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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3322/2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale, vertente
TRA
ES DE, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.st. Francesco Bilancia, che agisce d'intesa con l'avv. Luigi
Langella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via E. Di
Savoia n. 24
ATTORE
E
Genialloyd S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Pietro
Tosti, Alessandro Tosti e Giovanni Tosti , elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina al viale dello Statuto n. 37
CONVENUTO
E
NN NA e NN ZO, residenti come in atti
CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ES DE conveniva in giudizio, la Genialloyd s.p.a. nonché NN NA e NN
ZO, affinché venissero condannati, in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente nella misura di euro 500.000,00 ovvero di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che, in data 16.11.2026, in Aprilia mentre l'attore percorreva sul margine destro la S.R. 148 Pontina Km 44+000 direzione Roma-
Latina, all'altezza del centro commerciale Aprilia 2 era urtato dalla Dacia
Lodgy tg. EN668XR di proprietà di NN NA e condotta da NN
ZO, riportando lesioni personali.
Si costituiva la Genialloyd s.p.a., contestando le avverse deduzioni ed, in particolare, la dinamica del sinistro così come esposta, rappresentando che l'attore non era attinto mentre percorreva il margine destro ma mentre attraversava improvvisamente la carreggiata da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia della Dacia, in stato di alterazione alcolemica, successivamente rilevato.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 1.10.2024 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di NN NA e NN ZO, ritualmente citati e non comparsi, resa all'udienza del 27.11.2018.
Nel merito la dinamica descritta nell'atto di citazione non ha trovato
- 2 - riscontro nel corso dello svolgimento del processo.
È, infatti, onere dell'attore-danneggiato fornire prova dell'accadimento del sinistro, della dinamica, nonché di tutti gli altri elementi che consentano di individuare il responsabile del fatto illecito.
Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e testimoniale non è stata raggiunta la prova storica del verificarsi del sinistro come allegato.
L'attore ha, infatti, dichiarato in citazione di essere stato urtato dalla
Dacia condotta dal NN mentre percorreva a piedi la S.R. Pontina sul margine destro della carreggiata della strada Pontina, direzione Latina-Roma.
Escusso all'udienza del 13.2.2020 l'unico teste dichiaratosi presente al momento del fatto, ZI LA, riferiva, con deposizione contraddittoria, incoerente e non attendibile, priva di riscontro intrinseco ed estrinseco, di aver assistito al sinistro perché percorreva la medesima via con l'attore, dovendo tornare a casa a piedi da Aprilia a Pomezia. Dichiarava che il pullman che da
Roma doveva condurla a Pomezia aveva saltato la fermata e perciò era dovuta a scendere alla stazione di Aprilia, per poi tornare indietro verso Pomezia a piedi, non essendoci altre corse disponibili, alle 21.30 circa “Eravamo solo io
e l'attore. Abbiamo camminato per molto tempo ma non ricordo precisamente quanto. Camminavamo direzione Latina sul lato destro vicino al muretto perimetrale. Stavo tronando a casa a Pomezia. L'autobus proveniente da Roma mi aveva lasciato ad Aprilia e perciò dovevo tornare indietro a casa mia a
Pomezia. Avrò percorso circa 30 km a piedi. Sono tornata a casa circa alle
22.00 circa. Camminavamo in fila indiana io ero dietro di lui. Arrivati all'altezza del supermercato Aprilia 2, alcuni kilometri dopo ho visto un'auto bianca che correva ed ha colpito l'attore sul fianco destro. L'auto veniva di faccia rispetto al nostro senso di marcia. Io ero dietro di lui ma camminavo un po' più indietro.” Precisava ulteriormente “L'auto aveva i fari accesi. Correva nella sua corsia di marcia. Non ho fatto caso alla traiettoria. Ho visto l'auto che colpiva sulla destra l'attore con la parte anteriore dal lato dello sportello
- 3 - lato guidatore. … preciso che camminavamo sul lato del supermercato Aprilia che andando in direzione Roma si trova sulla sinistra…E anche noi camminavamo sul margine sinistro. La strada è senso unico e le auto venivano di faccia rispetto al nostro senso di marcia.” Riferiva inoltre “Quando sono arrivata all'altezza in cui è avvenuto il sinistro ho visto l'attore steso sull'erba che si lamentava. Non potevo chiamare i soccorsi perché il mio telefono era totalmente scarico. L'auto investitrice non si è fermata. Io avevo paura e mi sono allontanata. Poi ho visto arrivare un signore con tre ragazze che erano al telefono così ho pensato che chiamassero i soccorsi. dopo un po' sono andata via. Mi ero spostata un po' più indietro verso Aprilia ma ero comunque visibile”.
In seguito precisava “Dopo un po' sono andata via. Sono passata davanti a loro. Poi ho visto la Polizia che arrivava dalla direzione Roma. … non ricordo quanto tempo è passato all'arrivo della Polizia. Ero spaventata e volevo andare via. … era un'auto grande e bianca, di quelle alte, tipo un suv.
Confermo che il margine su cui transitavamo era il sinistro…sulla strada c'è illuminazione pubblica. C'erano anche le luci che venivano dagli esercizi commerciali ai lati della strada”.
Orbene la deposizione del teste non è stata in grado di ricostruire chiaramente la dinamica del sinistro con attendibilità e coerenza, apparendo del tutto confusionaria e non contestualizzata nel tempo e nello spazio.
Ed infatti la teste ha dichiarato di essere scesa alla stazione di Aprilia alle 21.30 e di essere tornata a casa a Pomezia a piedi alle 22.00, percorrendo una distanza, a sua detta di 30 km, distanza tra le due città che è di molto inferiore, ma che è comunque oggettivamente impossibile per un pedone coprire nel tempo di mezz'ora a piedi, quand'anche di corsa e la teste ha riferito semplicemente di camminare. Inoltre dichiarava di aver intrapreso la marcia direzione Latina, circostanza contrastante con il fatto che si era incamminata a piedi per tornare a Pomezia, che è nel senso opposto. Ed ancora riferiva
- 4 - dapprima di percorrere il margine destro e successivamente che camminavano sul margine sinistro.
Del pari appare contraddittoria la ricostruzione del sinistro, laddove la teste afferma che percorreva, in fila indiana, dietro l'attore, la strada in direzione Roma sul margine sinistro, laddove l'attore dichiarava di percorrere il margine destro, e che il supermercato Aprilia si trovava parimenti sul margine sinistro, mentre la stazione di Aprilia da cui provenivano si trovava a destra direzione Roma-Latina. Riferiva altresì che la strada era a senso unico e le macchine venivano dal senso opposto a quello di loro percorrenza, precisava inoltre che la strada era illuminata e vi erano anche le luci degli esercizi commerciali.
Precisava inoltre che la vettura investitrice non si era fermata, per poi riferire dell'arrivo di alcune persone cui però non palesava la sua presenza.
Detti elementi sono nettamente contrastanti con quanto riferito dai verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto.
Ed invero il teste ZA AR, escusso all'udienza del 23.11.2021 riferiva di essere intervenuto nell'arco di circa 2-4 minuti dalla segnalazione della sala comando del sinistro e di aver rinvenuto l'attore riverso sulla banchina erbosa del margine stradale destro e risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico e degli stupefacenti. Riferiva altresì di aver identificato il conducente della vettura e i trasportati a bordo della stessa.
In ordine al punto d'urto riferiva che non era stato individuato, tuttavia era stato riscontrato un accumulo di detriti sulla corsia destra verso il centro della carreggiata.
Il teste riferiva che non vi era illuminazione pubblica e che “ la stazione venendo da Roma direzione Latina è sulla parte sinistra” (circostanza opposta rispetto a quanto dichiarato dalla teste ZI).
Le circostanze riferite dal teste ZA erano confermate dal teste PR
AM, escusso all'udienza del 13.12.2022, il quale confermava di essere
- 5 - intervenuto entro 5 minuti dal fatto, in quanto “la nostra pattuglia è stata chiamata alle ore 20.50, prima dell'evento per segnalare la presenza di un pedone sulla carreggiata opposta direzione Latina-Roma che barcollava in strada. Dopo pochi minuti alle 20.59 è arrivata la chiamata dalla centrale di investimento di un pedone sulla carreggiata opposta. Preciso che l'altezza della segnalazione è la medesima.” Riferiva che la strada è a doppio senso di marcia, priva di illuminazione pubblica e di illuminazione derivante da esercizio commerciali posti lungo il tragitto, e che neppure l'illuminazione del centro commerciale era in grado di illuminare la strada (circostanza opposta a quanto dichiarato dalla ZI).
Confermava altresì che il conducente si era fermato ed aveva atteso l'arrivo delle Autorità. Confermava quanto riferito dal teste ZA che la stazione di Aprilia rispetto al senso di marcia dell'auto era sulla sinistra e a 2 km dal luogo del sinistro.
Entrambi i verbalizzanti confermavano che la vettura presentava danni nella parte anteriore destra.
Va osservato che, se è pur vero che in materia di circolazione stradale, in ipotesi come quella in oggetto opera la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., sicchè incombe sul conducente del veicolo investitore l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tuttavia, è necessario, preliminarmente, che sia raggiunta la prova certa dell'accadimento del fatto storico così come prospettato dal danneggiato, che nel caso di specie non è stata raggiunta nella dimensione storico-fattuale prospettata.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di
- 6 - ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
La prospettazione dell'attore non ha trovato riscontro probatorio, avendo l'unico teste di parte attrice reso una deposizione contraddittoria intrinsecamente nonché contrastante con le deposizioni dei due verbalizzanti e con quanto emerso dagli accertamenti effettuati dagli stessi nell'immediatezza del fatto.
Pertanto non può ritenersi provata la dinamica del sinistro prospettata dall'attore per il quale l'investimento sarebbe avvenuto mentre transitava sul margine destro della banchina.
Depone in senso contrario, infatti, la localizzazione dei detriti verso il centro della carreggiata e non sul margine della banchina.
Nell'immediatezza del fatto il conducente NN ZO dichiarava ai verbalizzanti di aver visto all'improvviso una sagoma pararsi davanti e di aver sterzato per cercare di evitare l'impatto, senza tuttavia riuscirvi.
Orbene le dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. 29316/2008; 15849/2001; Cass.
10825/2000), unitamente al quadro probatorio complessivo.
Dalle deposizioni rese nell'immediatezza, unitamente alle risultanze degli accertamenti obiettivi effettuati dai verbalizzanti sul veicolo e sullo stato dei luoghi, può escludersi che l'investimento si sia verificato con le modalità descritte dall'attore, essendosi invece trattato di un attraversamento repentino in zona priva di area deputata all'attraversamento pedonale (teste PR “non ci sono attraversamenti pedonali e non c'è banchina pedonabile. Gli
- 7 - attraversamenti erano solo attraverso appositi cavalcavia”).
Afferma costantemente la giurisprudenza che “il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre
l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.” (Corte di Cassazione penale,
Sez. IV, sentenza 27 novembre 2023, n. 47403).
Nel medesimo senso, Corte di Cassazione Penale Sezione IV,
Sentenza, 20 febbraio 2024 n. 7417 “ è esclusa la responsabilità del conducente che abbia investito un pedone, solo quando la vittima abbia assunto una condotta che, per i suoi caratteri, configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento. Questa circostanza si manifesta ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l'osservanza, da parte dell'agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.”
La domanda pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Genialloyd s.p.a. che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi.
Così deciso in Latina il 19.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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