Decreto cautelare 11 marzo 2023
Ordinanza cautelare 28 aprile 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/11/2023, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 00882/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VA NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pattada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Denominata “Unione del Logudoro", non costituito in giudizio;
nei confronti
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
Telecom Italia S.P..A. o Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad IU:
AN BI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Donatella Corronciu, Antonio Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento unico n. 15 del 16.12.2022 adottato dall'Ufficio e/o Sportello Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Pattada, adottato a conclusione della pratica SUAPE n.9293 del 16.12.2022, codice univoco nazionale n. 08936640963-08112022-1637.547442, numero protocollo 8326, data di protocollo 09.11.2022, non conosciuto, nonché avverso ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NG VA il 7/4/2023:
del provvedimento unico n. 15 del 16.12.2022 adottato dall'Ufficio e/o Sportello Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Pattada, adottato a conclusione della pratica SUAPE n.9293 del 16.12.2022, codice univoco nazionale n. 08936640963-08112022-1637.547442, numero protocollo 8326, data di protocollo 09.11.2022, nonché avverso ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pattada e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente NG VA ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Pattada ha autorizzato la controinteressata Inwit S.p.a. alla realizzazione di una stazione radio base (SRB).
Il ricorrente ha esposto in tal senso di essere comproprietario del terreno sito in Comune di Pattada, via Istria, in catasto al Foglio 45, mappale 235, di mq 46, e l’opera deve essere realizzata nel terreno in Catasto al Foglio 45, mappale 1708; entrambi allega far parte del lotto urbanistico n. 3 della lottizzazione “Sini”, unitamente ad altri mappali di altri proprietari.
2. Avverso tale provvedimento ha dedotto:
- I Violazione dell’art. 870 cod. civ., dell’art. 23 della Legge n. 1150/1942, dell’art. 27 Legge Regionale Sardegna n. 45/1989 e violazione del Piano di Lottizzazione , in quanto il lotto n. 3 della suindicata lottizzazione “Sini” ricomprende più aree e mappali tutte di diversi proprietari e costituisce, perciò, un unico comparto edificatorio edificabile solo con il preventivo necessario accordo di tutti i proprietari delle aree interessate ed eventualmente previa costituzione di un consorzio e con la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia, di autorizzazione o altro titolo edilizio, estesa all’intero lotto.
- II Violazione dell’art. 44, co. 5, D.Lgs. n.259/2003 (nel quale è trasfusa la precedente norma di cui al precedente art. 87 del medesimo corpo normativo) e dell’artt. 1 e 4 della Convenzione di Aarhus, per difetto di pubblicità e violazione del diritto di partecipazione , in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato senza la preventiva pubblicizzazione dell’istanza per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
- III Violazione dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 , in quanto l’autorizzazione è stata adottata senza il preventivo e/o contestuale rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, nonostante l’impianto che la controinteressata sta edificando si trova alla distanza di 35 metri dal Parco delle Rimembranze di Pattada, posto sul colle di “San Gavino” con al centro l’antica chiesa di “San Gavino”.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha ulteriormente specificato e arricchito di argomentazioni i motivi sopra rubricati, in particolare:
- in relazione al motivo sub. I, ha argomentato in merito alla perdurante vigenza delle prescrizioni del piano di lottizzazione “Sini”, sia perché recepito dal Piano di Fabbricazione (P.d.F.) del Comune di Pattada, ed ivi individuato quale zona C36, che perché attuato dal Conscoop di Forlì, che ha proceduto ai frazionamenti ed a realizzare le opere di urbanizzazione e perché, comunque, vige il principio della validità a tempo indeterminato, delle prescrizioni di zona e quelle relative agli allineamenti;
- in relazione al motivo sub. II, ha esposto che l’istanza della controinteressata Inwit non è neppure stata pubblicata nell’albo pretorio e comunque una tale pubblicazione non sarebbe comunque stata sufficiente a rispettare i doveri di pubblicità
- in relazione al motivo sub. III, ha argomentato in ordine alla lesione al bene culturale del Parco delle Rimembranze di Pattada, posto sul colle di “San Gavino” con al centro l’antica chiesa di “San Gavino”;
- ha poi proposto il motivo sub. IV, Decadenza e/o illegittimità ex art. 75 D.P.R. 445/2001 , in quanto sarebbe stato adottato a seguito di tre dichiarazioni non veritiere, in relazione alle questioni già oggetto dei precedenti motivi di ricorso;
- il motivo sub. V, Travisamento dei fatti – Insussistenza dei pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio Tecnico comunale ;
- il motivo sub. VI, Violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001, e dell’art. 44 D.lgs. n. 259/2003 - Difetto di motivazione , in quanto l’ARPAS non ha approvato il progetto della Inwit per averlo ritenuto conforme alla legge solo in prossimità di luoghi dove è prevedibile la permanenza delle persone per un tempo inferiore a 4 ore, e, quindi, inidoneo in prossimità di abitazioni con prevedibile presenza delle persone in misura maggiore alle 4 ore giornaliere come nel caso concreto e come da progetto.
4. Resiste in giudizio il Comune di Pattada e si è costituita la controinteressata Inwit S.p.A., che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Si sono costituiti, con distinti atti di intervento ad IU , BI AN, ritendendosi a ciò legittimato in quanto proprietario della particella distinta al NCT del Comune di Pattada foglio 45 part. 206 avente superficie 705 mq, nonché ED Marcherita, quale proprietaria del terreno sito in Comune di Pattada, via Istria, distinto in catasto al Foglio 45, mappale 1707 di mq 94, che hanno entrambi insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 102/2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, in quanto:
“- da un lato, il Piano di Lottizzazione del 1985, invocato dal ricorrente, appare scaduto, siccome rimasto inattuato e, comunque i danti causa del ricorrente ad esso non avevano aderito (doc. 9 Comune); dall'altro, deve ricordarsi che le stazioni radio base hanno natura di opere di urbanizzazione e, come tali, risultano compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica (Cons. Stato Sez. VI, 6 luglio 2022, n. 5629), salvo il rispetto di disposizioni specifiche di atti generali aventi rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica (cfr. T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 1 settembre 2021, n. 782, in tema di Piano di Bacino);
- risulta documentalmente provato che l’avviso di avvio del procedimento in esame e il provvedimento unico impugnato siano stati pubblicati sull’Albo Pretorio Digitale (docs. 1, 7, 8, 10-17 Comune);
- l'area in esame, allo stato degli atti, non appare assoggettata a vincolo paesaggistico, né i beni pubblici citati dal ricorrente (Parco delle Rimembranze e Chiesa di San Gavino) risultano essere beni identitari, neppure ai sensi del P.P.R. (cfr. anche doc. 8 Inwitt) e, comunque, la Soprintendenza risulta regolarmente convocata alla conferenza di servizi decisoria e il suo assenso acquisito per UM, il quale meccanismo può operare nel caso di specie, non risultando dichiarazioni mendaci da parte del privato;
- il parere ARPAS rilasciato, peraltro non impugnato, è senz’altro favorevole e pone unicamente una condizione da verificarsi solo in sede di attivazione dell’impianto, tanto è vero che afferma unicamente che “qualora nelle vicinanze degli impianti in esame, ed in particolare nelle aree dove può essere l’obiettivo di qualità, dovessero mutare le condizioni d’uso ed in particolare superiori alle 4 ore giornaliere o possano essere considerate quali aree intensamente frequentate, parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui all’oggetto nel nuovo contesto” .
7. All’udienza pubblica del 25.10.2023, in vista della quale state depositate memorie e repliche e la parte ricorrente ha formulato istanza di verificazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso, anche per come integrato per il tramite dei motivi aggiunti, è infondato nel merito e deve essere rigettato, potendosi confermare quanto già evidenziato con l’ordinanza cautelare, rimasta inappellata, e potendosi perciò prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistente e controinteressata.
9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce il contrasto tra il progetto della Inwitt e il Piano di Lottizzazione “Sini”, di cui si assume la perdurante vigenza, nella parte in cui prescrive “ il necessario accordo di tutti i proprietari dei lotti delle aree interessate ed eventualmente previa costituzione di un consorzio e con la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia, di autorizzazione o altro titolo edilizio, estesa all’intero lotto ” (p. 4 ricorso).
