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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. n. 251/2023
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 251/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 1 marzo 2023, con decisione riservata al collegio ai sensi dell'art. 352 Cessione dei c. 2 c.p.c. in data 15.10.2025 crediti d a Codice: P.IVA_1 (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_2
disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Minnucci (C.F.
), e dall'Avv. Michele Cardenà (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_2 in Fermo, via Bellesi n. 66, in forza di procura rilasciata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_3
dall'Avv. di Bergamo (C.F. ), con Controparte_2 CodiceFiscale_3
studio in via Giovanni Pascoli n.7, presso il quale elegge domicilio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 211/2023 resa dal Tribunale di
Bergamo, pubblicata il 31.01.2023 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 211/2023, pubblicata il 31.01.2023 e notificata li 01.02.2023 ed in accoglimento dello spiegato appello, voglia accertare che la nullità conseguente alla violazione delle previsioni di cui all'art. 5 dell'Atto di cessione di crediti a rogito Notaio Dott. rep. 94070, racc. 30722 si è Per_1
estesa al negozio collegato costituito del mandato irrevocabile di pagamento siglato dall'attrice in data 18.06.2015, dichiarare la nullità di quest'ultimo contratto;
accertare altresì la nullità del mandato irrevocabile di pagamento siglato dall'attrice in data 18.06.2015 per impossibilità dell'oggetto e per l'effetto, in ogni caso, condannare la banca alla Controparte_3
restituzione in favore dell'attrice delle somme indebitamente ricevute dal
06.11.2015 al 06.08.2019 pari ad euro 639.677,46 oltre agli interessi previsti dal D.Lgs. 192/2012 come richiamati dall'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Con rifusione delle spese e del compenso professionale di lite”
Dell'appellata
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato dalla società e ogni altra domanda proposta da nei confronti di perché Parte_1 Controparte_1
infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, - confermare la sentenza n.211/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo,
Dott.ssa Daniela Quartarone, in data 31.01.23;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate da Pt_1
nei confronti di , perché infondate in fatto e
[...] Controparte_1
in diritto per tutti motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.03.2021 la società ha Parte_1
convenuto avanti il Tribunale di Bergamo chiedendo di CP_4 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione dei crediti con essa stipulato in data 27.04.2012, per violazione delle previsioni di cui all'art. 5 dello stesso e la conseguente nullità del mandato irrevocabile di pagamento del 18.06.15, di seguito meglio descritto, anche per impossibilità dell'oggetto e comunque per difetto di causa, stante la mancanza di interesse della società attrice alla conclusione del contratto in favore di terzo e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di delle Parte_1 somme indebitamente ricevute dall'6.11.15 al 3.08.19 pari a € 639.677,46, oltre interessi previsto dal D.Lgs. 192/2012.
A sostegno della propria domanda la società attrice, in punto di fatto, ha allegato: di avere stipulato con il la Controparte_5
convenzione n. A01F22647807 per il riconoscimento del diritto a percepire le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sino al 23.06.2031; di avere, in data 17.04.2012, ceduto tale credito a UBI Leasing S.p.A. a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria n. 6063103 con essa stipulato;
di avere siglato, in data 18.06.15, un mandato irrevocabile di pagamento con la
[...]
con il quale veniva stabilito che la somma pari al surplus Controparte_6
tra i canoni di locazione dovuto da a UBI Leasing e i crediti ceduti Pt_1
da a favore della stessa Ubi Leasing fosse versata sul c/c n.2673 Pt_1
intestato alla che avrebbe quindi pagato il mutuo fondiario Parte_2
stipulato con la Controparte_6
ha dedotto, infatti, che tale operazione era finalizzata a garantire Parte_1
la restituzione da parte della di quanto dalla medesima Parte_2
dovuto alla in ragione del finanziamento Controparte_7
fondiario con apertura di credito in conto corrente stipulato il 29.04.2005, del mutuo ipotecario stipulato in data 29.01.2012 e del prestito chirografario stipulato in data 18.06.2015.
Ha rilevato, altresì, di avere contestato con pec, a partire dal 10.09.19, la validità dell'operazione e di aver revocato il mandato irrevocabile di pagamento, chiedendo la restituzione della somma di € 639.677,44, bonificata da parte della (poi divenuta Controparte_6 [...]
Parte_
già sul conto della dal 6.11.15 al CP_1 CP_4
6.08.2019.
In punto di diritto, ha sostenuto la sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale tra il contratto di cessione dei crediti ad UBI Leasing ed il mandato di pagamento irrevocabile, avente ad oggetto il surplus tra l'incentivo pagato dal GSE alla e le rate del contratto di locazione Pt_1
pagate da a UBI Leasing e, qualificando come retrocessione del Pt_1
credito la restituzione del surplus da parte di UBI Leasing, ne ha eccepito la nullità per difetto di forma, come prevista dall'art. 5 dell'atto di cessione, con conseguente nullità anche del mandato irrevocabile in forza del collegamento negoziale ritenuto.
Ha, in ogni caso, sottolineato la nullità del mandato irrevocabile per difetto di causa (in quanto l'atto di disposizione in questione ha realizzato un contratto a favore di terzo privo dell'interesse richiesto dall'art. 1411 c.c., visto che non aveva alcun interesse ad estinguere l'esposizione Pt_1
debitoria di D&D Costruzioni Srl) e per impossibilità dell'oggetto (perché il surplus era di proprietà di UBI Leasing e la cedente non avrebbe potuto disporne mediante mandato irrevocabile di pagamento).
Si è costituita in giudizio già Controparte_1 CP_4
contestando integralmente la domanda avversa, chiedendo, in via principale e di merito, di respingersi tutte le domande formulate da Parte_1
In particolare, ha dedotto: che tra il contratto di cessione e quello di mandato non sussisteva alcun collegamento negoziale, essendo stati stipulati tra soggetti (e in tempi) diversi;
che i presupposti per la retrocessione di cui all'art. 5 dell'atto di cessione, ossia l'estinzione dell'obbligazione dell'intero finanziamento contratto con UBI Leasing, prevista per settembre 2029, non si erano verificati;
che l'oggetto del mandato irrevocabile era esistente e possibile, atteso che, in forza degli accordi presi tra le parti, il surplus veniva accreditato sul conto corrente di la quale ne poteva liberamente Parte_1 disporre;
che l'interesse di a fornire la provvista alla società Pt_1 [...] era stato esplicitato dall'attrice nel mandato irrevocabile di cui si Parte_2
discute.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art.183, c. 6 c.p.c., il Giudice, all'udienza del 15.09.2022, ha ritenuto la causa matura per la decisione, trattenendola in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Con sentenza n. 211/2023, pubblicata in data 31.01.2023, il Tribunale di
Bergamo ha rigettato le domande di condannandola alla rifusione Parte_1
delle spese in favore di Controparte_1
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- la cessione dei crediti di cui al doc. 3 è avvenuta espressamente pro solvendo ed a scopo di garanzia;
- nel contratto di leasing l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni;
- il debito oggetto di causa non può, quindi, considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
- l'obbligazione garantita è rappresentata dal costo globale della locazione finanziaria ancora residuo all'atto della cessione, le cui modalità di pagamento sono rappresentate da 215 canoni periodici;
- la modalità di accreditamento periodico non configura nemmeno l'ipotesi di retrocessione di cui all'art. 5 dell'atto di cessione: “tale previsione attiene solo all'ipotesi in cui il finanziamento concesso dal cessionario sia stato interamente soddisfatto prima del termine di scadenza della Convenzione con scadenza 2031 e si rende necessario retrocedere…… al fine di consentire che il credito residuo ritorni nella titolarità dell'originario cedente,
……circostanza che nulla ha a che vedere con le concrete modalità di esecuzione del contratto di cessione in garanzia adottate nel caso specifico dalle parti per le quali non era perciò necessario adottare la forma convenzionale richiesta per un negozio a cui non erano assimilabili”;
- non ricorre, quindi, l'ipotesi della nullità per difetto di forma invocata dall'attrice;
- anche nel caso in cui gli accreditamenti periodici del surplus sul conto corrente di fossero stati considerati come retrocessione parziale, Parte_1
“l'adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto non avrebbe potuto estendersi in via analogica ad altre convenzioni non specificamente previste”;
- “non vi è spazio per discutere di nullità del mandato di pagamento per impossibilità dell'oggetto, atteso che, secondo il meccanismo elaborato ed attuato da cedente e cessionaria, la società di leasing, lasciava il surplus nella piena disponibilità di la quale, recuperando tale somma nella propria Pt_1 sfera giuridica, ne poteva pienamente disporre”;
- l'interesse richiesto per la validità della pattuizione può essere di qualsiasi natura e quindi anche morale;
- nel caso di specie, l'interesse sotteso al mandato irrevocabile è stato esplicitato nell'allegato A al mandato medesimo ove si legge che esso veniva conferito “nell'ambito di una logica di gruppo e di ottimizzazione della gestione finanziaria dell'intero gruppo”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1
due motivi.
Si è costituita in giudizio già UBI leasing, chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.07.2023, celebratasi in modalità cartolari, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione all'udienza del all'udienza del
15.10.2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale per aver violato e falsamente applicato gli artt. 1346 e 1418 c.c.
In particolare, sottolinea che il credito oggetto del mandato irrevocabile, al momento della stipula, non era nella “titolarità”, nella “sfera giuridica”, nella
“disponibilità giuridica” della atteso che, dall'analisi dell'atto di Parte_1
cessione, si evince che tutti i crediti ceduti erano di proprietà della cessionaria
Ubi Leasing fino all'estinzione dell'obbligazione garantita, nascente dal contratto di locazione finanziaria, la cui naturale scadenza è fissata per il
01.09.2029; pertanto, la società appellante non avrebbe potuto disporne mediante mandato irrevocabile di pagamento.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art.1352 c.c. per mancata stipula del contratto di retrocessione del credito nella medesima forma utilizzata per l'atto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e l'erroneità ed illogicità dell'interpretazione data dal Tribunale di Bergamo all'art. 5 dell'atto di cessione dei crediti, in violazione dell'art.1362 c.c.
In particolare, lamenta l'irragionevolezza dell'interpretazione fornita dal
Tribunale, il quale ha ritenuto necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata solo nel caso di estinzione integrale dell'obbligazione garantita, con una conseguente immotivata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di estinzione parziale della stessa. Secondo
l'appellante, infatti, l'art. 5 in questione disciplina la retrocessione dei crediti a prescindere dalle modalità operativa con cui venga realizzata.
L'appellante si duole, altresì, della violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 1362 c.c. Ed infatti, secondo l'appellante, la comune intenzione delle parti era quella di prevedere la retrocessione del credito, utilizzando la forma convenzionale dell'atto pubblico o della scrittura privata, “altrimenti non avrebbe avuto alcuna ragione che entrambe le parti avessero inteso richiamare espressamente i termini e i modi indicati nella convenzione per la retrocessione del credito, quando la retrocessione sarebbe potuta avvenire senza osservare alcuna forma”; di contro, la scelta unilaterale di Ubi Leasing, di predisporre una retrocessione parziale periodica, potrebbe evidenziare un intento elusivo della forma convenzionalmente pattuita;
secondo l'appellante, quand'anche fosse così, la retrocessione parziale periodica non determinerebbe un effetto sanante della nullità per mancato rispetto della forma pattuita “a fronte della violazione dell'art. 1352 c.c.”
Ad ogni modo, evidenzia come la forma stabilita dall'art. 5 dell'atto di cessione possa essere applicata anche all'ipotesi di una retrocessione periodica e parziale, non indicando la disposizione nessuna distinzione in tal senso.
Infine, la società appellante rileva come l'interpretazione, offerta dalla sentenza impugnata, violi il dettato normativo dell'art. 1367 c.c., dato che
“ammettere che l'art. 5 trovi applicazione solo nel caso in cui il finanziamento sia stato integralmente estinto, significa che tale clausola è destinata a non avere alcun effetto ed alcuna applicazione, allorquando la retrocessione avvenga mensilmente all'esito dell'estinzione dell'obbligazione parziale del contratto di leasing”.
A parere dell'appellante, infatti, non si tratterebbe di applicare la forma in via analogica ad una convenzione non prevista, ma di interpretare correttamente l'art. 5 dell'atto di cessione rispetto al quale nel più è compreso il meno: se la retrocessione dei crediti in eccesso deve avvenire in un'unica soluzione all'esito dell'estinzione di tutte le rate di leasing con la forma convenzionale,
a maggior ragione tale forma deve essere osservata quand'anche la restituzione sia parziale e periodica e abbia estinto le rate mensili del leasing, rientrando anch'esse nella definizione di obbligazione garantita.
Pertanto, a parere della società appallante, il mancato rispetto della forma convenzionale indicata per la retrocessione determina la caducazione dell'intera operazione contrattuale, in forza del collegamento negoziale unilaterale sussistente tra l'atto di cessione di crediti e il mandato irrevocabile.
Evidenzia, infine, come la sussistenza del collegamento negoziale sia provato dai seguenti elementi: il nesso di interdipendenza tra i due atti in quanto connessi per il perseguimento di un risultato economico unitario consistente, nel caso di specie, nell'estinzione delle obbligazioni contratte da D&D
Costruzioni S.r.l. con la l'esistenza del mandato di Controparte_6
pagamento giustificata solo dalla validità e efficacia della retrocessione tant'è che l'oggetto del mandato irrevocabile di bonifico è costituito dal surplus dato dalla differenza tra l'incentivo pagato dal GSE alla e le rate Parte_1
del contratto di leasing pagate da quest'ultima ad Ubi Leasing S.p.a.; il richiamo per relationem, nell'art. 5 del contratto di cessione, all'art. 4 della
Convenzione siglata con GSE.
Il primo motivo è infondato.
Dagli accordi intercorsi dalle parti, come comprovato anche dall'estratto conto prodotto dal doc. 11 dello stesso atto di appello, il surplus già descritto veniva accreditato sul conto corrente intestato alla rientrando Parte_1
così nel patrimonio e nella disponibilità giuridica, oltreché materiale, della stessa.
Tale affermazione viene confermata anche dalla lettura dello stesso mandato irrevocabile di pagamento dove le parti premettono che “una volta effettuati
i pagamenti dei canoni di locazione dovuti alla UBI Leasing S.p.a. in virtù della predetta operazione finanziaria, la medesima cessionaria reimmette il surplus nella disponibilità della scrivente . Parte_1
E', quindi, infondata la censura concernente la nullità del mandato irrevocabile oggetto di causa per impossibilità dell'oggetto.
Parimenti, anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Innanzitutto, nel caso di specie non si è verificata alcuna retrocessione come descritta dall'art. 5 dell'atto di cessione dei crediti.
La disposizione, infatti, stabilisce che “L'eventuale retrocessione dei crediti residui al Cedente, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita per qualsiasi causa dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati in
Convenzione”.
Il presupposto della retrocessione è, dunque, l'estinzione dell'obbligazione garantita.
A nulla rileva, in tal senso, la censura riferita alla violazione dell'art. 1352
c.c., atteso che la forma è stata chiaramente convenuta solo per l'ipotesi dell'estinzione integrale dell'obbligazione garantita.
Il contratto di leasing finanziario, infatti, è un contratto di durata a esecuzione periodica e l'obbligazione dell'utilizzatore è unica ancorché le parti abbiano stabilito il pagamento di canoni periodici, modalità di esecuzione del contratto che non determina il frazionamento dell'obbligazione in distinte obbligazioni estinte da ogni singolo pagamento delle rate.
Pertanto, l'obbligazione garantita nel caso di specie non può considerarsi scaduta prima della scadenza dell'ultima rata, a completamento dell'integrale adempimento dell'obbligazione.
Il richiamo ai termini e ai modi indicati nella Convenzione a nulla rileva per denotare una diversa intenzione delle parti, atteso che il principio di simmetria delle forme viene stabilito proprio dalla Convenzione, ma sempre e comunque nel caso di una retrocessione del credito, ipotesi, come si è detto, non si è verificata.
Dalla lettura dell'art. 4 della Convenzione è, inoltre, a conforto dell'interpretazione seguita dal Tribunale.
L'art. 4 così dispone: “L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire con atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Anche in questo caso, la retrocessione eventuale deve avere ad oggetto l'intero credito residuo dell'obbligazione unica, consistente, logicamente, nel pagamento integrale di tutte le rate del contratto di leasing.
Un'interpretazione siffatta, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, non comporta, inoltre, l'inapplicabilità, di fatto, della clausola contenuta nell'art. 5 dell'atto di cessione dei crediti oggetto di causa, rimanendo la stessa applicabile all'ipotesi di estinzione anticipata dell'obbligazione garantita.
Dall'insussistenza di una retrocessione del credito da parte di Ubi Leasing all'appellante, discende l'assorbimento di tutte le censure svolte in ordine all'invalidità derivata del mandato irrevocabile in forza del collegamento negoziale tra quest'ultimo e l'atto di cessione.
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001 e €
1.000.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 211/2023, pubblicata il 31.01.2023;
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. n. 251/2023
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 251/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 1 marzo 2023, con decisione riservata al collegio ai sensi dell'art. 352 Cessione dei c. 2 c.p.c. in data 15.10.2025 crediti d a Codice: P.IVA_1 (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_2
disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Minnucci (C.F.
), e dall'Avv. Michele Cardenà (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_2 in Fermo, via Bellesi n. 66, in forza di procura rilasciata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_3
dall'Avv. di Bergamo (C.F. ), con Controparte_2 CodiceFiscale_3
studio in via Giovanni Pascoli n.7, presso il quale elegge domicilio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 211/2023 resa dal Tribunale di
Bergamo, pubblicata il 31.01.2023 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 211/2023, pubblicata il 31.01.2023 e notificata li 01.02.2023 ed in accoglimento dello spiegato appello, voglia accertare che la nullità conseguente alla violazione delle previsioni di cui all'art. 5 dell'Atto di cessione di crediti a rogito Notaio Dott. rep. 94070, racc. 30722 si è Per_1
estesa al negozio collegato costituito del mandato irrevocabile di pagamento siglato dall'attrice in data 18.06.2015, dichiarare la nullità di quest'ultimo contratto;
accertare altresì la nullità del mandato irrevocabile di pagamento siglato dall'attrice in data 18.06.2015 per impossibilità dell'oggetto e per l'effetto, in ogni caso, condannare la banca alla Controparte_3
restituzione in favore dell'attrice delle somme indebitamente ricevute dal
06.11.2015 al 06.08.2019 pari ad euro 639.677,46 oltre agli interessi previsti dal D.Lgs. 192/2012 come richiamati dall'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Con rifusione delle spese e del compenso professionale di lite”
Dell'appellata
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato dalla società e ogni altra domanda proposta da nei confronti di perché Parte_1 Controparte_1
infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, - confermare la sentenza n.211/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo,
Dott.ssa Daniela Quartarone, in data 31.01.23;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate da Pt_1
nei confronti di , perché infondate in fatto e
[...] Controparte_1
in diritto per tutti motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.03.2021 la società ha Parte_1
convenuto avanti il Tribunale di Bergamo chiedendo di CP_4 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione dei crediti con essa stipulato in data 27.04.2012, per violazione delle previsioni di cui all'art. 5 dello stesso e la conseguente nullità del mandato irrevocabile di pagamento del 18.06.15, di seguito meglio descritto, anche per impossibilità dell'oggetto e comunque per difetto di causa, stante la mancanza di interesse della società attrice alla conclusione del contratto in favore di terzo e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di delle Parte_1 somme indebitamente ricevute dall'6.11.15 al 3.08.19 pari a € 639.677,46, oltre interessi previsto dal D.Lgs. 192/2012.
A sostegno della propria domanda la società attrice, in punto di fatto, ha allegato: di avere stipulato con il la Controparte_5
convenzione n. A01F22647807 per il riconoscimento del diritto a percepire le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sino al 23.06.2031; di avere, in data 17.04.2012, ceduto tale credito a UBI Leasing S.p.A. a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria n. 6063103 con essa stipulato;
di avere siglato, in data 18.06.15, un mandato irrevocabile di pagamento con la
[...]
con il quale veniva stabilito che la somma pari al surplus Controparte_6
tra i canoni di locazione dovuto da a UBI Leasing e i crediti ceduti Pt_1
da a favore della stessa Ubi Leasing fosse versata sul c/c n.2673 Pt_1
intestato alla che avrebbe quindi pagato il mutuo fondiario Parte_2
stipulato con la Controparte_6
ha dedotto, infatti, che tale operazione era finalizzata a garantire Parte_1
la restituzione da parte della di quanto dalla medesima Parte_2
dovuto alla in ragione del finanziamento Controparte_7
fondiario con apertura di credito in conto corrente stipulato il 29.04.2005, del mutuo ipotecario stipulato in data 29.01.2012 e del prestito chirografario stipulato in data 18.06.2015.
Ha rilevato, altresì, di avere contestato con pec, a partire dal 10.09.19, la validità dell'operazione e di aver revocato il mandato irrevocabile di pagamento, chiedendo la restituzione della somma di € 639.677,44, bonificata da parte della (poi divenuta Controparte_6 [...]
Parte_
già sul conto della dal 6.11.15 al CP_1 CP_4
6.08.2019.
In punto di diritto, ha sostenuto la sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale tra il contratto di cessione dei crediti ad UBI Leasing ed il mandato di pagamento irrevocabile, avente ad oggetto il surplus tra l'incentivo pagato dal GSE alla e le rate del contratto di locazione Pt_1
pagate da a UBI Leasing e, qualificando come retrocessione del Pt_1
credito la restituzione del surplus da parte di UBI Leasing, ne ha eccepito la nullità per difetto di forma, come prevista dall'art. 5 dell'atto di cessione, con conseguente nullità anche del mandato irrevocabile in forza del collegamento negoziale ritenuto.
Ha, in ogni caso, sottolineato la nullità del mandato irrevocabile per difetto di causa (in quanto l'atto di disposizione in questione ha realizzato un contratto a favore di terzo privo dell'interesse richiesto dall'art. 1411 c.c., visto che non aveva alcun interesse ad estinguere l'esposizione Pt_1
debitoria di D&D Costruzioni Srl) e per impossibilità dell'oggetto (perché il surplus era di proprietà di UBI Leasing e la cedente non avrebbe potuto disporne mediante mandato irrevocabile di pagamento).
Si è costituita in giudizio già Controparte_1 CP_4
contestando integralmente la domanda avversa, chiedendo, in via principale e di merito, di respingersi tutte le domande formulate da Parte_1
In particolare, ha dedotto: che tra il contratto di cessione e quello di mandato non sussisteva alcun collegamento negoziale, essendo stati stipulati tra soggetti (e in tempi) diversi;
che i presupposti per la retrocessione di cui all'art. 5 dell'atto di cessione, ossia l'estinzione dell'obbligazione dell'intero finanziamento contratto con UBI Leasing, prevista per settembre 2029, non si erano verificati;
che l'oggetto del mandato irrevocabile era esistente e possibile, atteso che, in forza degli accordi presi tra le parti, il surplus veniva accreditato sul conto corrente di la quale ne poteva liberamente Parte_1 disporre;
che l'interesse di a fornire la provvista alla società Pt_1 [...] era stato esplicitato dall'attrice nel mandato irrevocabile di cui si Parte_2
discute.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art.183, c. 6 c.p.c., il Giudice, all'udienza del 15.09.2022, ha ritenuto la causa matura per la decisione, trattenendola in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Con sentenza n. 211/2023, pubblicata in data 31.01.2023, il Tribunale di
Bergamo ha rigettato le domande di condannandola alla rifusione Parte_1
delle spese in favore di Controparte_1
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- la cessione dei crediti di cui al doc. 3 è avvenuta espressamente pro solvendo ed a scopo di garanzia;
- nel contratto di leasing l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni;
- il debito oggetto di causa non può, quindi, considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
- l'obbligazione garantita è rappresentata dal costo globale della locazione finanziaria ancora residuo all'atto della cessione, le cui modalità di pagamento sono rappresentate da 215 canoni periodici;
- la modalità di accreditamento periodico non configura nemmeno l'ipotesi di retrocessione di cui all'art. 5 dell'atto di cessione: “tale previsione attiene solo all'ipotesi in cui il finanziamento concesso dal cessionario sia stato interamente soddisfatto prima del termine di scadenza della Convenzione con scadenza 2031 e si rende necessario retrocedere…… al fine di consentire che il credito residuo ritorni nella titolarità dell'originario cedente,
……circostanza che nulla ha a che vedere con le concrete modalità di esecuzione del contratto di cessione in garanzia adottate nel caso specifico dalle parti per le quali non era perciò necessario adottare la forma convenzionale richiesta per un negozio a cui non erano assimilabili”;
- non ricorre, quindi, l'ipotesi della nullità per difetto di forma invocata dall'attrice;
- anche nel caso in cui gli accreditamenti periodici del surplus sul conto corrente di fossero stati considerati come retrocessione parziale, Parte_1
“l'adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto non avrebbe potuto estendersi in via analogica ad altre convenzioni non specificamente previste”;
- “non vi è spazio per discutere di nullità del mandato di pagamento per impossibilità dell'oggetto, atteso che, secondo il meccanismo elaborato ed attuato da cedente e cessionaria, la società di leasing, lasciava il surplus nella piena disponibilità di la quale, recuperando tale somma nella propria Pt_1 sfera giuridica, ne poteva pienamente disporre”;
- l'interesse richiesto per la validità della pattuizione può essere di qualsiasi natura e quindi anche morale;
- nel caso di specie, l'interesse sotteso al mandato irrevocabile è stato esplicitato nell'allegato A al mandato medesimo ove si legge che esso veniva conferito “nell'ambito di una logica di gruppo e di ottimizzazione della gestione finanziaria dell'intero gruppo”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1
due motivi.
Si è costituita in giudizio già UBI leasing, chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.07.2023, celebratasi in modalità cartolari, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione all'udienza del all'udienza del
15.10.2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale per aver violato e falsamente applicato gli artt. 1346 e 1418 c.c.
In particolare, sottolinea che il credito oggetto del mandato irrevocabile, al momento della stipula, non era nella “titolarità”, nella “sfera giuridica”, nella
“disponibilità giuridica” della atteso che, dall'analisi dell'atto di Parte_1
cessione, si evince che tutti i crediti ceduti erano di proprietà della cessionaria
Ubi Leasing fino all'estinzione dell'obbligazione garantita, nascente dal contratto di locazione finanziaria, la cui naturale scadenza è fissata per il
01.09.2029; pertanto, la società appellante non avrebbe potuto disporne mediante mandato irrevocabile di pagamento.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art.1352 c.c. per mancata stipula del contratto di retrocessione del credito nella medesima forma utilizzata per l'atto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e l'erroneità ed illogicità dell'interpretazione data dal Tribunale di Bergamo all'art. 5 dell'atto di cessione dei crediti, in violazione dell'art.1362 c.c.
In particolare, lamenta l'irragionevolezza dell'interpretazione fornita dal
Tribunale, il quale ha ritenuto necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata solo nel caso di estinzione integrale dell'obbligazione garantita, con una conseguente immotivata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di estinzione parziale della stessa. Secondo
l'appellante, infatti, l'art. 5 in questione disciplina la retrocessione dei crediti a prescindere dalle modalità operativa con cui venga realizzata.
L'appellante si duole, altresì, della violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 1362 c.c. Ed infatti, secondo l'appellante, la comune intenzione delle parti era quella di prevedere la retrocessione del credito, utilizzando la forma convenzionale dell'atto pubblico o della scrittura privata, “altrimenti non avrebbe avuto alcuna ragione che entrambe le parti avessero inteso richiamare espressamente i termini e i modi indicati nella convenzione per la retrocessione del credito, quando la retrocessione sarebbe potuta avvenire senza osservare alcuna forma”; di contro, la scelta unilaterale di Ubi Leasing, di predisporre una retrocessione parziale periodica, potrebbe evidenziare un intento elusivo della forma convenzionalmente pattuita;
secondo l'appellante, quand'anche fosse così, la retrocessione parziale periodica non determinerebbe un effetto sanante della nullità per mancato rispetto della forma pattuita “a fronte della violazione dell'art. 1352 c.c.”
Ad ogni modo, evidenzia come la forma stabilita dall'art. 5 dell'atto di cessione possa essere applicata anche all'ipotesi di una retrocessione periodica e parziale, non indicando la disposizione nessuna distinzione in tal senso.
Infine, la società appellante rileva come l'interpretazione, offerta dalla sentenza impugnata, violi il dettato normativo dell'art. 1367 c.c., dato che
“ammettere che l'art. 5 trovi applicazione solo nel caso in cui il finanziamento sia stato integralmente estinto, significa che tale clausola è destinata a non avere alcun effetto ed alcuna applicazione, allorquando la retrocessione avvenga mensilmente all'esito dell'estinzione dell'obbligazione parziale del contratto di leasing”.
A parere dell'appellante, infatti, non si tratterebbe di applicare la forma in via analogica ad una convenzione non prevista, ma di interpretare correttamente l'art. 5 dell'atto di cessione rispetto al quale nel più è compreso il meno: se la retrocessione dei crediti in eccesso deve avvenire in un'unica soluzione all'esito dell'estinzione di tutte le rate di leasing con la forma convenzionale,
a maggior ragione tale forma deve essere osservata quand'anche la restituzione sia parziale e periodica e abbia estinto le rate mensili del leasing, rientrando anch'esse nella definizione di obbligazione garantita.
Pertanto, a parere della società appallante, il mancato rispetto della forma convenzionale indicata per la retrocessione determina la caducazione dell'intera operazione contrattuale, in forza del collegamento negoziale unilaterale sussistente tra l'atto di cessione di crediti e il mandato irrevocabile.
Evidenzia, infine, come la sussistenza del collegamento negoziale sia provato dai seguenti elementi: il nesso di interdipendenza tra i due atti in quanto connessi per il perseguimento di un risultato economico unitario consistente, nel caso di specie, nell'estinzione delle obbligazioni contratte da D&D
Costruzioni S.r.l. con la l'esistenza del mandato di Controparte_6
pagamento giustificata solo dalla validità e efficacia della retrocessione tant'è che l'oggetto del mandato irrevocabile di bonifico è costituito dal surplus dato dalla differenza tra l'incentivo pagato dal GSE alla e le rate Parte_1
del contratto di leasing pagate da quest'ultima ad Ubi Leasing S.p.a.; il richiamo per relationem, nell'art. 5 del contratto di cessione, all'art. 4 della
Convenzione siglata con GSE.
Il primo motivo è infondato.
Dagli accordi intercorsi dalle parti, come comprovato anche dall'estratto conto prodotto dal doc. 11 dello stesso atto di appello, il surplus già descritto veniva accreditato sul conto corrente intestato alla rientrando Parte_1
così nel patrimonio e nella disponibilità giuridica, oltreché materiale, della stessa.
Tale affermazione viene confermata anche dalla lettura dello stesso mandato irrevocabile di pagamento dove le parti premettono che “una volta effettuati
i pagamenti dei canoni di locazione dovuti alla UBI Leasing S.p.a. in virtù della predetta operazione finanziaria, la medesima cessionaria reimmette il surplus nella disponibilità della scrivente . Parte_1
E', quindi, infondata la censura concernente la nullità del mandato irrevocabile oggetto di causa per impossibilità dell'oggetto.
Parimenti, anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Innanzitutto, nel caso di specie non si è verificata alcuna retrocessione come descritta dall'art. 5 dell'atto di cessione dei crediti.
La disposizione, infatti, stabilisce che “L'eventuale retrocessione dei crediti residui al Cedente, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita per qualsiasi causa dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati in
Convenzione”.
Il presupposto della retrocessione è, dunque, l'estinzione dell'obbligazione garantita.
A nulla rileva, in tal senso, la censura riferita alla violazione dell'art. 1352
c.c., atteso che la forma è stata chiaramente convenuta solo per l'ipotesi dell'estinzione integrale dell'obbligazione garantita.
Il contratto di leasing finanziario, infatti, è un contratto di durata a esecuzione periodica e l'obbligazione dell'utilizzatore è unica ancorché le parti abbiano stabilito il pagamento di canoni periodici, modalità di esecuzione del contratto che non determina il frazionamento dell'obbligazione in distinte obbligazioni estinte da ogni singolo pagamento delle rate.
Pertanto, l'obbligazione garantita nel caso di specie non può considerarsi scaduta prima della scadenza dell'ultima rata, a completamento dell'integrale adempimento dell'obbligazione.
Il richiamo ai termini e ai modi indicati nella Convenzione a nulla rileva per denotare una diversa intenzione delle parti, atteso che il principio di simmetria delle forme viene stabilito proprio dalla Convenzione, ma sempre e comunque nel caso di una retrocessione del credito, ipotesi, come si è detto, non si è verificata.
Dalla lettura dell'art. 4 della Convenzione è, inoltre, a conforto dell'interpretazione seguita dal Tribunale.
L'art. 4 così dispone: “L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire con atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Anche in questo caso, la retrocessione eventuale deve avere ad oggetto l'intero credito residuo dell'obbligazione unica, consistente, logicamente, nel pagamento integrale di tutte le rate del contratto di leasing.
Un'interpretazione siffatta, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, non comporta, inoltre, l'inapplicabilità, di fatto, della clausola contenuta nell'art. 5 dell'atto di cessione dei crediti oggetto di causa, rimanendo la stessa applicabile all'ipotesi di estinzione anticipata dell'obbligazione garantita.
Dall'insussistenza di una retrocessione del credito da parte di Ubi Leasing all'appellante, discende l'assorbimento di tutte le censure svolte in ordine all'invalidità derivata del mandato irrevocabile in forza del collegamento negoziale tra quest'ultimo e l'atto di cessione.
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001 e €
1.000.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 211/2023, pubblicata il 31.01.2023;
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli