Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6529/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 04/06/2024 da
1) , c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1962, di cittadinanza italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARIO RESTELLI del Foro di Milano, c.f. , presso il quale ha C.F._2 eletto domicilio telematico;
e
2) , c.f. , nato in [...] il Parte_2 C.F._3
26/02/1955, di cittadinanza italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. MONICA SANTONOCETO, c.f. , presso la C.F._4 quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il 02/08/1987
(anno 1987, atto n. 61, parte 2, serie A);
separati consensualmente con sentenza n. 1230/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
11/09/2024, pubblicata il 13/09/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. datato 30/05/2024 personalmente sottoscritto e depositato in data 04/06/2024 e note congiunte integrative del medesimo recanti data 09/09/2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI:
- A -
Piero della Francesca 16N07 (piano T-S1, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 309, particella 25, sub 8, rendita euro 2.664,40, z.c. 2, cat. C/1, classe 7, consistenza
67 mq, superficie totale 90 mq) sino alla estinzione del mutuo fondiario n. 8O23061488844 acceso presso con scadenza 31/10/2028 per poi procedersi, entro i Parte_3 successivi 30 giorni da tale data, alla messa in vendita dell'immobile nel rispetto delle pattuizioni di cui ai punti A/h, A/i e A/j delle condizioni;
pertanto, fino ad allora, entrambe si impegnano a non esercitare il diritto di domandare lo scioglimento giudiziale della comunione ordinaria su detto immobile e, dunque, la divisione e/o la messa in vendita del bene in epoca antecedente al mese di gennaio 2029 potrà avvenire solo in ipotesi di assenso di ambedue i comproprietari
(sempre con osservanza, anche in tal caso, delle pattuizioni di cui ai punti A/i e A/j delle condizioni);
b. per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, dal momento dello scioglimento della comunione legale e sino al momento della vendita a terzi o, comunque, dello scioglimento della comunione ordinaria sul negozio, ai fini dell'amministrazione del cespite troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile al Libro III, Titolo VII, Capo I (Della comunione in generale);
*
c. la SIa si impegna a versare le rimanenti rate del mutuo fondiario n. Parte_1
8O23061488844 acceso presso anticipando, sino all'estinzione, anche la Parte_3 quota di spettanza del marito;
*
d. il suddetto negozio resterà in uso esclusivo alla moglie per l'esercizio dell'attività d'impresa dalla stessa e/o dal figlio esercitata;
e. di comune accordo le parti attribuiscono al negozio un valore locativo di euro 21.600,00= annui
(euro 1.800,00= mensili);
f. a titolo di indennizzo per l'uso esclusivo del negozio, la SIa riconosce Parte_1 al SI , che accetta, con decorrenza dal mese di maggio 2023, l'importo Parte_2 mensile di euro 900,00= da regolarsi come segue:
‒ per il periodo maggio 2023 – aprile 2024: la SIa ha versato al SI T_ Pt_2 la somma di euro 713,95= dandosi atto le parti che il residuo importo di euro 10.086,05= si compensa con la quota delle rate di mutuo di spettanza del marito anticipata dalla moglie in suo favore nell'arco temporale di riferimento;
‒ dal mese di maggio 2024 al mese di ottobre 2028 (scadenza mutuo) e, dunque, per ogni mese in cui la SIa ha anticipato o anticiperà la quota di mutuo spettante al SI T_
, tenuto conto che la rata mensile è attualmente pari ad euro 1.700,00= circa: la Pt_2 SIa verserà al SI euro 100,00= mensili entro l'ultimo giorno di T_ Pt_2 ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso, dandosi atto le parti che la residua somma di euro 800,00= per mese si compenserà con la quota della rata di mutuo di spettanza del marito che sarà anticipata dalla moglie in suo favore;
‒ dal mese di novembre 2028: euro 900,00= mensili da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese;
g. inoltre, per mero spirito conciliativo volto alla definizione di questo accordo di separazione consensuale, a titolo di indennizzo per l'uso esclusivo del negozio per il periodo precedente al mese di aprile 2023 la SIa riconosce al SI , che accetta a tacitazione T_ Pt_2 di ogni inerente pretesa, la somma di euro 50.000,00= da corrispondersi entro 10 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile;
*
h. entro 30 giorni dalla data di estinzione del suddetto mutuo fondiario, nel rispetto delle pattuizioni a seguire, le parti procederanno alla messa in vendita del negozio;
i. ai fini della vendita, il valore del negozio sarà stimato secondo i valori OMI tenuto conto dei coefficienti di merito e parametrato al valore di immobili simili nella medesima zona;
ove le parti non trovassero un'intesa sulla determinazione del valore di mercato, la valutazione sarà demandata ad un terzo estimatore scelto di comune accordo tra le parti;
in difetto di accordo sulla scelta del soggetto che dovrà occuparsi della stima del valore immobiliare, la nomina di un perito sarà demandata al Tribunale competente;
j. le parti convengono sin d'ora il riconoscimento di un diritto di prelazione sull'acquisto del negozio al figlio, SI (che dovrà comunicare formale accettazione nel termine Persona_1 di 6 mesi), nonché l'applicazione in suo favore di una riduzione di prezzo del 30% sul valore di mercato dell'immobile, da valutarsi come sopra.
- B -
La SIa si impegna a trasferire al SI la proprietà della Citroën Picasso tg. T_ Pt_2
BS659CZ già in uso al marito, il quale si farà carico delle spese del passaggio.
- C -
Ogni altra questione economica e patrimoniale, nessuna esclusa od eccettuata, è già stata definita prima d'ora dalle parti, le quali - salvo quanto indicato nelle presenti condizioni - si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
In data 11.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio che i coniugi Parte_1
e hanno contratto con rito concordatario in Cernusco sul
[...] Parte_2
Naviglio (MI) il 02/08/1987;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
6) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché anche all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG