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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza ex art.127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1938/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1635/2022 pubblicata il 24.3.22 dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro,
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv.to F. Pucino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avv.ti K. Guarini e G. Pierfrancesco
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.03.2021, il deduceva Pt_1
-di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal
9.7.2018 al 22.10.2018, per 60 ore settimanali e di aver lavorato anche di sabato e domenica, fuori sede in particolare presso la centrale termica di Reggio Emilia “La Reggiana” su disposizione del suo datore dal 09.07.2018 31.07.2018 per 185 ore complessive, dall'1.08.2018 al 31.08.2018 per un totale di 180 ore;
dal
1.9.2018 al 26.09.2018 per 99 ore complessive;
- di non aver percepito la retribuzione per lo straordinario prestato, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, l'indennità di mancato preavviso e il TFR, chiedendo la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento della soma di euro 3.305,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e TFR, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 con vittoria di spese.
Ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere ad attività istruttoria, il Giudice di primo grado rigettava la domanda;
nello specifico il Tribunale rilevava, quanto allo straordinario, all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e all'indennità di preavviso, che la domanda era infondata attese le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo;
quanto al t.f.r., che lo stesso ricorrente aveva allegato al ricorso la prova della sua corresponsione unitamente allo stipendio di ottobre 2018 (cfr. busta paga di ottobre 2018 e bonifico attestante il pagamento della somma corrispondente, comprensiva del TFR pari a 242,27).
Interpone appello il ribadendo il diritto al Parte_1 pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario eseguito allegando di aver lavorato sempre per 60 ore settimanali invece delle 48 previste contrattualmente.
Rileva il -che l'orario di lavoro imposto dalla società Pt_1 datrice e da lui scrupolosamente osservato era stato svolto, per il mese di luglio (9-31) anche per sette giorni alla settimana dal lunedì alla domenica per complessive 185 ore;
per il mese di pag. 2/14 agosto per 180 ore;
nel periodo successivo dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2018 per 119 ore,
-che aveva percepito per l'attività svolta nell'anno la somma complessiva di euro 6.561,06, per l'intero periodo di lavoro, a fronte delle differenze retributive richieste per la somma complessiva di euro 9.644,73, per cui anche il TFR corrisposto va adeguato per € 222,28,
-di non aver goduto delle ferie come contrattualmente previsto,
-di non aver percepito la tredicesima mensilità,
-di non aver goduto dei permessi retribuiti previsti dal vigente
CCNL di categoria,
-di non aver ricevuto il compenso del lavoro festivo svolto, chiedendo la condanna della appellata al pagamento della somma complessiva di € 3.305,95 come specificato nel conteggio analitico delle spettanze richieste già in atti nel fascicolo di primo grado.
La avversa l'appello evidenziando: CP_1
-che tra le parti era intercorso un contratto a tempo determinato dal 9.07.18 al 22.10.18,
-che nel contratto di lavoro non era possibile evincere l'orario di lavoro settimanale,
-che il non aveva mai prodotto alcun valido documento atto Pt_1
a sostenere la propria tesi, né in riferimento al lavoro concordato né in riferimento al lavoro effettivamente svolto,
-che il doc. 3 allegato al ricorso introduttivo era costituito da scritture confuse, a penna dello stesso ricorrente, sulle quali non si rinveniva alcuna sottoscrizione da parte di essa società che le aveva espressamente disconosciute,
-che la carta “intestata” utilizzata per tali produzioni, sulla quale è indicato il generico nome “ , non riporta nessuna CP_1
pag. 3/14 indicazione (sede sociale, partita iva, indirizzo etc.) che consenta di ricondurre la stessa a parte resistente,
-che la carta intestata della società, allegata agli atti (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione), diverge visibilmente da quella prodotta dalla difesa , Pt_1
-che era stato presentato esposto nei confronti di controparte nonché denuncia presso le competenti autorità, per la produzione di falsa documentazione,
-che il era stato pagato regolarmente quanto a Pt_1 retribuzione, festività, trasferte, permessi e ferie come da buste paga agli atti corredate dai rispettivi bonifici bancari (prodotti dallo stesso lavoratore),
-che nulla era dovuto per il mancato preavviso trattandosi di c.t.d.,
-che il TFR era stato correttamente corrisposto con la busta paga di ottobre (agli atti di causa),
-che il ricorrente aveva agito in giudizio con mala fede o colpa grave, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del Parte_1 danno, nonché al pagamento delle spese e onorari di difesa.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il gravame è infondato.
Nel ricorso di primo grado allegava in fatto: Parte_1
pag. 4/14 -di aver lavorato dal 9.07.2018 sino a tutto il 22.10.2018 alle dipendenze della “Fast Work srls” con contratto a tempo determinato, rivestendo il ruolo di saldatore tubista V livello,
-che nel contratto di assunzione era previsto l'orario di lavoro di 48 ore settimanali, mentre egli effettuava 60 ore di lavoro settimanali,
-di aver prestare la sua opera, anche di sabato e domenica, fuori sede in particolare presso la centrale termica di Reggio Emilia
“La Reggiana”, come da disposizione del suo datore dal 09.07.2018
31.07.2018 per 185 ore complessive, dal1.08.2018 al 31.08.2018 per un totale di 180 ore;
dal 1.9.2018 al 26.09.2018 per 99 ore complessive (cfr. doc. 3, 4, 5),
-che le differenze retributive per la quantità maggiore di ore giornaliere effettivamente svolte a fronte delle ore previste dal contratto non gli erano mai state corrisposte,
-che il rapporto, così come si è sviluppato in concreto, aveva assunto sin dal suo inizio le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato,
-che si erano verificate tutte le caratteristiche della subordinazione (sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, orario di lavoro predeterminato dalla parte datoriale, rispetto direttive in ordine agli orari di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, obbligo di giustificare le assenze, obbligo di chiedere preventivamente l'assenso della resistente per godere di permessi ovvero di congedi e periodi di ferie),
-di non aver goduto delle ferie come contrattualmente previsto né ha percepito le relative indennità sostitutive,
-di non aver goduto dei permessi retribuiti previsti dal vigente
CCNL di categoria,
pag. 5/14 -di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità di preavviso, né per il trattamento di fine rapporto,
-che il trattamento retributivo globalmente fruito non era stato proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto,
-di aver diritto alla somma complessiva di € 3.305,95 come specificato nel conteggio analitico allegato, chiedendo testualmente:
-accertare e dichiarare che tra il sig. e la “Fast Parte_1
Work s.r.l.s.”, é intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
9.07.2018 al 22.10.2018, per l'attività di saldatore tubista inquadrato al V livello CCNL metalmeccanici e artigianato,
-accertare l'esecuzione del rapporto di lavoro ordinario nella misura di 60 ore settimanali in difformità rispetto a quanto dichiarato in virtù di contratto, per sole 48 ore settimanali, comunque accertare altresì lo svolgimento di attività lavorative straordinarie e non retribuite, ferie non godute, festività soppresse non retribuite, tredicesima mensilità non correttamente corrisposta in virtù del ridotto computo di ore di lavoro mensili effettivamente svolte, quattordicesima mensilità non percepita,
TFR non corrisposto in maniera adeguata,
-per l'effetto condannare la Fast Work s.r.l.s. al pagamento in suo favore della somma di € 3.305,95, giusta l'allegato calcoli al ricorso introduttivo o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ., e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Il tutto con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del pag. 6/14 combinato disposto degli art. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
In primo luogo il Collegio osserva che la richiesta di accertamento della subordinazione era (ed è) domanda da rigettarsi atteso che la sussistenza di un rapporto di lavoro di subordinazione è circostanza pacifica ed incontestata essendo intervenuto tra le parti un rapporto di lavoro formalizzato attraverso un contratto a tempo determinato che si è concluso regolarmente alla scadenza del termine fissato;
tutta la disquisizione fatta dal circa la ricorrenza degli elementi Pt_1 tipici della subordinazione è ultronea ed irrilevante non essendo in contestazione né la natura subordinata del rapporto né la sua durata.
Quanto alle richieste economiche avanzate la sentenza va integralmente confermata.
La somma oggetto di richiesta in primo grado pari ad euro 3.305,95 risulta, in base ai conteggi prodotti in primo grado, costituita dal presunto ed allegato svolgimento di ore di lavoro straordinario anche durante le giornate di sabato e domenica e dal correlato rateo di tfr.
Già sulla scorta di tale rilievo emerge come nessuna specifica allegazione risulti per le ulteriori voci vantate in ricorso (e mai quantificate) relative alle ferie non godute, alle festività soppresse non retribuite, al rateo di 13ma, alla 14ma, al t.f.r., alla indennità di preavviso.
La mancata percezione di tali voci è meramente allegata e neppure richiesta poi nelle conclusioni;
il lavoratore nulla precisa in ordine alle ragioni per le quali le predette voci gli sarebbero dovute;
peraltro il t.f.r. relativo al rapporto formalizzato (come pag. 7/14 già evidenziato nella sentenza di primo grado) risulta corrisposto e pagato (cfr. ultima busta paga e bonifico allegato); quanto alla indennità di preavviso non se ne ravviserebbe comunque la spettanza poiché il rapporto si è concluso alla scadenza del termine concordato. Nella busta paga di ottobre 2018 (l'ultima) risultano altresì erogate e pagate le somme a titolo di ferie residue (con importo negativo), permessi residui, ex festività residue, trasferte e 13ma mensilità (con bonifico accreditato il
13.11.18).
Pertanto le predette voci non potevano in alcun modo essere riconosciute.
In merito al lavoro straordinario le motivazioni addotte dal
Giudice di prime cure vanno condivise pienamente.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. l'onere gravante sul lavoratore che chiede il pagamento delle ore di lavoro straordinario è particolarmente rigoroso sotto il profilo della allegazione e sotto il profilo (conseguente) della prova;
ex plurimis Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 30739 del 29 novembre 2024 “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; S.C. sentenza n.16150/18 “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio
pag. 8/14 rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire
"quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)”
(cfr. anche Cassazione Sez. Lav. Sentenza n.4076/18, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Nel caso di specie le allegazioni contenute in ricorso appaiono fortemente lacunose e carenti.
Il si limita ad affermare di aver svolto, in linea Pt_1 generale, 60 ore di lavoro settimanali anziché le 48 ore previste contrattualmente;
ma di tali 60 ore, ovvero delle 12 ore in eccesso, non allega alcuna collocazione temporale;
non è dato sapere se ogni giorno siano state svolte ore in più sempre secondo la stessa collocazione (oltre orario finale o prima di orario inziale o mancata pausa eventualmente prevista) ovvero se le ore in più siano state svolte solo in alcuni dei giorni lavorati e non in altri;
non è indicato l'inizio del presunto lavoro straordinario né la fine (anche nei conteggi allegati le ore straordinarie sono indicate cumulativamente mese per mese); invero il non indica neppure quale fosse l'ordinario orario di Pt_1 lavoro svolto giornalmente o settimanalmente limitandosi ad indicare il monte settimanale complessivo.
Quanto al richiamo fatto dal al contenuto della Pt_1 documentazione prodotta in allegato al ricorso valga citare la
Suprema Corte (sentenza n.1385/08) secondo cui: "... gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati
pag. 9/14 nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice
(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761). Orbene (...) il mero deposito di documenti - quali quelli contenenti i conteggi relativi alla spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile - anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte”; “in altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della
"ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e
l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art.
pag. 10/14 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza”.
Ma pur volendo indagare sul contenuto della produzione documentale, insufficienti appaiono anche i prospetti manoscritti allegati al ricorso di primo grado;
trattasi di documenti privi di qualunque autenticità e prova circa la loro provenienza e compilazione (quelli di luglio ed agosto apparentemente riportati su fogli intestati alla società datrice ma da questa espressamente disconosciuti, quello di settembre privo di intestazione;
nessuna indicazione per il mese di ottobre, rispetto al quale pure il ha avanzato richiesta di lavoro straordinario), le Pt_1 indicazioni riportate sono generiche poiché non sono riportati gli orari di inizio e fine della prestazione lavorativa e contrastanti con le stesse allegazioni (es. nella settimana dal 16 al 22 luglio risulterebbero espletate ore di lavoro inferiori a quelle contrattualmente allegate, e cioè 45 invece di 48).
Ne consegue la piena congruità della motivazione di rigetto addotta in primo grado.
Il Collegio non reputa ricorrere il presupposto di cui alla invocata condanna dell'appellato ex art.96 cpc.
In relazione al primo comma difetta ogni allegazione in ordine alla prova del danno sofferto dalla parte istante;
in relazione al pag. 11/14 comma 3 secondo la S.C. (SS.UU. sentenza n.9912/18) “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (vedi anche
Cassazione SSUU n..22405/18 “La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della
pag. 12/14 mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cassazione ordinanza n.26545/21 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione”). Nel caso di specie la condotta processuale del , pur infondata, non Pt_1 ha rivestito i caratteri della pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
pag. 13/14 -condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre Iva
e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza ex art.127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1938/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1635/2022 pubblicata il 24.3.22 dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro,
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv.to F. Pucino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avv.ti K. Guarini e G. Pierfrancesco
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.03.2021, il deduceva Pt_1
-di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal
9.7.2018 al 22.10.2018, per 60 ore settimanali e di aver lavorato anche di sabato e domenica, fuori sede in particolare presso la centrale termica di Reggio Emilia “La Reggiana” su disposizione del suo datore dal 09.07.2018 31.07.2018 per 185 ore complessive, dall'1.08.2018 al 31.08.2018 per un totale di 180 ore;
dal
1.9.2018 al 26.09.2018 per 99 ore complessive;
- di non aver percepito la retribuzione per lo straordinario prestato, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, l'indennità di mancato preavviso e il TFR, chiedendo la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento della soma di euro 3.305,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e TFR, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 con vittoria di spese.
Ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere ad attività istruttoria, il Giudice di primo grado rigettava la domanda;
nello specifico il Tribunale rilevava, quanto allo straordinario, all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e all'indennità di preavviso, che la domanda era infondata attese le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo;
quanto al t.f.r., che lo stesso ricorrente aveva allegato al ricorso la prova della sua corresponsione unitamente allo stipendio di ottobre 2018 (cfr. busta paga di ottobre 2018 e bonifico attestante il pagamento della somma corrispondente, comprensiva del TFR pari a 242,27).
Interpone appello il ribadendo il diritto al Parte_1 pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario eseguito allegando di aver lavorato sempre per 60 ore settimanali invece delle 48 previste contrattualmente.
Rileva il -che l'orario di lavoro imposto dalla società Pt_1 datrice e da lui scrupolosamente osservato era stato svolto, per il mese di luglio (9-31) anche per sette giorni alla settimana dal lunedì alla domenica per complessive 185 ore;
per il mese di pag. 2/14 agosto per 180 ore;
nel periodo successivo dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2018 per 119 ore,
-che aveva percepito per l'attività svolta nell'anno la somma complessiva di euro 6.561,06, per l'intero periodo di lavoro, a fronte delle differenze retributive richieste per la somma complessiva di euro 9.644,73, per cui anche il TFR corrisposto va adeguato per € 222,28,
-di non aver goduto delle ferie come contrattualmente previsto,
-di non aver percepito la tredicesima mensilità,
-di non aver goduto dei permessi retribuiti previsti dal vigente
CCNL di categoria,
-di non aver ricevuto il compenso del lavoro festivo svolto, chiedendo la condanna della appellata al pagamento della somma complessiva di € 3.305,95 come specificato nel conteggio analitico delle spettanze richieste già in atti nel fascicolo di primo grado.
La avversa l'appello evidenziando: CP_1
-che tra le parti era intercorso un contratto a tempo determinato dal 9.07.18 al 22.10.18,
-che nel contratto di lavoro non era possibile evincere l'orario di lavoro settimanale,
-che il non aveva mai prodotto alcun valido documento atto Pt_1
a sostenere la propria tesi, né in riferimento al lavoro concordato né in riferimento al lavoro effettivamente svolto,
-che il doc. 3 allegato al ricorso introduttivo era costituito da scritture confuse, a penna dello stesso ricorrente, sulle quali non si rinveniva alcuna sottoscrizione da parte di essa società che le aveva espressamente disconosciute,
-che la carta “intestata” utilizzata per tali produzioni, sulla quale è indicato il generico nome “ , non riporta nessuna CP_1
pag. 3/14 indicazione (sede sociale, partita iva, indirizzo etc.) che consenta di ricondurre la stessa a parte resistente,
-che la carta intestata della società, allegata agli atti (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione), diverge visibilmente da quella prodotta dalla difesa , Pt_1
-che era stato presentato esposto nei confronti di controparte nonché denuncia presso le competenti autorità, per la produzione di falsa documentazione,
-che il era stato pagato regolarmente quanto a Pt_1 retribuzione, festività, trasferte, permessi e ferie come da buste paga agli atti corredate dai rispettivi bonifici bancari (prodotti dallo stesso lavoratore),
-che nulla era dovuto per il mancato preavviso trattandosi di c.t.d.,
-che il TFR era stato correttamente corrisposto con la busta paga di ottobre (agli atti di causa),
-che il ricorrente aveva agito in giudizio con mala fede o colpa grave, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del Parte_1 danno, nonché al pagamento delle spese e onorari di difesa.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il gravame è infondato.
Nel ricorso di primo grado allegava in fatto: Parte_1
pag. 4/14 -di aver lavorato dal 9.07.2018 sino a tutto il 22.10.2018 alle dipendenze della “Fast Work srls” con contratto a tempo determinato, rivestendo il ruolo di saldatore tubista V livello,
-che nel contratto di assunzione era previsto l'orario di lavoro di 48 ore settimanali, mentre egli effettuava 60 ore di lavoro settimanali,
-di aver prestare la sua opera, anche di sabato e domenica, fuori sede in particolare presso la centrale termica di Reggio Emilia
“La Reggiana”, come da disposizione del suo datore dal 09.07.2018
31.07.2018 per 185 ore complessive, dal1.08.2018 al 31.08.2018 per un totale di 180 ore;
dal 1.9.2018 al 26.09.2018 per 99 ore complessive (cfr. doc. 3, 4, 5),
-che le differenze retributive per la quantità maggiore di ore giornaliere effettivamente svolte a fronte delle ore previste dal contratto non gli erano mai state corrisposte,
-che il rapporto, così come si è sviluppato in concreto, aveva assunto sin dal suo inizio le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato,
-che si erano verificate tutte le caratteristiche della subordinazione (sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, orario di lavoro predeterminato dalla parte datoriale, rispetto direttive in ordine agli orari di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, obbligo di giustificare le assenze, obbligo di chiedere preventivamente l'assenso della resistente per godere di permessi ovvero di congedi e periodi di ferie),
-di non aver goduto delle ferie come contrattualmente previsto né ha percepito le relative indennità sostitutive,
-di non aver goduto dei permessi retribuiti previsti dal vigente
CCNL di categoria,
pag. 5/14 -di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità di preavviso, né per il trattamento di fine rapporto,
-che il trattamento retributivo globalmente fruito non era stato proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto,
-di aver diritto alla somma complessiva di € 3.305,95 come specificato nel conteggio analitico allegato, chiedendo testualmente:
-accertare e dichiarare che tra il sig. e la “Fast Parte_1
Work s.r.l.s.”, é intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
9.07.2018 al 22.10.2018, per l'attività di saldatore tubista inquadrato al V livello CCNL metalmeccanici e artigianato,
-accertare l'esecuzione del rapporto di lavoro ordinario nella misura di 60 ore settimanali in difformità rispetto a quanto dichiarato in virtù di contratto, per sole 48 ore settimanali, comunque accertare altresì lo svolgimento di attività lavorative straordinarie e non retribuite, ferie non godute, festività soppresse non retribuite, tredicesima mensilità non correttamente corrisposta in virtù del ridotto computo di ore di lavoro mensili effettivamente svolte, quattordicesima mensilità non percepita,
TFR non corrisposto in maniera adeguata,
-per l'effetto condannare la Fast Work s.r.l.s. al pagamento in suo favore della somma di € 3.305,95, giusta l'allegato calcoli al ricorso introduttivo o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ., e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Il tutto con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del pag. 6/14 combinato disposto degli art. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
In primo luogo il Collegio osserva che la richiesta di accertamento della subordinazione era (ed è) domanda da rigettarsi atteso che la sussistenza di un rapporto di lavoro di subordinazione è circostanza pacifica ed incontestata essendo intervenuto tra le parti un rapporto di lavoro formalizzato attraverso un contratto a tempo determinato che si è concluso regolarmente alla scadenza del termine fissato;
tutta la disquisizione fatta dal circa la ricorrenza degli elementi Pt_1 tipici della subordinazione è ultronea ed irrilevante non essendo in contestazione né la natura subordinata del rapporto né la sua durata.
Quanto alle richieste economiche avanzate la sentenza va integralmente confermata.
La somma oggetto di richiesta in primo grado pari ad euro 3.305,95 risulta, in base ai conteggi prodotti in primo grado, costituita dal presunto ed allegato svolgimento di ore di lavoro straordinario anche durante le giornate di sabato e domenica e dal correlato rateo di tfr.
Già sulla scorta di tale rilievo emerge come nessuna specifica allegazione risulti per le ulteriori voci vantate in ricorso (e mai quantificate) relative alle ferie non godute, alle festività soppresse non retribuite, al rateo di 13ma, alla 14ma, al t.f.r., alla indennità di preavviso.
La mancata percezione di tali voci è meramente allegata e neppure richiesta poi nelle conclusioni;
il lavoratore nulla precisa in ordine alle ragioni per le quali le predette voci gli sarebbero dovute;
peraltro il t.f.r. relativo al rapporto formalizzato (come pag. 7/14 già evidenziato nella sentenza di primo grado) risulta corrisposto e pagato (cfr. ultima busta paga e bonifico allegato); quanto alla indennità di preavviso non se ne ravviserebbe comunque la spettanza poiché il rapporto si è concluso alla scadenza del termine concordato. Nella busta paga di ottobre 2018 (l'ultima) risultano altresì erogate e pagate le somme a titolo di ferie residue (con importo negativo), permessi residui, ex festività residue, trasferte e 13ma mensilità (con bonifico accreditato il
13.11.18).
Pertanto le predette voci non potevano in alcun modo essere riconosciute.
In merito al lavoro straordinario le motivazioni addotte dal
Giudice di prime cure vanno condivise pienamente.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. l'onere gravante sul lavoratore che chiede il pagamento delle ore di lavoro straordinario è particolarmente rigoroso sotto il profilo della allegazione e sotto il profilo (conseguente) della prova;
ex plurimis Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 30739 del 29 novembre 2024 “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; S.C. sentenza n.16150/18 “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio
pag. 8/14 rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire
"quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)”
(cfr. anche Cassazione Sez. Lav. Sentenza n.4076/18, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Nel caso di specie le allegazioni contenute in ricorso appaiono fortemente lacunose e carenti.
Il si limita ad affermare di aver svolto, in linea Pt_1 generale, 60 ore di lavoro settimanali anziché le 48 ore previste contrattualmente;
ma di tali 60 ore, ovvero delle 12 ore in eccesso, non allega alcuna collocazione temporale;
non è dato sapere se ogni giorno siano state svolte ore in più sempre secondo la stessa collocazione (oltre orario finale o prima di orario inziale o mancata pausa eventualmente prevista) ovvero se le ore in più siano state svolte solo in alcuni dei giorni lavorati e non in altri;
non è indicato l'inizio del presunto lavoro straordinario né la fine (anche nei conteggi allegati le ore straordinarie sono indicate cumulativamente mese per mese); invero il non indica neppure quale fosse l'ordinario orario di Pt_1 lavoro svolto giornalmente o settimanalmente limitandosi ad indicare il monte settimanale complessivo.
Quanto al richiamo fatto dal al contenuto della Pt_1 documentazione prodotta in allegato al ricorso valga citare la
Suprema Corte (sentenza n.1385/08) secondo cui: "... gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati
pag. 9/14 nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice
(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761). Orbene (...) il mero deposito di documenti - quali quelli contenenti i conteggi relativi alla spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile - anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte”; “in altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della
"ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e
l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art.
pag. 10/14 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza”.
Ma pur volendo indagare sul contenuto della produzione documentale, insufficienti appaiono anche i prospetti manoscritti allegati al ricorso di primo grado;
trattasi di documenti privi di qualunque autenticità e prova circa la loro provenienza e compilazione (quelli di luglio ed agosto apparentemente riportati su fogli intestati alla società datrice ma da questa espressamente disconosciuti, quello di settembre privo di intestazione;
nessuna indicazione per il mese di ottobre, rispetto al quale pure il ha avanzato richiesta di lavoro straordinario), le Pt_1 indicazioni riportate sono generiche poiché non sono riportati gli orari di inizio e fine della prestazione lavorativa e contrastanti con le stesse allegazioni (es. nella settimana dal 16 al 22 luglio risulterebbero espletate ore di lavoro inferiori a quelle contrattualmente allegate, e cioè 45 invece di 48).
Ne consegue la piena congruità della motivazione di rigetto addotta in primo grado.
Il Collegio non reputa ricorrere il presupposto di cui alla invocata condanna dell'appellato ex art.96 cpc.
In relazione al primo comma difetta ogni allegazione in ordine alla prova del danno sofferto dalla parte istante;
in relazione al pag. 11/14 comma 3 secondo la S.C. (SS.UU. sentenza n.9912/18) “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (vedi anche
Cassazione SSUU n..22405/18 “La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della
pag. 12/14 mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cassazione ordinanza n.26545/21 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione”). Nel caso di specie la condotta processuale del , pur infondata, non Pt_1 ha rivestito i caratteri della pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
pag. 13/14 -condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre Iva
e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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