CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UL CO, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. AUTOTUTELA n. PG 674062/2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 616/2025 depositato il 07/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso diniego di istanza per autotutela da parte del Comune di Bologna ai fini dell'esenzione IMU per le annualità 2020, 2021, 2022 inerente i fabbricati distinti al Catasto urbano al Dati catastali_1 in considerazione del fatto che gli stessi immobili sarebbero stati nel suddetto arco di tempo occupati abusivamente
I suddetti immobili per l'IMU riferentesi alle annualità 2020, 2021, 2022 erano stati oggetto di accertamento con adesione, sottoscritto in data 12 ottobre 2023 sia dai responsabili di settore del
Comune che dal legale rappresentante della società ricorrente .
Parte ricorrente in data 3 settembre 2024 ha presentato istanza di autotutela obbligatoria in quanto con sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente
Il Comune ha così motivato l'impugnato diniego:
• Indirizzo_1 non può essere riconosciuta l'esenzione IMU per gli immobili in Bologna, ,
Dati catastali_1identificati in catasto col in quanto non risultano presentate denunce all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, relativamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022;
• la fattispecie non può essere inquadrata tra le ipotesi di autotutela obbligatoria, di cui al comma 1, art. 10 quater, lettera e) della Legge 2012/2000, non ricorrendo il caso di manifesta illegittimità dell'accertamento con adesione per errore sull'individuazione del tributo;
l'IMU era infatti per i 3/4 dovuta per gli anni 2020, 2021 e 2021, in quanto l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta solo per il periodo decorrente dal momento della denuncia di occupazione abusiva a quello in cui l'immobile viene liberato, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60 del 18 aprile 2024.
Parte ricorrente eccepisce la falsa applicazione dell'art. 10 quater lett. e, l. 212/2012. con riferimento alle condizioni poste dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 per ottenere l'esenzione IMU. e con riferimento ai presupposti ed alla situazione di fatto relativa all'occupazione abusiva degli immobili di cui trattasi ragion per cui gli stessi devono essere esentati dalla corresponsione del tributo oggetto del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti rileva che per il ricorso di cui trattasi è assorbente lo stato di cristallizzazione che contraddistingue l'atto di accertamento con adesione sottoscritto in data 12 ottobre 2023 e riguardante gi stessi medesimi immobili
L'accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997) è un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria che cristallizza il contenuto dell'accertamento: l'atto originario viene “sostituito” dall'atto di adesione, che ha natura di atto definitivo (salvo vizi propri ).
L'atto di accertamento con adesione una volta perfezionato non è più un semplice accertamento amministrativo, ma un atto negoziale complesso con effetti definitivi salvo annullamento per un vizio proprio evidente e questo al fine di avere una certezza dei rapporti giuridici
Il collegio condivide l'indirizzo dato dall'Agenzia delle Entrate sulla questione con la Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024 dove si afferma che “ per ragione di certezza dei rapporti giuridic il'istanza di autotutela _sia essa facoltativa che obbligatoria – non può più essere presentata o , comunque , una volta presentata , il provvedimento di autotutela non può più intervenire quando l'atto di imposizione è stato oggetto ,anche parzialmente , di qualunque forma di definizione della pretesa ( ad esempio nel caso di accertamento con adesione , conciliazione , acquiescenza)
Il ricorso va rigettato . Stante la particolarità della materia e del caso specifico esistono giusti motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UL CO, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. AUTOTUTELA n. PG 674062/2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 616/2025 depositato il 07/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso diniego di istanza per autotutela da parte del Comune di Bologna ai fini dell'esenzione IMU per le annualità 2020, 2021, 2022 inerente i fabbricati distinti al Catasto urbano al Dati catastali_1 in considerazione del fatto che gli stessi immobili sarebbero stati nel suddetto arco di tempo occupati abusivamente
I suddetti immobili per l'IMU riferentesi alle annualità 2020, 2021, 2022 erano stati oggetto di accertamento con adesione, sottoscritto in data 12 ottobre 2023 sia dai responsabili di settore del
Comune che dal legale rappresentante della società ricorrente .
Parte ricorrente in data 3 settembre 2024 ha presentato istanza di autotutela obbligatoria in quanto con sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente
Il Comune ha così motivato l'impugnato diniego:
• Indirizzo_1 non può essere riconosciuta l'esenzione IMU per gli immobili in Bologna, ,
Dati catastali_1identificati in catasto col in quanto non risultano presentate denunce all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, relativamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022;
• la fattispecie non può essere inquadrata tra le ipotesi di autotutela obbligatoria, di cui al comma 1, art. 10 quater, lettera e) della Legge 2012/2000, non ricorrendo il caso di manifesta illegittimità dell'accertamento con adesione per errore sull'individuazione del tributo;
l'IMU era infatti per i 3/4 dovuta per gli anni 2020, 2021 e 2021, in quanto l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta solo per il periodo decorrente dal momento della denuncia di occupazione abusiva a quello in cui l'immobile viene liberato, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60 del 18 aprile 2024.
Parte ricorrente eccepisce la falsa applicazione dell'art. 10 quater lett. e, l. 212/2012. con riferimento alle condizioni poste dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 per ottenere l'esenzione IMU. e con riferimento ai presupposti ed alla situazione di fatto relativa all'occupazione abusiva degli immobili di cui trattasi ragion per cui gli stessi devono essere esentati dalla corresponsione del tributo oggetto del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti rileva che per il ricorso di cui trattasi è assorbente lo stato di cristallizzazione che contraddistingue l'atto di accertamento con adesione sottoscritto in data 12 ottobre 2023 e riguardante gi stessi medesimi immobili
L'accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997) è un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria che cristallizza il contenuto dell'accertamento: l'atto originario viene “sostituito” dall'atto di adesione, che ha natura di atto definitivo (salvo vizi propri ).
L'atto di accertamento con adesione una volta perfezionato non è più un semplice accertamento amministrativo, ma un atto negoziale complesso con effetti definitivi salvo annullamento per un vizio proprio evidente e questo al fine di avere una certezza dei rapporti giuridici
Il collegio condivide l'indirizzo dato dall'Agenzia delle Entrate sulla questione con la Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024 dove si afferma che “ per ragione di certezza dei rapporti giuridic il'istanza di autotutela _sia essa facoltativa che obbligatoria – non può più essere presentata o , comunque , una volta presentata , il provvedimento di autotutela non può più intervenire quando l'atto di imposizione è stato oggetto ,anche parzialmente , di qualunque forma di definizione della pretesa ( ad esempio nel caso di accertamento con adesione , conciliazione , acquiescenza)
Il ricorso va rigettato . Stante la particolarità della materia e del caso specifico esistono giusti motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA respinge il ricorso. Spese compensate.