Nella stessa esposizione sintetica sopra riportata della parte ricorrente si coglie l’infondatezza della tesi giuridica proposta.
9.1. Ed infatti, non può che richiamarsi, come anticipato in sede cautelare, che le stazioni radio base hanno natura di opere di urbanizzazione e, come tali, risultano compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica: “ il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 259/2003, ha infatti configurato le infrastrutture per le telecomunicazioni come opere per l'urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale ” (Cons. Stato Sez. VI, 6 luglio 2022, n. 5629), salvo il rispetto di disposizioni specifiche di atti generali aventi rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica (cfr. T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 1 settembre 2021, n. 782, in tema di Piano di Bacino).
La natura di opere di urbanizzazione dell’intervento in esame determina evidentemente l’indifferenza per la stessa delle questioni inerenti ai diritti edificatori dei proprietari delle aree eventualmente stabiliti nel Piano di Lottizzazione, poiché, invero, non si tratta di opere che rilevano nell’ambito dell’attività di edificazione che necessita un permesso di costruire e di cui va vagliata la compatibilità urbanistica con la destinazione dell’area e con il rispetto degli standard, poiché appunto, trattandosi di opere di urbanizzazione, gli unici limiti che possono soffrire in punto di localizzazione sono quelli discendenti da “ rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali ” (Cons. Stato, parere n. 94/2022).
Ma, per quanto attiene invece alla disciplina strettamente urbanistica e relativa all’edificazione nelle aree interessate e ai limiti e alle prescrizioni che la stessa può soffrire in una determinata area, essi non si estendono e non sono applicabili alle stazioni radio base.
La giurisprudenza amministrativa d’altronde è sul punto consolidata: “ Le SRB sono opere di interesse generale (art. 3, D.Lgs. n. 259/2003) e di pubblica utilità (art. 90, d.lgs 259/2003), nonché "opere di urbanizzazione primaria" (art. 86, d.lgs 259/2003), "realizzabili in qualsiasi zona del territorio" (art. 6, legge 164/2014). Le SRB "non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie cui si rivolgono gli strumenti urbanistici perché non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura” (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331).
In particolare, "per tali opere non è necessario il rilascio del titolo edilizio, né è possibile tenere conto, ai fini della loro realizzazione, delle norme dettate in materia edilizia" (cfr.: T.A.R. Sicilia Catania, II, 1 agosto 2007 n. 1337/2007; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 577/2007). Più ancora, "le caratteristiche peculiari delle infrastrutture telefoniche escludono la legittimità di un’estensione analogica della normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio" (cfr.: Cons. Stato, n. 4847/2003 e n. 7725/2003) (…) La giurisprudenza amministrativa, infatti, ricorda che le SRB, diversamente dalle normali costruzioni edilizie, sono strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci (in tal senso, ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo, n. 951 del 2014 e n. 622 del 2012). È da ritenersi "non consentita applicazione analogica della normativa dettata per gli edifici, il provvedimento comunale fondato sul contrasto tra l'impianto ed il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici" (cfr.: T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 20 febbraio 2019, n. 974; Cons. Stato, VI, n. 3425/2006) (…) Per la giurisprudenza, le SRB, proprio per la loro natura di opere di urbanizzazione primaria e per la loro peculiare consistenza, non devono rispettare i limiti distanziali dalle strade previsti per le ordinarie costruzioni edilizie (cfr.: TAR Campania, Napoli, sez. VII, 13 maggio 2013, n. 2461).
Si tratta, infatti, di opere che, oltre a essere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, non soggiacciono, per la loro natura, ai rigidi vincoli derivanti dai limiti di distanza rispetto alla sede stradale, quali previsti dallo stesso Codice della strada (cfr.: TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 2125; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 20 gennaio 2009 n. 231) ” ( ex multis T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 giugno 2021, n. 1048).
Ecco che, dunque, al lume di tali principi, risultano infondate le deduzioni di parte ricorrente spese in memoria a supporto della propria tesi circa la rilevanza del Piano di Lottizzazione, per cui la realizzazione della stazione “ impedisce l’edificazione secondo le prescrizioni del piano di lottizzazione come recepito dal P.d.F .” e che “ la compatibilità delle opere di urbanizzazione “con qualsivoglia destinazione urbanistica” non significa che la concreta ubicazione dell’opera non debba essere coordinata con le puntuali prescrizioni urbanistiche e, quindi, nel caso concreto con il piano di lottizzazione ” (p. 30 memoria), poiché estende la disciplina edilizia delle aree ad opere che, per la loro natura, non sono destinatarie di tale disciplina.
9.2. Conseguentemente, restano irrilevanti le questioni attinenti alla perdurante vigenza o meno del Piano di Lottizzazione Sini e così anche la verificazione ex art. 63 cod. proc. amm. richiesta in merito dalla parte ricorrente, essendo peraltro irrilevanti anche le prescrizioni di zona e quelle relative agli allineamenti, richiamate dalla parte ricorrente come applicabili a prescindere dalla perdurante vigenza del Piano.
Tali questioni non possono assumere rilevanza rispetto all’installazione di una stazione radio base, per cui, come ampiamente visto, non si applicano le norme dettate per l’edilizia.
10. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’insufficiente pubblicizzazione dell’istanza della controinteressata Inwitt, è infondato e deve essere rigettato.
In fatto, come già rilevato, risulta documentalmente provato che l’avviso di avvio del procedimento in esame sia stato pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale del Comune (docs. 1, 7, 8, 10-17 Comune).
In merito, come rilevato dalla parte resistente, la questione giuridica è stata affrontata approfonditamente da Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2022, n. 8341, che, nel richiamare le linee interpretative esposte dal precedente n. 1773/2005:
a) “ della proposizione della istanza va data notizia alla popolazione locale, mediante formalità diverse dalla mera sua acquisizione e visibilità ‘interna’ presso gli uffici comunali ”;
b) “ l’Amministrazione di volta in volta deve determinare le modalità per rendere nota la proposizione dell’istanza ‘all’esterno’ degli uffici ”;
c) “ le sue valutazioni (che si devono ispirare ai principi di trasparenza, di economicità, di efficacia e del buon andamento) possono anche non essere formalizzate in un provvedimento, poiché possono risultare dalla stessa esternazione delle forme di pubblicità (che, a titolo esemplificativo, possono consistere in pubblicazioni su giornali anche di rilievo locale, in affissione di manifesti, pubbliche riunioni istruttorie) ”;
d) “ in sede giurisdizionale, il giudice amministrativo può verificare se le valutazioni dell’Amministrazione - sulle effettuate modalità di pubblicizzazione - siano state coerenti con tali principi ovvero se, per la inidoneità delle attuate forme di pubblicità, l’Amministrazione non abbia concretamente consentito la partecipazione di eventuali interessati ”, ha poi ampiamente dedotto:
“ deve ritenersi che la pubblicazione sul sito istituzionale del competente Municipio sia idonea a raggiungere potenzialmente una platea di destinatari ben più ampia di quella che potrebbe essere raggiunta da mezzi di pubblicazione di natura fisica. La potenziale immediatezza dell’accesso alla pubblicazione via web, rispetto alle forme di pubblicità indicate dal Tar, pare più coerente con la natura de “gli interessi in gioco anche sul piano costituzionale (in primis, il diritto alla salute e all’ambiente salubre)” evocati dalla sentenza impugnata.
Inoltre, le stesse caratteristiche della zona in cui è collocata la contestata opera, definite dal Tar di “bassissima densità edilizia e abitativa”, portano a ritenere che proprio modalità “materiali” di pubblicità avrebbero impedito di massimizzare l’effetto comunicativo. Infatti, tali caratteristiche connotano una zona in cui l’affissione di un cartello (tanto più “sul ciglio della strada” come ritiene l’appellante) o di un avviso per “pubbliche riunioni istruttorie” avrebbero scarse probabilità di essere visti; ancora, non pare ragionevole ritenere che la massimizzazione dell’effetto conoscitivo potesse raggiungersi onerando i potenziali destinatari della pubblicazione dell’acquisto di “giornali anche di rilievo locale”.
Perciò, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e funzionali dello strumento effettivamente utilizzato, la pubblicità telematica effettuata nella fattispecie deve ritenersi idonea a “pubblicizzare l’istanza” come richiesto dall’art. 87, co. 4, d.lgs. n. 259/2003.
Occorre poi notare che, nel 2011, l’utilizzo del web a fini conoscitivi non era una “chimera” come la parte appellata ritiene che al tempo fosse “la digitalizzazione dei servizi amministrativi”.
Infatti, l’art. 32 l. n. 69/2009 aveva già stabilito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” (co. 1) e aveva fissato il termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” (co. 5). Cosicché tale legge, “perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici” (Cons. Stato, 20 giugno 2022, n. 5054).
Questo Consiglio, evidenziato che tali disposizioni “danno attuazione alla regola (allora) sancita dall’art. 54, comma 4-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, c.d. Cad), secondo la quale ‘la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento’” (Cons. Stato, sez. I, parere 11 agosto 2021, n.1398), di esse ha fatto applicazione, ritenendo, nel caso in esame, (pubblicazione di avviso su disposizione del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR) di non poter argomentare diversamente dall’interpretazione restrittiva di cui alla sentenza di questo Consiglio, sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570, in quanto concernente diversa fattispecie. Tali rilievi possono essere estesi alla fattispecie in esame, in cui la pubblicazione non concerne un atto dell’Amministrazione, ma un’istanza del privato, della cui proposizione la richiamata sentenza n. 1775/2005 ha: escluso l’idoneità di forme di pubblicità legale - quale la pubblicazione nell’albo pretorio - rispetto allo scopo di dare notizia della stessa istanza alla popolazione; ritenuto che l’Amministrazione debba determinare “di volta in volta” le modalità per rendere nota la stessa notizia nel modo più adeguato.
Quindi, alla luce della quarta linea interpretativa che si trae dalla sentenza n. 1775/2003 - “in sede giurisdizionale, il giudice amministrativo può verificare se le valutazioni dell’Amministrazione - sulle effettuate modalità di pubblicizzazione - siano state coerenti con tali principi ovvero se, per la inidoneità delle attuate forme di pubblicità, l’Amministrazione non abbia concretamente consentito la partecipazione di eventuali interessati” -, deve ritenersi che, nella fattispecie, sia stata utilizzata un’idonea forma di pubblicità della notizia della presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Tale idoneità non può ritenersi esclusa dalla circostanza che non sia risultata “la partecipazione di eventuali interessati”, in quanto la valutazione che deve essere effettuata in sede giurisdizionale attiene alla potenzialità del mezzo di pubblicazione prescelto alla luce delle concrete circostanze; altrimenti, la valutazione dell’idoneità dello strumento di pubblicità prescelto a raggiungere i destinatari sarebbe condizionata dalla volontà di questi ultimi di partecipare effettivamente al procedimento. Tanto più che, come si evidenzia nel gravame, poiché la società appellata opera nel territorio del Municipio che ha provveduto alla pubblicazione on line, essa dovrebbe essere interessata ad acquisirne con continuità e immediatezza le notizie attraverso il sito istituzionale. Inoltre, l’art. 87, co. 4, d.lgs. n. 259/2003 non prescrive alcuna forma di comunicazione individuale, sicché la medesima società appellata non avrebbe potuto pretendere di essere destinataria di un avviso individuale ”.
Ora, chiarito perciò come, in astratto, possa ritenersi idonea forma di pubblicità quella della pubblicazione sul sito internet del Comune, parte ricorrente ha contestato che, in concreto, tale forma di pubblicità operata dal Comune di Pattada possa considerarsi sufficiente.
Ad avviso del Collegio tuttavia deve invece considerarsi, in senso contrario, che la richiamata sentenza aveva ad oggetto una istanza presentata nel 2011 ed ha infatti dovuto affrontare la questione dell’utilizzo del web da parte delle pubbliche amministrazioni, ritenendolo peraltro strumento già pienamente operativo a tale momento, mentre il caso che occupa attiene ad una istanza presentata nell’anno 2022, nel quale evidentemente l’utilizzo dei siti internet istituzionali delle pubbliche amministrazioni al fine della pubblicazione degli atti amministrativi rilevanti rappresenta la regola generale cui si uniformano le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3 bis l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 120/2020, a mente del quale “ per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici , nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ”.
Ma, ancor di più, come emerge dall’impostazione generale del D.lgs. n. 33/2013 “Codice della Trasparenza”, il quale prevede, come noto, numerosi obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni da assolvere proprio attraverso i rispettivi siti internet istituzionali, che divengono così il veicolo principale per garantire la trasparenza dell’organizzazione e dell’attività dell’amministrazione pubblica; siti istituzionali che sono peraltro destinatari di una specifica disciplina di struttura, come risulta dall’Allegato A al D.lgs. n. 33/2013 citato.
Orbene, anche a fronte di un tale quadro normativo, non può che ritenersi rafforzato il principio generale per cui la necessaria pubblicizzazione di una istanza di avvio di un procedimento per l’installazione di una stazione radio base possa avvenire attraverso il sito internet istituzionale dell’ente locale, poiché esso appare il primo e principale canale informativo in relazione all’attività dell’amministrazione e debbano al contrario emergere ragioni peculiari e concrete, riferibili a fattispecie territoriali specifiche, per cui possa considerarsi inadeguata.
L’onere di provare tali assunti evidentemente grava sulla parte ricorrente, ciò anche in quanto, già in termini generali, tale inadeguatezza della pubblicazione costituisce il proprium dell’illegittimità dedotta e dunque è la parte ricorrente a dover dimostrare il vizio del provvedimento sotto questo profilo, nel quale si fondo profili giuridici con profili fattuali.
Se così è, nel caso di specie, non può assumere rilevanza la circostanza dedotta dalla parte ricorrente in memoria, anche di replica, per cui il Sindaco del Comune di Pattada avrebbe dichiarato in consiglio comunale di essere venuto a conoscenza del progetto solo al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio, poiché detta circostanza è del tutto neutra rispetto all’idoneità, ex ante , della pubblicazione dell’avvio del procedimento sul sito istituzionale del Comune e nulla dice sulla caratteristiche concrete generali per cui tale pubblicazione non sarebbe idonea ad assolvere all’onere pubblicitario imposto dall’art. 44, comma 5 del D.lgs. n. 259/2003.
In altre parole, l’idoneità della forma di pubblicazione prescelta dall’amministrazione non può essere riguardata sotto l’angolo prospettico soggettivo riferibile al singolo soggetto, ma devono emergere circostanze concrete di carattere generale che dimostrino la non idoneità, ex ante , della pubblicazione sul sito internet istituzionale ai fini di una idonea pubblicità dell’iniziativa, tale non essendo, come chiarito dal Consiglio di Stato, quella per cui “n on sia risultata “la partecipazione di eventuali interessati ” , in quanto la valutazione che deve essere effettuata in sede giurisdizionale attiene alla potenzialità del mezzo di pubblicazione prescelto alla luce delle concrete circostanze; altrimenti, la valutazione dell’idoneità dello strumento di pubblicità prescelto a raggiungere i destinatari sarebbe condizionata dalla volontà di questi ultimi di partecipare effettivamente al procedimento ”.
Conseguentemente, il motivo è infondato e va respinto.
11. Il terzo e il quinto motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati.
In primo luogo, si è già rilevato in sede cautelare che l'area in esame non appare assoggettata a vincolo paesaggistico, né i beni pubblici citati dal ricorrente (Parco delle Rimembranze e Chiesa di San Gavino) risultano essere beni identitari, neppure ai sensi del P.P.R. (cfr. anche doc. 8 Inwitt).
In memoria la parte ricorrente asserisce che non è rilevante il richiamo ai beni identitari, bensì che il complesso costituito dalla chiesa di San Gavino ed il Parco della Rimembranze, di proprietà del Comune di Pattada è un sito archeologico e come tale tutelato anche paesaggisticamente (p. 14 memoria).
Tuttavia, resta insuperato, sotto questo profilo, il dato per cui non risultano sussistere vincoli di qualsivoglia natura sull’area in esame, né diretti, né indiretti, per cui sono irrilevanti le argomentazioni del ricorrente circa il deficit motivazionale e istruttorio da cui sarebbe affetto il provvedimento.
11.1. Ma, in disparte la natura assorbente di tale profilo fattuale, v’è da rilevare che, nel caso di specie, il Comune di Pattada ha regolarmente invitato alla conferenza di servizi ex art. 14 bis l. n. 241/1990 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, la quale non ha reso un parere espresso in merito.
Sul punto, parte ricorrente, in particolare con il V motivo di ricorso, ritiene che il provvedimento sia illegittimo per omessa acquisizione del parere e che il silenzio assenso della Soprintendenza non possa formarsi nel caso di specie, laddove il Comune e la controinteressata ritengono che si sia formato un parere favorevole per UM .
Ma il problema appare al Collegio mal posto.
È noto che in relazione all’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis L. n. 241/1990, anche in seno alla conferenza di servizi, sul parere della Soprintendenza vi sia un contrasto giurisprudenziale in essere.
Tuttavia e in primo luogo, nel caso di specie, deve rilevare il Collegio che essendo stata la Soprintendenza invitata, in ogni caso il suo silenzio, quand’anche non configurabile come assenso, non paralizza il potere dell’amministrazione comunale di decidere anche in relazione ai profili di compatibilità paesaggistica dell’opera, ma al più devolve a quest’ultima interamente tale potere, trattandosi di una forma di silenzio devolutivo in ragione della natura solo consultiva del potere in esame.
Dunque, l’esercizio del potere è rimesso interamente al Comune, che nel caso di specie ha accolto l’istanza.
Ma la mancanza del parere espresso della Soprintendenza, quand’anche non equivalente ad assenso, non importa di per sé l’illegittimità del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, posto che ad essa la Soprintendenza era stata regolarmente invitata, come pacifico in causa.
Ne discende quindi l’infondatezza dei motivi di ricorso in esame, anche a non voler ritenere acquisito per UM il parere della Soprintendenza.
11.2. Peraltro sul punto, deve rilevare il Collegio come la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia ritenuto di dover aderire alla diversa tesi della natura del silenzio della Soprintendenza, in particolare in sede di conferenza di servizi, non già quale silenzio devolutivo, bensì ritenendo applicabile la disciplina di cui all’art. 17 bis l. n. 241/1990 in tema di silenzio assenso.
Con ampia e argomentata motivazione, il Consiglio di Stato ha infatti affermato che l’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza e che quindi il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset , in quanto il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14- bis) e 17-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità tutoria non solo diritti ma anche "doveri e responsabilità" e che il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17- bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).
11.3. Di tal che, da qualsivoglia angolo prospettico si affrontino i motivi di ricorso in esame, gli stessi, per tutte le argomentazioni sin qui svolte, non possono trovare accoglimento.
12. Il motivo sub. IV, proposto per la prima volta con i motivi aggiunti, risulta invero infondato alla luce di quanto sin qui argomentato in relazione al primo motivo di ricorso, poiché con esso il ricorrente si limita a dedurre l’illegittimità del provvedimento adottato a seguito di dichiarazioni asseritamente non veritiere circa l’insussistenza di diritti dei terzi, la compatibilità urbanistica dell’opera, nonché l’assenza di vincoli paesaggistici.
Le questioni sono già state analizzate in precedenza, essendosi già chiarita l’insussistenza di profili non veridicità delle dichiarazioni citati dal ricorrente.
13. Infine, il sesto motivo, anch’esso proposto per la prima volta con i motivi aggiunti, con il quale contesta la difformità del progetto dal parere ARPAS pur favorevole, è infondato.
In merito il Collegio non può che ribadire il convincimento già espresso in sede cautelare per cui detto parere è senz’altro favorevole e pone unicamente una condizione da verificarsi solo in sede di attivazione dell’impianto, tanto è vero che esso afferma unicamente che “ qualora nelle vicinanze degli impianti in esame, ed in particolare nelle aree dove può essere l’obiettivo di qualità, dovessero mutare le condizioni d’uso ed in particolare superiori alle 4 ore giornaliere o possano essere considerate quali aree intensamente frequentate, parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui all’oggetto nel nuovo contesto ”.
Rispetto a tale valutazione già resa dal Collegio peraltro la parte ricorrente nulla ha ulteriormente argomentato nei suoi pur articolati scritti difensivi, per cui, posta la natura di prescrizione solo esecutiva e non già di legittimità del progetto indicata dall’ARPAS, il motivo di ricorso deve essere respinto.
14. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la particolarità e complessità anche fattuale della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO