TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6582/2016 r.g.a.c. cui sono riuniti i fascicoli
n. 7091/2016 r.g.a.c.
n. 7171/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6582/ 2016 r.g.a.c. cui sono riuniti i fascicoli
n. 7091/2016 r.g.a.c.
n. 7171/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6582 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, cui sono riuniti i fascicoli n. 7091/2016 r.g.a.c. e n. 7171/2016 r.g.a.c., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] Parte_6 Parte_7
BISOGNO ENRICO, presso cui elettivamente domicilia;
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. GIUSEPPE D'ARIENZO, presso cui elettivamente domicilia;
E
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO DE MAIO, presso cui Parte_8
elettivamente domicilia
OPPONENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
E
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAFFAELE Controparte_3
FASOLINO e dall'avv. LUIGI FASOLINO presso cui elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
E
, come in atti identificati e domiciliati Controparte_4
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e proponevano
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1398/2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui veniva ingiunto al , di cui gli stessi fanno parte, Parte_9 il pagamento della somma pari ad €44.966,00 in favore della Curatela Fallimentare Controparte_5
immediatamente esecutivo.
[...]
Specificavano all'uopo di essere personalmente legittimati a proporre opposizione anche in ragione dell'assenza di amministratore di al momento della notifica. CP_1
A fondamento della loro opposizione contestavano in primo luogo la provvisoria esecuzione concessa, chiarendo che la stessa trovava fondamento in una pec di riconoscimento del debito inoltrata dal precedente amministratore il quale, però, al momento dell'inoltro della pec, non aveva alcun potere rappresentativo. Emergeva dagli atti che il suddetto credito era stato parzialmente estinto, in quanto la stessa ditta ricorrente aveva dichiarato (con nota del 07/07/2015) di vantare un credito nei confronti della società pari a soli € 4.367,82.
Inoltre con atto di cessione del 30/06/2014 la società ricorrente aveva ceduto alla Controparte_6 il credito di cui alla fattura n.28/2012 -oggetto del procedimento monitorio- e
[...] dall'atto di cessione in questione emergeva altresì che la aveva precedentemente acquistato CP_2 dal Condominio i crediti vantati da questi nei confronti dei condomini morosi: all'esito di tale cessione, e per effetto delle dovute compensazione, la S.A si dichiarava creditrice nei confronti del della somma di € 11.875,86, quale residuo sulla fattura n. 28/2012, poi ceduta, come CP_1 detto, alla Proprio per effetto di tale operazione, alcun credito può essere Controparte_6 vantato dall'odierna opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la curatela, la quale in primo luogo chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'ex amministratore del , sulla scorta delle sue dichiarazioni Controparte_7 in ordine al riconoscimento del credito. Ancora, sempre preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio in questione con altri due giudizi, aventi ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, proposte dal Condominio e dal sig. Nel merito, disconosceva la Parte_8 sottoscrizione apposta alla presunta cessione del credito, per altro prodotta solo in fotocopia, e affermava la certezza del credito, sulla base del riconoscimento in atti effettuato dall'amministratore
. Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_3
Il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo, e disponeva il rinvio dell'udienza di comparizione.
Si costituiva , il quale contestava la propria legittimazione passiva, specificava che Controparte_3 il contenuto della pec allegata era frutto di una mera verifica contabile sulla base delle fatture in atti e chiariva in ogni caso che alcuna domanda era stata spiegata nei suoi confronti da parte della Curatela
a sostegno della chiamata in causa.
Alla prima udienza il G.I. rimetteva gli atti al Presidente per la riunione con gli altri due fascicoli aventi ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Il giudizio r.g. n.r. 7019/2016, ha ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal il quale, in primo luogo, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività, per CP_1 essere la stessa fondata su di un riconoscimento del debito effettuato da soggetto non legittimato;
nel merito specificava che il non aveva alcuna esposizione debitoria con la società ricorrente CP_1 ma, anzi, vantava ragioni di credito, in quanto a fronte del totale dovuto pari ad € 801.271,29 ( detratto anche il credito nei confronti del condomino , ceduto alla società) era stato corrisposto un CP_4 totale di € 839,945,71. Pertanto, agiva in riconvenzionale per ottenere la restituzione dell'indebito pari ad € 38.673,42.
Anche in quel giudizio si costituiva la Curatela, la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa , demandava la riunione, eccepiva la inammissibilità della riconvenzionale, Controparte_3 in quanto ogni ragione di credito sarebbe dovuta essere vantata nell'ambito della procedura fallimentare e comunque la carenza di potere rappresentativo in capo al , che aveva agito in Parte_10 qualità di amministratore.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il che reiterava le difese di cui si è già dato CP_3 conto.
Il giudizio r.g. n.r. 7171/2016 ha ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da in qualità di proprietario di un immobile sito nel A Parte_8 Parte_9 sostegno della propria opposizione eccepiva in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il ricorso non era fondato su prova scritta. Nel merito, deduceva di aver acquisito l'immobile sito nel
Condominio solo in daTa 22 settembre del 2014 e che le fatture oggetto del monitorio fanno riferimento a crediti sorti precedentemente all'acquisito (anno 2012), per cui sarebbero obbligati esclusivamente gli ex proprietari: la solidarietà del cessionario con il cedente prevista dalla legge investe solo i contributi dell'anno in corso al momento della vendita e dell'anno precedente ex art 63 disp. att. c.c.. Per tutte le ragioni anzidette istava affinché venisse disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la Curatela, la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_4
e nella qualità di venditorI del specificava che il credito trovava fondamento CP_4 Pt_8 nel riconoscimento operato dal precedente amministratore di Condominio. Nel merito eccepiva l'irrilevanza delle avverse difese in ordine all'applicazione delle clausole contrattuali, essendo il contratto di compravendita inter-partes non opponibile ai terzi. Concludeva per la conferma del provvedimento monitorio.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di e che rimanevano, però, Controparte_4 CP_4 contumaci.
Dopo che il Presidente del Tribunale, ravvisati gli estremi per la riunione, fissava i giudizi innanzi al
G.I. titolare di quello più anziano, lo stesso, vista la sussistenza di profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente procedimento e i procedimenti rubricati ai numeri di ruolo
7091/2016 e 7171/2016, disponeva la riunione. Contestualmente, “considerati sussistenti i presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1398/2016 atteso che ricorrono i gravi motivi costituiti – per un verso – dalla circostanza che la lettera contenente la ricognizione di debito è stata redatta da un soggetto apparentemente non più legittimato (nella specie, si trattava dell'ex amministratore di condominio) e – per un altro verso – dalla cessione del credito vantato dalla in bonis alla ” Controparte_2 Controparte_6 concedeva la sospensione ex art 649 c.p.c..
La causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii dovuti alla modifica dei giudici titolari la scrivente rinviava la causa per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27/02/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va accolta per le ragioni che si diranno.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione preliminare avanzata dall'opposta Curatela in ordine alla carenza di potere rappresentativo in capo all'amministratore costituitosi in nome e per conto del
Condominio ingiunto.
Ed infatti risulta allegato in atti verbale di nomina dell'amministratore , datato 10 novembre Parte_10
2016, con cui veniva al medesimo conferito anche mandato ai fini dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va poi preso atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale formalizzata dal medesimo giacché in ordine alla stessa alcuna pronuncia deve essere adottata, potendosi CP_1 considerare le difese esplicate quali eccezioni volte a paralizzare le avverse pretese.
Venendo al merito, deve in primo luogo considerarsi privo di rilevanza nel presente giudizio il riconoscimento del debito posto a fondamento della pretesa monitoria.
Sul punto deve rilevarsi infatti che il al momento dell'inoltro del messaggio di posta CP_3 certificata allegata, non era più amministratore del e pertanto non era dotato di alcun CP_1 potere rappresentativo. In termini, deve escludersi che lo stesso avesse mantenuto i poteri a seguito delle proprie dimissioni in quanto risulta in atti che l'assemblea aveva, nelle more, provveduto a nominare nuovo amministratore;
pur non avendo quest'ultimo accettato l'incarico, deve ritenersi che l'espressione di volontà assembleare volta alla nomina di nuovo amministratore escluda la persistenza del potere in capo al (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 nega la CP_3 sussistenza della persistenza dei poteri ex art 1129 cc e 1130 cc in capo all'amministratore uscente in caso di diversa volontà dell'assemblea condominiale).
In ogni caso, seppure si volesse ritenere la persistenza dei poteri in capo al parimenti il CP_3 riconoscimento sarebbe privo di efficacia, in ossequio all'indirizzo maggioritario in seno alla giurisprudenza di merito, che riconosce il potere di esprime una valida ricognizione solo in capo all'organo assembleare e non anche all'amministratore di condominio, che rimane terzo estraneo al rapporto contrattuale tra le parti. In particolare, Tribunale Di Roma sentenza n. 10513/2019 ha chiarito tra le altre che “il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri.
Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico- patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.”.
Nello stesso senso sempre Tribunale di Roma, sentenza n.4330/2023 ha più di recente ribadito che “il documento prodotto dall'attrice non riveste i requisiti richiesti dall'art. 1988 c.c.” in quanto “la dichiarazione proviene da un soggetto (l'amministratore) che di fatto è terzo rispetto al rapporto tra presunto creditore (parte attrice) e presunto debitore (il Condominio), non avendo l'amministratore il potere di disporre validamente dei diritti dei condomini, in mancanza di una apposita delibera assembleare che riassuma la volontà dei condomini.”.
Ebbene alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, ed in assenza di una apposita delibera assembleare con cui veniva conferito al il potere di formalizzare il suddetto riconoscimento, CP_3 lo stesso deve ritenersi privo di efficacia.
Ciò posto, oltre che sul suddetto riconoscimento, la pretesa monitoria si basava esclusivamente sulla produzione di n.3 fatture allegate.
In termini, Cass. civ. ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 ha chiarito che “la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” escludendo, quindi, che la sola fattura possa essere sufficiente a provare il credito vantato, a fronte delle contestazioni di controparte.
Ebbene nel caso in esame, considerate, appunto, le avverse contestazioni, deve ritenersi che la curatela non abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente, limitandosi ad addurre a fondamento della pretesa oltre che le fatture, come detto, a tanto inidonee, la ricognizione del debito, parimenti inefficace per tutte le considerazioni anzidette.
E tanto a fronte delle puntuali contestazioni delle controparti e, in particolare, del che CP_1 ha eccepito l'intervenuto pagamento di tutte le somme ex adverso dovute alla società in bonis per i lavori di ristrutturazione, allegando all'uopo sia la documentazione contabile dei medesimi lavori, che tutti i bonifici effettuati. In termini va rilevato che la documentazione citata è pienamente utilizzabile nel giudizio in quanto la curatela, nella prima difesa utile – comparsa di costituzione nel giudizio 7019/2016- si è limitata a disconoscere la conformità all'originale del solo presunto atto di cessione del credito e non anche di tutta la documentazione ex adverso depositata, a differenza di quanto dedotto nelle note conclusive.
La giurisprudenza di legittimità, sentenza n. 27633 del 30/10/2018, ha chiarito che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Dal confronto tra la contabilità depositata e i bonifici effettuati, appare evidente che il CP_1 abbia saldato una somma pur superiore a quella dovuta – sempre, si ripete, sulla base degli atti del presente giudizio- e che pertanto il debito relativo può dirsi integralmente estinto. Né per altro la curatela ha provveduto ad imputare i pagamenti ad ulteriori rapporti e/o poste attive dovute dal
Condominio.
Ne discende che non solo la curatela non ha adeguatamente provato il suo credito residuo ma, al contrario, il , ha provato di aver corrisposto tutto quanto dovuto sulla base della CP_1 contabilità dei lavori.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Tutte le altre questioni, pur sollevate dalle parti, rimangono assorbite nella presente decisione, sulla base del principio c.d. della ragione più liquida, e non si ritiene pertanto necessario il loro vaglio in questa sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in particolare la curatela va condannata al pagamento delle spese di lite:
- nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e , in solido tra loro stante Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
l'unitarietà della difesa: la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di legge, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
- nei confronti del , in persona del l.r.p.t.; in questo caso si ritiene Controparte_1 che le spese possano essere compensate per il 50% nel senso che solo il 50% delle spese sostenute verrà posta a carico della curatela mentre il restante 50% rimarrà a carico del in ragione della riconvenzionale spiegata – benchè successivamente rinunciata, CP_1 ai sensi dell'art 306 co 4 c.p.c.: la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di legge, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
- nei confronti di la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di legge, Parte_8 tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese, e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
- nei confronti di;
la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di Controparte_3 legge, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese con cui il terzo si è sostanzialmente riportato al riconoscimento del debito in atti, anche in ragione dell'assenza di domande nei suoi confronti, e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
Nulla sulle spese per i terzi chiamati rimasti contumaci.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.682,70, oltre Iva e Cpa, Parte_7 come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore del in Parte_9 persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.841,35 (già ridotti), oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore di delle spese di Parte_8 lite, che liquida in complessivi € 3.682,70, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
e) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_3 lite, che liquida in complessivi € 2.666,30, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
f) Nulla sulle spese per e Controparte_4 CP_4
Depositato telematicamente in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n. 7091/2016 r.g.a.c.
n. 7171/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6582/ 2016 r.g.a.c. cui sono riuniti i fascicoli
n. 7091/2016 r.g.a.c.
n. 7171/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6582 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, cui sono riuniti i fascicoli n. 7091/2016 r.g.a.c. e n. 7171/2016 r.g.a.c., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] Parte_6 Parte_7
BISOGNO ENRICO, presso cui elettivamente domicilia;
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. GIUSEPPE D'ARIENZO, presso cui elettivamente domicilia;
E
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO DE MAIO, presso cui Parte_8
elettivamente domicilia
OPPONENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
E
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAFFAELE Controparte_3
FASOLINO e dall'avv. LUIGI FASOLINO presso cui elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
E
, come in atti identificati e domiciliati Controparte_4
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e proponevano
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1398/2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui veniva ingiunto al , di cui gli stessi fanno parte, Parte_9 il pagamento della somma pari ad €44.966,00 in favore della Curatela Fallimentare Controparte_5
immediatamente esecutivo.
[...]
Specificavano all'uopo di essere personalmente legittimati a proporre opposizione anche in ragione dell'assenza di amministratore di al momento della notifica. CP_1
A fondamento della loro opposizione contestavano in primo luogo la provvisoria esecuzione concessa, chiarendo che la stessa trovava fondamento in una pec di riconoscimento del debito inoltrata dal precedente amministratore il quale, però, al momento dell'inoltro della pec, non aveva alcun potere rappresentativo. Emergeva dagli atti che il suddetto credito era stato parzialmente estinto, in quanto la stessa ditta ricorrente aveva dichiarato (con nota del 07/07/2015) di vantare un credito nei confronti della società pari a soli € 4.367,82.
Inoltre con atto di cessione del 30/06/2014 la società ricorrente aveva ceduto alla Controparte_6 il credito di cui alla fattura n.28/2012 -oggetto del procedimento monitorio- e
[...] dall'atto di cessione in questione emergeva altresì che la aveva precedentemente acquistato CP_2 dal Condominio i crediti vantati da questi nei confronti dei condomini morosi: all'esito di tale cessione, e per effetto delle dovute compensazione, la S.A si dichiarava creditrice nei confronti del della somma di € 11.875,86, quale residuo sulla fattura n. 28/2012, poi ceduta, come CP_1 detto, alla Proprio per effetto di tale operazione, alcun credito può essere Controparte_6 vantato dall'odierna opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la curatela, la quale in primo luogo chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'ex amministratore del , sulla scorta delle sue dichiarazioni Controparte_7 in ordine al riconoscimento del credito. Ancora, sempre preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio in questione con altri due giudizi, aventi ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, proposte dal Condominio e dal sig. Nel merito, disconosceva la Parte_8 sottoscrizione apposta alla presunta cessione del credito, per altro prodotta solo in fotocopia, e affermava la certezza del credito, sulla base del riconoscimento in atti effettuato dall'amministratore
. Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_3
Il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo, e disponeva il rinvio dell'udienza di comparizione.
Si costituiva , il quale contestava la propria legittimazione passiva, specificava che Controparte_3 il contenuto della pec allegata era frutto di una mera verifica contabile sulla base delle fatture in atti e chiariva in ogni caso che alcuna domanda era stata spiegata nei suoi confronti da parte della Curatela
a sostegno della chiamata in causa.
Alla prima udienza il G.I. rimetteva gli atti al Presidente per la riunione con gli altri due fascicoli aventi ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Il giudizio r.g. n.r. 7019/2016, ha ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal il quale, in primo luogo, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività, per CP_1 essere la stessa fondata su di un riconoscimento del debito effettuato da soggetto non legittimato;
nel merito specificava che il non aveva alcuna esposizione debitoria con la società ricorrente CP_1 ma, anzi, vantava ragioni di credito, in quanto a fronte del totale dovuto pari ad € 801.271,29 ( detratto anche il credito nei confronti del condomino , ceduto alla società) era stato corrisposto un CP_4 totale di € 839,945,71. Pertanto, agiva in riconvenzionale per ottenere la restituzione dell'indebito pari ad € 38.673,42.
Anche in quel giudizio si costituiva la Curatela, la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa , demandava la riunione, eccepiva la inammissibilità della riconvenzionale, Controparte_3 in quanto ogni ragione di credito sarebbe dovuta essere vantata nell'ambito della procedura fallimentare e comunque la carenza di potere rappresentativo in capo al , che aveva agito in Parte_10 qualità di amministratore.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il che reiterava le difese di cui si è già dato CP_3 conto.
Il giudizio r.g. n.r. 7171/2016 ha ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da in qualità di proprietario di un immobile sito nel A Parte_8 Parte_9 sostegno della propria opposizione eccepiva in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il ricorso non era fondato su prova scritta. Nel merito, deduceva di aver acquisito l'immobile sito nel
Condominio solo in daTa 22 settembre del 2014 e che le fatture oggetto del monitorio fanno riferimento a crediti sorti precedentemente all'acquisito (anno 2012), per cui sarebbero obbligati esclusivamente gli ex proprietari: la solidarietà del cessionario con il cedente prevista dalla legge investe solo i contributi dell'anno in corso al momento della vendita e dell'anno precedente ex art 63 disp. att. c.c.. Per tutte le ragioni anzidette istava affinché venisse disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la Curatela, la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_4
e nella qualità di venditorI del specificava che il credito trovava fondamento CP_4 Pt_8 nel riconoscimento operato dal precedente amministratore di Condominio. Nel merito eccepiva l'irrilevanza delle avverse difese in ordine all'applicazione delle clausole contrattuali, essendo il contratto di compravendita inter-partes non opponibile ai terzi. Concludeva per la conferma del provvedimento monitorio.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di e che rimanevano, però, Controparte_4 CP_4 contumaci.
Dopo che il Presidente del Tribunale, ravvisati gli estremi per la riunione, fissava i giudizi innanzi al
G.I. titolare di quello più anziano, lo stesso, vista la sussistenza di profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente procedimento e i procedimenti rubricati ai numeri di ruolo
7091/2016 e 7171/2016, disponeva la riunione. Contestualmente, “considerati sussistenti i presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1398/2016 atteso che ricorrono i gravi motivi costituiti – per un verso – dalla circostanza che la lettera contenente la ricognizione di debito è stata redatta da un soggetto apparentemente non più legittimato (nella specie, si trattava dell'ex amministratore di condominio) e – per un altro verso – dalla cessione del credito vantato dalla in bonis alla ” Controparte_2 Controparte_6 concedeva la sospensione ex art 649 c.p.c..
La causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii dovuti alla modifica dei giudici titolari la scrivente rinviava la causa per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27/02/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va accolta per le ragioni che si diranno.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione preliminare avanzata dall'opposta Curatela in ordine alla carenza di potere rappresentativo in capo all'amministratore costituitosi in nome e per conto del
Condominio ingiunto.
Ed infatti risulta allegato in atti verbale di nomina dell'amministratore , datato 10 novembre Parte_10
2016, con cui veniva al medesimo conferito anche mandato ai fini dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va poi preso atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale formalizzata dal medesimo giacché in ordine alla stessa alcuna pronuncia deve essere adottata, potendosi CP_1 considerare le difese esplicate quali eccezioni volte a paralizzare le avverse pretese.
Venendo al merito, deve in primo luogo considerarsi privo di rilevanza nel presente giudizio il riconoscimento del debito posto a fondamento della pretesa monitoria.
Sul punto deve rilevarsi infatti che il al momento dell'inoltro del messaggio di posta CP_3 certificata allegata, non era più amministratore del e pertanto non era dotato di alcun CP_1 potere rappresentativo. In termini, deve escludersi che lo stesso avesse mantenuto i poteri a seguito delle proprie dimissioni in quanto risulta in atti che l'assemblea aveva, nelle more, provveduto a nominare nuovo amministratore;
pur non avendo quest'ultimo accettato l'incarico, deve ritenersi che l'espressione di volontà assembleare volta alla nomina di nuovo amministratore escluda la persistenza del potere in capo al (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 nega la CP_3 sussistenza della persistenza dei poteri ex art 1129 cc e 1130 cc in capo all'amministratore uscente in caso di diversa volontà dell'assemblea condominiale).
In ogni caso, seppure si volesse ritenere la persistenza dei poteri in capo al parimenti il CP_3 riconoscimento sarebbe privo di efficacia, in ossequio all'indirizzo maggioritario in seno alla giurisprudenza di merito, che riconosce il potere di esprime una valida ricognizione solo in capo all'organo assembleare e non anche all'amministratore di condominio, che rimane terzo estraneo al rapporto contrattuale tra le parti. In particolare, Tribunale Di Roma sentenza n. 10513/2019 ha chiarito tra le altre che “il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri.
Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico- patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.”.
Nello stesso senso sempre Tribunale di Roma, sentenza n.4330/2023 ha più di recente ribadito che “il documento prodotto dall'attrice non riveste i requisiti richiesti dall'art. 1988 c.c.” in quanto “la dichiarazione proviene da un soggetto (l'amministratore) che di fatto è terzo rispetto al rapporto tra presunto creditore (parte attrice) e presunto debitore (il Condominio), non avendo l'amministratore il potere di disporre validamente dei diritti dei condomini, in mancanza di una apposita delibera assembleare che riassuma la volontà dei condomini.”.
Ebbene alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, ed in assenza di una apposita delibera assembleare con cui veniva conferito al il potere di formalizzare il suddetto riconoscimento, CP_3 lo stesso deve ritenersi privo di efficacia.
Ciò posto, oltre che sul suddetto riconoscimento, la pretesa monitoria si basava esclusivamente sulla produzione di n.3 fatture allegate.
In termini, Cass. civ. ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 ha chiarito che “la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” escludendo, quindi, che la sola fattura possa essere sufficiente a provare il credito vantato, a fronte delle contestazioni di controparte.
Ebbene nel caso in esame, considerate, appunto, le avverse contestazioni, deve ritenersi che la curatela non abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente, limitandosi ad addurre a fondamento della pretesa oltre che le fatture, come detto, a tanto inidonee, la ricognizione del debito, parimenti inefficace per tutte le considerazioni anzidette.
E tanto a fronte delle puntuali contestazioni delle controparti e, in particolare, del che CP_1 ha eccepito l'intervenuto pagamento di tutte le somme ex adverso dovute alla società in bonis per i lavori di ristrutturazione, allegando all'uopo sia la documentazione contabile dei medesimi lavori, che tutti i bonifici effettuati. In termini va rilevato che la documentazione citata è pienamente utilizzabile nel giudizio in quanto la curatela, nella prima difesa utile – comparsa di costituzione nel giudizio 7019/2016- si è limitata a disconoscere la conformità all'originale del solo presunto atto di cessione del credito e non anche di tutta la documentazione ex adverso depositata, a differenza di quanto dedotto nelle note conclusive.
La giurisprudenza di legittimità, sentenza n. 27633 del 30/10/2018, ha chiarito che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Dal confronto tra la contabilità depositata e i bonifici effettuati, appare evidente che il CP_1 abbia saldato una somma pur superiore a quella dovuta – sempre, si ripete, sulla base degli atti del presente giudizio- e che pertanto il debito relativo può dirsi integralmente estinto. Né per altro la curatela ha provveduto ad imputare i pagamenti ad ulteriori rapporti e/o poste attive dovute dal
Condominio.
Ne discende che non solo la curatela non ha adeguatamente provato il suo credito residuo ma, al contrario, il , ha provato di aver corrisposto tutto quanto dovuto sulla base della CP_1 contabilità dei lavori.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Tutte le altre questioni, pur sollevate dalle parti, rimangono assorbite nella presente decisione, sulla base del principio c.d. della ragione più liquida, e non si ritiene pertanto necessario il loro vaglio in questa sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in particolare la curatela va condannata al pagamento delle spese di lite:
- nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e , in solido tra loro stante Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
l'unitarietà della difesa: la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di legge, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
- nei confronti del , in persona del l.r.p.t.; in questo caso si ritiene Controparte_1 che le spese possano essere compensate per il 50% nel senso che solo il 50% delle spese sostenute verrà posta a carico della curatela mentre il restante 50% rimarrà a carico del in ragione della riconvenzionale spiegata – benchè successivamente rinunciata, CP_1 ai sensi dell'art 306 co 4 c.p.c.: la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di legge, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
- nei confronti di la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di legge, Parte_8 tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese, e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
- nei confronti di;
la liquidazione viene effettuata secondo i parametri di Controparte_3 legge, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della sostanziale ripetitività delle difese con cui il terzo si è sostanzialmente riportato al riconoscimento del debito in atti, anche in ragione dell'assenza di domande nei suoi confronti, e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità;
Nulla sulle spese per i terzi chiamati rimasti contumaci.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.682,70, oltre Iva e Cpa, Parte_7 come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore del in Parte_9 persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.841,35 (già ridotti), oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore di delle spese di Parte_8 lite, che liquida in complessivi € 3.682,70, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
e) condanna la Curatela opposta al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_3 lite, che liquida in complessivi € 2.666,30, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
f) Nulla sulle spese per e Controparte_4 CP_4
Depositato telematicamente in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco