Articolo 2 della Legge 8 gennaio 1974, n. 2
Articolo 1Articolo 3
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5 febbraio 1974
Art. 2.
L'articolo 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".
Entrata in vigore il 5 febbraio 1974