stato pattuito nella misura iniziale del 5,50 % (cfr. art. 5 del contratto di mutuo), il tasso corrispettivo in specie non si configurava come usurario. Quanto al tasso soglia di mora, esso si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nel D.M. 21 settembre 2006 all'art. 3 comma 4), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (e dunque (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5). Atteso che il contratto di mutuo de quo, stipulato nel dicembre 2006, ha previsto che il tasso di mora fosse determinato nella misura del tasso contrattualmente vigente aumentato di due punti percentuali, ossia 7,50% alla data della stipula (ossia al tasso degli interessi corrispettivi maggiorato di due punti percentuali – cfr. art. 5 del contratto); e che il T.E.G.M. relativo ai mutui a tasso variabile per il quarto trimestre del 2006 era pari a 4,77%; applicando il correttivo sopra descritto il tasso di mora indicato in contratto (7,50%) appare allo stato inferiore alla soglia di usurarietà vigente all'epoca della stipula del contratto (pari a 10,305 %, ossia [4,77 % + 2,1%] x 1,5).
Peraltro, quand'anche fosse accertata l'usurarietà della clausola sugli interessi moratori,
l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. avrebbe come conseguenza quella di rendere gli interessi moratori dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 co.1 c.c., in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non comporta anche la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi.
Tanto premesso, anche sotto tale profilo l'opposizione si ritiene infondata.
9. Infine e ad abundantiam, si osserva altresì che l'opponente ha depositato degli estratti conto e dei bonifici eseguiti in favore di a riprova del pagamento delle rate del mutuo. Tuttavia, Controparte_3
la parte non sembrerebbe contestare che un inadempimento vi sia stato ma, dal tenore dell'atto, tali documenti sembrerebbero essere stati allegati più ai fini di una eventuale rideterminazione del quantum debeatur, alla luce delle contestazioni mosse al piano di ammortamento e al contratto di mutuo in discorso e delle formulate istanze di rideterminazione del piano medesimo, con conseguente riconoscimento di un credito restitutorio in suo favore.
Sul punto, ci si limita ad osservare che, da un lato tali richieste restitutorie risultano destituite di fondamento, attesa la sostanziale infondatezza di tutte le domande formulate dall'attrice; dall'altro, la stessa attrice deposita un sollecito di pagamento del 10.10.2016 inviatole da in Controparte_3
relazione alle rate nn. 115 (con scadenza al 31.07.2016), 116 (con scadenza al 31.08.2016) e 117 (con scadenza al 30.09.2016). L'estratto conto al 30.09.2016 (all. 4) evidenzia dei pagamenti parziali eseguiti dalla sig.ra con riferimento alla rata n. 115 e 116 e nessun pagamento quanto alla rata Pt_1
n. 117. Sicché, l'attrice non ha dedotto né dimostrato di aver correttamente e pienamente adempiuto alla propria obbligazione con i pagamenti effettuati, considerato inoltre che i versamenti di cui all'all.
10 dell'atto introduttivo non appaiono pienamente aderenti a quanto previsto dal piano di ammortamento, risultando essi parziali nell'importo ovvero nelle mensilità versate, essendo peraltro taluni versamenti di dubbia riconducibilità al mutuo de quo.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i valori medi di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022 dettati per lo scaglione di valore della causa compreso tra 52.001,00 e
260.000,00 (avuto riguardo all'importo precettato), operate le seguenti diminuzioni:
- riduzione di 1/3 quanto alla fase istruttoria nei confronti di e, per essa, Controparte_1 CP_2
avendo questa depositato soltanto la prima e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
[...]
- riduzione di 1/3 quanto alla fase istruttoria nei confronti di avendo questa Controparte_3 depositato soltanto la seconda e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
- riduzione della metà attesa la scarsa complessità della controversia.
Le spese vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3043 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da nei Parte_1 confronti di in persona del lrpt, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
in persona del lrpt, nonché in persona del lrpt, e avente ad oggetto
[...] Controparte_3
“opposizione a precetto”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide: - RIGETTA l'opposizione;
- AN parte attrice a rifondere a in persona del lrpt, e per Parte_1 Controparte_1
essa, quale mandataria, in persona del lrpt, la somma di € 6.106,50 per compensi, CP_2
oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
- AN parte attrice a rifondere a in persona del lrpt la Parte_1 Controparte_3
somma di € 6.106,50 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa MO Di IC